Ministero della Pubblica Istruzione
C.M. n. 13 Prot. n. 740
Roma, 30 Gennaio 2007
Oggetto: Limiti
di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno
scolastico 2007 - 2008.
Com'è noto, l'art. 21 - 9°
comma della legge 11-3-1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti
dall'art. 28 - 4°
comma della legge 28-2-1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del
tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data
4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al
2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche,
pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente
prospetto in euro:
I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
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Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-07 riferito
all'anno d'imposta 2005
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Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento
all’unità di euro superiore
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Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-08
riferito all'anno d'imposta 2006
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1
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euro 4.625,00
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euro 93,00
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euro 4.718,00
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2
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euro 7.673,00
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euro 154,00
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euro 7.827,00
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3
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euro 9.864,00
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euro 198,00
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euro 10.062,00
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4
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euro 11.781,00
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euro 236,00
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euro 12.017,00
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5
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euro 13.697,00
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euro 274,00
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euro 13.971,00
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6
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euro 15.524,00
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euro 311,00
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euro 15.835,00
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7 e oltre
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euro 17.348,00
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euro 347,00
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euro 17.695,00
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Si ricorda che la
misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18
maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del
23-5-1990).
Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato
comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno
dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono
esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. L'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta
fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28,
comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del
contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra
inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la OM n. 22 del
20-2-2006, art. 22, il versamento del contributo da parte
di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal
Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano
sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed
attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle
paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente
sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa
erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e
documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto
prescelto.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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