Il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
O.M. n. 48
8 maggio
2009
- Visto il Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- Visto in particolare l’art. 7, comma 2,
che prevede l’introduzione di un’apposita procedura informatica per la
consultazione delle graduatorie di circolo e d’istituto da parte delle scuole,
per rendere più efficiente, tempestiva ed economica l’azione amministrativa nel
reperimento di personale docente ed educativo, ai fini del conferimento di
supplenze nonché per la comunicazione al sistema informativo di tutti gli
elementi identificativi dei contratti stipulati;
- Visto il DM n. 53 del 21
giugno 2007, con particolare riguardo agli articoli 10 e 11;
- Viste le note
ministeriali n. 20416 del 25 ottobre 2007 e n. 22759 del 29
novembre 2007 con le quali, a seguito degli esiti positivi della
specifica sperimentazione delle nuove procedure informatiche, è stata disposta,
a decorrere dal 27 dicembre 2007, la messa a regime della procedura prevista
dal richiamato articolo 7 del
regolamento;
- Accertato che numerose istituzioni scolastiche continuano a
non utilizzare la menzionata procedura informatica, con conseguente disagio per
l’intera funzionalità del sistema;
- Considerata, pertanto, la
necessità e l’urgenza di rendere effettivamente operativa tale procedura;
ORDINA
Art. 1 - Ai fini del costante e tempestivo
aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della
procedura informatizzata di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di
istituto, prevista dall’art. 7 del
Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 sul
conferimento delle supplenze, le scuole comunicano al sistema informativo le
notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e
dell’assunzione in servizio del supplente.
Art. 2 - Analogamente, devono essere acquisite al sistema
informativo le rinunce, la mancata assunzione in servizio e l’abbandono del
servizio da parte del supplente.
Art. 3 - Tenuto conto dei gravi pregiudizi che possono
derivare sia ai diretti interessati che alle istituzioni scolastiche per
effetto della omessa puntuale applicazione delle anzidette procedure, ed in
particolare della omessa annotazione del contratto, si richiama la personale
attenzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali
amministrativi sulle responsabilità disciplinari, civili e contabili scaturenti
dai suddetti comportamenti omissivi, responsabilità che saranno perseguite
puntualmente.
IL MINISTRO
Mariastella GELMINI