MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 marzo
1998, n. 142.
Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24
giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
(Pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108)
Con riferimento al presente provvedimento è
stata emanata la seguente circolare: Ministero del lavoro e della previdenza
sociale Circ. 15 luglio
1998, n. 92/98.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24
giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell'occupazione e in particolare l'articolo 18
della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo
comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, ti. 400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale
prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso
dalla sezione, consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo
1998;
Considerato che criteri e modalità dei
rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente
regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo
per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a
norma dell'articolo 18, comma 1, lettera
g), e dell'articolo 26,
comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in
considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate
allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
E M A N A
Il seguente
regolamento:
Art.
1. Finalità
1. Al Fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dei mondo del
lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti
che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro
privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del
comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare
tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nel limiti di seguito
indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti
a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti
contemporaneamente,
c) con più di venti dipendenti a tempo
indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei
suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art.
2. Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento
sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti
soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite al sensi
degli articoli 24 e 29 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima
legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle
leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non
statali che rilascino titoli, di studio con valore legale, anche nell'ambito
dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione
pubblica di formazione professionale c/o orientamento nonché‚ centri operanti
in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati al sensi dell'articolo 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purché‚ iscritti negli specifici albi regionali, ove
esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche
da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva
la possibilità di revoca della regione.
Art. 3. Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché‚
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli
oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori
delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in
materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro
che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico
connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Al fini dell'assicurazione contro gli
infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della
retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL
e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della
tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art.
4. Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;
i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici
e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere
allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio,
contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del
tirocinio assicurando, per gli studenti raccordo con i percorsi formativi
svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal
soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle
assicurazioni di cui all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento
dei tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più
settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si
realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e
l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la
stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti
istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori
di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto
formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente
decreto.
Art.
5. Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a
trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di
orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione
nonché‚ alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli
organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
Art.
6. Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso
dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito
formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono
essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art.
7. Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento
hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola
secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi
quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano, allievi, degli istituti professionali di Stato,
di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma, o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al
completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli
studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma
universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione nonché‚ di scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del
comma 1 dell'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel
caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati
non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché‚ dei periodi di astensione
obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe dei tirocinio sono
ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme
restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Art.
8. Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese al
cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche
nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la
regolamentazione degli stessi, nonché‚ al cittadini extracomunitari secondo
principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del
Ministro dei lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
9. Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione
delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del
mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel
caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per
il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
b) le modalità e i criteri per, il
rimborso,. ai sensi del l'articolo, 26,
comma.6, della Legge n. .196 dei 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti, nel caso
in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate
all'articolo 2 punto a), del presente decreto;
c) le modalità le condizioni per la
computabilità, al fini della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di
handicap impiegati nei tirocini, purché‚ questi ultimi siano finalizzati
all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge
28 febbraio 1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono
previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di
formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
3. Resta ferma la possibilità,
per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di
tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art.
10. Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi
14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19
dicembre 1984, n. 863, nonché‚ l'articolo 15,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato sarà inserito nella Raccolta, ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Treu
Il Ministro della pubblica istruzione, Il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24
aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35
Allegato 1
CONVENZIONE
DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art.
3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale)
TRA
Il/la
................................... (soggetto promotore) con sede in ...........................................,
codice fiscale ................................................ d'ora in poi
denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal sig. ............nato
a................................................. il ......................................
E
.......................................
(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in
....................., codice fiscale
................................................. d'ora in poi denominato
«soggetto ospitante», rappresentato/a dal
sig...............................nato
a........................................... il
..........................................................
Premesso
che al fine di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a),
della legge 24 giugno 1997, n. 196 , possono promuovere tirocini di formazione
ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
Si
conviene quanto segue:
Articolo
1.
Ai sensi
dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , la ......................................................
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere
presso le sue strutture n. ....................... soggetti in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta di ...............................................
(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del
decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Articolo
2.
1. Il tirocinio
formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della
legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo
svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di
responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale,indicato
dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun
tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo
del tirocinante;
- i nominativi
del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e
modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza
in azienda;
- le strutture
aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)presso cui si svolge il
tirocinio;
- gli estremi
identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Articolo
3.
1. Durante lo
svolgimento del tirocinio formativo e disorientamento il tirocinante è tenuto
a:
- svolgere le
attività previste dal progetto formativo e disorientamento;
- rispettare le
norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la
necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze
in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio.
Articolo
4.
1. Il soggetto promotore assicura
il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per
la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In
caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si
impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per
territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di
orientamento.
............................,
(data) ...........................
(firma per il soggetto promotore)
..............................
(firma per il soggetto ospitante)
..............................
Allegato 2
(su
carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione
n. ........................................... stipulata in data
......................................) Nominativo del tirocinante
................................. nato a
.................................................. il
......................................... residente in .................................................
codice fiscale
........................................................................
Attuale condizione (barrare la casella):
- studente scuola
secondaria superiore
-
universitario
- frequentante
corso post-diploma
-post-laurea
- allievo della
formazione professionale
- disoccupato/in
mobilità
-inoccupato
(barrare se
trattasi di soggetto portatore di handicap
si no
Azienda ospitante
_____________________
Sede/i del
tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ______________
Tempi di accesso
ai locali aziendali _______________________
Periodo di
tirocinio n. mesi dal __________ al _______________
Tutore (indicato
dal soggetto promotore) ___________________
Tutore aziendale
.................................
Polizze
assicurative:
- Infortuni sul
lavoro INAIL posizione n. _________________
- Responsabilità
civile posizione n._____________________
-
compagnia_______________________________________
Obiettivi e
modalità del tirocinio
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Facilitazioni
previste
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Obblighi del
tirocinante:
- seguire le
indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli
obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie
relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo
svolgimento del tirocinio;
- rispettare i
regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
............................,
(data) ...........................
Firma per presa
visione ed accettazione del tirocinante
........................................
Firma per il
soggetto promotore ................................
Firma per
l'azienda ............................................
Vedi Circ. 15
luglio 1998, n. 92/98, emanata da: Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.