MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 maggio 2001
Certificazione
nel sistema della formazione professionale.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 1, lettera
e);
Visto l'art. 142 del
decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112,
comma 1, lettera c);
Visto la lettera
a) dell'allegato B
dell'accordo Stato-regioni, 18 febbraio 2000
e acquisite le risultanze dell'esame istruttorio della commissione prevista dalla
stessa lettera a);
Visto il parere
favorevole delle regioni;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. La
certificazione, nel sistema della formazione professionale, e' finalizzata a
garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze
comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e
qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di
istruzione e formazione professionale nonche' per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Art. 2.
Oggetto
della certificazione
Al fine di
definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli
individui, per competenza certificabile ai sensi dell'art. 1, si intende un
insieme strutturato di conoscenze e di abilita', di norma riferibili a
specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione
professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili
anche come crediti formativi.
Art. 3.
Individuazione
degli standard
1. Al fine di
assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il
territorio nazionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, previo
confronto con le parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli
standard minimi di competenza.
Gli standard
minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in
relazione ai diversi settori produttivi:
a) il riferimento
alla figura o gruppi di figure professionali e alle attivita' o aree che le
caratterizzano;
b) la descrizione
delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di
tali competenze;
c) l'individuazione
della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b),
necessaria per la certificazione di cui all'art. 2 del presente provvedimento.
3. Per
l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvale di commissioni settoriali composte da
rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della pubblica istruzione,
del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica, delle
regioni e delle parti sociali. Tali commissioni operano, con l'assistenza tecnica dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), tenuto conto
anche delle rilevazioni degli organismi
bilaterali delle parti sociali e
delle rilevazioni regionali. Resta ferma la competenza delle regioni per quanto
attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di
metodologie didattiche.
4. Al fine di
consentire flessibilita' e adattabilita' al sistema, in relazione alle esigenze
territoriali, le regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi
nazionali definiti ai sensi del presente articolo.
Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalita' per l'automatico
riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la
commissione di cui all'allegato B, comma a) dell'accordo Stato-regioni del
18 febbraio 2000.
5. Gli standard minimi nazionali
sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a
richieste in proposito avanzate dalle regioni.
Art. 4.
Soggetti
responsabili della certificazione
1. La funzione della
certificazione delle competenze e' svolta dalle regioni che, sempre nell'ambito
della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di
attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e
dei principi di cui al successivo art. 5.
2. Le regioni
provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso
la definizione di comuni procedure e l'adozione di strumenti all'uopo previsti.
Art. 5.
Tipologia
delle certificazioni
La certificazione delle
competenze, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento,
puo' essere effettuata:
a) al termine di
un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione
di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed
integrando quanto disposto dal decreto 12 marzo
1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di
abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono
all'acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);
c) a seguito di
esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per
l'ammissione ai diversi livelli del sistema
d'istruzione e di formazione
professionale o per
l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.
Le certificazioni
di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall'allegato B,
comma d) dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000.
Art. 6.
Riconoscimento
dei crediti formativi
Per credito formativo si
intende il valore, attribuibile a competenze
comunque acquisite
dall'individuo, che puo' essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in
percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la
personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito
formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura
educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la
struttura di provenienza.
Le competenze
certificate, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente provvedimento,
costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione
professionale in base ai seguenti criteri:
coerenza con gli
standard di competenze di cui all'art. 3: inquesto caso il credito e' spendibile su tutto il territorio nazionale;
presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o
agenzie formative competenti in ordine all'oggetto del credito: in questo caso
il credito e' spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo
stesso.
Art. 7.
Sperimentazioni
1. La promozione
del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente
provvedimento e la sua progressiva diffusione,
sono assicurate da
sperimentazioni specifiche
cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, le regioni e le parti sociali.
2. Il
monitoraggio delle esperienze nonche' la valutazione dei risultati sono
effettuate dalla commissione di cui all'allegato B,
comma a) dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000,
allargata alle parti sociali, che si avvale dell'assistenza tecnica dell'Isfol.
3. In attesa
della definizione a livello nazionale degli standard minimi di competenza, le
regioni possono provvedere autonomamente in via provvisoria alla definizione
degli stessi ed al rilascio delle certificazioni relative.
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Roma, 31 maggio
2001
p. Il Ministro:
Morese
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