Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
DIRETTIVA n. 33 del 3 aprile 2006
Registrata alla Corte dei Conti l.8 maggio 2006,
reg. 2 . fg. 46
“Individuazione degli interventi prioritari e criteri
generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il
supporto e la valutazione degli interventi stessi., ai sensi dell’articolo 2
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.”
VISTA la legge 18
dicembre 1997, n. 440, concernente
l’ “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e per gli interventi perequativi”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, tra l’altro, che le
Amministrazioni pubbliche disciplinano in collaborazione lo svolgimento di
attività d’Interesse comune;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, avente per oggetto “Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 28 aprile 2004, avente per oggetto
”Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;
VISTA la tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, che
sotto la voce Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per
l’anno 2006, fissa in euro 181.000.000 la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;
VISTO l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257;
VISTO l’art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999, già menzionata, ed il relativo Regolamento applicativo,
adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;
VISTA la legge 22 marzo
2000, n. 69, concernente .Interventi finanziari
per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di
integrazione scolastica degli alunni con handicap., che
all’art. 1, comma 1, prevede un incremento pari ad euro 10.986.588 del fondo
di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, da destinare
al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione
a quelli con handicap sensoriali;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53, avente per oggetto “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale”;
VISTO il D. L.vo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente “Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, avente per oggetto “L’istituzione del Servizio nazionale
di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il
riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76,
concernente la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione”, a norma dell’art. 2, comma 1 lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53;
VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n. 77 ,
concernente la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.;
VISTO il D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il D.L.vo 4 novembre 2005, n. 227, concernente la “Definizione delle norme generali in
materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento,
a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale,
in applicazione del comma 1 lettere a), b) e c) dell’art. 27 del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, sono stati definiti le tabelle di confluenza dei
previgenti percorsi di istruzione secondaria superiore nei percorsi liceali
previsti dal medesimo decreto legislativo e le tabelle di corrispondenza dei
titoli di studio in uscita previsti dai previgenti percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado con i titoli di studio in uscita dai percorsi
liceali di cui al capo II del citato D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO il D. M. 28 dicembre 2005, con il quale
è stato previsto l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio
rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale in uscita dai percorsi liceali di cui al medesimo D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO il D.M. n. 775 del 31/1/2006, concernente
il progetto nazionale per l’introduzione di innovazioni degli ordinamenti
liceali e l’articolazione dei relativi percorsi di studio come previsti dal D. L.vo n. 226/2005;
RITENUTO di dover
individuare, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l’anno 2006 agli alunni in
situazione di handicap;
VISTO lo stanziamento del Capitolo 1270
dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per l’anno 2006, concernente il Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, e per
la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con
handicap, ammontante complessivamente a 191.986.588 euro;
CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la
definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la
ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della
relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto,
l’assistenza e la valutazione degli interventi;
VISTO il parere favorevole espresso
dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nella seduta del
giorno 8 marzo 2006;
CONSIDERATO che la VII
Commissione permanente del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio
parere nei termini previsti e non ha chiesto la relativa proroga;
E M A N A
la seguente direttiva per l’utilizzazione, per l’anno 2006,
della somma di euro 191.986.588 indicata in premessa, per la realizzazione
degli interventi prioritari appresso specificati:
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto
dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo dalle istituzioni scolastiche, i seguenti interventi:
a) iniziative volte a consolidare la
riforma degli ordinamenti scolastici, con specifico riferimento alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo del sistema dell’istruzione, comprendente la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
b) interventi di formazione rivolti
al personale della scuola riferiti: al processo di riforma degli ordinamenti
scolastici ed allo sviluppo delle competenze richieste dalla progressiva
modifica degli ordinamenti; ai profili caratterizzanti e ai contenuti della
riforma del secondo ciclo, disciplinata dal D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226 e
relativi provvedimenti applicativi; all’innalzamento del livello degli
apprendimenti di base degli alunni; alla prevenzione e superamento del
disagio e disadattamento giovanile;
c) iniziative dirette all’ampliamento
dell’offerta formativa, nell’ambito dei piani definiti dalle istituzioni
scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
d) iniziative, sulla base di
richieste avanzate dalle scuole nell’ambito della loro autonomia, volte
all’attivazione di innovazioni, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, riferite agli ordinamenti liceali e all’articolazione dei
piani di studio di cui al citato D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226;
e) iniziative volte a supportare e a
diffondere le azioni di orientamento, finalizzate anche a promuovere
interventi per il potenziamento delle competenze di base con specifico riferimento
all’insegnamento dell’italiano, della matematica e della scienza, nonché
all’ampliamento e all’innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di
successo scolastico;
f) iniziative volte al potenziamento
e all’espansione dell’offerta formativa, per il sostegno della riforma degli
ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
g) iniziative finalizzate al
potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni
con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti
in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche
associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione,
nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa, definiti ai sensi
dell’articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Iniziative dirette alla specifica formazione del
personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche,
anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca mediante convenzioni con Istituti specializzati
nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di
operare nel settore dell’integrazione scolastica;
h) azioni perequative a sostegno
dell’area di professionalizzazione degli istituti professionali;
i) attività da porre in essere,
nell’ambito delle collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli Enti
locali, per:
·
la realizzazione dell’’alternanza scuola
lavoro, anche nell’ottica della riforma del secondo ciclo educativo di
istruzione e formazione;
·
la diffusione e il potenziamento
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché lo sviluppo
dell’educazione permanente degli adulti;
l) iniziative di studio e
documentazione dei processi innovativi, nonché di monitoraggio delle attività
realizzate dalle Istituzioni scolastiche.
2. Specificazione degli interventi
·
Sono riconducibili alle attività di
supporto e di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le
iniziative di cui al punto 1), dalla lettera a) alla lettera f),
volte in particolare a sostenere con priorità la generalizzazione dei servizi
della scuola dell’infanzia e il consolidamento del primo ciclo del sistema
istruzione, come recepito e disciplinato dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; ciò con specifica attenzione all’insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria, all’alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche e all’introduzione di una seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado.
·
Le iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale scolastico, da realizzarsi anche con progetti
promossi a livello nazionale, saranno rivolte prioritariamente ad azioni
dirette ad attivare le innovazioni relative agli ordinamenti liceali, a
consentire l’innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli
alunni, alle iniziative di formazione per la prevenzione e superamento del
disagio e disadattamento giovanile, nonché al processo di riforma degli
ordinamenti scolastici ed allo sviluppo delle competenze richieste dalla
progressiva modifica degli ordinamenti stessi.
·
L’integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap di cui alla lettera g), promossa dalle
istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà
attuata mediante iniziative di potenziamento e di qualificazione del sostegno
riferite all’offerta di integrazione formativa in particolare agli alunni con
handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in
regime di day hospital. Tutte le predette iniziative di cui alle lettere da a)
ad f) e alla lettera g) del punto 1) sono adottate anche
con la collaborazione e in coerenza con le esigenze e le particolarità delle
comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività
complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire
oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle singole
scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative
dell’iter formativo, da realizzarsi anche in orario extrascolastico, saranno
previste azioni volte a costituire, sviluppare e potenziare la
socializzazione e la formazione personale degli studenti, ivi comprese quelle
promosse a livello nazionale, finalizzate all’orientamento dei giovani, alla
partecipazione dei genitori al progetto educativo e al percorso formativo
della scuola, all’educazione interculturale, all’aggregazione giovanile, alla
convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale, sportiva,
all’educazione motoria nella scuola primaria e all’educazione alla salute.
Gli interventi per l’educazione motoria nella scuola primaria saranno rivolti
al sostegno della pratica motoria e presportiva con la realizzazione di
attività anche complementari da avviarsi nell’extrascuola. Le iniziative
relative all’educazione alla salute, riguarderanno, tra l’altro, interventi
di informazione e formazione per studenti, le loro famiglie e i docenti e
saranno volti soprattutto a prevenire malattie e disagi che possono insorgere
nell’età adolescenziale e giovanile, nonché comunicazioni e informazioni
contro il pregiudizio nei comportamenti delle malattie mentali. Le iniziative
volte a prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive.
·
Gli interventi perequativi, di cui al
punto 1) - lettera h) sono diretti a sviluppare l’area di
professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti
professionali;
·
Gli interventi di cui al punto 1) -
lettera i), attengono alla realizzazione:
Ø
di percorsi in alternanza scuola-lavoro
che arricchiscano l’offerta formativa per assicurare ai giovani, oltre alle
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze e abilità spendibili nel
mercato del lavoro; percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con
imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio;
Ø
di corsi di IFTS, finalizzati a far
conseguire ai giovani specializzazioni che ne favoriscano l’occupabilità e di
corsi relativi all’educazione degli adulti, volti ad innalzare le competenze
di base della popolazione adulta.
·
Gli interventi di cui al punto 1) -
lettera l) sono riferiti:
Ø
allo studio e alla documentazione dei
processi innovativi, realizzati dall’Istituto Nazionale di Documentazione per
l’Innovazione e la Ricerca Educativa;
Ø
al monitoraggio delle attività realizzate
dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti da a) ad f) e
alla lettera g) del punto 1), da effettuare dagli Uffici Scolastici
Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale
di istruzione e formazione. Tale monitoraggio sarà realizzato anche con il
supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. L’azione in
questione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in
grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e
informazione. Saranno, altresì, monitorate le iniziative poste in essere a
livello di Amministrazione Centrale e di Uffici Scolastici Regionali, ai fini
di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.
Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui
alla lettera i) del punto 1) sono realizzati anche mediante il
supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi
compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
attraverso:
Ø
il consolidamento della banca dati per il
sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della
banca dati per l’educazione degli adulti già attivate presso l’Istituto
Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa;
Ø
le indagini sulle competenze alfabetiche
della popolazione adulta con la collaborazione dell’Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema dell’Istruzione;
Ø
gli specifici programmi concordati con le
Regioni e gli Enti locali per l’attuazione del sistema dell’IFTS a norma
dell’art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel
caso di progetti integrati di istruzione e formazione, che si avvalgono del
concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti
pubblici e privati.
3. Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa
Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un
finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa
e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai
finanziamenti previsti dalla legge n.
440/97, con specifico riguardo per le scuole
secondarie di secondo grado che aderiscono al progetto nazionale concernente
l’introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e
l’articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D. L.vo n. 226/2005.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme
destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria
del fondo sono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura
degli interventi, all’esigenza di supportare e diffondere la riforma degli
ordinamenti, di attivare le innovazioni riferite agli ordinamenti liceali e
all’articolazione dei relativi piani di studio, nonché alla realizzazione di
progetti promossi a livello nazionale e, limitatamente alle somme da gestire
direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi
successivamente ostentati.
Conseguentemente, viene effettuata la seguente ripartizione
della somma di euro 191.986.588, come in premessa indicata, per i singoli
interventi elencati al punto 1):
da a) a f) 111.318.000 euro per le iniziative
volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici,
nonché per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano per l’offerta
formativa. In particolare: - la somma fino ad un massimo di euro 17.000.000
sarà utilizzata per le attività di formazione ed aggiornamento del personale
delle scuole, con specifico riferimento ai profili della riforma ed in
particolare della riforma del secondo ciclo; - nell’ambito di detto importo
la somma fino ad un massimo di euro 2.000.000 sarà destinata a progetti
promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e
aggiornamento del personale della scuola; - l’importo fino ad un massimo di
euro 9.000.000 sarà destinato al progetto promosso in ambito nazionale
concernente l’introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali
e l’articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D. L.vo n. 226/2005; - l’importo
fino ad un massimo di euro 8.000.000 sarà utilizzato per assicurare, mediante
programmi multimediali, la continuità dei progetti per l’insegnamento della
lingua inglese e dell’insegnamento dell’informatica nella scuola primaria,
del canale scuola-lavoro, il potenziamento della cultura scientifica, nonché
dell’insegnamento della lingua italiana; - l’importo fino ad un massimo di
euro 1.000.000 sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello
nazionale in coerenza con il processo di riforma; - l’importo fino a un
massimo di euro 3.900.000 sarà utilizzato per le iniziative promosse a
livello nazionale per l’orientamento dei giovani, per la partecipazione dei
genitori alle scelte educative e ai percorsi formativi della scuola, per
l’educazione interculturale, per l’aggregazione giovanile alla convivenza
civile, per il potenziamento della cultura musicale e sportiva e alla
attività di formazione dei referenti; - l’importo complessivo fino ad un
massimo di euro 900.000 sarà utilizzato per iniziative, promosse a livello
nazionale, dirette all’educazione motoria nella scuola primaria, alla
educazione alla salute, anche mediante interventi di informazione e
formazione per studenti, le loro famiglie e i docenti volti soprattutto a
prevenire malattie e disagi che possono insorgere nell’età adolescenziale e
giovanile, nonché comunicazioni e informazioni contro il pregiudizio nei
comportamenti delle malattie mentali; - l’importo fino ad un massimo di euro
332.000 sarà destinato per la realizzazione di programmi comunitari in
materia formativa; - l’importo fino ad un massimo di euro 40.000 sarà
destinato all’attivazione dell’iniziativa comunitaria finalizzata alla
definizione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze del
sistema scolastico formativo (Europass); - l’importo di euro 3.738.000 sarà
destinato alle scuole paritarie per l’espansione dell’offerta formativa e per
il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici.
La complessiva somma di euro 6.600.000, per il sostegno
alla pratica motoria e presportiva nella scuola primaria e per le iniziative
relative all’educazione alla salute sarà assegnata sulla base dei progetti
presentati dalle istituzioni scolastiche. La residua somma di euro
75.808.000, dopo aver dedotto la somma di euro 8.560.000 per iniziative
complementari ed integrative a favore degli studenti sarà assegnata alla
gestione delle istituzioni scolastiche statali per supportare
prioritariamente la riforma degli ordinamenti scolastici, l’attività di
formazione e aggiornamento del personale della scuola, nonché per la realizzazione
dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa.
Le assegnazioni di fondi alle scuole saranno disposte dai
competenti Uffici scolastici regionali. L’importo complessivo sarà ripartito
per il 90% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni
scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli
alunni; il restante 10% rimane a disposizione degli Uffici scolastici
regionali per interventi nazionali e regionali di formazione, diretti a
realizzare l’innalzamento degli apprendimenti di base degli alunni e di
supporto alle scuole che svolgono azioni di particolare complessità e
rilevanza anche su una dimensione di rete di scuole; per interventi
perequativi, nonché per l’attuazione del monitoraggio dei finanziamenti
erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, in base ad una serie
di parametri fissati a livello nazionale (sub lettere da a) a f) del
precedente punto 1);
g) 10.986.588 di euro per le iniziative di potenziamento e
di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con
handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti
in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. Iniziative
di formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle
Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere
atipico di cui all’art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca mediante convenzioni con Istituti
specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che
accettino di operare nel settore dell’integrazione scolastica.
La somma di euro 6.042.623, corrispondente al 55% dei
predetti 10.986.588 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di
cui all’art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ove nel corrente anno 2006 siano insediati i nuovi organi
di gestione previsti dalla riforma di detti istituti. La predetta somma di
euro 6.042.623, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici in
relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà
destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l’offerta formativa di
integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la
formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato
l’ importo fino ad un massimo di euro 550.000 della somma da ultimo citata
(sub lettera g) del precedente punto 1);
h) 29.000.000 di euro per gli interventi perequativi
diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione
degli istituti professionali (sub lettera h) del precedente punto 1);
i) 38.642.000 di euro per sostenere i seguenti interventi
(sub lettera i) del
precedente punto 1):
Ø
30.000.000 di euro per la realizzazione
dell’alternanza scuola lavoro;
Ø
8.642.000 di euro per l’istruzione e la
formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della citata legge n. 144/1999 e per l’educazione permanente degli adulti;
l) 2.040.000 di euro per gli interventi diretti alla
produzione della documentazione dei processi innovativi, realizzati
attraverso l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la
Ricerca Educativa ( sub lettera l) del precedente punto 1).
5. Modalità della gestione delle somme.
La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa
all’Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote
sotto indicate:
§
l’importo di 111.318.000 di euro, di cui
alle lettere da a) a f), sarà assegnato agli Uffici scolastici
regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a
livello decentrato, fatta salva la quota fino ad un massimo di euro
28.910.000, da destinare all’Amministrazione centrale per la realizzazione di
attività e programmi di carattere nazionale ivi comprese le iniziative
realizzate dalle scuole paritarie;
§
l’importo di 10.986.588 di euro di cui
alla lettera g) sarà assegnato entro il limite massimo di euro
3.915.343 agli Uffici dell’Amministrazione centrale; la restante somma sarà
ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici
regionali, fatto salvo l’obbligo di destinare agli istituti atipici la somma
di euro 6.042.623 al verificarsi del contenuto dell’art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;
§
l’importo di 29.000.000 di euro, di cui
alla lettera h), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;
§
l’importo di 38.642.000 di euro, di cui
alla lettera i), sarà utilizzato, fino ad un massimo di euro
3.500.000, dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale e la restante somma
sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da
stipularsi con le Regioni;
§
l’importo di euro 2.040.000, di cui alla
lettera l), sarà assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale,
che provvederanno a trasferire i finanziamenti all’ Ente competente per
funzione.
Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui
al punto i), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in
materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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