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03-04-2006 n° 33 - Min. Istruzione

Direttiva 3 aprile 2006, n. 33
Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi., ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440
Il Ministro dell

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

DIRETTIVA n. 33 del 3 aprile 2006

 

Registrata alla Corte dei Conti l.8 maggio 2006, reg. 2 . fg. 46

 

“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi., ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.”

 

 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’ “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni pubbliche disciplinano in collaborazione lo svolgimento di attività d’Interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, avente per oggetto “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 aprile 2004, avente per oggetto ”Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTA la tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, che sotto la voce Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno 2006, fissa in euro 181.000.000 la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTO l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257;

VISTO l’art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999, già menzionata, ed il relativo Regolamento applicativo, adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente .Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di

integrazione scolastica degli alunni con handicap., che all’art. 1, comma 1, prevede un incremento pari ad euro 10.986.588 del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione a quelli con handicap sensoriali;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”;

VISTO il D. L.vo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, avente per oggetto “L’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76, concernente la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”, a norma dell’art. 2, comma 1 lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53;

VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n. 77 , concernente la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.;

VISTO il D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.L.vo 4 novembre 2005, n. 227, concernente la “Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale, in applicazione del comma 1 lettere a), b) e c) dell’art. 27 del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, sono stati definiti le tabelle di confluenza dei previgenti percorsi di istruzione secondaria superiore nei percorsi liceali previsti dal medesimo decreto legislativo e le tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita previsti dai previgenti percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al capo II del citato D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il D. M. 28 dicembre 2005, con il quale è stato previsto l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dai percorsi liceali di cui al medesimo D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il D.M. n. 775 del 31/1/2006, concernente il progetto nazionale per l’introduzione di innovazioni degli ordinamenti liceali e l’articolazione dei relativi percorsi di studio come previsti dal D. L.vo n. 226/2005;

RITENUTO di dover individuare, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l’anno 2006 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2006, concernente il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, e per la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, ammontante complessivamente a 191.986.588 euro;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nella seduta del giorno 8 marzo 2006;

CONSIDERATO che la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini previsti e non ha chiesto la relativa proroga;

 

E M A N A

 

la seguente direttiva per l’utilizzazione, per l’anno 2006, della somma di euro 191.986.588 indicata in premessa, per la realizzazione degli interventi prioritari appresso specificati:

 

 

1. Interventi prioritari

 

Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo dalle istituzioni scolastiche, i seguenti interventi:

a) iniziative volte a consolidare la riforma degli ordinamenti scolastici, con specifico riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo del sistema dell’istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

b) interventi di formazione rivolti al personale della scuola riferiti: al processo di riforma degli ordinamenti scolastici ed allo sviluppo delle competenze richieste dalla progressiva modifica degli ordinamenti; ai profili caratterizzanti e ai contenuti della riforma del secondo ciclo, disciplinata dal D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativi provvedimenti applicativi; all’innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni; alla prevenzione e superamento del disagio e disadattamento giovanile;

c) iniziative dirette all’ampliamento dell’offerta formativa, nell’ambito dei piani definiti dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

d) iniziative, sulla base di richieste avanzate dalle scuole nell’ambito della loro autonomia, volte all’attivazione di innovazioni, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, riferite agli ordinamenti liceali e all’articolazione dei piani di studio di cui al citato D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226;

e) iniziative volte a supportare e a diffondere le azioni di orientamento, finalizzate anche a promuovere interventi per il potenziamento delle competenze di base con specifico riferimento all’insegnamento dell’italiano, della matematica e della scienza, nonché all’ampliamento e all’innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico;

f) iniziative volte al potenziamento e all’espansione dell’offerta formativa, per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

g) iniziative finalizzate al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell’integrazione scolastica;

h) azioni perequative a sostegno dell’area di professionalizzazione degli istituti professionali;

i) attività da porre in essere, nell’ambito delle collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli Enti locali, per:

·            la realizzazione dell’’alternanza scuola lavoro, anche nell’ottica della riforma del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione;

·            la diffusione e il potenziamento dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché lo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti;

l) iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi, nonché di monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche.

 

 

2. Specificazione degli interventi

 

·            Sono riconducibili alle attività di supporto e di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le iniziative di cui al punto 1), dalla lettera a) alla lettera f), volte in particolare a sostenere con priorità la generalizzazione dei servizi della scuola dell’infanzia e il consolidamento del primo ciclo del sistema istruzione, come recepito e disciplinato dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; ciò con specifica attenzione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, all’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche e all’introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

·            Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico, da realizzarsi anche con progetti promossi a livello nazionale, saranno rivolte prioritariamente ad azioni dirette ad attivare le innovazioni relative agli ordinamenti liceali, a consentire l’innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni, alle iniziative di formazione per la prevenzione e superamento del disagio e disadattamento giovanile, nonché al processo di riforma degli ordinamenti scolastici ed allo sviluppo delle competenze richieste dalla progressiva modifica degli ordinamenti stessi.

·            L’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera g), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative di potenziamento e di qualificazione del sostegno riferite all’offerta di integrazione formativa in particolare agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Tutte le predette iniziative di cui alle lettere da a) ad f) e alla lettera g) del punto 1) sono adottate anche con la collaborazione e in coerenza con le esigenze e le particolarità delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative dell’iter formativo, da realizzarsi anche in orario extrascolastico, saranno previste azioni volte a costituire, sviluppare e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti, ivi comprese quelle promosse a livello nazionale, finalizzate all’orientamento dei giovani, alla partecipazione dei genitori al progetto educativo e al percorso formativo della scuola, all’educazione interculturale, all’aggregazione giovanile, alla convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale, sportiva, all’educazione motoria nella scuola primaria e all’educazione alla salute. Gli interventi per l’educazione motoria nella scuola primaria saranno rivolti al sostegno della pratica motoria e presportiva con la realizzazione di attività anche complementari da avviarsi nell’extrascuola. Le iniziative relative all’educazione alla salute, riguarderanno, tra l’altro, interventi di informazione e formazione per studenti, le loro famiglie e i docenti e saranno volti soprattutto a prevenire malattie e disagi che possono insorgere nell’età adolescenziale e giovanile, nonché comunicazioni e informazioni contro il pregiudizio nei comportamenti delle malattie mentali. Le iniziative volte a prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive.

·            Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) - lettera h) sono diretti a sviluppare l’area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali;

·            Gli interventi di cui al punto 1) - lettera i), attengono alla realizzazione:

Ø      di percorsi in alternanza scuola-lavoro che arricchiscano l’offerta formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze e abilità spendibili nel mercato del lavoro; percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio;

Ø      di corsi di IFTS, finalizzati a far conseguire ai giovani specializzazioni che ne favoriscano l’occupabilità e di corsi relativi all’educazione degli adulti, volti ad innalzare le competenze di base della popolazione adulta.

·         Gli interventi di cui al punto 1) - lettera l) sono riferiti:

Ø     allo studio e alla documentazione dei processi innovativi, realizzati dall’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa;

Ø     al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti da a) ad f) e alla lettera g) del punto 1), da effettuare dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Tale monitoraggio sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. L’azione in questione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione. Saranno, altresì, monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e di Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.

 

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla lettera i) del punto 1) sono realizzati anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso:

Ø         il consolidamento della banca dati per il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l’educazione degli adulti già attivate presso l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa;

Ø         le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta con la collaborazione dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione;

Ø         gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l’attuazione del sistema dell’IFTS a norma dell’art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati di istruzione e formazione, che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

 

 

3. Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa

 

Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, con specifico riguardo per le scuole secondarie di secondo grado che aderiscono al progetto nazionale concernente l’introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l’articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D. L.vo n. 226/2005.

 

 

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

 

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo sono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, all’esigenza di supportare e diffondere la riforma degli ordinamenti, di attivare le innovazioni riferite agli ordinamenti liceali e all’articolazione dei relativi piani di studio, nonché alla realizzazione di progetti promossi a livello nazionale e, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente ostentati.

Conseguentemente, viene effettuata la seguente ripartizione della somma di euro 191.986.588, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1):

da a) a f) 111.318.000 euro per le iniziative volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano per l’offerta formativa. In particolare: - la somma fino ad un massimo di euro 17.000.000 sarà utilizzata per le attività di formazione ed aggiornamento del personale delle scuole, con specifico riferimento ai profili della riforma ed in particolare della riforma del secondo ciclo; - nell’ambito di detto importo la somma fino ad un massimo di euro 2.000.000 sarà destinata a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola; - l’importo fino ad un massimo di euro 9.000.000 sarà destinato al progetto promosso in ambito nazionale concernente l’introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l’articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D. L.vo n. 226/2005; - l’importo fino ad un massimo di euro 8.000.000 sarà utilizzato per assicurare, mediante programmi multimediali, la continuità dei progetti per l’insegnamento della lingua inglese e dell’insegnamento dell’informatica nella scuola primaria, del canale scuola-lavoro, il potenziamento della cultura scientifica, nonché dell’insegnamento della lingua italiana; - l’importo fino ad un massimo di euro 1.000.000 sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; - l’importo fino a un massimo di euro 3.900.000 sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per l’orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e ai percorsi formativi della scuola, per l’educazione interculturale, per l’aggregazione giovanile alla convivenza civile, per il potenziamento della cultura musicale e sportiva e alla attività di formazione dei referenti; - l’importo complessivo fino ad un massimo di euro 900.000 sarà utilizzato per iniziative, promosse a livello nazionale, dirette all’educazione motoria nella scuola primaria, alla educazione alla salute, anche mediante interventi di informazione e formazione per studenti, le loro famiglie e i docenti volti soprattutto a prevenire malattie e disagi che possono insorgere nell’età adolescenziale e giovanile, nonché comunicazioni e informazioni contro il pregiudizio nei comportamenti delle malattie mentali; - l’importo fino ad un massimo di euro 332.000 sarà destinato per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa; - l’importo fino ad un massimo di euro 40.000 sarà destinato all’attivazione dell’iniziativa comunitaria finalizzata alla definizione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze del sistema scolastico formativo (Europass); - l’importo di euro 3.738.000 sarà destinato alle scuole paritarie per l’espansione dell’offerta formativa e per il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici.

 

La complessiva somma di euro 6.600.000, per il sostegno alla pratica motoria e presportiva nella scuola primaria e per le iniziative relative all’educazione alla salute sarà assegnata sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche. La residua somma di euro 75.808.000, dopo aver dedotto la somma di euro 8.560.000 per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti sarà assegnata alla gestione delle istituzioni scolastiche statali per supportare prioritariamente la riforma degli ordinamenti scolastici, l’attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa.

Le assegnazioni di fondi alle scuole saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali. L’importo complessivo sarà ripartito per il 90% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni; il restante 10% rimane a disposizione degli Uffici scolastici regionali per interventi nazionali e regionali di formazione, diretti a realizzare l’innalzamento degli apprendimenti di base degli alunni e di supporto alle scuole che svolgono azioni di particolare complessità e rilevanza anche su una dimensione di rete di scuole; per interventi perequativi, nonché per l’attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, in base ad una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettere da a) a f) del precedente punto 1);

 

g) 10.986.588 di euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. Iniziative di formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell’integrazione scolastica.

La somma di euro 6.042.623, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ove nel corrente anno 2006 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma di detti istituti. La predetta somma di euro 6.042.623, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l’ importo fino ad un massimo di euro 550.000 della somma da ultimo citata (sub lettera g) del precedente punto 1);

 

h) 29.000.000 di euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera h) del precedente punto 1);

i) 38.642.000 di euro per sostenere i seguenti interventi (sub lettera i) del

precedente punto 1):

Ø         30.000.000 di euro per la realizzazione dell’alternanza scuola lavoro;

Ø         8.642.000 di euro per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della citata legge n. 144/1999 e per l’educazione permanente degli adulti;

l) 2.040.000 di euro per gli interventi diretti alla produzione della documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa ( sub lettera l) del precedente punto 1).

 

 

5. Modalità della gestione delle somme.

 

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all’Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote sotto indicate:

§            l’importo di 111.318.000 di euro, di cui alle lettere da a) a f), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva la quota fino ad un massimo di euro 28.910.000, da destinare all’Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie;

§            l’importo di 10.986.588 di euro di cui alla lettera g) sarà assegnato entro il limite massimo di euro 3.915.343 agli Uffici dell’Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l’obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di euro 6.042.623 al verificarsi del contenuto dell’art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;

§            l’importo di 29.000.000 di euro, di cui alla lettera h), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;

§            l’importo di 38.642.000 di euro, di cui alla lettera i), sarà utilizzato, fino ad un massimo di euro 3.500.000, dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni;

§            l’importo di euro 2.040.000, di cui alla lettera l), sarà assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti all’ Ente competente per funzione.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto i), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

 

 

IL MINISTRO

Letizia Moratti

 

 

 

Scadenze di: luglio 2025
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