Ministero della Pubblica Istruzione
C.M.
n. 5 Prot.n. 425
Materie esami di Stato (formato .pdf)
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al sito M.P.I. ...
Destinatari
Roma,
17 Gennaio 2007
Oggetto:
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi
alla legge 11/1/2007 n.1.
Come noto, il 13
gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10,
la Legge n. 1
dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le Università.
L'intento
primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di
restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce la vicenda
culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura
come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire
ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e
tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto
trovano piena affermazione sia il criterio della equità, che consente di
rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e
competenze acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello della
valorizzazione delle eccellenze, attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi
anni, anche di incentivi concreti.
E' di tutta
evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente,
oltre ad assicurare all'esame di Stato un indubbio carattere di competitività,
anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il valore nei confronti
dell'Università e del mondo del lavoro e della produzione.
Occorre comunque
sottolineare che all'origine del riconoscimento della preparazione dello
studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la
nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso
la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni
precedenti.
Al fine di
fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi
del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che
troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di
imminente emanazione.
1-
Ammissione all'esame di stato
La nuova legge
introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici
2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3,
secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente
anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una
particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di
preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di
scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga
conto, come enunciato nella legge all'art. 1,
capoverso art. 3-comma
1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del
corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi
compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione
complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso,
l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.
2-
Abbreviazione per merito
L'abbreviazione
di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.1,
agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della
penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito
un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze
nei due anni predetti.
L'istituto
dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto
a studenti particolarmente meritevoli.
3- Prove
scritte e colloquio
Nella imminente
sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento
della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni
contenute rispettivamente nei DD.MM.
23/4/2003, n.41 e 20/11/2000,
n.429.
Per quanto
riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1,
capoverso art.3-comma 4, della legge, <>.
Deve ritenersi
comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare
l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e
di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con
l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo,
inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel
rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente
risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia
interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni,
abbiano titolo secondo la normativa vigente.
4-
Composizione della Commissione giudicatrice
La nuova legge ha
innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al
massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si
aggiunge un Presidente anch'esso esterno.
Per alcuni
indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale
con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova
scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica
organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro
commissari - di cui due esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è
assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda
prova scritta.
Per ogni singola
classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni
e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate
generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche
esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni
viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella
Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di
più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze
disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare
alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto
dalla legge.
Ad ogni classe -
commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna
commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
5-
Punteggio
Come per il saldo
dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio
di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico;
conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato
nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica
è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100
punti) da attribuire al termine delle prove.
Già dalla sessione
d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno
conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo
dei 5 punti.
6-
Indicazioni operative
Ad integrazione
della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei
docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi
antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a
favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non
potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti scolastici
organizzare conferenze di servizio e incontri, anche con la presenza degli
Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i vari profili del
nuovo esame e porre gli studenti in grado di affrontare le prove con sicurezza
e serenità.
In tale contesto,
anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4 dell'art. 1 della nuova
legge, è stata costituita, presso il Dipartimento dell'Istruzione, una
task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con il compito di
fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame e di
porre in essere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate
forme di assistenza e di intervento.
Sarà altresì cura
dei succitati ispettori procedere alla verifica della più rigorosa osservanza,
da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle
disposizioni impartite.
Appositi
incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali in presenza di eventuali irregolarità emerse negli
istituti statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare
la regolare predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo
svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi.
IL
MINISTRO
F.to
FIORONI
Destinatari
AI DIRETTORI
GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI
SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO - TRENTO
AI DIRIGENTI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - LORO SEDI
AI DIRIGENTI
SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI,
LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI - LORO SEDI
e, p.c.
AL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI-ROMA
ALL'INTENDENTE
SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA - BOLZANO
ALL'INTENDENTE
SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE
ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONA AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE
AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI
BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI
DELLE GIUNTE PROVINCIALI AUTONOME DI BOLZANO - TRENTO