Ordinanza Telegrafica 7 aprile 1992, n. 98
Prot. n. 1029
Modifiche OO.MM. n. 216 e n. 217 del 15/7/1991
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Viste le OO.MM. nn. 216 e 217 del 15/7/1991, concernenti le
elezioni dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali;
Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, dell'O.M. 216 e l'art. 4, comma 3, dell'O.M. 217 anzidette,
che stabiliscono il termine di 30 giorni, pena decadenza, entro il quale
effettuare le designazioni dei rappresentanti degli Enti, Associazioni,
Organizzazioni sindacali e scuole non statali, in seno ai Consigli scolastici
distrettuali e provinciali, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416;
Considerato che tale termine è stato posto allo scopo di
consentire il tempestivo insediamento dei Collegi, ma non può pregiudicare le
rappresentanze di tutte le componenti dell'organo;
Visti, inoltre, l'art. 40, comma 4, dell'O.M. 216 e l'art. 38, comma 4, dell'O.M. 217
sopracitati, che prevedono la ripetizione delle elezioni nei seggi contestati,
a seguito dell'accoglimento dei ricorsi avverso i risultati elettorali;
Considerato che la ripetizione delle
elezioni non risponde ai criteri di economia di cui alla legge 7/8/1990,
n. 241, salvo nei casi in cui, per le gravi
irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa, in via
amministrativa, modificare i risultati elettorali, impugnati con ricorso;
Ritenuto che i commi 4 e 3 sopracitati possano generare
l'equivoco di estendere a tutti i casi di accoglimento di ricorso la
possibilità di ripetere le elezioni;
ORDINA
Art. 1
Nell'art. 3, comma 4, dell'O.M. 216 del 15/7/1991
e nell'art. 4, comma 3, dell'O.M. 217 del 15/7/1991
la dicitura "pena decadenza" è soppressa.
Art. 2
Il comma 4 dell'art. 40 dell'O.M. 216 del 15/7/1991
è così modificato: "In presenza di accoglimento di ricorsi, nei casi in
cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non
possa, in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, le elezioni
devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il
distretto".
Art.
3
Il comma 4, dell'art. 38 dell'O.M. 217 del 15/7/1991
è così modificato: "In presenza di accoglimento di ricorsi, nei casi in
cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa
in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, le elezioni devono
essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutta la
Provincia".