DECRETO 166 del 25 maggio 2001
Disposizioni
in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione
professionale
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 24 giugno
1997 n. 196, recante norme in materia di
promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142
comma 1, lettera d) che individua tra le competenze mantenute allo Stato in
materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per
l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
Visto L'Allegato
A dell'Accordo Stato - Regioni del 18 febbraio 2000
relativo all'accreditamento delle strutture formative;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Acquisito il
parere della Conferenza Stato Regioni.
DECRETA
Art.
1
Definizione
dell'accreditamento
1. L'accreditamento
è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un
organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione -
orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i
relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo
dell’Allegato A dell’Accordo Stato - Regioni del 18.2.2000.
2.
L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti
attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi,
per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei
territori di riferimento.
3. I requisiti
minimi di cui all’art.6, commi 1) e 2) e Allegato 2 costituiscono la base
comune dei sistemi regionali di accreditamento.
4.
L’accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all’art.3, a prescindere
dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accreditare
rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale
dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego
ed accettino il sistema di controlli pubblici.
Art. 2
Ambito
dell’accreditamento
1. Per attività
di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo,
formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a
supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il
sostegno all’inserimento occupazionale.
2. Per attività
di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione,
riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che
utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.
Art. 3
I
destinatari dell'accreditamento
1. Sono tenute
all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che
organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale,
finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della
programmazione regionale.
2. Le sedi
operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver
maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere
interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti
standard.
3. Non sono
soggetti all'accreditamento:
a) i datori di
lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio
personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche
condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari
delle forme di intervento o dell’Amministrazione alla quale ne è affidata la
gestione;
b) le aziende
dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le strutture
che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza
tecnica.
4. Nel caso di
iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare
accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.
Art. 4
I
soggetti responsabili dell’accreditamento
1. Responsabili
delle procedure di accreditamento sono le Regioni relativamente all’offerta
formativa programmata sul proprio territorio.
2. Tali
Amministrazioni, per realizzare l’istruttoria, l’auditing in loco e i relativi
controlli, possono ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite
l’indipendenza o “terzietà” rispetto agli organismi da accreditare e le
procedure di trasparenza e di libera concorrenza.
Art. 5
Tipologie
di accreditamento
1.
L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli ambiti
dell’orientamento e/o della formazione professionale.
2.
L'accreditamento per l'orientamento viene rilasciato per le attività di cui
all'art. 2, comma 1 e per tutte le tipologie di destinatari.
3.
L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato
in relazione a tre macrotipologie formative.
a) obbligo formativo: comprende i percorsi
previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. b)
e c), realizzati nel sistema di
formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;
b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione
Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta
formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli
universitari;
c) formazione continua, destinata a
soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è
propedeutica all'occupazione, nonché ad
apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.
4.
L'accreditamento per la formazione nell'area dello svantaggio e per adulti
disoccupati viene rilasciato all'interno di ciascuna macrotipologia, a
condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.
5. All’interno
di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari
esclusivamente per l’adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune
tipologie specifiche d’utenza, fatti salvi gli altri requisiti.
6. Le sedi
operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.
7. La sede
operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative
direttamente o avvalendosi di sedi operative accreditate per l'orientamento.
Art. 6
Struttura dell'Accreditamento
1. Per poter
essere accreditate le sedi operative devono garantire i requisiti di cui al
modello operativo dell’Allegato 2 relativi ai seguenti criteri:
a) capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)
b) situazione
economica
c) competenze
professionali
d) livelli di
efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate
e) interrelazioni
maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio
2. Le Regioni
possono individuare ulteriori criteri e procedure aggiuntive a quelle previste
nel successivo art.8.
Art. 7
Rapporto
tra accreditamento e certificazione del sistema qualità
1. Le sedi
operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001
e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo
potranno essere accreditate con una procedura che preveda solo la verifica del
possesso dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del precedente articolo 6)
comma 1, e il controllo del possesso degli indicatori relativi ai criteri a) b)
e c) non compresi compiutamente nel sistema di qualità e specificati
nell'Allegato 3. Le Regioni individueranno le modalità di tale controllo.
2. La
certificazione, per consentire l’iter previsto nel comma precedente, deve
essere rilasciata, per ISO 9001, da organismi di certificazione dei
Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della
classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti
firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European
Accreditation) e, per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.
Art. 8
Procedure
per l'accreditamento
1. L'organismo di
formazione che intende accreditare una propria sede operativa presenta domanda
direttamente alla Regione, specificando se è in possesso della certificazione
del sistema di qualità rilasciato da un organismo accreditato da SINCERT o da
altri organismi equivalenti.
2. Dalla
data della richiesta dell’accreditamento, le sedi operative potranno usufruire
di azioni di sostegno previste dalle Regioni, con particolare riferimento alla
formazione degli operatori.
3. Il
procedimento che porta al rilascio dell'accreditamento si avvale:
a) di una
verifica istruttoria, nella quale si esamina e valuta la documentazione
prodotta;
b) di una
verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l’operatività rispetto
ai requisiti prescritti.
Le modalità e
l’organizzazione di tali controlli sono specificati dalle Regioni.
4. Le Regioni
segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai sensi
dell'art. 6, comma 2.
5. Le sedi
operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento,
verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà aggiornato in modo
ricorrente.
6. Alle strutture cui appartengono le sedi che non
ottengono il rilascio dell’accreditamento devono essere comunicate le
situazioni di non conformità ai requisiti previsti.
7. Dell’avvenuto
accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestuale
comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini
dell’inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.
Art. 9
Durata
e validità dell'accreditamento
1. Le Regioni
provvederanno a verificare annualmente, secondo modalità stabilite dalle
stesse, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito
l’accreditamento.
2. L'accreditamento
può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
3. Le
Regioni, qualora riscontrino l'esistenza di rilevanti non conformità in sedi
operative con certificazione del sistema qualità, oltre ad applicare le
sanzioni di cui al comma precedente, procederanno alla segnalazione delle
difformità riscontrate all'organismo che ha riconosciuto i soggetti
certificatori in questione.
Art. 10
Definizione
di standard di competenze professionali dei formatori
1. Entro il
31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, previa
intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, definisce gli standard minimi di
competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione,
docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento, di
cui al punto 3 lett. c) dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni.
2. Gli
standard minimi sono definiti a partire dal "Quadro delle competenze
necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali", di cui al
punto 3 dell'Allegato 2.
3. A seguito
della fase di sperimentazione di cui all'art. 12 e successivamente ogni tre
anni dall'emanazione del presente decreto si provvede ad un eventuale
aggiornamento degli standard minimi.
Art. 11
Periodo
transitorio e accreditamento provvisorio per sedi di recente costituzione
1. L’accreditamento
costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di
interventi d’orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003. Da tale
data l'accreditamento viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi
operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della
formazione professionale.
2. Entro il
30 giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere
accreditate relativamente ai criteri a2) b) d) ed e) di cui al comma 1
dell’art. 6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b).
Entro il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai
criteri c) e a1).
3. A regime, per
le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre dei
requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1) dell’art. 6, le Regioni,
verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai criteri a), b) e c) del
medesimo comma, rilasciano un accreditamento provvisorio per la durata di due
anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli di efficacia ed
efficienza e del sistema di relazioni.
Art. 12
Sperimentazione
del modello operativo
1. Per
verificare l'adeguatezza del modello operativo di cui all'Allegato 2 e per
procedere ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003, verranno
sottoposte a monitoraggio e a valutazioni le modalità di applicazione e i
risultati ottenuti, tenendo conto della praticabilità di esperienze regionali.
2. Durante
il periodo della sperimentazione le Regioni possono apportare, comunicandole al
Ministero, motivate deroghe limitatamente all’area dello svantaggio.
Roma, 25 maggio
2001
p. Il Ministro:
Raffaele Morese