Ministero della Pubblica Istruzione
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI
C.M. n. 15 Prot. 810
Roma, 31 gennaio 2007
Oggetto: Esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006- 2007. Formazione delle
Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.
Ad integrazione della Circolare n.5
del 17 gennaio u.s. con la quale sono state fornite alcune
indicazioni relative agli aspetti più significativi della nuova disciplina
sugli esami di Stato, anticipando le disposizioni formali che saranno
impartite a breve scadenza con l’annuale Circolare Ministeriale sulle
modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici e con l’Ordinanza
Ministeriale sullo svolgimento degli esami, si ritiene opportuno fornire una
ulteriore indicazione sulla specificità della formazione delle Commissioni
nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.
Come è noto con decreto
ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2007, sono state indicate per l’anno scolastico 2006-2007 per tutti
gli indirizzi di studio le materie oggetto della seconda prova scritta agli
esami di Stato e le materie assegnate ai Commissari esterni.
Per gli indirizzi linguistici, dei licei e dell’istruzione
tecnica (periti aziendali e corrispondenti lingue estere, turistici) è stata
scelta quale oggetto di seconda prova scritta la materia lingua straniera,
che è stata affidata al membro interno.
Nei succitati indirizzi è obbligatorio per tutti gli studenti lo
studio di tre lingue straniere, che possono però non essere le stesse per
tutta la classe.
In molti casi le lingue straniere offerte dalla scuola sono
anche cinque, tra le quali gli studenti, divisi per gruppi, nell’ultimo
triennio ne studiano tre a scelta.
La facoltà di scelta delle lingue straniere concessa allo
studente comporta pertanto la presenza nella Commissione dei tre membri
interni titolari dell’insegnamento delle lingue studiate, sia dalla classe
intera che dai singoli gruppi di studenti.
Nel merito i dirigenti scolastici degli istituti nei quali sono
attivati corsi ad indirizzo linguistico, nella fase di predisposizione degli
adempimenti preliminari alla designazione dei membri interni da parte dei
Consigli di classe, hanno espresso la preoccupazione dei docenti e degli
studenti di vedere ridotta la componente interna della Commissione alle sole
lingue straniere con esclusione dei docenti delle altre discipline.
Al fine di assicurare il giusto equilibrio tra le componenti
esterna ed interna delle Commissioni ad indirizzo linguistico e di garantire
allo studente la presenza di spazi disciplinari più ampi che gli consentano,
sia nella terza prova scritta che nel colloquio, di esprimere al meglio le
conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi
secondario-superiori, si forniscono le seguenti indicazioni:
La materia assegnata alla seconda prova scritta è lingua
straniera e non lingue straniere. Queste ultime possono essere considerate
specificazioni di un’unica materia.
Considerato che la legge
11.1.2007 n. 1 non ha modificato le modalità di svolgimento
delle prove d’esame, agli studenti che hanno frequentato corsi di studio ad
indirizzo linguistico, in conformità delle norme vigenti, in sede di seconda
prova scritta all’esame di Stato viene data facoltà di scegliere la lingua
straniera nella quale svolgere tale prova.
Analogamente, in sede di svolgimento della terza prova scritta,
nel cui ambito è previsto l’accertamento di una lingua straniera, gli
studenti possono scegliere per questa prova una lingua straniera che deve
essere diversa da quella impiegata nella seconda prova scritta.
E’ altresì consentita allo studente la scelta della lingua
straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.
Alle operazioni d’esame partecipano tutti i tre Commissari
interni di lingue straniere, i quali intervengono nei diversi momenti di
svolgimento delle prove scritte e del colloquio avvicendandosi in relazione
alla lingua straniera di volta in volta scelta dallo studente.
In sede di valutazione finale i tre docenti di lingue straniere
esprimono ciascuno il giudizio e la proposta di voto sulla competenza
linguistica e sulla preparazione del candidato relativamente alla lingua
straniera scelta dal candidato per il colloquio.
I Consigli di Classe possono pertanto designare oltre ai docenti
di lingue straniere altri due commissari interni titolari di materie diverse
da quelle affidate ai membri esterni.
Le indicazioni sopra delineate saranno inserite tra le
disposizioni formali contenute nella Circolare e nella Ordinanza ministeriale
di imminente emanazione.
F.to IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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