Ministero
della Pubblica Istruzione
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione Generale
per il personale della scuola
Roma, 16 MAR. 2007
Allegati
Il Direttore
Generale
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il
quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive
integrazioni;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per
il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1,
2, 4, 6 e 11 comma 9;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare
l’art. 6;
VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni
urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005; ed in
particolare l’art. 2 con cui sono stati indetti i corsi speciali per il
conseguimento dell’abilitazione, idoneità all’insegnamento e del diploma di
specializzazione sul sostegno;
VISTO l’art. 8-novies della legge n. 186 del 27 luglio 2004, che
detta norme di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella
sopracitata legge n. 143/04;
VISTO l’art.1-novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di
modifica della tabella di valutazione dei titoli allegata alla citata legge
n. 143/04
VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 con cui sono state disposte
l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, ex lege n.
124/99 per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07;
VISTI il D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004, il D.M. n. 21 del 9
febbraio 2005 e il D.M. n. 85 del 17 marzo 2005;
VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi
biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, –
attivati presso le Accademie di Belle Arti – sono equiparati ai corsi
universitari di specializzazione all’insegnamento secondario, S.S.I.S.;
VISTO il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M.
n.11 del 30 gennaio 2007, concernente l’attivazione di corsi di
specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi
COBASLID;
VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e
92/51 CEE che prevede il reciproco riconoscimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte
Costituzionale,che dichiara l’illegittimità costituzionale della doppia
valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, prevista al punto
B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge
n. 143/04, con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole
primarie dei Comuni di montagna;
VISTA la tabella di valutazione B, allegata al D.M. 27 marzo
2000, n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11
del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle
graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3,
della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso,
l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla
suddetta legge n. 143/04, valida per l’accesso alla III fascia delle
graduatorie permanenti, come interpretata dalla citata legge n. 186/04 e
modificata dalla predetta legge n. 43/05;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia
delle graduatorie approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in
applicazione dell’art. 1, comma 607 della legge 296/06;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 607 della citata
legge n. 296/06, debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2007/08 e
2008/09, il trasferimento, l’integrazione e l’aggiornamento di tutte le fasce
delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e che
dall’a.s 2009/10 è consentito solo l’aggiornamento della propria posizione e
il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le
fasce,
D E C R E T A:
ART. 1
Integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed
educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una
all’altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia
delle graduatorie
1. Sono disposti per gli anni scolastici
2007/08 e 2008/09 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del
Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005,trasformate dalla legge n. 296/06 in
graduatorie ad esaurimento.
2. A norma dell’art. 1, comma 1-bis della
legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1
avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato
al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione definitiva dalla graduatoria.
3. A domanda degli interessati, da
presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito
il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con
il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione, di coloro
che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la
domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata
presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la
cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.
4. Per l’insegnamento di strumento musicale
nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di cui al
successivo art. 5.
5. Per l’attività di sostegno agli alunni
disabili e per l’insegnamento nelle scuole speciali per minorati della vista
e dell’udito si rinvia ai successivi artt. 6 e 7.
6. Il personale docente ed educativo, già inserito
nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni
provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in
graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia
delle graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra
provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie
in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte
le graduatorie della provincia da cui lo stesso proviene. Nella provincia di
nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il
punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente
aggiornato secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
7. Le situazioni soggette a scadenza (diritto
di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N,
O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il
personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando
le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza
non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli
interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità
nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92,
compilando l’apposito modulo, Allegato A.
8. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati
i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di
collocamento, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati
alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento
o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione
in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di
nuova iscrizione.
9. Il personale docente ed educativo già
inserito nelle graduatorie permanenti di due province, a seguito della prima
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere
inserito, per le medesime graduatorie, in due province. Qualora lo stesso
personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve
farne richiesta ad una delle due province in cui è già inserito, fatta salva
la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente
chiesto il trasferimento. Il personale già inserito nella graduatoria di una
sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad
esaurimento, solo se riferite alla stessa provincia.
10. Al punteggio già posseduto dai candidati,
si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2
maggio 2005 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi
del Decreto Direttoriale 31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non
presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il
punteggio massimo consentito. Solo per i docenti che presentano domanda di
reinserimento sono valutati i titoli conseguiti dal 21 maggio 2004 – termine
di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura indetta ai
sensi del D.D.G. 21 aprile 2004. A tal fine gli interessati compileranno
l’apposita sezione del modello di domanda di aggiornamento (modello 1).
11. Il personale non inserito nelle
graduatorie permanenti o reinserito, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella terza fascia
delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia.
12. A parità di punteggio e prima ancora
dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di
iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un
candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscriva per la
prima volta nella graduatoria provinciale precede il candidato trasferito da
altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla
legge n. 333/2001). Il candidato che si reinserisce in graduatoria, ai sensi
del precedente comma 2, non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione
in graduatoria, anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta.
ART. 2
Norme
specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della
graduatoria ad esaurimento
1. La valutazione dei titoli viene effettuata,
per il personale iscritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella
approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art.
1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. A norma dell’art. 1, comma 3, della legge
n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I
e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di
accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, la laurea in
Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad
indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati
COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.
ART. 3
Norme
specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti.
1. Per il personale iscritto nella III fascia,
la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di
cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007 (allegato 2).
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati
per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui
l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più
favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze
della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento
secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece,
spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il
punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un
unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una
sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.
3. A decorrere dall’a.s. 2003/04, in
esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.11/07, citata in
premessa, è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole
situate nei Comuni di montagna. La riduzione del 50% del punteggio viene
fatta d’ufficio dal Sistema informativo. A decorrere dall’a.s. 2003/04 fino
al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1, comma 605 della legge
n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle
piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle
scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1
marzo 1957. Limitatamente a questi ultimi servizi, gli interessati dovranno
compilare l’apposita sezione del modello 2, indicandoli specificatamente, ancorché già dichiarati
precedentemente, in quanto non individuabili dal Sistema informativo.
4. A decorrere dall’a.s. 2005/2006 i servizi
prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei
Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti
servizi prestati nelle scuole italiane. Ai fini della valutazione di tali
servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello
Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale
un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza
di nomina.
6. Analogamente ai corsi abilitanti S.S.I.S.,
anche per i corsi COBASLID, Didattica della musica e della laurea in Scienze
della formazione primaria, non è valutabile il servizio prestato
contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale
già iscritto nella graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola
dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto
di precedenti titoli di accesso.
7. I titoli professionali sono valutati ai
sensi del punto C della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15
marzo 2007. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti
anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al
biennio 2005/2007. Comunque, detti titoli, congiunti ai nuovi titoli prodotti
in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del
punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca
i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per
Statuto ( allegato 4 ).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5,
C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da
Università statali o non statali legalmente riconosciute.
ART. 4
Nuovi
inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento , esclusa
quella di strumento musicale
1. Possono presentare domanda di inserimento
nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia,
secondo i termini e le modalità indicati all’art. 12, gli aspiranti che alla
data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno
dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il
medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento
conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per
titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del
superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo
nelle istituzioni educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e
presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica
della musica (legge n. 268/02);
d) abilitazione o idoneità conseguita a
seguito di partecipazione alle sessioni riservate;
e) abilitazione o idoneità conseguita a
seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M.
n. 100/04;
f) idoneità o abilitazione all’insegnamento
conseguita in uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciute con
provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E.
e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n.
319 del 2/5/1994;
g) laurea in Scienze della formazione primaria
avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);
2. Il personale già iscritto con riserva in
graduatoria permanente in attesa del conseguimento del titolo di accesso che
non abbia conseguito il titolo stesso nei termini prescritti dai DD.MM. n. 52
del 25/5/2005 e n.35 del 5 /4/2006, come precisati dalla nota prot. 546 del
26/4/2006, ma lo abbia conseguito successivamente, deve presentare istanza di
nuovo inserimento.
3. Per la scuola secondaria ed artistica le
distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle
tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
4. L’inserimento può essere chiesto, ai fini
dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le
graduatorie ad esaurimento, per le quali il candidato sia in possesso dei
requisiti di ammissione, in una sola provincia.
ART. 5
Norme
specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
1. Il personale docente di strumento musicale
nella scuola media -classe 77/A-, inserito nella II e nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento
del punteggio di inclusione in graduatoria e/o presentare domanda di
trasferimento nelle graduatorie di altra provincia con contestuale
aggiornamento del punteggio.
2. I docenti abilitati in educazione musicale
entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie
permanenti per il biennio 2005/2007, iscritti negli elenchi, di cui al D.M.
13 febbraio 1996, i quali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato
2036/06, erano stati depennati dalla graduatoria permanente di strumento
musicale, hanno diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento,
conservando la medesima decorrenza ed aggiornando il punteggio (art.1, comma
605 della legge n. 296/06). A tal fine gli interessati debbono produrre
istanza di aggiornamento.
3. La richiesta di trasferimento da una
provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie
in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte
le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito.
Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene in
coda alla stessa. Qualora in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie
disposto negli anni passati sia stata già formata una graduatoria di coda
alla II fascia, il trasferimento avviene nell’ambito della stessa, nel
rispetto del punteggio e delle preferenze attribuite. Il trasferimento nella
graduatoria di III fascia di altra provincia avviene nella fascia di
appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il
candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima
ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione
in graduatoria.
4. Possono presentare domanda di inserimento
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale gli
aspiranti che alla data di scadenza della presentazione delle domande siano
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) abilitazione in educazione musicale,
conseguita in tempo utile per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per
il biennio 2005/2007 e iscrizione negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio
1996 (art.1, comma 605 della legge n. 296/06);
b) abilitazione in educazione musicale
conseguita entro l’entrata in vigore della legge 143/04 presso la Scuola di
Didattica della musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore e del diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato
360 giorni di servizio di strumento musicale entro l’a.s. 2003/2004 (art. 1,
comma 4 bis legge n. 143/04);
c) abilitazione in strumento musicale
conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di
abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001);
d) abilitazione in strumento musicale
conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con D.M.
n. 100 dell’8 novembre 2004;
e) abilitazione in strumento musicale
conseguita in uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciuta con
provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48
C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992.
5. Nei confronti del suddetto personale
continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente
documentati con la relativa certificazione o attestazione.
6. La valutazione dei titoli artistici e la
compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l’insegnamento di
ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del
Regolamento relativo alle graduatorie permanenti (D.M. n. 123 del 27 marzo
2000).
ART. 6
Attività
didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza
dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di
specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere
i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della
vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano
in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento su posti comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola
dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di
sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola
media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce.
In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una
qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito
per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli
valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella
scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in
detta graduatoria, rispetto a quelli
degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi
nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della
corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale
che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno
da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato
all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria
di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista
dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco
in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito
di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola
secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria. Nelle scuole secondarie di II grado in caso di
esaurimento dell’elenco di sostegno della specifica area su cui si deve
disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle
supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato
con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio
intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese
nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e,
relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se
prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento;
In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio
è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il
conferimento della nomina.
7. Gli aspiranti forniti di titolo di
specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con
l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di
sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
8 Per accedere all’insegnamento nelle scuole
Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di
Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.
ART. 7
Graduatorie ad
esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per
non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo,
nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l’inserimento nelle
suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei
seguenti requisiti:
a) per il personale docente: abilitazione o
idoneità all'insegnamento comune, conseguita con procedura concorsuale o
abilitante, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari
finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità a
posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di
partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale docente ed educativo:
titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l’attività
di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di
cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo
i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed
educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o
classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al
presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi
amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti
istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del
sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono
costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali,
secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle
istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni
scolastiche della provincia prescelta.
6. L’immissione nei ruoli speciali per non
vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per
almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali
può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su
posto comune, a scelta dell’interessato.
ART. 8
Iscrizioni con
riserva – Conferma dell’iscrizione con riserva
1. Nelle graduatorie ad esaurimento di terza
fascia, possono iscriversi con riserva, ai sensi dell’art. 1, comma 605 della
legge n. 296/06, compilando il modello 2, le seguenti categorie di docenti:
a) gli iscritti nell’a.a. 2006/07 ai corsi
abilitanti all’insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S – COBASLID –
DIDATTICA DELLA MUSICA);
b) gli iscritti nell’a.a. 2006/07 alla Facoltà
di Scienze della formazione primaria;
c) i docenti ammessi ai corsi speciali
abilitanti, di cui all’art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M. n.
85/05;
2. Possono, altresì, iscriversi con riserva,
negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:
a) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il
corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno
frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 per
il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno;
c) docenti abilitati COBASLID, che stanno
frequentando il corso di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M.
n.56 del 31 ottobre 2006;
d) i docenti laureati o laureandi in Scienze
della formazione primaria che stanno frequentando il modulo di sostegno.
3. L’iscrizione con riserva è possibile solo
per l’accesso alle graduatorie ad esaurimento e non ai fini del miglioramento
del punteggio nelle graduatorie, in cui si è già inseriti.
4. I docenti ammessi ai corsi speciali
abilitanti, di cui al D.M. n. 21/05, ancora non attivati o non conclusi,
debbono produrre domanda di conferma dell’iscrizione con riserva, ovvero
istanza di trasferimento o di aggiornamento del punteggio, compilando il modello 1, come
previsto dal precedente art.1, comma 2.
Analogamente debbono presentare istanza di
conferma dell’iscrizione con riserva coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale
avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso
procedura abilitante.
Non hanno titolo a presentare istanza di
conferma dell’iscrizione con riserva, ma istanza di nuovo inserimento con
riserva, coloro che erano già iscritti con riserva in graduatoria permanente,
in attesa del conseguimento del titolo di accesso,ma non abbiano conseguito
il titolo stesso, né entro i termini indicati al precedente art.4, comma 2,
né in tempo utile per l’iscrizione ai sensi del presente decreto.
5. Con successivo decreto ministeriale sarà
fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della
riserva, previa autocertificazione del conseguimento del diploma, nei
confronti dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la
specializzazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2007/08.
Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno attribuiti i punteggi
relativi ai titoli conseguiti.
6. Analogamente con separati provvedimenti,
saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei
confronti dei docenti che partecipano ai corsi speciali ex D.M. n. 21/05 , ex
D.M. n. 85/05, nonché nei confronti dei docenti che conseguiranno
l’abilitazione o la specializzazione in tempi successivi.
7. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo
indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti
graduatorie d’istituto di I fascia.
ART. 9
Utilizzazione
delle graduatorie ad esaurimento
1. Le graduatorie hanno validità per gli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo
sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili. Le predette graduatorie
sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, saranno
dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato
nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto per il biennio 2007/2009.
ART. 10
Requisiti
generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto
anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti
all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art.
2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).
2. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente
inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione
dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici
collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano
incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione
in qualsiasi momento della procedura.
ART. 11
Domande,
regolarizzazioni, esclusioni
1. Le domande per il trasferimento di
graduatorie, per l’aggiornamento del punteggio, per il reinserimento in
graduatoria e per l’inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con
riserva, dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi
del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province
indicate nell’ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e
2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione
del presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici
regionali e inserito sul sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione,
all’indirizzo (www.pubblica.istruzione.it) alla sezione “personale della
scuola, reclutamento,graduatorie ad esaurimento” e nella rete intranet.
2. Nel modello di domanda dovranno essere
dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o
idoneità, anche i titoli valutabili, fatta
eccezione per i titoli artistici, la cui
documentazione deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella
scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati,
altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della
lingua straniera e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni
disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella
graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello
medesimo.
3. I candidati iscritti al I e al II anno del
corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché del corso
quadriennale di Didattica della musica, considerato che lo scioglimento della
riserva non potrà avvenire prima dell’aggiornamento per il biennio 2009/2011,
non debbono dichiarare i titoli valutabili, ma compilare esclusivamente le
Sezioni A, B3, C1, F e G del modello 2, al fine dell’iscrizione in via provvisoria.
4. La domanda dovrà essere spedita con
raccomandata, ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo
art. 13 Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all’estero,
le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità
diplomatica.
5. E’ ammessa la regolarizzazione delle
domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente
autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione.
6. E’ motivo di esclusione:
a) la mancata presentazione della domanda di
reinserimento in graduatoria per gli aspiranti di cui al precedente art. 1,
comma 3;
b) la domanda presentata fuori termine;
c) la domanda priva della firma del candidato.
7. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur
avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino
in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di
cui all’art 1, concernenti l’obbligo di chiedere il trasferimento o
l’iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse
le province di Bolzano e Trento e della regione Valle d’Aosta.
8. L'esclusione è disposta con riferimento
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla
documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla
competente autorità scolastica.
9. Per gli aspiranti che intendano produrre
domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello
della regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai
predetti Uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti. In particolare per
le graduatorie provinciali della Provincia di Trento la materia è
disciplinata dalla legge provinciale 7 agosto 2006 e dal Regolamento
applicativo, di cui al Decreto del Presidente della Provincia n.27-80/Leg.
Del 28 dicembre 2006.
ART.
12
Presentazione
domande tramite Internet
1. Ai soli candidati già iscritti nelle
graduatorie permanenti, che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento
ovvero il reinserimento o la permanenza della propria iscrizione per gli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, è data la possibilità di comunicare
direttamente al sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione,
i dati richiesti nel modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione resa disponibile sul sito Internet
di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it), alla sezione
"personale scuola, reclutamento, graduatorie ad esaurimento”, secondo le
modalità descritte nella apposita guida.
2. Il candidato che si avvale della modalità
di trasmissione “Internet”, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1, disponibile
sul citato sito Internet del Ministero, nei termini che saranno
tempestivamente resi noti nel sito medesimo.
3. Il candidato dovrà, quindi, come
indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui
al precedente art. 11, spedire o consegnare a mano il modello stampato e
sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In
caso di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e
quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
ART. 13
Pubblicazione
graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi
1. I Dirigenti territorialmente competenti
pubblicheranno all’albo dell’ufficio le graduatorie ad esaurimento
provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente
decreto.
Gli interessati saranno graduati con il
punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al
diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio.
Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della
lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione
all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo indirizzi
didattici differenziati.
Ai fini dello svolgimento delle attività su
posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi,
nei quali saranno evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di
abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al
D.M. n. 21/05 , che all’art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli
interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di
contratti a tempo indeterminato e determinato.
Per l’insegnamento della lingua straniera
nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce,
uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco), in
cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria ad
esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità
all’insegnamento della lingua straniera, conseguita con procedura concorsuale
o di idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in
Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento
dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua
straniera.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle
predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle
correzioni necessarie.
2. Ultimate le operazioni di propria competenza,
i Dirigenti territorialmente competenti pubblicano le graduatorie definitive.
3. Avverso la graduatoria definitiva è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R.,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di
partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito del
contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
ART. 14
Trattamento
dei dati personali
1. L’amministrazione scolastica, con
riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i
dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
ART. 15
Disposizioni
particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di
Trieste e Gorizia.
1. Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del
decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale
del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito
decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle
domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali
con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma
sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il
presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.
425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 16
Disposizioni
finali
1. Per quanto non
previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel D.D.G. 31
marzo 2005, nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle
graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nel
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004 e nella legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
Roma, 16 marzo 2007
Allegati: (contenuti nella nota di trasmissione prot. 5485/2007)
- allegato 1: tabelle approvate con D.M. n. 11/02 (formato pdf, compresso)
- allegato 2: tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. 27/07 (formato
pdf, compresso)
- allegato 3: tabella di cui al D.M. n. 123/00 (formato pdf, compresso)
- allegato 4: (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di
ricerca) (formato pdf, compresso)
- allegato 5: (riserve) (formato pdf, compresso)
- allegato 6: (preferenze) (formato pdf, compresso)
- modello 1: (domanda di aggiornamento, permanenza, trasferimento e
reinserimento) (formato pdf, compresso)
- modello 2: (domanda di nuovo inserimento) (formato pdf, compresso)
- allegato A: (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92) (formato
pdf, compresso)
IL DIRETTORE
GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
|