Decreto 16 gennaio 1997 -
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3
febbraio 1997)
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO
DELLA SANITÀ
Visto l'art. 22,
comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale
prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
Sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
DECRETANO:
Art. 1 - Formazione dei lavoratori.
I contenuti della formazione dei lavoratori
devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e
devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed
alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei
lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione
interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Art. 2 - Formazione del rappresentante
per la sicurezza.
I contenuti della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i
relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei
fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche,
organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei
lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della
contrattazione collettiva.
Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro.
I contenuti della formazione dei datori di
lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza
dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei
rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed
il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei
lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative
misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di
emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei
lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di
lavoro è di sedici ore.
Art. 4 - Attestazione dell'avvenuta
formazione.
L'attestazione dell'avvenuta formazione deve
essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
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