Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293
Prot. n. 3025
Numero dei presentatori delle liste dei
candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista l'ordinanza
ministeriale 15 luglio 1991, n. 215,
contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni
degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto;
Vista l'ordinanza
ministeriale 15 luglio 1991, n. 216,
contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni
dei Consigli scolastici distrettuali;
Vista l'ordinanza
ministeriale 15 luglio 1991, n. 217,
contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni
dei Consigli scolastici provinciali;
Vista l'ordinanza
ministeriale 28 giugno 1995, n. 225,
contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Vista l'ordinanza
ministeriale 30 novembre 1995, n. 363, con la
quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 3/bis e n. 3/ter, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, sono stati rideterminati i
parametri relativi al numero di elettori necessario per la presentazione delle
liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola;
Ritenuto di apportare alcune modifiche alle
disposizioni della citata O.M. n. 363/95,
al fine di rendere più rappresentative le liste concorrenti a livello nazionale
e di favorire la partecipazione alle elezioni dei Consigli di circolo-istituto,
dei Consigli scolastici distrettuali e del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione;
Ritenuto opportuno di riunire in un unico
testo tutte le disposizioni impartite con le ordinanze ministeriali
sopracitate, inerenti al numero di elettori necessario per la presentazione
delle liste di candidati in occasione delle elezioni degli Organi collegiali
della scuola;
ORDINA
Art. 1
All'art. 32
dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da
almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori
a 20;
b) da
almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano
superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
c) da
almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.»
Art. 2
All'art. 26
dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto disposto dai commi
successivi, ciascuna lista può essere presentata:
a) da
almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori
a 20;
b) da
almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano
superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
c) da
almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a
1.000, ma superiori a 200;
d) da
almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 1.000.»
Art. 3
All'art. 25
dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217,
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«1. Salvo quanto disposto dai commi
successivi, ciascuna lista può essere presentata:
a) da
almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori
a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della
stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la
frazione superiore si computa per unità intera);
c) da
almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a
1.000, ma superiori a 200;
d) da
almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000,
ma superiori a 1.000;
e) da
almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano superiori a
10.000.»
Art. 4
All'art. 24
dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225,
i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da
almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori
a 20;
b) da
almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano
superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
c) da
almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a
1.000, ma superiori a 200;
d) da
almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a
10.000, ma superiori a 1.000;
e) da
almeno 400 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000.
I 400 elettori presentatori di lista devono avere la propria sede di servizio
in almeno 20 differenti province appartenenti ad almeno 5 diverse Regioni.»
Art. 5
Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza
ministeriale 30 novembre 1995, n. 363.