Il Ministro dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca
DIRETTIVA n. 30 del 13 aprile 2011
Prot. n. AOODGPER. 3260 del 13 aprile 2011
VISTO il D.lgs. 30.3.2001,
n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA l’O.M. n. 40 del
23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg.
2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori
e nelle istituzioni educative;
VISTO l’art. 1 sexies del
D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005, n.
43;
VISTO il
D.L. 13.12.2007, n. 248 convertito, con
modificazioni nella legge
28.02.2008, n. 31;
CONSIDERATO che, ai sensi del succitato art. 1
sexies “a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi
incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di
reggenza”;
VISTA la direttiva n. 24
prot. n. AOODGPER.4774 del 8.3.2007 registrata alla Corte dei
Conti il 5.4.2007, Reg. 1, fg. 374, con la quale sono state definite le
modalità e i termini per l’attuazione del medesimo art. 1 sexies, per la
conferma degli incarichi conferiti nell’a.s. 2005/2006;
VISTO il C.C.N.L., Area V
- dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare
riferimento all’art. 19;
VISTO il
C.C.N.L.,
comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTO il
C.C.N.L.,
comparto Scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data
23.1.2009;
VISTO il C.C.N.L., Area V
- dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15.7.2010;
RITENUTA, pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione
al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s.
2010/2011;
EMANA
la
seguente direttiva per l’applicazione dell’art. 1 sexies del
D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n.
43.
Articolo 1
1.
In applicazione dell’art. 1 sexies del
D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005,
dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza,
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
2.
La conferma dei suddetti incarichi è
disciplinata per l’anno scolastico 2011/2012 dalle disposizioni che seguono.
3.
Le disposizioni contenute nella
presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici
scolastici provinciali mediante affissione all’Albo il 19 aprile 2011 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.
Articolo 2
1.
Gli incarichi di presidenza già
conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati
dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di
riammissione e trattenimento in servizio.
2.
Qualora si verifichi una riduzione dei
posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2010/2011, gli stessi possono essere assegnati a scuola o
istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo
art. 3, comma 2.
Articolo 3
1.
Il Dirigente preposto all’Ufficio
Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali
l’informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle
sedi vacanti e disponibili.
2.
Gli aspiranti alla conferma
dell’incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all’Ufficio
Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui
hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno
scolastico, nel periodo dal 20 aprile al
20 maggio 2011. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella
graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno
scolastico 2005/2006, le sedi preferite
e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati,
nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di
cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M.
n. 40/2005.
3.
Va altresì espressamente indicata
l’eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di
servizio occupata nell’anno scolastico 2010/2011, ove disponibile, ovvero ad
essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi
nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale
disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra provincia
della regione, indicando, nell’ordine, le province nell’ambito delle quali gli
stessi desiderino essere assegnati.
4.
Gli aspiranti che abbiano chiesto di
permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di
presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti
disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma
secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno
scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati
nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.
5.
Successivamente si procede all’assegnazione
della sede in relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e
tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4,
della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale sede
d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro
che desiderino essere assegnati ad altra sede.
6.
Dopo le conferme degli incarichi di
presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisisce i
nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto
ricoperto nell’anno scolastico 2010/2011 e
che abbiano dichiarato di voler essere
confermati anche in altra provincia, il
punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico
2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria
disponibilità ad essere assegnati.
7.
IL Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito
delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto
ricoperto nell’anno scolastico 2010/2011 e
li invita a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province,
quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
8.
Gli interessati che abbiano ottenuto
l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei
termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio
conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza
relativa all’anno scolastico 2005/2006, il
possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4,
dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità,
la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province
nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma
dell’incarico.
9.
La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella
relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2010/2011.
10.
Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari
finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di
specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.
Articolo 4
1.
I posti disponibili non assegnati per
conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono
successivamente conferiti con incarico di reggenza.
La presente direttiva sarà trasmessa
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
Roma, 13 aprile 2011
IL
MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini