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Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII
Roma, 26 Ottobre 2007
C.M. n.90
Prot. n. 10802
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e
modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
In relazione
agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico
2007/2008, al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul territorio,
si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di presentazione delle
domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni
ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle
istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni apportate dal decreto
legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176.
Modalità
e termini di presentazione delle domande di esame
I candidati
interni debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro
il 30 novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il suddetto
termine è di natura ordinatoria. I candidati interni hanno, comunque, titolo
ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle
specifiche previsioni normative.
I candidati
frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di
scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna
disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al
proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio
2008.
I candidati interni che cessino
la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2008 e prima del 15 marzo
2008, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati
esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2008.
Particolare
attenzione merita la posizione dei candidati esterni in ragione delle
innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo, introdotte dal
decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176.
I candidati
esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30
novembre 2007.
Eventuali domande
tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi,
sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.
La
documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione
professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e
psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di
istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio
2008.
Il citato
decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176,
intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11
gennaio 2007, n.1, ha radicato nei Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali la competenza a ricevere le
domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni. Tale
competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli istituti
scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze
di partecipazione agli esami da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo
di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come
competente.
Le domande di partecipazione
agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al
competente Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del
Direttore medesimo. Il Direttore Generale può prendere in considerazione
anche eventuali domande tardive pervenute oltre il 30 novembre 2007.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
I candidati
esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata dalla
documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
I Direttori
Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli
esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e danno comunicazione
agli interessati dell'esito della verifica, indicando, in caso positivo, la
scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere comprovato
secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Nell'assegnazione
dei candidati alle diverse sedi di esame il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del criterio di territorialità disciplinati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne
consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile
assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella
propria istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui
dovranno essere sostenuti gli esami.
Il dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e
la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico,
ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto
adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente
scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di
effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. I candidati esterni sostengono gli esami
preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate
come sede di esame.
Criteri
di assegnazione delle domande
I Direttori Generali Regionali
curano gli adempimenti necessari per l'acquisizione dei dati relativi al
numero delle classi terminali e degli alunni frequentanti le istituzioni
scolastiche statali e paritarie per poter procedere correttamente
all'assegnazione delle domande.
I Direttori
Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati
non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,n.1, art.1, capoverso art.4 -comma 2), verificano in primo
luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga
superato il limite, previsto dall'art.1,capoverso art.4 - comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano,
poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero
delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale
capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti -
anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione
degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
Nel caso non risulti possibile
assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto
del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35
candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del
vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un
numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso
istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati
esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà
essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.
Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere
costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente
nell'ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul
territorio nazionale.
I Direttori
Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari, cui intendono
assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali ad esempio
quello dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti
dell'Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande,
seguendo, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse a livello
comunale.
Nel caso in cui
non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti,
sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto
dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
In tal caso, il
Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle domande, chiederà
al candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche,
curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto
legge n.147/2007 convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176.
Qualora non sia
possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad
altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero
manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad
assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze
espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al
decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176. Da ultimo, nell'impossibilità di
accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale,
seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.
Nell'ipotesi in
cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto,
il Direttore Generale Regionale della regione di residenza del candidato -
acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro
Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone
comunicazione all'interessato.
Deroghe
alla territorialità - Superamento dell'ambito organizzativo regionale
ll candidato
esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di
Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza
anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui
risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al
superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge
n.147/2007, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono individuati
il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese
le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore
Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne
sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il
Direttore Generale Regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione
degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della
Regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone,
l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della
domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione della
domanda.
Qualora il
candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al
momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere
dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame
di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza
anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo
previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di sostenere
gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel
comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto
dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore
Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne
sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di
assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale
Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della
propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa
domanda e informandone l'interessato.
Corsi ad
indirizzo linguistico e dirigente di comunità
Corsi ad
indirizzo linguistico
I candidati che
chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la
domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di
residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in
cui intendono sostenere l'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali
o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati
hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella
istituzione scolastica sede di esami.
Qualora non sia
possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza,
il Direttore Generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad
altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza
di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli
altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande
ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui
ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici
della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella
provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei
linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad
istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui
non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale,
secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le
domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine,
presso istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.
Corsi ad
indirizzo dirigenti di comunità
Per quanto
riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di Dirigenti
di comunità, si osservano le seguenti disposizioni. Le domande vanno
indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente per territorio, con l'indicazione, in ordine preferenziale, delle
istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le
attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità) e
con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.
Il Direttore
Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle
indicazioni generali soprariportate, osservando il limite di trentacinque
candidati per classe. Può costituire apposite commissioni di soli candidati
esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due
commissioni.
Nel caso di
impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le
Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali,
indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di
esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti
caratteristiche:
·
ITAS con lo specifico indirizzo
("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
·
ITAS privo dello specifico indirizzo,
sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale,
anche se privo di classi terminali;
·
altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico. Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico
interessato, tiene presente:
·
- la più elevata coincidenza di classi di
concorso di docenti anche di classi non terminali presenti
nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
·
- la maggiore possibilità di utilizzo di
docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non
terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale
docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami
preliminari e per gli esami di Stato;
·
la materiale capienza dei locali.
Dopo avere così
individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il
Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati
esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel
rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo
di commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è
data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.
Disposizioni
a carattere generale
Si fa presente
che i predetti adempimenti devono essere effettuati prima della formulazione
delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Le relative
procedure debbono essere attivate subito dopo il 30 novembre sia per avere
tempi distesi di organizzazione sia per pervenire alla fase di regolare
configurazione delle commissioni nei tempi previsti. Nell'ipotesi che i
termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli stessi sono di
diritto prorogati al giorno seguente.
Si ricorda, infine, che, nel
caso in cui i candidati esterni sostengano esami con prove pratiche di
laboratorio, è dovuto un contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.22 OM n.26/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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