MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
12 gennaio 2001
Criteri per la
corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. (GU n. 71 del 26-3-2001)
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
con
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha
previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore dei lavoratori privi di altre
forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto uno specifico
contributo, pari allo 0,5 per cento ed a
carico dei predetti lavoratori, per la tutela della
maternità e per gli assegni per il nucleo familiare;
Visto l'art. 51, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti
alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di
degenza ospedaliera, nei
limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al
reddito individuale;
Ritenuto di dare
attuazione a tale disposizione
legislativa parametrando la misura dell'indennità in parola all'entità
dei contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonché
escludendo dalla prestazione i soggetti che abbiano
dichiarato un reddito individuale superiore al settanta percento del massimale
contributivo di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Preso atto della
previsione di gettito per l'anno 2000;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari
della prestazione in caso di degenza ospedaliera
1. A decorrere
dal 1o gennaio 2000, agli
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è dovuta un'indennità di malattia in caso
di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per
le degenze iniziate prima di tale data,
l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa.
2. Dal
beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre forme
obbligatorie ed i pensionati.
3. L'indennità di cui al comma 1 e' corrisposta
a condizione che, nei confronti dei
lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della
contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio
dell'evento, ed il reddito individuale
non sia superiore, nell'anno solare
precedente, al massimale contributivo
di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito
del 30 per cento.
Art. 2.
Misura
dell'indennità
1. La prestazione
indennitaria è calcolata
in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per
l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni,
con le seguenti percentuali:
8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche
non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio
del ricovero;
12% nell'ipotesi
di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non
continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione,
da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti
la data di inizio del ricovero.
2. L'indennità è erogata dall'INPS,
a carico della gestione separata di
cu all'art. 1, a seguito di
presentazione di apposita domanda, da
parte dell'interessato, con le
modalità stabilite dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni
dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a
contributo alla predetta gestione separata.
3. Le percentuali
indicate al comma 1 del presente articolo possono essere variate, con
periodicità biennale, in relazione all'andamento della gestione
separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. L'indennità
spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di
degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal
Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o
riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Il presente
decreto verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio
2001
Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro della
Sanità
Veronesi
Registrato alla
Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n.1 Lavoro, foglio n. 96