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30-01-2007 n° 13 - Min. Istruzione, (Università e Ricerca)

Circ. MPI n. 13/2007 Prot. n. 740: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 - 2008.
Ministero della Pubblica Istruzione

Ministero della Pubblica Istruzione

 

C.M. n. 13 Prot. n. 740 

 

Roma, 30 Gennaio 2007

 

 

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 - 2008. 

 

 

 

Com'è noto, l'art. 21 - 9° comma della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al 2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente prospetto in euro:

 

 

I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-07 riferito all'anno d'imposta 2005

Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento all’unità di euro superiore

Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-08 riferito all'anno d'imposta 2006

1

euro 4.625,00

euro 93,00

euro 4.718,00

2

euro 7.673,00

euro 154,00

euro 7.827,00

3

euro 9.864,00

euro 198,00

euro 10.062,00

4

euro 11.781,00

euro 236,00

euro 12.017,00

5

euro 13.697,00

euro 274,00

euro 13.971,00

6

euro 15.524,00

euro 311,00

euro 15.835,00

7 e oltre

euro 17.348,00

euro 347,00

euro 17.695,00

 

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990).


Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.


Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.


Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la
OM n. 22 del 20-2-2006, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.


La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

 

 

 

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