Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio VI
ORDINANZA n. 67
Prot. n. 8510
del 28 luglio 2008
Allegati
CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L’ANNO 2008/2009.
IL MINISTRO
VISTO l’art. 74 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 138 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario
scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;
VISTA la legge 17 luglio
2006, n.233 di conversione, con modificazioni, del
Decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in
materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
VISTA la legge 25
ottobre 2007, n. 176 di conversione del
decreto legge 7 settembre 2007, n.147, con cui è stata introdotta, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo
dell’istruzione secondaria di primo
grado, una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti; che il testo
relativo alla suddetta prova è scelto dal Ministro della Pubblica Istruzione
tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente
alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso;
RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata di cui al Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n.112, rimane assegnata
al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione per l’intero territorio nazionale della
data della prova scritta, a carattere nazionale, dell’esame di Stato
conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di primo grado, introdotta
dalla citata legge 25 ottobre 2007, n.176;
- alla determinazione per l’intero territorio nazionale della
data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza
nazionale;
TENUTO CONTO che l’eventuale adattamento al calendario scolastico da parte
delle istituzioni scolastiche è regolamentato dal 3° comma del succitato art. 74 del
D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, che dispone lo
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione
flessibile dell’orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed
attività, dal disposto dell’art. 5, comma
3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, relativo all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque
giorni settimanali ed al rispetto del monte
ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline
ed attività obbligatorie, nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, dalle
disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;
ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per
l’anno scolastico 2008/2009;
ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nell’adunanza del 9 luglio 2008;
O R D I N A
Art. 1 - Gli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
per l’anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per l’intero territorio
nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 25
giugno 2009, alle ore 8.30.
Art. 2 - La prova
scritta, a carattere nazionale, nell’ambito degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo grado, per l’anno
scolastico 2008/2009, si svolgerà, per l’intero territorio nazionale, il giorno 18 giugno 2009, alle ore 8.30; in
sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole
situazioni, il giorno 2 luglio 2009 oppure il giorno 3 settembre 2009.
Art. 3
- Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di
qualifica professionale, di licenza di maestro d’arte possono essere
effettuate anche nel corso dell’anno scolastico, con le precisazioni di cui
al successivo comma 4.
Ciò al fine di
venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di
coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di
studio.
Relativamente al
conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e di maestro d’arte,
l’individuazione del momento in cui collocare, nel corso dell’anno, tali
sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole
istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Art. 4 - Le sessioni
speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado possono essere
effettuate soltanto nel mese di dicembre e febbraio, in
date da definirsi dal Ministero.
Le istituzioni
scolastiche interessate dovranno informarne i Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali, che avranno cura di chiedere al Ministero i plichi
relativi alla prova scritta, a carattere nazionale.
Art. 5 - Il
calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il
seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente
Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, li 28 luglio 2008
Allegati
Calendari regionali (vers. xls compressa)
IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI
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