Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione
Generale per l'innovazione tecnologica e la Direzione Generale della tutela
delle condizioni di lavoro
Direzione
Generale per l'attività ispettiva
Roma,
04/03/2008
Prot.
16/Segr/0001692/04.01.03
Oggetto: Decreto interministeriale 21 gennaio 2008
recante: "Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei
lavoratori".
1. PREMESSA
A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2008,
concernente l'adozione del modulo informatica per la presentazione delle
dimissioni volontarie, si forniscono gli indirizzi attuativi ed operativi per
una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste dal decreto
stesso.
Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre
2007, n. 188, entrato in vigore il 23 novembre 2007,
e reso efficace con l'emanazione del decreto interministeriale in parola. Il
provvedimento ha lo scopo di introdurre un unico modello “informatico” valido su tutto il territorio
nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non
falsificabilità. In tal modo, da un lato, si evita il fenomeno
delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco" che alcuni datori di
lavoro hanno imposto di firmare al lavoratore all'atto dell'instaurazione del
rapporto di lavoro o in corso dello stesso,
lasciando in bianco la data, e, dall'altro, si rendono nulle le dimissioni
presentate con modalità diverse da quelle previste nel decreto medesimo.
2. CONTENUTI
I1 decreto interministeriale reca l'adozione del predetto modulo e
contiene una regolamentazione
organica del sistema che ne deriva, definendo, parimenti a quanto è avvenuto per i modelli previsti per le
comunicazioni dei rapporti di lavoro, i dizionari terminologici e le modalità
tecniche di rilascio al lavoratore tramite i
soggetti che la legge prevede come "intermediari",
ovvero le direzioni provinciali e regionali del lavoro, i centri per l'impiego, i comuni, le
organizzazioni sindacali e gli istituti di
patronato.
In attesa di
stabilire gli schemi di convenzione con le organizzazioni sindacali e gli
istituti di patronato, per il tramite del decreto ministeriale previsto all'articolo 1, comma 6 della legge 17
ottobre 2007, n. 188, da emanarsi entro
il 23 maggio 2008, qui si forniscono le modalità operative per rendere
disponibile fin da subito il modello
per i lavoratori, per le direzioni provinciali e regionali del lavoro, per i
centri per l'impiego e per i comuni attraverso un'apposita sezione del sito
www.lavoro.gov.it.
3. ASPETTI GENERALI
Il preambolo
contiene il riferimento normativo che costituisce la fonte primaria in attuazione della quale è stato emanato il decreto ed il riferimento al
codice dell'amministrazione digitale, che disciplina in forma organica l'uso
appropriato delle tecnologie informatiche all'interno della pubblica
amministrazione e nei rapporti tra amministrazioni e privati.
L'articolo 1 reca le
definizioni dei principali termini utilizzati ne1 testo normativo per
assicurarne l'uniformità interpretativa.. Tali definizioni nel prosieguo
della nota circolare saranno indicate in carattere corsivo.
4. FINALITA' E
CAMPO DI APPLICAZIONE
I1 decreto prevede che il recesso del lavoratore dal
rapporto di lavoro abbia una "forma tipica" che deve corrispondere
necessariamente a quella del modulo adottato con il decreto stesso. La
validità del modulo viene delimitata nel tempo: dalla data di emissione fino
al quindicesimo giorno successivo. Tale soluzione, adottata con le regole di
cui all'articolo 3 (vedi infra), rende certo il periodo nel quale il
lavoratore ha manifestato la propria volontà di recedere dal contratto di
lavoro ed elimina la possibilità della firma delle lettere di dimissioni in
bianco.
Il decreto
interministeriale si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del
lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene
meno, rendendo nulle le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle
fissate dal decreto stesso.
Ciò significa che se
un lavoratore, non compilando il modulo adottato con l'articolo 3, utilizzasse una comunicazione
informale o resa in forma diversa da quella "tipica", adottata con
il decreto, l'atto non è sarebbe in grado di
produrre i suoi effetti. In questi casi il
datore di lavoro deve invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità di cui al
decreto interministeriale.
Pur tuttavia, nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di
lavoro in modo informale e non sia rintracciabile, resta ferma la possibilità
da parte dei CCNL di ritenere tale
comportamento un fatto concludente
dal quale possa presumersi la volontà di
dimettersi. Anche in assenza di esplicita previsione nella contrattazione
collettiva appare possibile, sia pure in casi del tutto residuali, che la
prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro assuma
valore di fatto concludente dal quale possa presumersi la volontà di
dimettersi (Cass. 10 maggio 1998 n. 5776), senza pertanto l'attivazione della
procedura in esame.
Qualora la fattispecie
si verifichi in casi diversi da quelli di lavoro subordinato, indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 188 del 2007, il datore di lavoro dovrà provare l'effettiva indisponibilità
del prestatore d'opera alla ripresa dell’attività lavorativa, al fine di
risolvere legittimamente il contratto di lavoro, anche senza la forma e le
modalità indicate nel decreto ministeriale.
Il riferimento alle
sole dimissioni volontarie previste dall'articolo 2118 del codice civile, rende tale disciplina non applicabile agli accordi di
risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme
generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso.
Allo stesso modo,
non trova applicazione la regolamentazione prevista dal decreto
interministeriale in parola nei casi di recesso unilaterale del lavoratore
durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva che
regola i1 rapporto di lavoro.
Sembra il caso di
sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d.
"dimissioni per giusta causa”, in quanto l'istituto è normativamente assimilato al licenziamento che
non è oggetto della medesima norma.
A. Aspetti soggettivi
La norma si applica
a tutti i datori di lavoro, ovvero a qualunque persona fisica o giuridica che
abbia posto in essere un rapporto di lavoro,
anche senza perseguire uno scopo di lucro.
Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo
alla natura giuridica, né con riferimento al settore economico di
appartenenza ovvero alla dimensione o all'ubicazione territoriale.
Sono pertanto da
considerarsi datori di lavoro ai sensi del presente decreto ministeriale:
·
i datori di lavoro privati;
·
le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici;
·
le associazioni;
·
gli esercenti delle arti e professioni;
·
le società cooperative, in relazione ai
rapporti di lavoro con i propri socio-lavoratori.
Parimenti, la norma
si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici ovvero a coloro che, secondo
quanto previsto dall'art. 2094 del codice civile, prestano la
propria attività nell'impresa con vincolo di subordinazione, nonché i prestatori o le prestatrici d'opera che, ai
sensi dell'art. 2222 del
codice civile, si impegnano a compiere verso un altro soggetto un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione.
Da ultimo, la legge n. 188 del 2007 non si applica, sia
nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo , perché il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato dalla legge speciale del Codice della
Navigazione e non dal Codice Civile , che la medesima legge n.
188/2007 richiama per individuare il fenomeno
delle dimissioni volontarie, che nei confronti degli amministratori di
società.
B. Aspetti oggettivi
L'ambito oggettivo
del decreto ministeriale è desumibile dalla
stessa legge n. 188 del 2007.
Pur tuttavia, si ritiene utile elencare di seguito a quali tipologie
di rapporto di lavoro si applica il decreto stesso:
·
al lavoro subordinato nell'impresa di cui all'articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica
amministrazione nonché il lavoro domestico;
·
alla collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa
tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come
parasubordinato, ed anche alla collaborazione occasionale, di cui all'articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità, sussiste il
coordinamento con il committente (le c.d "mini co.co.co.");
·
all'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. del codice civile, se caratterizzata dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo,
da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti
ad albi professionali;
·
al lavoro tra soci e cooperative, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001 cosi come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett.. a) della legge n.
30/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
C. Soggetti abilitati
La legge individua i
soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi per ottenere il modulo gratuitamente.
In attesa di
definirli puntualmente, in base a coloro che sottoscriveranno la convenzione
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 188 del 2007, si deve ritenere che possono consegnare gratuitamente il modulo al lavoratore, indipendentemente dal luogo ove quest'ultimo sia
residente o presti la sua attività, tutti i soggetti menzionati dalla norma ovvero:
·
le direzioni provinciali e regionali del
lavoro, nonché gli ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e
Bolzano, nonché della Regione Siciliana;
·
i comuni;
·
le organizzazioni sindacali
·
i patronati.
Questi ultimi due
soggetti potranno operare come soggetti abilitati a seguito della sottoscrizione della
convenzione il cui schema verrà adottato con il decreto ministeriale di cui
al già citato articolo 1, comma 6 della medesima legge.
5. IL MODULO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE
L'articolo 3 del decreto interministeriale dispone
l'adozione del "Modello per le dimissioni volontarie", denominato "modulo"
rinviando ad uno specifico allegato
tecnico la dettagliata identificazione dei dati, dei sistemi di
classificazione e del formato di trasmissione degli stessi.
Nel dettaglio il Modulo
si compone di cinque sezioni (Quadri):
·
uno relativo ai dati identificativi del lavoratore;
·
uno relativo ai dati identificativi del datore
di lavoro;
·
uno relativo ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende
recedere
·
uno relativo ai dati identificativi delle
dimissioni, indicando la data di decorrenza e il
motivo delle stesse
·
uno relativo ai dati identificativi del
soggetto delegato (soggetto abilitato), nonché una serie di dati che rilascia il sistema atti a
identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: la marca temporale (numero di
protocollo); il codice alfanumerico progressivo di identificazione.
Tale modulo, così
come indicato nell'articolo 4 del Decreto
Interministeriale, è reso disponibile
attraverso una apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it, direttamente al
lavoratore o per il tramite dei soggetti abilitati di cui al paragrafo precedente, con le modalità che
vengono descritte tecnico, che definisce, tra gli altri, i caratteri di non
contraffabilità e non falsificabilità.
6. MODALITA' OPERATIVE
In questo paragrafo si evidenziano le modalità operative e di
processo per perfezionare il modulo che contiene l'espressa volontà del lavoratore di recedere da un contratto di lavoro.
La previsione
normativa è finalizzata a
contrastare il fenomeno delle c.d. "lettre di dimissioni in
bianco". Si rende, perciò, necessario che la volontà del lavoratore
venga asseverata da un soggetto terzo in grado di validare tale volontà
attraverso il sistema informatica MDV con le modalità descritte successivamente.
Sono abilitati ad
accedere al sistema esclusivamente i lavoratori che intendano recedere da un
contratto di lavoro ovvero uno dei soggetti abilitati, indicati nei paragrafi precedenti.
La registrazione, da
effettuare con le modalità indicate in un'apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it, consente il
riconoscimento dell'utente e quindi la certezza dell'identità.
Una volta effettuato
l'accesso, il soggetto abilitato compila il modulo, inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la data
delle dimissioni. Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato, gli viene
attribuito un codice unico e quindi una ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modulo unitamente ai "dati di invio che permettono la non
contraffabilità e la decorrenza dei quindici giorni che delimitano la
validità delle dimissioni. Questa ricevuta deve essere stampata e consegnata
dal lavoratore al datore di lavoro .
Il rispetto di tali
modalità operative rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto
dalla legge n. 188 del 2007, in quanto il
modulo contiene i seguenti "dati essenziali": data certa e codice
unico di rilascio e compilazione del modulo. Soltanto con tali modalità il
datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal
lavoratore e, ove accettate, considerare risolto il contratto di lavoro.
Il lavoratore può
pre-compilare il modulo, registrandosi con le modalità indicate in un'apposita sezione
del sito www.lavoro.gov.it, direttamente on line. In questo caso,
quest'ultimo dovrà recarsi presso uno dei soggetti abilitati per la
"validazione" di quanto contenuto nel modulo.
Questo sistema
implementa la Rete dei Servizi del lavoro, costituendo parte integrante del
Sistema Informatica delle
Comunicazioni Obbligatorie, in quanto a seguito delle dimissioni volontarie
del lavoratore dovrà seguire, entro cinque giorni dalla data di decorrenza
delle stesse, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, da parte
del datore di lavoro.
7. ENTRATA IN VIGORE
Il decreto interministeriale .entra in vigore il 5 marzo 2008. A decorrere da tale data, gli standard e le modalità tecniche di
rilascio sono vincolanti e tutte le dimissioni rese dal lavoratore, a
decorrere dalla citata data,' devono essere presentate con il modulo adottato
con l'articolo 3. Le dimissioni
presentate con qualsiasi altro modulo sono nulle.
Al fine di
assicurare una omogenea e corretta applicazione delle disposizioni contenute
nella norma in esame e precisate in questa nota, gli organismi in indirizzo
vorranno assicurare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore Generale
per
l'innovazione tecnologica e la
comunicazione
|
Il Direttore
Generale della tutela
delle
condizioni di lavoro
|
Il Direttore
Generale per l’attività
ispettiva
|
Dott.ssa
Grazia Strano
|
Dott. Ugo
Menziani
|
Dott.
Massimo Pianese
|
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