Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio
VII
Circolare
n. 20
Prot. n. 1438
Roma, 16 FEBBR. 2007
Destinatari
OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per
l’anno scolastico 2006/2007.
Premesso che con D.M. n. 7 in data 17 gennaio 2007 sono state individuate le materie oggetto della seconda
prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nonché le materie affidate ai commissari
esterni, con la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni,
istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
– formazione delle commissioni, con particolare riguardo
all’abbinamento delle classi e alla designazione dei commissari interni,
ecc.;
– partecipazione alle commissioni del personale avente
titolo;
– adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli
Uffici Scolastici periferici;
– criteri di nomina dei presidenti e dei commissari
esterni.
Nel richiamare l’attenzione sul contenuto della CM n. 5 del 17-01-2007 e della C.M. n. 15 del 31-01-2007 che hanno
esplicitato gli aspetti rilevanti del nuovo esame di Stato, quale configurato
dalla legge 11
gennaio 2007,n.1, affinché le SS.LL. possano
disporre di un quadro di riferimento normativo, organico e sistematico, si
rammentano le principali disposizioni relative agli esami in questione:
– Legge 10
dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n.
289 del 12.12. 1997);
– Legge 11
gennaio 2007, n. 1 (in G.U. n. 10 del 13 01. 2007) “Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in
particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3 che ha
abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo,
della legge 28 dicembre 2001,n. 448;
– Legge
5.2.1992, n.104 “Legge- quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
modifiche;
– D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti
compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11
gennaio 2007, n.1;
– D.M. 18.9.1998, n.358 sulla
costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
– D.M. 24.2.2000, n. 49, concernente
tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
– D.M. 20.11.2000, n.429, riguardante le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta;
– D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo
alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
– D.M. 26 gennaio 2006, n.8, avente
ad oggetto certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato;
– D.M. 17-1-2007, n. 6, recante
modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di
Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– DM 17 gennaio 2007, n.7, sulla
individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione
secondaria superiore e sulla scelta delle materie affidate ai commissari
esterni, per l’anno scolastico 2006-2007.
– D.M. 17 gennaio 2007, n.8, recante norme
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno
scolastico 2006/2007”.
Allegati:
1.
Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni (mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Modello per l’individuazione dei commissari interni
(mod. ES-C), con le relative istruzioni per la compilazione;
3. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o
commissario, alle commissioni degli esami di Stato, (mod. ES-1), con le
relative istruzioni per la compilazione;
4. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle
commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal
mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (mod. ES-2), con le relative
istruzioni per la compilazione;
5. Elenco recante l’indicazione dei termini degli
adempimenti amministrativi e tecnici;
6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi
titolo alla nomina a presidente;
7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi
titolo alla nomina a commissario;
8. Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
9. Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel
modello ES-2 per la nomina a presidente;
10. Elenco degli Uffici Scolastici Regionali cui
trasmettere i modelli ES-2;
11. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello
ES-1;
12. Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e
dei Direttori Generali regionali.
I predetti allegati costituiscono parte integrante della
presente circolare.
1) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Premessa
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
Per
alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 7 del 17.01.2007, relativo
alla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di
quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica
organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari
immediatamente inferiore.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque
candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
a) Adempimenti preliminari
I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici,
per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla
formazione delle commissioni, secondo i criteri di seguito indicati.
Il Direttore Generale regionale assegna, ai fini del
successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni
eventualmente ammessi ad abbreviazione per merito) degli istituti pareggiati
o legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari di corrispondente
indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione
per iscritto al Dirigente scolastico dell’istituto statale o paritario.
Non è consentito l’abbinamento di classi di scuole
legalmente riconosciute o pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo
stesso gestore.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto statale
(comprensivo delle eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate
o sezioni associate) o paritario procede attenendosi alle seguenti
disposizioni:
·
per ciascuna classe terminale statale o
riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle
articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione;
·
ai sensi dell’art.1, capoverso <<art.4-comma 9>> della legge 11 gennaio 2007, n.1, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi,
assicurando che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50 per cento
di quello dei candidati interni, e che non venga superato il limite massimo
di trentacinque candidati per ciascuna classe;
·
si richiama l’attenzione sulle
responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti
alle istituzioni scolastiche interessate, nel caso di violazione della
disposizioni di cui all’articolo 1, capoverso <<art.1, comma 4>>, della legge 11
gennaio 2007, n.1. La norma in questione prevede che
i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di
Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari presso
istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di
residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo
indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere
autorizzata dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata
osservanza della disposizione in questione preclude l’ammissione all’esame di
Stato, fatte salve – come già detto - le responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei Dirigenti scolastici preposti alle istituzioni
scolastiche interessate;
·
nel caso non vi sia la possibilità di
assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere
autorizzate dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di
soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.
Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra
commissione di soli candidati esterni può essere costituita esclusivamente in
corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale;
·
le domande eccedenti la predetta
percentuale e/o il limite massimo, nonché quelle in violazione della norma di
cui al richiamato art.1, capoverso <<art.1, comma 4>>, della legge 11.1.2007, n.1 vanno trasmesse al competente Direttore Generale
regionale, che decide in via esclusiva;
·
Il Dirigente scolastico, verificato in
primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni, non
venga superato il limite massimo del cinquanta per cento rispetto al numero
dei candidati interni di ciascuna classe terminale, valuta l’esistenza di
idonea ricettività dell’istituto, in relazione al numero delle classi
terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali
e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non
terminali del medesimo istituto - per l’effettuazione degli esami preliminari
e/o della formazione delle commissioni;
·
il Dirigente Scolastico deve trasmettere
al Direttore Generale regionale, ai fini della successiva assegnazione -
tenuto conto dell’ordine cronologico di acquisizione agli atti dell’istituto
- le domande dei candidati esterni non accoglibili, in quanto non conformi
alle disposizioni di cui sopra;
·
le commissioni di esame devono essere
configurate subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande;
·
i Direttori Generali regionali verificano
che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i
quali non sia prevista l’assegnazione degli specifici plichi contenenti le
prove di esame e per i quali non è dato sapere se sussistano le necessarie
garanzie di sicurezza.
Il Direttore Generale Regionale competente, cui sono
state trasmesse le domande dei candidati esterni, ai fini della loro
successiva assegnazione, procede come segue:
a) d’intesa con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie dello stesso indirizzo d’esame del comune o della
provincia, alle quali intende assegnare i candidati, trasmette loro le relative
domande, avendo cura di non superare il predetto limite del cinquanta per
cento rispetto ai candidati interni;
b) nel caso in cui per il numero di candidati esterni non
sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, può costituire
– come sopra detto - commissioni con un numero maggiore di candidati esterni
ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso
istituzioni scolastiche statali, secondo quanto prescrive il già richiamato
art.1, capoverso <<art.4-comma 9>> della legge 11 gennaio 2007, n 1. Giova ribadire che presso ciascuna istituzione scolastica
statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati
esterni; un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita
esclusivamente in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul
territorio nazionale;
c)
ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti nel comune
di residenza o in ambito provinciale, secondo le indicazioni di cui alle
lettere a),b), attribuisce le domande in eccedenza - secondo le predette
indicazioni - ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d’esame di province
vicine.
b) Abbinamenti
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche
statali o paritarie, dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati
esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazione per merito, avvalendosi
dell’allegato modello ES-0 (all.1), prefigura la formazione e l’abbinamento
delle classi, tenendo conto delle classi di istituto pareggiato o legalmente
riconosciuto eventualmente assegnate, sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale di ordinamento e/o sperimentale
- ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita
una sola commissione.
B. E' consentito, di norma, abbinare classi solo
nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di
corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione
autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le
classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di
studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca"
indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo
indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale.)
C. L'abbinamento tra le due classi/commissione va
effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro
affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su
entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del
23-7-1998, svolgono i loro lavori nelle sedi
d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua
straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova
scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso
"46/A - Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici
corrispondenti alle diverse lingue.
D. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di
studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio
diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai
commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque,
riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli
abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza
delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.
Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle
procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà
obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono
le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle
soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere
all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di
ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le
materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due
indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di
concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui
le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in
questione precede quella, eventuale, dell'abbinamento tra le
classi-commissioni operanti in province diverse.
Detto criterio si intende applicabile anche al fine
dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali non paritari a
classi/commissioni di istituti statali o non statali paritari, nonché in
presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine
dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali
è stato designato un diverso numero di commissari esterni, nonché in presenza
di classi articolate.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i
commissari esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente
all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti
rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.
Le proposte dei Dirigenti scolastici di formazione e
abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari
interni designati, sono comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, mediante gli appositi modelli ES-O (contenente i dati
riferiti alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C (contenente i dati
relativi ai commissari interni), allegati alla presente circolare. Tali
schede recheranno anche i dati trasmessi dai Dirigenti scolastici di istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o
paritari.
I Dirigenti scolastici avranno, inoltre, cura di
trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali entro il 12 marzo 2007 l’elenco
alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello
ES-1, nonché l’elenco degli esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano
omesso di presentare la scheda, indicandone i motivi.
Il Direttore Generale Regionale, una volta definito
l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di
configurazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al Sistema
Informativo, utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni
modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei
dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per
la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati
riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita nel
sistema informativo con la funzione "Configurazioni delle
commissioni".
Al fine della predisposizione dei plichi occorrenti per le
prove scritte degli esami di Stato, destinati alle commissioni delle province
di Bolzano e di Trento, delle scuole in lingua slovena delle province di
Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i
licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati, contenuti nelle
schede, dovranno essere acquisiti nel sistema informativo con la funzione
“Configurazioni valide ai soli fini dei plichi”. I dati relativi alle
commissioni della Regione Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione, dovranno
essere indirizzati al Ministero Pubblica Istruzione- Dipartimento per
l’Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici.
Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri
sopraindicati, valuta le proposte formulate dai Dirigenti scolastici,
provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito
comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle
classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto
di numero dispari.
Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale,
l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province
diverse.
In
caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il Direttore Generale
Regionale, in via eccezionale, propone la costituzione di una commissione a
se stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata
unicamente in funzione della commissione medesima.
c) Designazione dei commissari interni
Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai
commissari esterni, della materia oggetto della seconda prova scritta e
l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni,
ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i
seguenti criteri:
Criteri generali
a. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a
quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio
della classe/commissione, titolari dell’insegnamento delle materie non
affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati
commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della
specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall’art.5 del D.M. 17 gennaio 2007, n.6 – Modalità e termini per l’affidamento delle materie
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124, e, altresì, gli insegnanti di arte applicata ed i docenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n.6;
b.
è assicurata, comunque, la designazione del docente della disciplina oggetto
della prova scritta nei casi in cui tale materia non è assegnata al
commissario esterno;
c. le materie affidate ai commissari interni devono essere
scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e,
in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di
studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo
presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere. Si precisa che sia i commissari interni
che i commissari esterni conducono l’esame e valutano i candidati nelle
materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;
d. la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti
della programmazione organizzativa e didattica del Consiglio di classe, al
fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame alla
componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa
della preparazione del candidato.
Criteri particolari
·
Nelle classi articolate su più indirizzi
di studio, in quelle nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono
lingue straniere diverse e nelle classi in cui l'educazione fisica viene
insegnata per squadre, i commissari interni sono designati in modo che
ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di
alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede
alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun
indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni
operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di
candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari
esterni ed interni.
·
Per i corsi ad indirizzo linguistico dei
licei e dell’istruzione tecnica, la designazione dei commissari interni ed,
in particolare, di quelli di lingua straniera viene effettuata secondo le
disposizioni fornite con la circolare n. 15 del 31.01.2007, alla quale si fa rinvio. Ferme restando le succitate
disposizioni, i consigli di classe, nella loro autonomia, avuto riguardo alle
caratteristiche del piano dell’offerta formativa della scuola, possono anche
designare soltanto i tre docenti di lingue straniere oppure due di lingue
straniere a scelta dei consigli medesimi ed un terzo docente di disciplina
non assegnata ai commissari esterni.
·
Il docente che insegna in più classi
terminali può essere designato per un numero di classi/ commissioni non
superiore a due, salvo casi eccezionali.
·
Nel caso di costituzione di commissioni
con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal
Dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del
medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli
altri Dirigenti scolastici interessati.
·
Per i candidati ammessi alla
abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe
terminale alla quale sono stati assegnati.
·
I docenti designati commissari interni,
che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.
Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari
di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il Dirigente scolastico
dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo
stesso istituto.
2) AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA
I presidenti delle commissioni e i commissari esterni
vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale avente titolo alla
nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui
agli articoli 5,6,7,8 del D.M. 17 gennaio 2007, n.6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli
allegati n. 6 e n. 7 alla presente circolare riportano, nell’ordine, le
categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera
corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare nell’apposita scheda
di partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale
che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del Sistema
Informativo.
Al
termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle
schede ES-1 ed ES-2, il Sistema Informativo mette a disposizione di ciascuno
degli Uffici Scolastici Regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di
nomina dei Presidenti e dei commissari esterni.
Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura
dell’Ufficio Scolastico Regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi
dei commissari interni designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto
provvedimento costituisce anche atto formale di nomina dei commissari
interni.
I provvedimenti di nomina sono notificati dagli Uffici
Scolastici Regionali agli interessati.
Gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni
scolastiche hanno cura di assicurare l’informazione e la pubblicazione, circa
la composizione delle commissioni, nell’ambito territoriale e nella scuola.
Si precisa che, nella modulistica predisposta in allegato,
laddove è presente la dizione “stato giuridico” deve leggersi “posizione”.
Schede di partecipazione del personale scolastico in
servizio o non in servizio (modello ES-1)
Si allegano i modelli ES-1 (comuni al personale Dirigente e
docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle
commissioni.
Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello
ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda prima
della compilazione un’attenta lettura delle medesime, con particolare
riguardo alla indicazione delle preferenze, anche al fine di evitare errori
od omissioni, e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. Si
precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere
adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si
ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi
interessati.
Si
richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da
determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché
degli Uffici Scolastici periferici e dei Dirigenti scolastici in ordine al
mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati
dai Dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove
ritenute necessarie, gli Uffici Scolastici periferici e i Dirigenti
scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o
integrazioni). Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede
l’apposizione del visto d’obbligo, in calce alla scheda da parte di detti
responsabili.
Schede di partecipazione del personale universitario od
appartenente alle istituzioni A.F.A.M.
(Modello ES-2)
Le istruzioni
concernenti le modalità
di compilazione del modello
ES-2 (contenente i dati
relativi alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato
in qualità di presidenti da parte del personale del personale universitario
od appartenente alle istituzioni A.F.A.M.) sono riportate in allegato al
modello stesso, reperibile unitamente alla presente circolare nel sito Web
del Ministero Pubblica Istruzione www.pubblica.istruzione.it; si raccomanda,
prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare
riguardo alla indicazione delle preferenze.
I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni
AFAM avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il
proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice
identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di
appartenenza (come da allegati n. 8 e 9). Nell'apposito spazio predisposto
sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di
inopportunità della nomina.
Le schede (modello ES-2 ) che potranno essere compilate dal
personale interessato alla nomina a presidente, una volta completate,
dovranno essere consegnate ai Rettori o ai Direttori entro il 28 febbraio
2007. Le schede dovranno pervenire agli Uffici Scolastici Regionali entro il
termine tassativo del 15 marzo 2007.
Resta inteso che non dovranno compilare le schede
professori e ricercatori universitari, direttori e docenti delle istituzioni
AFAM destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte
nell'anno in corso o in quello precedente. I Rettori delle Università e i
Direttori delle istituzioni AFAM valuteranno, con attento e prudente
apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che
risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti
incompatibilità con la nomina.
2.1 - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda:
·
i Dirigenti scolastici in servizio
preposti ad istituti statali di istruzione secondaria superiore ovvero ad
istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali
e agli Educandati Femminili;
·
i docenti – ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione
secondaria superiore statali, che insegnano, nelle classi terminali e nelle
classi non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento
dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi
di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; ovvero
compresi in graduatorie di merito per Dirigente scolastico ovvero che abbiano
svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno in corso le
funzioni di Dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole
di istruzione secondaria superiore;
·
i docenti – ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali
d’istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle classi terminali e
non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento
dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle
classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni,
in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui
alla legge
n.124/1999 ovvero o di titolo di studio
valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. n.39/1998) sono
allegati alla presente circolare (All. 11).
Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione
della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso
istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non designati
commissari interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non
sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo
parziale e i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di
partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o
commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti
di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di
presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno.
Si precisa, altresì, che i docenti che usufruiscono di
semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà ma non
l’obbligo di partecipare all’esame quali commissari interni od esterni.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che il
personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina
a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di
commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
2.2 - PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
A - Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:
·
i Dirigenti scolastici in servizio
preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo
grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di
istruzione secondaria superiore;
·
i professori universitari di prima e
seconda fascia anche fuori ruolo;
·
i ricercatori universitari confermati;
·
i direttori degli istituti di alta
formazione artistica, musicate e coreutica (istituzioni AFAM);
·
i docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicate e coreutica (istituzioni AFAM);
·
i docenti in servizio in istituti statali
di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale,
compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
·
Dirigenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni
(incluso l’anno in corso);
·
i docenti che, prima di svolgere
l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art.5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007;
·
i Dirigenti scolastici e i docenti, titolari
in istituti di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente
anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I
dati di cui all’allegato 2 (Scheda di partecipazione, alle commissioni degli
esami di Stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla
sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima
sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al Dirigente
scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;
·
i Dirigenti scolastici e i docenti in
situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992;
·
i docenti, già di ruolo in istituti di
istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre
anni (incluso l’anno in corso).
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di
ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle
commissioni in qualità di Presidente dall'art. 5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato
cumulativamente non solo nella scuola secondaria superiore ma anche negli
altri gradi scolastici.
B - Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari
esterni:
·
i docenti di ruolo, in servizio in
istituti statali di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a
tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte
applicata;
·
i docenti di sostegno, in possesso della
specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall'art.5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007;
·
i docenti, già di ruolo in istituti
statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di
tre anni, (incluso l’anno in corso) in considerazione dell’abilitazione o
dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge
n.124/1999 posseduta, che siano nelle
condizioni di cui all’articolo 6, lettera d) del D.M. 17.01.2007, n. 6;
·
i docenti che, negli ultimi tre anni, con
rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o
sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo
servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria
superiore e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di
materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore e
che siano nelle condizioni di cui all’articolo 6, lettera e) del D.M. 17.01.2007, n. 6.
Il
personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve
dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di trovarsi nelle
situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della
nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1
all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.
2.3 - CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI
ESTERNI
Presidenti
Premesso che le sedi richieste possono essere distretti
scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola
in cui si presta sevizio, come precisato al paragrafo 2.5), comuni o
province, purché comprese nella Regione di servizio e, solo per il personale
non in servizio, nella Regione di residenza, le nomine sono disposte,
inizialmente, considerando le preferenze espresse dagli aspiranti con lo
stato giuridico A, di cui all’ allegato 6 (Dirigenti scolastici in servizio
preposti ad istituti statali d’istruzione secondaria superiore, ovvero ad
istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti scolastici preposti ai
convitti nazionali ed agli educandati femminili), relativamente al comune ed
alla provincia di servizio e/o di residenza, considerando prioritariamente
quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate
sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre
categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede
alla nomina d'ufficio dei Dirigenti scolastici (stato giuridico A) di cui
sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia.
L’assegnazione d’ufficio viene effettuata, tenendo conto
dell’eventuale opzione di gradimento, tra comune di servizio e di residenza.
In assenza dell’opzione si procederà a partire dal comune di servizio.
Nomine delle altre categorie di personale avente titolo
alla nomina a
presidente
Successivamente
alle nomine d’ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato
giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse in ambito
comunale e provinciale dalle altre categorie di personale, nello stesso
ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello
ES-1 o modello ES-2). Anche in questo caso saranno comunque considerate
prioritariamente le preferenze relative al comune di servizio e/o residenza.
A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell’ambito
del comune ed eventualmente in quello della provincia, degli aspiranti, ad
esclusione di quelli con lo stato giuridico A in quanto già trattati.
L’assegnazione d’ufficio sarà effettuata considerando l’eventuale opzione di
gradimento, tra il comune di servizio e di residenza, per una eventuale
nomina d’ufficio. In assenza dell’opzione la procedura opererà a partire dal
comune di servizio.
Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito
della provincia, l’ordine di assegnazione, sia per i Dirigenti scolastici sia
per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i
trasferimenti del personale della scuola tra i comuni della provincia.
Nomine in ambito regionale di tutte le categorie aventi
titolo alla nomina a
presidente
Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti comunale
e provinciale, qualora non sia possibile effettuare – in base alle
disposizioni sopraindicate - le nomine dei presidenti per tutte le sedi di
esame, si procede, in ambito regionale, alla designazione dei presidenti
delle rimanenti commissioni, disponendo le nomine nei confronti degli
aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle fasi precedenti,
nel rispetto dell’ordine di precedenza di cui all’art.5 del citato DM 17 gennaio 2007,n.6, prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per
i comuni della regione di servizio o residenza e, successivamente, d’ufficio,
a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata quale più gradita
nel caso di nomina d’ufficio.
Ove si renda necessario procedere alla nomina d’ufficio al
di fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi nell’ambito della Regione
viene disposta sulla base delle tabelle di viciniorità tra comuni della
stessa provincia e tra province della Regione.
In particolare, le nomine vengono così effettuate:
1. a domanda, sulle sedi della Regione di servizio o
residenza, nell’ordine in cui sono state espresse dall’aspirante;
2.
d’ufficio, su tutte le altre sedi della Regione di servizio o di residenza, a
partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita
nel caso di nomina d’ufficio, in base alle tabelle di viciniorità tra comuni
della stessa provincia e province della stessa Regione.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su
preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono
presi in considerazione, nel rispetto dell’ordine previsto, a parità di
condizioni, in base all'anzianità di servizio e, poi, all'anzianità
anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o
d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui
le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del
Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore
ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle
istituzioni scolastiche paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più
commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente
quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle
costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno
considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.
Commissari
Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono
disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell’allegato
n. 7 (con l’avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell’abilitazione
deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n.124/1999),
corrispondenti agli stati giuridici C, D, E, F, H ed I del modello ES-1, nel
seguente ordine:
1. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di
servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono stati indicate tra le
preferenze;
2. d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di
servizio e/o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia
di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le
preferenze;
4. d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella
provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo
l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza
dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno
esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa
provincia;
5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella
scheda di partecipazione e comprese nella regione di residenza e/o di
servizio;
6. d’ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di
residenza e/o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente
indicata come più gradita nel caso di nomina d’ufficio.
Alle precedenti fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partecipano i
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con
rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o
fino al termine dell’attività didattica in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui
all’art. 2 della legge 3.5.1999, n. 124.
Successivamente,
verranno assegnate le sedi, prendendo in considerazione il personale docente
a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l’ammissione ai
concorsi per l’accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al
numero 10 nell’allegato n. 7). L’assegnazione degli incarichi avverrà
eseguendo nuovamente le fasi sopradescritte.
Qualora, al termine dell’esame degli aspiranti non
abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare
le stesse fasi territoriali saranno ulteriormente effettuate per le seguenti
categorie di aspiranti, descritte ai punti 11 e 12 dell’allegato n. 7:
• docenti di istituto statale di istruzione secondaria
superiore collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l’anno in corso);
• docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di
lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno
per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto
d’esame ovvero dell’idoneità di cui all’art.2 della legge 3.5.1999, n.124;
corrispondenti agli stati giuridici L ed M del modello
ES-1.
Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi
sopradescritte saranno assegnati direttamente dal Direttore Regionale
competente.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli
aspiranti, nel rispetto dell’ordine previsto, si terrà conto, a parità di
condizione, dell’anzianità di servizio ed a parità di servizio dell’anzianità
anagrafica.
Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine
avverranno prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento
e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di
concorso.
Nel caso di indisponibilità, a livello regionale, di
docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene
disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di
concorso affine.
L’assegnazione
ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina,
a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo
l’ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel
Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l’elenco delle scuole di
istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato con l’elenco delle
scuole non statali paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più
commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente
le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente,
quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso
verranno considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso
comune.
2.4 - PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E’ preclusa la possibilità di presentare la scheda di
partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che
siano stati designati commissari interni in istituti statali, paritari, o in
istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti
statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in
istituti non statali), nonché al personale che si trovi in una della seguenti
posizioni:
– sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per
aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti
formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
– sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del
comparto del personale della scuola (quadriennio 2002-2005);
– sia impegnato, nell’espletamento della funzione direttiva
durante lo svolgimento dell’esame di Stato, quale sostituto del Dirigente
scolastico, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di
partecipazione alle commissioni (mod. ES-1);
– si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal
lavoro, ai sensi della legge
n.1204/1971 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.5 - DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono
essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio,
comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le
sezioni associate; in altre scuole del medesimo distretto scolastico; in
scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti; la
preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell’orario.
Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella
paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano,
regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari,
legalmente riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle
commissioni d’esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato
servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario,
consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del
personale:
– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla
censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente
gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di
comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
3) NORME COMUNI
3.1 - OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle
commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme
vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o
lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione
sotto il profilo disciplinare.
I
Dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle
commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare, sono
esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole
di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale
di attività.
3.2 - PRECLUSIONI ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO A
COMMISSARIO
Non è consentita la presentazione della scheda al personale
della scuola, che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio
dopo il 30 aprile.
Nel caso di docente designato commissario interno, la
nomina sarà conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non
abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.
3.3 - IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L’INCARICO
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei
presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale
dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a
giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei
commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio
Dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei
commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio
Dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore
Generale regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento
deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente,
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e al proprio
Dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento
stesso.
3.4 - PERSONALE DA ESONERARE
I Dirigenti scolastici e i docenti nominati anche
commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due
incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali regionali,
non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell’esonero si rinvia
all’allegato 12.
3.5 - PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale
direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque
la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici
dovranno acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale
Dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle
operazioni stesse.
3.6 - SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per
quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa
rinvio all’art.16 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, Modalità e
termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e i criteri e modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e alle disposizioni dell’Ordinanza sugli esami di Stato 2007, di
prossima emanazione.
4) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si
invita ad un’attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di
compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso.
I
Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo
dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.
5) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I
CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si
fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.M. 17 gennaio 2007, n.8, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2006-2007.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali con
corsi sperimentali di ordinamento e struttura, attivati presso i Conservatori
di Musica, il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque
precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
·
direttore di Conservatorio o di Istituto
musicale pareggiato;
·
docenti di ruolo di composizione o con
diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti
musicali pareggiati;
·
docenti di ruolo di Storia della Musica
in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
·
docenti di ruolo di “Scuole” principali
di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti
musicali pareggiati.
6) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI
MUSICALI SPERIMENTALI
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di
BOLOGNA e MILANO ed il Sovrintendente Scolastico per la provincia di TRENTO,
dovranno fissare la data entro la quale i Direttori dei Conservatori di
Musica e degli Istituti musicali pareggiati dovranno aver raccolto e
trasmesso le domande dei Docenti di strumento interessati alla nomina a
commissari, complete di tutti gli elementi utili alla formalizzazione
dell'eventuale nomina.
Detti Direttori Generali e Sovrintendente Scolastico
provvederanno alla nomina degli insegnanti di strumento nelle commissioni di
esame dei licei musicali, tenendo conto delle indicazioni che i Direttori dei
Conservatori interessati avranno fatto pervenire, unitamente alle domande dei
docenti.
I Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove
saranno effettuati gli esami di Stato sono i seguenti:
– "Arrigo Boito" di PARMA;
– "Giuseppe Verdi" di MILANO;
– "F.Bonporti" di TRENTO.
7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Si fa presente che, per le scuole italiane all’estero,
attesa la legge speciale di regolamentazione dell’esame di Stato presso tali
istituzioni, non si applica la legge 11
gennaio 2007, n.1, per la parte relativa alla
costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate.
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la
formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate
dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l’attenzione sulla norma di
cui all’art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all’estero legalmente
riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.
Si ravvisa, inoltre, l’esigenza di tener presente la
diversità dei programmi d’insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle
corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la
necessità che lo svolgimento delle prove d’esame sia coerente con i programmi
stessi.
8) PERSONALE UNIVERSITARIO E PERSONALE APPARTENENTE ALLE
ISTITUZIONI AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica) (modello ES-2
)
Si affida alla cortese collaborazione del Ministro dell’Università
e della Ricerca, che qui si ringrazia, al quale la presente circolare è
indirizzata per conoscenza, la valutazione dell’opportunità di far inserire
la circolare medesima nel sito del MIUR o, comunque, l’adozione di iniziative
ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i
direttori e i docenti delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica
Musicale Coreutica).
Roma, 16 febbraio 2007
IL MINISTRO
FIORONI
Destinatari
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO
TRENTO
AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI
LORO SEDI
e, p. c.
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
AL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
ROMA
AI RETTORI DELLE UNIVERSITA’ STATALI
LORO SEDI
AI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI A.F.A.M. STATALI
LORO SEDI
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ
LADINE
BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D’AOSTA AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA
REGIONE SICILIA PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE
AUTONOME DI BOLZANO TRENTO
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