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28-07-1998 n° 463 - Min. Lavoro e Politiche sociali

Decreto 28 luglio 1998, n. 463
Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
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D.M. 28 luglio 1998, n. 463.

Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 .

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, con il quale è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all'articolo 1, comma 245, è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, l'emanazione delle relative norme regolamentari;

Considerato che con la conferenza di servizi in data 9 dicembre 1997 si è proceduto alla definizione delle predette norme;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 aprile 1998;

Vista la comunicazione prot. n. 13/PS141070/D-21 inviata il 2 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Capo I - Parte generale

 

1. Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalità.

 

1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP - è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, può essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.

 

 

2. Finanziamento e modalità di versamento del contributo obbligatorio.

 

1. La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento è finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo è versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non è rimborsabile ancorché non siano state erogate prestazioni.

 

 

3. Anticipazioni da altre gestioni.

 

1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali può ottenere, per le finalità istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione.

2. Con le stesse modalità e tassi di interesse, la gestione unitaria può a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.

 

 

4. Patrimonio ed entrate.

 

1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è costituito da:

a) beni immobili strumentali;

b) partecipazioni a fondi immobiliari;

c) titoli di stato o garantiti dallo Stato;

d) disponibilità liquide;

e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;

f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

g) fondi di riserva.

Le entrate della gestione sono costituite:

a) dal contributo obbligatorio previsto dall'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi;

c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito;

d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.

 

 

5. Contabilità e amministrazione.

 

1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria.

2. La rappresentazione dei relativi fenomeni contabili è effettuata sulla base delle disposizioni e con le modalità previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilità e amministrazione dell'INPDAP.

3. Nei confronti della gestione operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.

 

 

6. Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione.

 

1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

2. Sono altresì iscritti gli ufficiali in ausiliaria, così come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non è rimborsabile, ancorché non siano state erogate prestazioni.

3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.

 

 

Capo II - Prestazioni creditizie

 

 

7. Criteri e limiti alla concessione di prestiti.

 

1. Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalità di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta.

2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravità, dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonché da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.

 

 

8. Revocabilità della concessione.

 

1. Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione può essere revocato qualora si accerti che esisteva o è sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.

 

 

9. Requisiti per accedere alle prestazioni. Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi.

 

1. In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalità di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonché i casi di estinzione anticipata e di rinnovo.

2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare può essere modificato con le modalità indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito «fondo rischi» a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.

 

 

10. Comitato unitario per il credito.

 

1. Le funzioni già attribuite al comitato speciale per il credito dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e al comitato per le sovvenzioni dall'articolo 7 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono demandate - fatte salve le competenze riconosciute alla dirigenza ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ad apposito comitato unitario per il credito.

2. Il comitato di cui al comma precedente è composto dal presidente dell'Istituto, o da un suo delegato, e da tre consiglieri di amministrazione; dura in carica due anni e i relativi membri cessano dalle funzioni allo scadere del biennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente; intervengono, altresì, alle sedute del comitato due componenti del collegio dei sindaci dell'INPDAP, designati dal presidente del collegio stesso.

4. Il comitato è di regola convocato ogni mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. È regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

 

Capo III - Prestazioni sociali

 

 

11. Beneficiari.

 

1. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all'articolo 6 del presente regolamento. In particolare:

a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero, nonché del beneficio delle borse di studio;

b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno.

2. I soggetti di cui al comma precedente hanno altresì diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell'art. 1, lettera f), del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.

 

 

12. Quota di partecipazione alle spese generali.

 

1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, può prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equità sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.

 

 

13. Requisiti, criteri e modalità per l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica.

 

1. I requisiti per accedere alle singole prestazioni sociali, i criteri e le modalità per l'erogazione delle stesse, nonché l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.

 

 

14. Convenzioni con enti e privati.

 

1. Con lo stesso procedimento indicato nell'articolo 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attività sociali e per garantire l'ospitalità di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilità di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.

 

 

Capo IV - Disposizioni transitorie

 

 

15. Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento.

 

1. Sono trasferiti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza 1° dicembre 1996;

b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali;

c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per finalità sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro).

2. Restano di proprietà dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attività sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesime finalità dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attività sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.

 

 

16. Rinvio.

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.

Scadenze di: gennaio 2025
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