D.M. 28
luglio 1998, n. 463.
Regolamento
recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662 .
IL MINISTRO
DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto
con
IL MINISTRO
DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 19 ottobre
1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni, contro cessione del
quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto l'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, con il quale è stato
istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
Vista la legge 23
dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, con la quale, all'articolo 1,
comma 245, è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali ed è demandata al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, l'emanazione
delle relative norme regolamentari;
Considerato che con la conferenza
di servizi in data 9 dicembre 1997 si è proceduto alla definizione delle
predette norme;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione prot. n.
13/PS141070/D-21 inviata il 2 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il
seguente regolamento:
Capo I - Parte generale
1. Istituzione della gestione unitaria autonoma delle
prestazioni creditizie e sociali. Finalità.
1. Presso l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP - è istituita,
ai sensi dell'articolo 1,
comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la
gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale
assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la
preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:
a) all'erogazione di prestiti
annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di
prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione
nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;
b) alla costituzione di garanzia a
favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
c) all'ammissione in convitto, nei
centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e
degli orfani degli iscritti;
d) al conferimento di borse di
studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
e) all'ammissione in case di soggiorno
degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero
presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
f) ad altre prestazioni a
carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite
con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base
delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel
rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.
2. Al fine di assicurare
l'espletamento delle attività sociali, sulla base delle linee strategiche
definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, può essere disposta, con
delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti
economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti
capo ad altre gestioni.
2. Finanziamento e modalità di versamento del contributo
obbligatorio.
1. La gestione di cui all'art. 1
del presente regolamento è finanziata con il contributo obbligatorio previsto
dall'art. 1, comma
242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale
contributo è versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza
degli iscritti con le stesse modalità previste per quello concernente il
trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle
amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri
dipendenti. Il contributo non è rimborsabile ancorché non siano state erogate
prestazioni.
3. Anticipazioni da altre gestioni.
1. La gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali può ottenere, per le finalità istituzionali,
anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso
di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione.
2. Con le stesse modalità e tassi
di interesse, la gestione unitaria può a sua volta effettuare anticipazioni in
favore di altre gestioni autonome.
4. Patrimonio ed entrate.
1. Il patrimonio della gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è costituito da:
a) beni immobili strumentali;
b) partecipazioni a fondi
immobiliari;
c) titoli di stato o garantiti
dallo Stato;
d) disponibilità liquide;
e) anticipazioni, mutui attivi e passivi
e altri crediti e debiti;
f) fondi di ammortamento, di
rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
g) fondi di riserva.
Le entrate della gestione sono
costituite:
a) dal contributo obbligatorio
previsto dall'articolo 1,
comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) dalle rendite e dagli interessi
dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui
ipotecari concessi;
c) dal contributo per spese di
amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di
credito;
d) dalle quote di partecipazione
al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.
5. Contabilità e amministrazione.
1. La gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed
economico-finanziaria.
2. La rappresentazione dei
relativi fenomeni contabili è effettuata sulla base delle disposizioni e con le
modalità previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilità
e amministrazione dell'INPDAP.
3. Nei confronti della gestione
operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo
1989, n. 88, nonché dal regolamento di organizzazione e
funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 368.
6. Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione.
1. Il personale iscritto al Fondo
di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro
superstiti e alle casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è obbligatoriamente
iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai
sensi dell'articolo 1,
commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e fino
alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
2. Sono altresì iscritti gli
ufficiali in ausiliaria, così come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n.
252 e dall'articolo 141,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il
contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non è rimborsabile,
ancorché non siano state erogate prestazioni.
3. Per i dipendenti cessati
dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è
utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.
Capo II - Prestazioni creditizie
7. Criteri e limiti alla concessione di prestiti.
1. Per la concessione dei
prestiti e la definizione delle relative modalità di erogazione, l'INPDAP
adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le
linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi
criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della
prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio e/o ai motivi addotti
a fondamento della richiesta.
2. Tali criteri dovranno tener
conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della
loro gravità, dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi
malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o
ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonché da altre
situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio
di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.
8. Revocabilità della concessione.
1. Fino all'estinzione del mandato
di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di
concessione può essere revocato qualora si accerti che esisteva o è
sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo
ipotecario.
9. Requisiti per accedere alle prestazioni. Interessi, spese
di amministrazione e fondo rischi.
1. In relazione alle linee
strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di
amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni
creditizie, le modalità di ammortamento, la misura delle spese di
amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonché i
casi di estinzione anticipata e di rinnovo.
2. Il tasso di interesse sulle
prestazioni creditizie da erogare può essere modificato con le modalità
indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo
assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. Il consiglio di amministrazione,
con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il
funzionamento di un apposito «fondo rischi» a copertura del mancato recupero
delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il
credito.
10. Comitato unitario per il credito.
1. Le funzioni già attribuite al
comitato speciale per il credito dall'art. 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e al
comitato per le sovvenzioni dall'articolo 7 della
legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono demandate - fatte salve le
competenze riconosciute alla dirigenza ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni - ad apposito comitato unitario per il credito.
2. Il comitato di cui al comma
precedente è composto dal presidente dell'Istituto, o da un suo delegato, e da
tre consiglieri di amministrazione; dura in carica due anni e i relativi membri
cessano dalle funzioni allo scadere del biennio, ancorché siano stati nominati
nel corso di esso.
3. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente; intervengono,
altresì, alle sedute del comitato due componenti del collegio dei sindaci
dell'INPDAP, designati dal presidente del collegio stesso.
4. Il comitato è di regola
convocato ogni mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il
presidente lo ritenga opportuno. È regolarmente costituito con la maggioranza
dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
Capo III - Prestazioni sociali
11. Beneficiari.
1. Hanno diritto alle prestazioni
sociali tutti gli iscritti di cui all'articolo 6 del presente regolamento. In
particolare:
a) i figli e gli orfani degli
iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai
convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero,
nonché del beneficio delle borse di studio;
b) gli iscritti cessati dal servizio
e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno.
2. I soggetti di cui al comma
precedente hanno altresì diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale
istituita ai sensi dell'art. 1, lettera f), del presente regolamento secondo le
indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.
12. Quota di partecipazione alle spese generali.
1. Il consiglio di
amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di
indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, può prevedere che a carico
dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione
alle spese generali, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di
versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equità sociale, che
tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.
13. Requisiti, criteri e modalità per l'erogazione delle
prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica.
1. I requisiti per accedere alle
singole prestazioni sociali, i criteri e le modalità per l'erogazione delle
stesse, nonché l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono
stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di
indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.
14. Convenzioni con enti e privati.
1. Con lo stesso procedimento
indicato nell'articolo 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione
delle attività sociali e per garantire l'ospitalità di beneficiari delle
prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero
per consentire, in presenza di disponibilità di posti, l'accoglimento nelle
strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo
quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai
beneficiari iscritti e ai loro familiari.
Capo IV - Disposizioni transitorie
15. Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento.
1. Sono trasferiti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:
a) il contributo dello 0,35%
versato con decorrenza 1° dicembre 1996;
b) i rapporti giuridici ed
economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento
concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza
e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli
enti locali;
c) i beni immobili pervenuti ai
predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per
finalità sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi
(convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro).
2. Restano di proprietà dei fondi
indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai
fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attività sociali.
Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesime
finalità dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attività sociali,
sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.
16. Rinvio.
1. Per tutto quanto non previsto
dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di
previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro
superstiti nonché quelle contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.