Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
Roma, 29 dicembre 2011
Circolare n. 110
Prot.n. 8603
Allegati
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle
Regioni
LORO SEDI
Ai Presidenti delle
Province
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente
Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente
Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del
Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici territoriali
degli U.S.R.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del
Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento
per l’Istruzione
SEDE
Al Coordinamento tecnico
della IX Commissione
della Conferenza delle
Regioni
Via Parigi
ROMA
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per
l’Istruzione
Direzione Generale per
gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2012/2013.
Premessa
La presente circolare
disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013 ed ha come principali destinatari
le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con
i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.
Il termine di scadenza
per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo
ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi
di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà
dalle istituzioni scolastiche, è fissato al 20 febbraio 2012.
L’iscrizione alle sezioni
di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria
di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli
allegati A, B, C e D. A tal fine gli interessati rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed
esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo
scuola, della mensa e degli altri servizi indicati dalle istituzioni
scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. I citati modelli,
ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere
contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e
adeguati, per quanto riguarda i percorsi di Istruzione e formazione
professionale, alle indicazioni della Regione.
Le domande di iscrizione
sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola istituzione scolastica , limite definito sulla base delle risorse
di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli
Enti locali competenti.
Resta inteso, comunque,
che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per
gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo
studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a
livello territoriale. E’, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace
collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in
anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni
che di anno in anno si rendono necessarie. Nella previsione di richieste di
iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di
precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di
circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni,
con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica.
Si rammenta, in
proposito, che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri
di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti
ad autorizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono rispondere a
principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della
residenza dell’alunno alla scuola.
Le scuole hanno l’obbligo
di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto,
agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non
accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve
essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso
altra scuola. Si rappresenta, inoltre, l’esigenza della scrupolosa osservanza
delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento
ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di
iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni
scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e
giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
In particolare, dovrà
essere fornita l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n.196/2003, con le modalità ritenute più idonee dalle istituzioni scolastiche
(ad esempio, pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della
scuola, predisposizione di apposito avviso presso la segreteria della scuola).
Come previsto dalla C.M.
n.108 del 27/12/2011, relativa al progetto “scuola in chiaro” a partire dal 12
gennaio 2012 sarà possibile per le famiglie che devono iscrivere i propri figli
al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di
primo grado (qualora l’iscrizione non avvenga d’ufficio) o al primo anno della
scuola secondaria di secondo grado procedere on line, attraverso il servizio
attivato sul sito internet di questo Ministero. Tale servizio sarà disponibile
anche per le classi intermedie, nel caso di cambiamento di istituzione
scolastica o nuovi ingressi.
Ulteriori indicazioni in
merito saranno fornite dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e
i Sistemi informativi con apposita nota dedicata al progetto.
1) Scuola dell’infanzia e
del primo ciclo
1. A)- Scuola
dell’infanzia
Possono essere iscritti
alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre il
termine del 30 aprile 2013.
Qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2012.
L'ammissione dei bambini
alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009,n.89:
·
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento
di eventuali liste di attesa;
·
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei
sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità,
·
tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni;
·
alla valutazione pedagogica e didattica, da
parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Si auspica che possano
anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa
con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di
coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il
servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto
domanda-offerta.
Gli orari di
funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con
DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su
richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o
elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività
educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.
Si ricorda, infine, che
la sentenza della Corte Costituzionale n.92 del 9 marzo 2011 ha annullato il
comma 6 dell’articolo 2 del D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, dichiarando non essere
di competenza della Stato la composizione delle sezioni della scuola
dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via
ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni,
appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.
Sezioni primavera.
È prevista per l’anno
scolastico 2012/2013 la prosecuzione delle “sezioni primavera” in
collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie
condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell’Accordo tra il Ministro
della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il
Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome, le
Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14
giugno 2007.
Le iscrizioni avvengono
secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese
tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.
1. B)- Scuola primaria
I genitori o i soggetti
esercenti la potestà genitoriale1:
1 La previsione normativa
contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce
che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e
alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice
può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anchela
nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
- debbono iscrivere alla
classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2012;
- possono iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013.
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti
la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
proprio figli.
Le scuole che accolgono
bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e
cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace
inserimento.
Ogni singola istituzione
scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il
proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le
scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa
l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei
servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. n.89/2009.
All’atto dell’iscrizione,
i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base
all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore
(tempo pieno).
L’accoglimento delle
opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi,
circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori
all’atto dell’iscrizione.
L’adozione del modello di
24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande
che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle
diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche
tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Per quel che concerne
l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli
alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità
prima dell’inizio dell’anno scolastico.
1. C)- Scuola secondaria
di primo grado
Per l’anno scolastico
2012/2013 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di
primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale
classe.
La domanda di iscrizione
alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla
istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola
primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla
istituzione scolastica prescelta
Le scuole comunicheranno
contestualmente al MIUR, attraverso l’Anagrafe nazionale degli studenti, le
scelte effettuate dalle famiglie.
All’atto dell’iscrizione,
i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base
all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30
ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di
servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività
in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all’esistenza di risorse di
organico.
Il dirigente della scuola
secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per
mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate
perché possano esercitare una diversa opzione.
Negli istituti comprensivi
non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa
istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l’iscrizione
è disposta d’ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al
tempo scuola.
Qualora i genitori o
coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai
propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo
l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione
alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza,
che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del termine del 20 febbraio 2012.
2) Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento
l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due
anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione
professionale I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a
tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n.
76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età.
In tale contesto, il
momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento
dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l’aspetto della responsabilità
condivisa tra soggetti diversi e delle modalità di assolvimento dell’obbligo indicate
dalle vigenti disposizioni .
2. A) Responsabilità
condivisa
L’obbligo di istruzione
mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base necessarie per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la
responsabilità dei seguenti soggetti:
·
i genitori, cui competono le scelte tra le
diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;
·
le istituzioni scolastiche da cui dipende
l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati
livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare
rilievo le attività didattiche, come l’alternanza scuola-lavoro, finalizzate all’orientamento
alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
·
l’Amministrazione cui è affidato il compito di
stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione;
·
le Regioni e gli Enti locali cui spetta di
assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo
studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le
dotazioni necessari allo svolgimento dell’attività didattica.
2.B) Modalità di
assolvimento
L’obbligo di istruzione
può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate
dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale
(vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento
del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di
idoneità.
Coloro che frequentano
una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame
di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché,
in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola
secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Pertanto, gli studenti
che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso
del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, possono assolvere
l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
·
iscrizione alla classe prima di un istituto di
istruzione secondaria di secondo grado;
·
iscrizione ad un percorso di istruzione e
formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133),
realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto
Professionale in regime di sussidiarietà;
L’articolo 3, comma 1,
del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, per i
ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere
l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Le relative
modalità verranno definite con successive istruzioni, di concerto con il
Ministero del Lavoro.
Si rammenta, infine, che
l’art.3, secondo e terzo comma, del D.M. n. 139/2007, recante il regolamento in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che
non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri
provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti,
presso i centri territoriali permanenti.
3) Scuola del secondo
ciclo
Ai fini della
prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti
l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e
paritari, debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola
di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande
debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del 20 febbraio 2012.
Le scuole comunicheranno
contestualmente al MIUR, attraverso l’Anagrafe nazionale degli studenti, le
scelte effettuate dalle famiglie.
Le famiglie possono
scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti
di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi
ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali,
di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.
3. A)- Procedure di
iscrizione
Nel richiamare quanto già
indicato in premessa, si fa presente che per l’istruzione secondaria di secondo
grado, le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto,
per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione
dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione
della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso
altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione
deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico
dell’istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta,
provvedere all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le
famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.
Per gli alunni delle
classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione
è disposta d’ufficio.
3.B)- Trasferimento di
iscrizione
Qualora gli interessati
chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni ,
di optare per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello
della scuola di destinazione.
In caso di accoglimento,
il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato
ed alla scuola di destinazione.
Si richiama l'attenzione
sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione
di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. E’
inoltre essenziale l’acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della
scuola di destinazione ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate,
previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione. Qualora i genitori di alunni
minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria
di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il
trasferimento a diverso indirizzo di studi, essendo mutate le esigenze
educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta
valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti
orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando
così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi
ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.
3. C) Iscrizione alle
classi terze negli Istituti Tecnici e Professionali
Come è noto, il riordino
degli Istituti Tecnici e Professionali (rispettivamente, D.P.R. n. 88/2010 e
D.P.R. n. 87/2010) al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni
formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, prevede
l’ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo con utilizzazione,
nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi di studio dell’istruzione
tecnica e professionale, degli spazi di flessibilità previsti dai Regolamenti.
A riguardo, si precisa
che sul provvedimento relativo alla definizione delle opzioni si è già espresso
con proprio parere il Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, in data 14 dicembre
2011, ed è in corso di acquisizione il parere della Conferenza Stato, Regioni e
Province Autonome.
Pertanto, a conclusione
di tale iter, ormai imminente, sarà fornito, con apposita nota, l’elenco
nazionale delle opzioni che verranno attivate presso gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, secondo la programmazione regionale, in tempo comunque
utile per l’acquisizione delle domande di iscrizione entro il termine del 20
febbraio 2012.
3. D) - Iscrizione ai
licei musicali e coreutici
Per quanto attiene alle
iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le
richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite
e funzionanti nell’anno scolastico 2011/12, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che
subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica
del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Tuttavia, nelle
istituzioni scolastiche ove è presente l’indirizzo musicale, ai fini della determinazione
del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle
classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle
funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni
scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima,
di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza
delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.
3. E) - Iscrizione ai
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Com’è noto, con decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’11 novembre
2011, con il quale è stato recepito l’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni
27 luglio 2011, a partire dall’anno scolastico 2011/12 sono stati messi a
regime i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il
conseguimento dei titoli di qualifica professionale (allegato 2).
Fermo restando quanto
sopra, le Regioni nella propria programmazione hanno già previsto per il
corrente anno scolastico la realizzazione, da parte degli Istituti
professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo le due
distinte modalità fissate nelle linee-guida adottate con D.M. n.4/2011, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.
Pertanto, i dirigenti
scolastici degli istituti professionali potranno accogliere – anche per l’anno
scolastico 2012/2013 -le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati
nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e
secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.
4) Accoglienza e
inclusione
4.A - Alunni con
disabilità
Le iscrizioni di alunni
con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 –
corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale
certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta
di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità
che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi
maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo
grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di
conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati,
naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo
9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122) .
Per una esaustiva
ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da
questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
4.B -. Alunni con
cittadinanza non italiana
Per gli alunni con
cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
A riguardo, si fa
integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza
non italiana”, e in particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si
precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con
azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura
e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei
limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con
ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 115,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di
cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono
assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella
frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Ai sensi dell’art. 26 del
decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come
peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si richiama,infine, la
nota prot.2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di
applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e
certificazioni straniere.
4.C - Alunni con disturbi
specifici di apprendimento (DSA)
Per l'attuazione delle
misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni e studenti con
DSA presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale
o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3
della stessa legge n. 170/2010.
Gli Uffici Scolastici
Regionali attivano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n.5669 del 12
luglio 2011 tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio
di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle
strutture preposte.
A questo proposito, è
bene precisare che il quadro applicativo delle disposizioni della legge
n.170/2010, al momento dell’emanazione della presente, non è giunto a
completamento ed è in corso di predisposizione l’Accordo Stato-Regioni per il
rilascio delle diagnosi DSA da parte del Servizio sanitario nazionale.
Alcune Regioni hanno già
impartito disposizioni in ordine alle diagnosi DSA, sia per quanto riguarda le
nuove diagnosi, sia per la “revisione” da parte del Servizio sanitario regionale
delle diagnosi rilasciate da privati. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e
ciascuna Istituzione Scolastica dovrà quindi conformare la propria azione a
tali disposizioni Regionali.
Le istituzioni
scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al
citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in
particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici
per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando
percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a
strumenti compensativi e misure dispensative.
5) Corsi per adulti
In attesa che il
regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti completi il
suo iter, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2012, le iscrizioni ai
corsi per adulti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del
decreto del Ministro della Istruzione 25 ottobre 2007, finalizzati:
Ø
al conseguimento del livello di istruzione
corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della
scuola primaria, nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione;
Ø
al recupero dei saperi e delle competenze
finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo
di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione n.139/2007;
Ø
al conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
Ø
alla conoscenza della lingua italiana da parte
degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.
Il suddetto termine non è
ovviamente applicabile per l'ammissione ai corsi a carattere modulare
rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
Resta inteso, comunque, che, attraverso l’adozione di formale, motivato provvedimento
per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data
del 31 maggio 2012 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni
per l’anno scolastico 2012-2013.
6) Insegnamento della
religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta,
secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi
e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta relativa alle
attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta
attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:
·
attività didattiche e formative;
·
attività di studio e/o di ricerca individuali
con assistenza di personale docente;
·
libera attività di studio e/o di ricerca
individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
·
non frequenza della scuola nelle ore di
insegnamento della religione cattolica.
La scelta specifica di
attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si ricorda
che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i
tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di
inizio d’anno da parte degli organi collegiali.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palombo
Allegati
In allegato le domande di iscrizione