Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267
Allegato
Oggetto: Disposizioni
relative alle attività dell'anno di formazione destinate al personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni
educative statali, vincitore di concorso. Legge n.
270/1982 e Legge n. 417/89
Premessa
Nell'ambito del
sistema di formazione in servizio, così come prefigurato dalla C.M. 18 maggio
1990, n. 136 e che trova sistematica
applicazione nella formulazione dei Piani Nazionali di aggiornamento che
l'Amministrazione predispone annualmente in attuazione del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399, devono trovare giusta collocazione
le attività di formazione in servizio destinate al personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni
educative statali immesso in ruolo quale vincitore di concorso ai sensi della Legge 20 maggio
1982, n. 270 o per effetto della inclusione
nelle graduatorie di cui alla Legge 27
dicembre 1989, n. 417.
Le innovazioni
che sono intervenute, quali la riforma degli orientamenti della scuola
elementare e gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne, o
che si prevedono per l'immediato futuro, e che interessano sia aspetti
normativi che pedagogici e didattici e la sempre più capillare diffusione di
progetti sperimentali di vasta portata, impongono un'attenta riconsiderazione di
quanto fin qui svolto, alla luce, anche, delle esperienze formative condotte e
sulla scorta delle indicazioni formulate dai soggetti coinvolti nelle attività
di formazione.
Appare opportuno
considerare, inoltre, la prospettiva introdotta dalla Legge 9 maggio
1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica che prevede, tra
l'altro, intese tra quest'ultimo Ministero e il Ministero della P.I. sui problemi
inerenti la formazione del personale della scuola, ivi compresi quelli relativi
ai corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle
scuole di ogni ordine e grado. La successiva Legge 19
novembre 1990,n. 341 di riforma degli ordinamenti
universitari prevede, altresì, l'istituzione di corsi di laurea per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed
elementare, nonché l'istituzione di una scuola di specializzazione
all'insegnamento, anche con attività di tirocinio didattico, per gli insegnanti
delle scuole secondarie.
Conseguentemente a quanto
premesso ed al fine di rispondere in modo puntuale alle nuove istanze che la
società pone al sistema scolastico nel suo complesso, con la presente circolare
si intendono disciplinare, in un'ottica organica e coerente con quanto
prefigurato dalla C.M. n. 136/1990
già citata, le attività di formazione destinate al personale docente ed
educativo immesso in ruolo.
Validità
dell'anno di formazione ai fini della prova
1) Disposizioni
previgenti
In ordine agli
aspetti di status giuridico connessi allo svolgimento dell'anno di formazione
ed alla sua rilevanza ai fini del superamento del periodo di prova sono state,
in precedenza, impartite varie disposizioni contenute nei seguenti atti:
- C.M. 11
novembre 1983, n. 311
- C.M. 13 gennaio
1984, n. 18
- C.M. prot. n.
2869 del 23 marzo 1984
- C.M. 31 luglio
1984, n. 235
- C.M. 22
novembre 1984, n. 357
- C.M. 31 gennaio
1985, n. 46
- C.M. 27 luglio
1985, n. 230 (titoli I e II)
- C.M. 6 marzo
1986, n. 74
- C.M. 13 aprile
1986, n. 113
- C.M. 8 marzo
1990, n. 55 .
Le suindicate disposizioni
debbono ritenersi superate dalla presente circolare, che costituisce
regolamentazione tendenzialmente stabile, fatte salve successive modifiche rese
eventualmente necessarie da innovazioni normative.
2) Destinatari
dell'anno di formazione
La Legge 20 maggio
1982 n. 270, innovando la previgente disciplina
dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo, ha
prescritto un anno di formazione della durata minima di 180 giorni, come
momento integrante della procedura concorsuale e periodo di prova ai fini della
conferma in ruolo dei vincitori di concorso.
Successivamente,
il comma 26, dell'art. 2 della
Legge 27 dicembre 1989, n. 417 (di conversione
del D.L. 6 novembre 1989, n. 357), ha esteso l'applicazione delle disposizioni
concernenti l'anno di formazione anche al personale docente ed educativo
immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.
Destinatario,
quindi dell'anno di formazione è il personale docente ed educativo nominato in
ruolo a seguito di concorso per esami e titoli o di concorso per soli titoli.
Detto personale
ha l'obbligo, durante l'anno di formazione, di prestare servizio nelle attività
istituzionali (insegnamento o altre forme di utilizzazione, secondo quanto
precisato al successivo n. 3), nonché di partecipare a specifiche iniziative di
formazione finalizzate ad affinarne le competenze professionali.
Al contrario, stante
il quadro normativo prima richiamato, i docenti nominati in ruolo per effetto
di precedenti servizi riconosciuti utili a tal fine da specifica legge (docenti
immessi in ruolo "ope legis") non sono tenuti a partecipare alle
iniziative attuate per l'anno di formazione, dovendo solo svolgere il periodo
di prova secondo la normativa generale. E' il caso, ad esempio, dei docenti
nominati in ruolo ex art. 8 bis Legge
n. 426/1988.
Analogamente, non sono tenuti a
partecipare all'anno di formazione neppure i docenti che, avendo maturato
titolo alla nomina sia "ope legis" che a seguito di superamento di
concorso, abbiano optato per quest'ultima possibilità, sempreché entrambe le
nomine siano riferite a posti dello stesso ruolo e, quanto all'istruzione
secondaria di primo e secondo grado, della stessa classe di concorso o di
classe di concorso per la quale non sia richiesto di ripetere il periodo di
prova.
3) Durata
dell'anno di formazione e del periodo di prova
Premesso che le
disposizioni sull'anno di formazione introdotte dalla Legge n.
270/1982, non hanno soppresso né modificato -con la
sola eccezione delle particolari modalità prescritte per la conferma in ruolo
nell'art. 2, comma 19- la normativa generale preesistente (artt. 58 e 59
del D.P.R. n. 417/1974) sul periodo di
prova, si pone il problema dell'esatta individuazione dell'arco temporale entro
il quale possono svolgersi le attività dell'anno di formazione, per consentire
a coloro che vi partecipano il superamento del periodo di prova.
Al riguardo va
rilevato che mentre l'art. 2 della
Legge n. 270 individua nella "fine delle
lezioni" il termine conclusivo dell'anno di formazione, l'art. 58 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la
prova "ha la durata di un anno scolastico", con ciò ricomprendendo
anche i periodi successivi al termine delle lezioni.
Invero, la
succitata antinomia normativa è solo apparente.
Nella previsione
della Legge n.
270/1982, infatti, l'anno di formazione si
caratterizza esclusivamente per l'esigenza di affinare le competenze
professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale
prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di
formazione.
Le due tipologie
di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono
entrambe nel periodo di durata delle lezioni.
Dal computo dei
180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque,
non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente
alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di
membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di
maturità.
Ne consegue,
quindi, che il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82
per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per
ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini
del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente
prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico.
Siffatta interpretazione, del
resto, è confortata proprio dal fatto che la Legge n. 270,
introducendo l'anno di formazione, non ha fatto venir meno la vigenza dell'art. 58 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 in ordine alla generale
validità dei servizi per il superamento della prova.
4) Servizi utili
ai fini del compimento del periodo di prova
L'art. 2 della
Legge n. 270/1982, precisando che l'anno di
formazione è valido come periodo di prova, stabilisce che "restano ferme
le restanti disposizioni di cui all'art. 58 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e quelle dell'art. 59 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417".
Conseguentemente,
all'anno di formazione è applicabile il principio generale, sancito dall'art. 58 del
citato D.P.R. n. 417/74, secondo cui il
personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o
nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita.
In conformità dei
principi generali in materia di periodo di prova, inoltre, l'anno di formazione
è valido allorché il personale in prova, appartenente alle Dotazioni organiche
aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio
per indisponibilità di posto, presti servizio in utilizzazione.
Pertanto, il
servizio prestato dal personale in prova è da ritenersi pienamente utile ai
fini in questione in tutti i casi di utilizzazione previsti dall'O.M. 30 marzo
1991, n. 93 in quanto tali utilizzazioni sono del tutto assimilate, ai fini che
interessano, agli altri compiti istituzionali.
A titolo
esemplificativo sono da ritenersi utili:
a) le attività
didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della
Legge n. 270/82;
b)
l'utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al
conseguimento dei titoli di studio;
c) la messa a
disposizione per supplenze;
d) le attività
inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e)
l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da
parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f)
l'utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli
istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g)
l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di
orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed
artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i
docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
5) Partecipazione
alle attività seminariali
Per quanto riguarda la
partecipazione alle attività seminariali previste dall'anno di formazione -
cui, si ribadisce, sono tenuti i docenti in ruolo quali vincitori di concorso
per titoli ed esami ovvero di concorso per soli titoli - si precisa che i
docenti medesimi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere
ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è stata
conseguita la nomina e nella provincia in cui essi prestano servizio.
I coordinatori
dei predetti incontri rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al
Comitato di valutazione della scuola di servizio degli interessati, il quale è
l'organo collegiale competente per la discussione della relazione e la
formulazione del parere, di cui all'art. 58 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sul periodo di
prova sostenuta.
Si conferma,
altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che,
pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano
potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del
corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo,
partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute
frequentare solo parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo
esemplificativo, la fattispecie riguardante l'insegnante che, pur avendo
prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte
alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n.
1204/1971 (da documentare con attestazione di
organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).
Nel caso inverso
(docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che,
tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio
minimo richiesto) la proroga della prova, ex art. 58,
penultimo comma, del D.P.R. n. 417/1974,
all'anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione
alle attività seminariali.
La discussione della relazione,
infine, può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in
possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività
di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione
stessa.
I - FINALITA' E
CONTENUTI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Le attività
relative all'anno di formazione, previste dagli artt. 1 e 2
della Legge 20 maggio 1982, n. 270 e
dall'art. 2, comma 26, del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito nella Legge n. 417/89,
hanno la finalità di stimolare una riflessione che, sulla base delle competenze
disciplinari del personale neo nominato, peraltro accertate in sede di
concorso, orienti nei seguenti ambiti della professionalità docente:
- competenze
metodologiche e didattiche;
- conoscenze
psico-pedagogiche
- abilità
relazionali e comunicative;
- aspetti
giuridici ed amministrativi, in particolare sulla normativa che regola la
partecipazione agli organi collegiali della scuola.
Tale attività di
formazione, che troverà più puntuale programmazione di contenuti in relazione
alle peculiarità proprie di ogni grado ed ordine di scuola di appartenenza dei
docenti, terrà conto anche di quelle tematiche definite trasversali, le quali
attengono cioè a più aree sia curriculari che educative, in quanto rispondono
ai bisogni sempre più complessi della società contemporanea.
Si fa riferimento
in particolar modo alle problematiche dell'orientamento dell'integrazione degli
alunni in situazione di handicap, alle iniziative volte ad affrontare la
dispersione scolastica, alle attività relative all'educazione alla salute e
alle azioni volte a favorire le pari opportunità tra donna e uomo.
II - MODALITA' DI
INTERVENTO
Le iniziative
dell'anno di formazione si articoleranno in due distinte modalità di
intervento: attività di istituto e incontri seminariali, da attuarsi secondo le
indicazioni che di seguito vengono fornite.
Queste due
tipologie di intervento, a cui dovrà annettersi pari importanza e cura,
costituiscono due aspetti di un unico progetto formativo, in quanto dovranno
sostenere in modo organico e sistematico il processo di formazione dei neo
docenti e rappresentare un effettivo supporto alla loro azione didattica e
professionale.
Per tali ragioni
appare quanto mai necessario che le iniziative previste nelle due modalità di
intervento formativo vengano distribuite sinergicamente su un arco di tempo che
abbracci tutto l'anno scolastico.
Alla elaborazione ed attuazione
delle iniziative dovranno concorrere tutti i soggetti istituzionali, secondo i
diversi livelli di responsabilità e le differenti competenze in ordine agli
ambiti scientifici, tecnici ed amministrativi.
A - ATTIVITA' DI
ISTITUTO
Le attività che
si svolgono secondo tale modalità hanno l'obiettivo di offrire ai docenti neo
nominati le condizioni per fornire adeguati strumenti informativi ed operativi
a sostegno dell'attività di insegnamento e di partecipazione alla vita della
scuola.
Il capo di
istituto, su designazione del Collegio dei docenti -la quale avrà riguardo in
modo particolare alle competenze di carattere metodologico-didattico,
organizzativo e soprattutto relazionale, nonché di specifica motivazione a
condurre esperienze di formazione tra pari- nominerà, fin dall'inizio dell'anno
scolastico, gli insegnanti che svolgeranno il compito di docenti esperti o
tutor dei neo docenti.
Tali tutor
sosterranno il docente in formazione durante il corso dell'anno, in
particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione
educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla
predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; essi inoltre saranno da
considerarsi quali facilitatori dei rapporti interni ed esterni all'istituto e
di accesso alle informazioni.
Poiché la
funzione svolta dai docenti tutor concorre alla qualificazione della formazione
dei docenti e del servizio scolastico, il Ministero conta di ricomprendere, nel
rispetto delle procedure negoziali previste, le attività espletate
nell'esercizio di tale funzione tra quelle che danno diritto all'acceso al
fondo di incentivazione.
I Collegi dei
docenti stabiliranno, inoltre, il numero dei docenti da nominare, in
considerazione delle specificità proprie dei diversi gradi ed ordini di scuola,
del numero dei docenti da formare e anche in relazione al numero dei plessi o
delle sedi distaccate. A tale riguardo appare utile la presenza in ogni plesso
o sede distaccata di un tutor al quale non verranno affidati più di due docenti
in formazione.
Le attività dei
tutor saranno coordinate dal capo d'istituto che valuterà l'opportunità di
incontri periodici nei quali potrà aver luogo efficacemente l'assistenza
tecnico-scientifica degli ispettori tecnici.
A tali incontri
saranno chiamati a partecipare, ove presenti nella scuola, anche i docenti che
svolgono le attività psico-pedagogiche di cui all'art. 14, comma
6, della Legge n. 270/1982 e di operatore
psicopedagogico di cui alla O.M. 10 agosto 1989, n. 282.
Al fine di garantire un continuum
al processo formativo, sopra configurato, ai capi di istituto ed ai docenti
tutor dovranno pervenire, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i progetti di
intervento elaborati a livello provinciale per l'attuazione degli incontri
seminariali indicati al successivo punto B, nonché, alla loro conclusione, le
attestazioni di presenza.
Ciò consentirà,
da un lato di progettare le attività di istituto avendo riguardo ai progetti
provinciali e dall'altro di tenere presenti tutti gli elementi qualificanti
delle attività espletate dai neo docenti -ivi comprese quelle relative alla
partecipazione alla vita della scuola e all'esercizio della funzione di insegnamento-
nel momento in cui dovrà procedersi alla valutazione finale prevista dall'art. 2, comma
19, della Legge n. 270/82, da esprimersi
da parte del Comitato per la valutazione del servizio.
Il docente neo
nominato dovrà elaborare, a tal fine, al termine dell'anno di attività una
relazione sulla proprie esperienze di formazione e di insegnamento.
Sulla base della
relazione, che sarà consegnata al capo di istituto e al Comitato per la
valutazione 15 giorni prima della data fissata per la discussione, nonché degli
altri elementi forniti dal capo di istituto stesso e dal docente tutor, il
Comitato esprimerà il proprio parere ai fini della conferma in ruolo di cui
all'art. 58 del
D.P.R. n. 417/1974.
Per il personale
educativo valgono le medesime indicazioni, con gli adattamenti resi necessari
dai particolari aspetti di differenziazione normativa.
B -
INCONTRI SEMINARIALI
1) Progettazione
e programmazione
A livello regionale, i
sovrintendenti scolastici convocheranno apposite conferenze di servizio alle
quali parteciperanno i provveditori agli studi, gli ispettori tecnici
incaricati di curare le attività dell'anno di formazione, i rappresentanti
dell'IRRSAE competente per territorio e nelle quali verranno definite le linee
d'intervento, in un quadro coerente ed unitario a base regionale.
In dette
riunioni, infatti, si programmeranno le modalità di rilevazione dei bisogni
formativi, si individueranno, inoltre, gli interventi, distinti per i docenti
dei diversi gradi ed ordini di scuola e per gli educatori, si predisporranno la
documentazione, i materiali di lavoro e gli strumenti per la rilevazione degli
esiti formativi conseguiti al termine dei corsi.
Alla
corresponsione delle indennità di missione agli aventi diritto provvederanno
gli uffici di appartenenza con i fondi a disposizione sul Cap. 1019.
Inoltre, in tale
sede, potranno essere prefigurate e accertate le possibili forme di
collaborazione con gli Istituti Universitari presenti nel territorio.
A livello
provinciale, i provveditori agli studi, con l'assistenza degli ispettori
tecnici a cui sarà affidata la consulenza tecnico-scientifica e il
coordinamento delle iniziative, formuleranno, sulla base delle indicazioni
programmatorie scaturite in seno alle conferenze regionali, il piano di
intervento con l'individuazione dei destinatari, suddivisi per gradi ed ordini
di scuola, il numero dei corsi da attivare, i programmi dei corsi e le
metodologie di svolgimento, le strutture idonee ad ospitare gli incontri in
relazione all'ubicazione, alla disponibilità di locali e di supporti
tecnico-didattici, gli oneri di spesa sui capitoli 1121 e 1019.
Nell'organizzazione dei corsi,
particolare attenzione sarà posta al reperimento dei direttori dei corsi stessi
e dei docenti relatori ed esperti da impegnare secondo criteri di accertate
competenze in ordine sia ai contenuti previsti sia in relazione ai metodi
ipotizzati per lo svolgimento dei corsi.
Ai direttori dei
corsi, da reperire possibilmente tra i capi d'istituto, spetterà il compito di
vigilare sul regolare andamento dei corsi, nonché di attestare le presenze da
notificare, al termine dei corsi, alle scuole di appartenenza dei docenti in
formazione.
2) Durata degli
incontri
L'impegno orario
da destinare agli incontri seminariali per il personale neo nominato si correla
in modo funzionale agli obiettivi e alle metodologie progettate.
Si indica, pertanto,
in 40 ore l'impegno richiesto.
L'obbligo di
assolvere a detto impegno, è da ritenersi prioritario rispetto alla
partecipazione ad iniziative di aggiornamento deliberate dai Collegi dei
docenti.
Le assenze, che
dovranno essere comunque giustificate, non potranno superare un terzo del monte
ore previsto per la durata degli incontri.
3) Periodi di
svolgimento
Per le
motivazioni sopra illustrate, viene ritenuto utile che gli incontri seminariali
abbiano una scansione temporale durante tutto l'arco dell'anno scolastico,
prevedendo, ove possibile, periodi intensivi iniziali nel mese di settembre
prima dell'avvio delle lezioni e comunque con inizio entro il mese di ottobre,
e periodi conclusivi, nel mese di giugno, al termine delle lezioni.
Altri incontri periodici, da
scandire secondo calendari che terranno conto degli altri impegni a cui sono
chiamati gli insegnanti, saranno programmati durante i restanti mesi dell'anno
scolastico ad esaurimento del monte ore stabilito, avendo riguardo, in
particolare, alle esigenze del personale in servizio nelle classi terminali
della scuola secondaria.
4) Metodologia
dei corsi
Ogni corso sarà
destinato ad un minimo di 15 docenti fino ad un massimo di 30, che verrà
opportunamente suddiviso in gruppi di lavoro costituiti da 8/10 membri.
Per il
raggiungimento degli obiettivi formativi le 40 ore saranno destinate a
lezioni-input anche attraverso la presentazione di materiali e a lavori di
gruppo, esercitazioni, esercizi di role-playing, simulazioni, esame di casi ed elaborazione
di materiali.
Si ritiene utile
al fine di un'attiva partecipazione dei destinatari delle iniziative, che la
quota oraria prevista per le lezioni non superi la metà delle 40 ore.
Al termine dell'anno di
formazione, i docenti e gli educatori neo nominati saranno invitati a formulare
proprie osservazioni sull'intero iter formativo, in particolare sui contenuti
proposti, sui processi attivati, sulle metodologie e sugli strumenti di lavoro
adottati.
I direttori dei
corsi invieranno al provveditore agli studi competente le schede secondo il
modello trasmesso in allegato alla presente circolare, che saranno sottoposte
all'esame degli ispettori tecnici per le valutazioni finali, anche allo scopo
di adeguare gli interventi formativi dell'anno successivo.
III -
CALENDARIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Entro il mese di
luglio.
(limitatamente
all'a.s. 1991/92 entro il mese di settembre).
Svolgimento delle
conferenze regionali, con gli obiettivi più sopra indicati.
I provveditori
agli studi, sulla base della programmazione regionale, predispongono il piano
di intervento provinciale con l'indicazione del numero dei destinatari
suddivisi per gradi ed ordini di scuola e del numero dei corsi che si rendono
necessari. Gli oneri afferenti ai capitoli di spesa 1121 e 1019 saranno
distinti nei due esercizi finanziari in cui insiste l'anno scolastico di
riferimento.
Gli oneri di
spesa, si ricorda, dovranno essere quantificati secondo la normativa vigente;
in particolare si rimanda a quanto stabilito dal D.I. 13 giugno 1986 che
all'art. 1 fissa i compensi per l'attività di docenza prestata nei corsi di
aggiornamento per tutto il personale della scuola, L. 50.000 per ora di
insegnamento e in L. 20.000 per ora di esercitazione o coordinamento dei lavori
di gruppo.
A tale proposito,
si precisa che l'intervento dei docenti e degli esperti in seno ai gruppi di
lavoro può considerarsi, nei casi in cui ricorrano puntuali indicazioni
metodologiche e didattiche relative agli obiettivi formativi determinati per i
seminari, quale attività di insegnamento anziché di coordinamento.
Detto D.I.,
inoltre, stabilisce all'art. 2, per l'attività organizzativa, direttiva e di
controllo svolta dai direttori dei singoli corsi, in L. 50.000 il compenso per
ogni giornata di corso, fino ad un massimo di L. 500.000.
Tali spese
saranno imputate al capitolo 1121, come ogni altra spesa per gli aspetti
organizzativi dei corsi, ivi compresa quella relativa alla produzione di
materiale didattico elaborato dagli IRRSAE e all'interno dei corsi stessi.
Al capitolo 1019
saranno imputati gli oneri relativi all'indennità e al rimborso delle spese di
trasporto per le missioni dei partecipanti, se dovute, secondo la normativa
vigente.
I preventivi
finanziari conterranno dettagliati elementi sulle singole voci previste.
I corsi
seminariali avranno carattere intensivo residenziale solo in caso di assoluta
impossibilità a procedere con incontri durante tutto l'anno scolastico; tale
condizione verrà valutata e documentata in sede di conferenze regionali, in cui
si programmeranno inoltre anche i corsi a cattedre interprovinciale che, per il
limitato numero di personale da formare, si rendesse necessario attuare.
I piani così
predisposti verranno inviati alle Direzioni generali, Ispettorati competenti e
Servizio per la scuola materna per gli adempimenti susseguenti.
Gli uffici
centrali, quindi, sulla base delle richieste dei Provveditorati agli Studi,
predisporranno gli atti amministrativo-contabili relativi all'esercizio
finanziario di competenza della prima parte dell'anno scolastico.
Qualora i piani
di intervento prevedano corsi destinati a docenti di diversi gradi ed ordini di
istruzione, gli Uffici centrali competenti prenderanno opportuni accordi, al
fine di coordinare l'azione amministrativa per la predisposizione dei
provvedimenti formali.
Nel mese di
settembre.
(limitatamente
all'a.s. 1991/92 entro il mese di ottobre).
Avvio delle
iniziative di formazione secondo le procedure e le modalità indicate.
Situazioni obiettive potrebbero imporre uno slittamento delle iniziative
stesse; queste, però, dovranno essere avviate comunque entro il mese
successivo.
Entro il mese di
gennaio.
I provveditori
agli studi inviano agli uffici centrali il preventivo dettagliato e definitivo
degli oneri da sostenere nell'esercizio finanziario di conclusione dell'anno di
formazione.
Gli Uffici centrali,
conseguentemente, dispongono i provvedimenti formali relativi all'allocazione
delle risorse finanziarie.
IV - RELAZIONI
CONCLUSIVE
Allo scopo di
pervenire alla elaborazione di un rapporto conclusivo sul complesso delle
attività di aggiornamento e formazione in servizio previste dal Piano annuale
di aggiornamento, come indicato nella C.M. n. 136/1990,
i provveditorati agli studi, al termine delle iniziative dell'anno di
formazione, faranno pervenire alle Direzioni generali, Ispettorati e al
Servizio per la scuola materna e all'Ufficio studi e programmazione, una
relazione di sintesi con allegate le schede compilate dai singoli direttori dei
corsi, secondo il modello in allegato alla presente circolare.
Per la provincia
di Bolzano, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole di lingua
tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine possono recare gli
adattamenti ritenuti opportuni avuto riguardo agli specifici ordinamenti ed
alle particolari esigenze locali.
Le disposizioni
emanate con precedenti circolari, in particolare con la C.M. 6 marzo 1986 n.
74, relative alla materia trattata dal presente provvedimento, debbono
ritenersi superate.
Allegato
Tabella