Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e
per l’Autonomia Scolastica - Ufficio VI
N. 44
Prot.
n.3446
ORDINANZA
MINISTERIALE
Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010.
IL
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare,
l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della
Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria
ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e
l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato,
tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo
della legge 28 dicembre 2001,n. 448;
VISTO
l’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito
dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due
periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come
modificato dalla legge 11
gennaio 2007, n. 1;
VISTO
l’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti
in materia di istruzione e università”;
VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, per le parti compatibili con
la vigente normativa in materia;
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249 – Regolamento recante lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 -
regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTO il
Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina
delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella
regione Valle d'Aosta;
VISTO il
Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile
2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta,
“Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto
Adige”;
VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità
di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000,
concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove
scritte;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;
VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le
certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento
dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 “ Modalità e termini per
l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore";
VISTO il D.M. 15 gennaio 2010, n.5, “Individuazione delle materie
oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado –
Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno
scolastico 2009/2010”;
VISTO il D.M 15 gennaio 2010, n.6, ”Norme per lo svolgimento per
l’anno scolastico 2009-2010 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali
autorizzate”;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi; tuttora vigente;
VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.74 del 5-8-2009 sul calendario
scolastico nazionale per l’anno scolastico 2009/2010;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286,
“Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma
degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come
modificato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007,
concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli
esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990,n. 241 e successive
modificazioni;
VISTA la C.M. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005,
relativa agli alunni affetti da dislessia;
VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;
VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;
VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006,n. 296;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di “conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO IL
Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;
VISTO il
Regolamento - D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 - concernente il
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, concernente criteri per
l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;
VISTA la nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010;
ORDINA
ART. 1
INIZIO
DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La
sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno
fissato dal Ministro dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per
l'anno scolastico 2009/2010, la sessione inizia il giorno 22 giugno 2010.
ART. 2
CANDIDATI
INTERNI
1. Sono
ammessi all'esame di Stato:
a) gli
alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima
classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
b) gli
alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla
abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c) alle
stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle
scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a
funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo
1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006,n. 27;
d) gli
alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo
frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi
alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
Premesso
che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la
valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal
consiglio di classe, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. In caso
di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.
Nel caso
di ammissione agli esami di qualifica di istruzione professionale e di
licenza di maestro d’arte, atteso il regime transitorio che caratterizza
attualmente la disciplina della qualifiche professionali, si ritiene
necessario fare ancora riferimento alla regolamentazione degli esami
medesimi, così come prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001,n.90.
Le
deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all’esame devono
essere puntualmente motivate.
Nei
confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale
(votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio
di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta
liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della
deliberazione di ammissione.
L’esito
della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola
indicazione «Ammesso» o «Non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna
disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati
nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
A partire
dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre
alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge
1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169).
2.
Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per
merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle
penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2009/2010) per la
promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia – limitatamente al corrente anno scolastico 2009/2010, il
voto di non meno di otto decimi nel comportamento viene valutato con riferimento
esclusivo al penultimo anno di corso – che hanno seguito un regolare corso di
studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze nei due anni predetti (cfr. DPR 22-6-2009,n. 122, art .6, comma 2 e art.14, comma 2; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i
candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini
dell’ammissione all’esame di Stato per abbreviazione per merito, per la
classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non
al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo
in data 16-2-2010).
La
valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima
classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione,
per abbreviazione, all’esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto
legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ).
3. I
candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non
ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
4. Le
sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).
Art. 3
CANDIDATI
ESTERNI
1. Sono
ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente
articolo coloro che:
a)
compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b) siano
in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall’età;
c)
compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano
in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;
e) abbiano
cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli
alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli
esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la
frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i
medesimi candidati.
2. Sono
ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti
d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)
compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge
l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano
in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto
indipendentemente dall'età;
c)
compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge
l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano
in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e)
abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli
alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami
di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza
prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.
3. I
candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui
alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver svolto
esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel
quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza
lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non
esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata,
da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al
presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi
post-qualifica ad esaurimento.
4. I
candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in
possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi
ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con
l’estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami
di Stato unicamente per l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale
dell’attuale ordinamento, previo superamento dell’esame preliminare sulle
materie dell’ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe
non terminale, sostengono, invece, l’esame preliminare sulle materie
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità
alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi
dell’ultimo anno.
5. È
consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di
comunità e di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il
tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia,
sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata
effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i
candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività
Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del
tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al
segmento formativo proprio della classe terminale.
Per i
candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che
sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli
anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il
superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che,
come da programma, ha nel tirocinio
una parte integrante della corrispondente materia.
6.
L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento
dell’esame preliminare di cui
all’art.7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1, art. 1,
capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con
modificazioni dalla legge 24
novembre 2009, n.167).
7. I
candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere
a), c), d), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza. Il
requisito dell'adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a)
del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di
anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.
8. I
candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano
frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero
abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di
istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato,
nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di
candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’art.
7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma
7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con
modificazioni dalla legge 24
novembre 2009,n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi
internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo
Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15
gennaio 2008).
9. Non
sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che
sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo
stesso corso di studio.
10. Non è
consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o
specializzazione già sostenuti con esito positivo.
11. I
candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali
o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura.
In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi relativi
all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede
d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale
31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della
istituzione scolastica sede di esami.
I
candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi
sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica.
12.
Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o
“non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni
“assistite” dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono
dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono
sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
ART. 4
SEDI
DEGLI ESAMI
1. Sono
sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti
paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c)
e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati.
Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.
2. Per i
candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U.
approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono
sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
3. Ai
candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non
statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è
fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Per i
candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono
quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune
dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso
di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate
istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di
residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
Gli
istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero
ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati
esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo
individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli
Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente
Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.
La
mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione
all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative
a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. I
Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli
esami - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato
secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i
candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede
nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in
questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno
comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso
positivo, la scuola di assegnazione.
Per i
candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità
presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l’indirizzo
linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e
21.
6. I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad
ogni singola classe sono assegnati
non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1,art.1,
capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione
di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto
dall’art. 1, capoverso art. 4 - comma 9, della legge citata n. 1/2007, del
cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di
idonea ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi
terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi
non terminali del medesimo istituto - per l’effettuazione degli esami
preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
I
Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino
locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta
degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali
non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
7. Nel
caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti
statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto
agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale
può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per
classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni
ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite
con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione
scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di
soli candidati esterni.
Una
ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita
- presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di
corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
8. In
particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i
Direttori Generali seguono la procedura di cui alla C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e, da
ultimo alla C.M. n.85 del 15-10-2009, rispettando, inizialmente,
l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.
Nel caso
in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti
richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi
prescelto dall’interessato, si procede, sempre ai sensi della citata C.M. n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e della
C.M. n.85/2009, alla ripartizione delle
domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Qualora
non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti
né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale
ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali
procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le
preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità
di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Da
ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si
passa all’ambito regionale, seguendo
la stessa procedura già utilizzata precedentemente.
Nell’ipotesi
in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi
prescelto, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede
a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per
l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.
9. I candidati
esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche
loro assegnate come sedi di esame.
10. Il
candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un
comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà
presentare al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione
personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito
organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla
legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono
individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende sostenere
l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se
il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà
parentale.
Il
Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione
negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione
positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale comunica
l’autorizzazione alla effettuazione
degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della
regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone
l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale ricevente l’autorizzazione provvede
all’assegnazione della domanda.
L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione.
11.
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già
esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal
carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di
sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della
residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione
personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto
legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso
istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di
residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il
candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e
l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Il
Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione
negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione
dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all’istituto
individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo,
contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.
12. Il
Capo dell’Istituto al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai
sensi dell’art. 71 del citato DPR n. 445/2000, di
effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
13. Il
Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione
d’esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1,
capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di
domande di candidati esterni - assegnati all’Istituto da parte del Direttore
Generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 - non
venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4
comma 9, della legge citata
n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati
interni di ciascuna classe terminale.
14. Il
Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la
completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il
dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la
domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della
formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il
Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore
Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
15.
Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio
nazionale.
15.1.
Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e
per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale,
risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni
ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della
regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami
preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.
15.2 In
tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati
esterni, individuando gli istituti statali in base:
§
alla più elevata coincidenza di classi di concorso di
docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
§
alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle
classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso
ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo
due commissioni di soli candidati esterni.
I
commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto
statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni
vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di
sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso
istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico
designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti
a supplenze.
Il
Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna
designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la
presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario
interno.
Il
Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Per gli
esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le
domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte
dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti
delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta
necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale
incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al
personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non
compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli
esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato
possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti.
Le
commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico
dell’istituto sede d'esame.
Il
rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico
dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto
l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione
dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta
fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione
ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
Il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli
interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare
la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di
assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al
corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.
16. I
candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da
corsi di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si
arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento
degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i
candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi
di preparazione non possono sostenere
gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
17. Effettuazione delle prove d’esame fuori
della sede scolastica
17.1 – I
Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle
prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di
cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino
l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In
tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione
suppletiva.
17.2 –
Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi
di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali
sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:
a) nel
caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto
a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi
di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati.
Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo
scrutinio di ammissione all’esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).
b) nel
caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei
giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di
ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce
gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe
di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il
verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le
trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Tanto nel
caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che
hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal
competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato
ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente
commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori
Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame
presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati
nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le
commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
18. Per i
candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
19. I
componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori
nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.
20.
Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunità
20.1 –
Presentazione delle domande
Gli
interessati presentano domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle
istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le
attività sociali, con lo specifico indirizzo (“Dirigente di comunità”) e
con classi terminali, ubicato nella
regione di residenza.
20.2 –
Modalità di assegnazione
Il
Direttore Generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle
indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla CM n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e di
cui alla C.M. n. 85/2009, osservando il limite di
trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli
candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo
di due commissioni.
20.3 –
Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.
Nel caso
di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con
lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati,
il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
1. ITAS
con lo specifico indirizzo (“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;
2.
ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro
corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
3. altro
istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
Per
l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il
Direttore Generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene
presente:
- la più
elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non
terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei
candidati esterni;
- la
maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso
necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto,
eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie
di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della
formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami
di Stato;
- la
materiale capienza dei locali.
Dopo
avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce
apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami
preliminari che degli esami di Stato, e
nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del
numero massimo di commissioni previste dalla legge.
Ai
candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.
20.4 –
Programma d’esame
Per i
candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di
comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall’attività
didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15
maggio.
Quanto
precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni
apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal
Dirigente scolastico.
Per i
candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo
specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il
punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal
Ministero (disponibile sul sito internet:http://www.istruzione.it area
tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000).
20.5
– Diplomi e certificazioni
Per i
candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo
specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla
denominazione dell'istituto, recheranno l’apposizione specifica: "Solo
sede d'esame".
Resta
fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO
TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITA.
21. Corsi
ad indirizzo linguistico
I
candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici
presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione
di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche
in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi
6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza
relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati
esterni per il comune di residenza.
Qualora
non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di
residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna
ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di
assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività
negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le
domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad
indirizzo linguistico.
Nel caso
in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei
linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici
nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei
linguistici della provincia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad
istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo
linguistico.
Nel caso
in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito
provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale
assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei
linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui
funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso
di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi
sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami,
comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico
attivato nella istituzione scolastica sede di esami.
ART. 5
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
1. I
candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di
partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2009. La
domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della
regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni
indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame
preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi del D.P.R. .n. 445/2000, atta a comprovare il possesso,
da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art.
3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata,
altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo
di cui all’art. 22.
2. La
dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali,
di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande,
può essere perfezionata entro il 31 maggio 2010.
3.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in
considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il
ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2010. I
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata
comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e,
in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei
candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni,
con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente
scolastico.
Si
precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i
candidati interni hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che
siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui
al precedente art. 2.
5. Le
domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere
presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2010.
6 Per gli
alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo
il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è
differito al 20 marzo 2010; così, parimenti, per gli alunni di classi
antecedenti l’ultima.
7.
L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di
cui all'art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame - cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno -
che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei
relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare
immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non
sanabili riscontrate.
8. Le
domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono
essere presentate al competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il
nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2009.
L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i
successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I
consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio,
per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione
educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento
indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano
significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per
quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare
organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza
area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra
scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage
presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e
le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli
obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova
ed al colloquio.
4. Per le
classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più
classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei
docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più
classi.
5. Al
documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove
effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli
alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235.
6. Prima
della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso
all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne
abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME
PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1.
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o
idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese
appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata
al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove
scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto
dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla
classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo
anno. Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal
piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di
promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese
appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno
frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere
scrutinati per l’ammissione all’esame. L’esame preliminare è sostenuto
davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario,
collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1,
capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre
2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).
2. I
candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di
studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno
quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e
quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso
di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di
programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento
sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.
3. I
candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in
possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di
tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle
ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo
superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o
dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di
studi dell’ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di
idoneità all’ultima classe di un corso di studio di tipo e livello
equivalente sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano
di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
4. I
candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano
frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero
abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di
istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di
Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d), previo
superamento dell’esame preliminare di cui al comma 1.
5. La
disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei
corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno
di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed
enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a
sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata
quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il
Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello
scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
6.
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il
termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla
commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio
di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate
negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le
istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli
candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
7. Il
Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il
calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma
restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere
gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre
componenti, compreso quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato
se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline
per le quali sostiene la prova.
10. Ai
fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di
crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
11. I
candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe,
ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti
esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale
quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare
sulle materie dell’ultimo anno.
Sostengono
altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni
che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni
scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito
il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato
nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di
Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano
superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
12.
L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.
L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame
di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi
precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.
13. Il
disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione
agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO
SCOLASTICO
1.
Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di
cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si
applica nel corrente anno 2009/2010 soltanto nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno, per l’esame di Stato 2009/2010 i punteggi
del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle
allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le
tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla
base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di
classe); premesso, altresì, che la valutazione sul comportamento concorre
dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici,
come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe (nella composizione di
cui all’art .6, comma 3 D.P.R. n.122/2009), in sede di scrutinio finale, ai sensi
delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico
ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla
medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate
per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito
scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2.
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di
oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;
3. Nel
caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il
credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal Consiglio
della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.
4. Agli
alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in
possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di
Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella
B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base
ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni
scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le
indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da
parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito
dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e
ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia
in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo
credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli
istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito
scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle
attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad
integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
6.
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata
e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo
anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25
punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo
conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti
negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
7.
Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato
all'albo dell'istituto.
8. Ai
candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe
davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base
della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei
risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili
possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono
essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i
criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione
del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio
attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede
d'esame.
Si
precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione,
indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove
preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove
preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai
candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati
ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è
attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l‘esame
preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno
e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di
ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base
dei risultati delle prove preliminari.
10. Ai
candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del
corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo
anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al DM 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato
come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per
promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai
risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati
non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto
esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 3
per anno.
11. Per
tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione
può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo
restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).
12.
L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda
di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal
competente consiglio di classe, nella composizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009.
I docenti
che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno
titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione,
nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni
che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione
all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto
che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A
norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il
consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti
preventivamente dal personale docente
esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o
insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi
compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto
da ciascun alunno. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico
nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto
anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che
hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento
culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola
secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso
in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad
iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali
attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.
ART. 9
CREDITI
FORMATIVI
1. Per l’anno
scolastico 2009/2010, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La
documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede
di esame entro il 15 maggio 2010 per consentirne l'esame e la valutazione da
parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con
le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte
presso pubbliche amministrazioni.
3.
Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni
devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami
stessi.
ART. 10
COMMISSIONI
D'ESAME
1. Per
l'anno scolastico 2009/2010, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007,n. 6, - in
applicazione della legge
11-1-2007,n. 1 - concernente modalità e termini per l’affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri
e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
ART. 11
SOSTITUZIONE
DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La
partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e
dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle
funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è
consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di
lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
3. Le
sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per
assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui
all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.
4. Il
personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con
rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando,
comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il
commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante
durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
6. In
caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia
superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento
delle operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte,
sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo
sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le
commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda
prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la
responsabilità collegiale dell’intera commissione.
7.
Nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento del
colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo
stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale
alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del
punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno
nel quale viene espletato il colloquio.
8.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un
giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza
dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in
commissione il suo sostituto.
9.
L’assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento
debitamente documentati e rigorosamente accertati.
ART. 12
DIARIO
DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1.
Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai
membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta
plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 21 giugno 2010 alle ore 8,30.
2. Il
presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver
verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari,
comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i
commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un
commissario interno.
3. Nella
riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna
commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni
preliminari delle singole commissioni.
4. Il
presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna
commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività
delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra
le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da
realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione
finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per
squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente
avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine
di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di
correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e
valutazione finale.
Il
presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due
commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti
delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari
interni, i medesimi docenti.
5. Al
fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la
regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire
uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti
delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della
vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non
crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette
riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli
elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano
ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio,
avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La
riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti
di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario
delle prove per l'anno scolastico 2009/2010 è il seguente:
prima
prova scritta: martedì 22 giugno 2010, ore 8.30;
seconda
prova scritta, grafica o scritto-grafica: mercoledì 23 giugno 2010, ore 8.30.
Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento
della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la durata
giornaliera indicata nei testi proposti.
terza
prova scritta: venerdì 25 giugno 2010,ore 8.30: ciascuna commissione, entro
il 24 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art.
6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per
ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone
comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.
Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della
prova. Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato
nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte
che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla
tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura
della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità
della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due
giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni
definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il
giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova
scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della
prova medesima.
La quarta
prova scritta, che si effettua nei licei con sezioni ad opzione
internazionale, nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici,
prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza
prova scritta, viene effettuata – su tutto il territorio nazionale - lunedì
28 giugno 2010,ore 8.30.
La
Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di
eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da
disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle
prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova
scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi
più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.
8.
Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto
previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
correzione e valutazione delle prove scritte.
9.
Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le
commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna
classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due
classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza
tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati
medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ altresì determinata la data
di pubblicazione dei risultati, che
deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare
sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in
comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui
senza procedere a sorteggio.
10.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può
essere di norma superiore a cinque.
11. Prima
dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione
preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli
dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata
organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai
candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno
della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e
le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la
tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:
- titolo dell'argomento;
- esperienza di ricerca o di progetto,
presentata anche in forma multimediale;
- esecuzione di un brano musicale per gli
indirizzi pedagogico musicali.
12. Del diario dei colloqui, il presidente
della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede
di esame.
13. La
prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno mercoledì 7 luglio 2010,
alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo,
giovedì 8 luglio,alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei
licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si
svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova
scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il
lunedì successivo.
14.
L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano
interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta
suppletiva.
15. L'eventuale
integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5
punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno
a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.
13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le
modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli
articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove
scritte e del colloquio.
16. Le
operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi
atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna
classe/commissione.
17.
Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE
PRELIMINARE
1. Per
garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei
lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i
commissari, esterni o interni.
2. Il
presidente sceglie un commissario,interno o esterno, quale segretario di
ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei
lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due
commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni
abbinate.
3. Tutti
i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano
istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale
dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della
commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati
assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per
incompatibilità dal competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
4. Tutti
i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto
di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il
presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i
candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto
grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in
modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga
situazione.
Non si
procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro
docente della classe.
I
Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad
espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti
di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i
candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella
seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la
classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai
candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.
In particolare esamina:
a) elenco
dei candidati;
b)
domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni
che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con
allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili
ai fini dello svolgimento dell'esame;
c)
certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia
dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e
motivazione del credito scolastico;
e) per
gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi
per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della
penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti
assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi
l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito
scolastico attribuito;
f) per i
candidati esterni, l’esito dell'esame preliminare e l’indicazione del credito
scolastico attribuito;
g)
documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
h)
documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 17;
i) eventuale
documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento (DSA);
j) per le classi sperimentali, relazione
informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di
studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il
Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a
darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653,
l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le
prove d'esame con riserva.
7. Il Presidente
della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite
convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora
in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a
regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
8. In
sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le
modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate
all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 11 della presente
ordinanza.
9. In
sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione
stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta
se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e
seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella
stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì,
i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento
del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente
ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e
verbalizzate.
11. Nella
stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri
per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di
5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a
70 punti,nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito
scolastico di cui all’art.8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione
della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e
verbalizzate.
ART. 14
PLICHI
PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla
Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al
fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova
scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di
quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema
informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate
almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La
predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere
resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi
cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire
contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati
comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I
plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono
essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni
prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno
formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso
di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
4. I
plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla Struttura tecnico –
operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE
SCRITTE
1. Per
l'anno scolastico 2009/2010 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità
di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2009/2010.
2. Per
l'anno scolastico 2009/2010, la seconda prova scritta degli esami di Stato
dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le
quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
La
disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel
decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2009/2010, le materie
oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note
contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
3.
Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e
il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua,
la scelta è demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza
prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la
seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova
scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla
commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente
Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
5. La
commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte,
ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte
giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni,
ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono
operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale
dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari
può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con
l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.
7. Le
operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la
formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia
stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del
presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su
nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce
al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti
proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più
approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel
verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili
ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del
regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le
commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
8. Il
punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati
di ciascuna classe, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un
giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio
di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. Ẻ facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di
conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione
riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
9. Negli
indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la
prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l’insegnamento di una
seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame in
sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione
risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per
l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
10.
Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da
sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la
matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova
di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
11. Per
l’anno scolastico 2009-2010, i candidati provenienti da corsi sperimentali di
istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione
tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di
crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al
termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado,
lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito
della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere
la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta
nonché il colloquio.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il
colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza
dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati
contemporaneamente.
2. Il
colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di
ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato.
Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte
dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con
l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei
pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un
brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1,
capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve
vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e
con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico
realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un
progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il
colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può
considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi
sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
4.
A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata
delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la
ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove
scritte.
5. Negli
Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto
anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
6. Per i
corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali,
ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati
commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di
altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la
composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in
tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella
relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione
del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere,
fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto
coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza,
operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale.
Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta
risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale
arrotondamento al numero più approssimato.
7. Nei
predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla
designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni
dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, lo studente sceglie la lingua
straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.
Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei
commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla
predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio
tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e
rappresentate in commissione.
8. La
commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al
colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 20.
9. La
commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato.
Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso
il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto
dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.
Art. 17
ESAMI
DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia
e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli
altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o
modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione
d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa
si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico.
2. I
testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero
anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per
i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può
provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico,
mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di
altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica
ordinaria.
Per i
candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono
trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico
interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del
Ministero la percentuale di ingrandimento.
3. I
tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del
colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non
possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione,
tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di
classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni.
4. I
candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove
scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
5. Agli
alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un
percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame
di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è
attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla
base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo
scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di
cui al precedente art. 2
ART. 18
ASSENZE
DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai
candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per
grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino
nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà
di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione
dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui
al precedente art. 14.
2.
Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di
svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere
ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante
documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della
prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è
fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della
prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova
devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello
stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza
prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 del 20/11/2000.
4. In
casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove
scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12,
comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1
possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione
straordinaria.
5. La
commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione
agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
6.
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati
forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione
degli esami in sessione straordinaria.
7. La
commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata
dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni
diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché
non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel
calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello
svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte
di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual
modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o
per il completamento.
9.
Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove
scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati
dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e
trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La
commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento
dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite
a ciascun candidato.
2. La
verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività
della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa
risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le
deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO
FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1.
Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese
alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la
conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A
ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è
il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle
prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico
acquisito da ciascun candidato.
3. Per
superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di
60/100.
4. Fermo
restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può
motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13,
comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo
nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15,
per l‘attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui
all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9.
Per
l’anno scolastico 2009/2010, la Commissione può motivatamente attribuire la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire
della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a)
abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile
senza fruire della integrazione di cui all’art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998,n.323;
b)
abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti
uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento.
Sempre
relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini
dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo
all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo
le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità (art.4, comma 1 del D.M. 16-12-2009,n.99).
Nei
casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma
2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la
commissione può motivatamente
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100
punti senza fruire della integrazione di cui all’art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,n.425 e
successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione
di cui all’art.11, comma 4, del DPR 23 luglio 1998,n.323. Il voto
di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno
di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione
dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il
credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio
previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio
di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all’unanimità (art.4, comma 3, DM n.99 del 16
dicembre 2009).
5. La
commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per
ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma
6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla
relativa certificazione integrativa. Le attività caratterizzanti la terza
area dei corsi post-qualifica degli istituti
professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di
studi seguito”.
6. Il
modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.
7. Al
termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la
commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati
che hanno superato l’esame.
8.
I presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori e sentiti i
commissari, hanno l’onere di predisporre la relazione prevista dal comma 2
dell’art. 14 del Regolamento e compilare l’apposito modello (modulo ES3) da
prelevare, unitamente alla guida per la compilazione, dal sito internet
dell’INVALSI in un’apposita area riservata dedicata agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Nella
stessa area riservata, le istituzioni scolastiche sede di esame, entro il 30
settembre 2010, provvederanno a registrare i dati, contenuti nel modulo ES3,
sulle corrispondenti schede proposte in formato digitale. Si precisa che la
relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata
dagli stessi.
L’INVALSI
- in attuazione dell’art. 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, così
come modificato dall’art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in cui
è previsto che “l’Istituto provvede altresì alla valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dell’istruzione secondaria
superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri
e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per
garantirne la comparabilità”- procederà alla definizione di un apposito
campione di candidati, selezionando le istituzioni scolastiche interessate,
alle quali verrà inviato il materiale di supporto alla rilevazione.
I
presidenti delle commissioni nei cui elenchi sono presenti i candidati
campionati provvederanno, pertanto, a far fotocopiare, con modalità tali da renderli
anonimi, gli elaborati della prima prova scritta e quelli della seconda prova
scritta di matematica per gli indirizzi nei quali essa è prevista. Per ogni
candidato campionato dovranno, inoltre, essere compilate le relative schede
informative, predisposte dall’INVALSI.
Tali
schede, unitamente alle copie degli elaborati della prima e seconda prova dei
candidati campionati e a una copia dei testi delle terze prove somministrate
agli stessi, saranno inviate all’INVALSI, con modalità e tempi che verranno
successivamente comunicati, in forma scritta, al dirigente scolastico
dell’Istituto stesso. La scelta di richiedere l’invio delle terze prove
somministrate ai soli studenti campionati costituisce un elemento di novità
rispetto agli anni precedenti nei quali tali prove sono state richieste per
tutti gli studenti.
Il
dirigente avrà cura di fornire tutte le necessarie informazioni e i relativi
materiali ai Presidenti delle commissioni interessate.
Sul sito
dell’INVALSI, nella medesima area specificamente riservata agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo
grado, sarà inoltre disponibile una proposta di scheda di correzione per gli
elaborati della prima prova scritta.
La
rilevazione verrà svolta nel rispetto della normativa sulla privacy.
9. Copia
della relazione redatta sul modello ES3, unitamente ad osservazioni
sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate
dal presidente di commissione, va inviata al competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e
indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso. Una copia della
predetta relazione va infine inserita nella documentazione di cui all’art.
24.
10.Nel
concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all’istituto
scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una
scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale,
all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri
adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le
motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L’Ispettore
tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l’andamento degli
esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da
parte delle commissioni, desunte dall’ispettore medesimo attraverso l’esame
delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami,
comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni,
al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del
Ministero.
11. Ferma restando la competenza dei
presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso
questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della
sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla
consegna dei diplomi stessi.
12. Le firme sui diplomi e sui relativi
certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 445/2000.
13. A
richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di
numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o
legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al
conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi
anche per l’iscrizione all’Università, purché successivamente sostituiti, a
cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
14. In
caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di
stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con
l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
15. In
ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della
documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE
DEI RISULTATI
1.
L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa
la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la
sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento
dell’esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009,n.122).
2. Il punteggio finale deve essere riportato,
a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
3. Per i
candidati di cui all’articolo 17, comma 4, il riferimento all’effettuazione
delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4,
art. 17) solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto.
ART. 22
VERSAMENTO
TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO
1. Il
versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta,
regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente
qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La
misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed
attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve,
comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti
per le predette prove di laboratorio.
3. Il
pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere
effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati,
successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del
competente Direttore Generale.
4. In
caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già
versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo
di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo
maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto
sia di entità inferiore.
ART. 23
VALIDITA’
DEI DIPLOMI
1. Con il
decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le
materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono
indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di
studio.
ART. 24
ACCESSO
AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli
atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere
consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le
veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della
loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale
apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla
presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel
plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai
fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla
precitata legge 7
agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 25
TERMINI
1. I
termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a
cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
ART. 26
ESAMI NELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
1. Per la
regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente
Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato
con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle
modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella
regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e
successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese
disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
2. Nella
Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova
scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente
della Provincia n. 14 del 7-4-2005, avente per oggetto: “Modifica del
regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.
ART. 27
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE
1. Ai
fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere
definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici
regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai
dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche
del territorio di rispettiva competenza.
Roma,
5-5-2010
IL
MINISTRO
MARIASTELLA
GELMINI
ALLEGATO
A)
Schema
della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato
di
istruzione professionale.
DICHIARAZIONE
..l.. sottoscritt............................................................
titolare-legale rappresentante (1) della
ditta................................. domiciliat.. in ......................
iscritt.. alla Camera di commercio di ................................n
.....................
Dichiara
sotto la
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, che ..I..
sig................................................ nat...
a.................... (provincia di ) il ...................................
residente a ..................................... (provincia
di....................) è occupat..... presso questa ditta con la qualifica
(eventuale) di
.................................................................
L'assunzione
è avvenuta il giorno .......................................con comunicazione
prot. n............................del Centro per l’impiego di
.................................................................................fino
al giorno............................
Nel
periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e
mansioni tecniche:
............................................................................................................
Il
lavoratore è iscritto al n........ del libro matricola ed è registrato sul
libro paga.
Sono
stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.(2)
Si
rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.
Data,
Firma del
titolare o del rappresentante
legale e
timbro della ditta
......................................................
1)-Cancellare
la dizione che non interessa
2)-Oppure
indicare il motivo del mancato versamento
ALLEGATO
B)
Schema della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei candidati esterni agli
esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di
formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma
3)
SCHEMA 1
l sottoscritt
........................................., nat a ......................................... il
..................., residente
in........................................................ dichiara, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa
presso................................ con la qualifica di
....................... per il periodo
dal.................................al.................
In tale
periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a
carattere non esclusivamente esecutivo:
.......................................................................................................
Data
Firma
* * *
SCHEMA 2
l
sottoscritt......................................... nat a
...........................................residente in
.................................. dichiara, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver
effettuato esperienze di formazione professionale presso
.................................... con la qualifica
di...........................per il periodo dal .............al ....................................
Tale
formazione ha riguardato la seguente attività…………………………………………………………………. Data
Firma
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