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12-01-2001 n° - Min. Lavoro e Politiche sociali

Decreto Interministeriale 12 gennaio 2001
Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 12 gennaio 2001

 

Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (GU n. 71 del 26-3-2001)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata  presso l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che  ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed a  carico  dei  predetti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha  previsto,  tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza  ospedaliera,  nei  limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale;

Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione  legislativa parametrando la misura dell'indennità in parola all'entità dei contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonché escludendo  dalla  prestazione i soggetti che abbiano dichiarato un reddito  individuale  superiore al settanta percento del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera

 

1. A  decorrere  dal  1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione separata  presso  l'INPS di cui all'art.  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza  ospedaliera,  calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le degenze  iniziate prima di tale data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa.

2.  Dal  beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

3.  L'indennità di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che, nei  confronti  dei  lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità  della  contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso,  nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito  individuale non sia  superiore, nell'anno solare precedente, al  massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.

 

Art. 2.

Misura dell'indennità

1. La  prestazione  indennitaria  è  calcolata  in  relazione  al massimale  di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno  di  insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:

8%  nell'ipotesi  di  accredito  di contribuzione, fino a quattro mensilità,  anche  non  continuativa,  nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

16%  nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

2. L'indennità è erogata dall'INPS, a carico della gestione separata di  cu  all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da  parte  dell'interessato, con le modalità  stabilite dall'INPS ed  entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata  da autocertificazione da cui risultino  i  redditi  dell'anno precedente assoggettati a contributo alla predetta gestione separata.

3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della  gestione  separata  di cui  all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

Il  presente  decreto verrà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Solaroli

Il Ministro della Sanità

Veronesi

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001

Ministeri  dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.1 Lavoro, foglio n. 96

Scadenze di: ottobre 2024
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