Ordinanza
ministeriale n. 277
Roma,
17 giugno 1998
Oggetto: Elezione organi collegiali
Visto
il decreto
legislativo 16.4.1994, n. 297,
"testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" , parte I, titolo
I;
Visto
il decreto del Presidente della
Repubblica 2.3.1998, n. 157,
"regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge
28.12.1995, n. 549, concernente l'aggregazione di
istituti scolastici di istruzione secondaria superiore";
Vista
l'ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215
"testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi
collegiali a livello di circolo-istituto;
Ritenuta
l'esigenza di modificare ed integrare la sopra citata ordinanza ministeriale al
fine di armonizzarla con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157;
ORDINA
L'Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215
sulle elezioni per la costituzione degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto è modificata ed integrata con le disposizioni che seguono:
Art.1
L'art.5
è sostituito dal seguente:
1.Nei
casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore,
anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate,
viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni
quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene
convocata dal Preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e
problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere
coerenti con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la
programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei
docenti plenario, ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto
legislativo 16.4.1994, n. 297.
2.Il
collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del Preside di cui all'art.7, comma 2, lett. h, del decreto
legislativo 16.4.1994, n. 297, avendo cura di
assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole
aggregate. Tra i collaboratori eletti il Preside sceglie il vicario, avendo
cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la
scelta ricada su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.
3.Il
collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la
rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie
scolastiche della aggregazione.
4.Il
collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in
materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione
elettorale fino alla costituzione del consiglio d'istituto di cui al successivo
art.26.
5.In
tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria
superiore, disposti ai sensi dell'art.1, comma 20, della legge
28.12.1995, n. 549, vengono indette le elezioni del
consiglio d'istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole
presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati
contrapposte senza distinzione di scuole.
6.Qualora
nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d'istruzione secondaria
superiore presso le quali era in carica il consiglio d'istituto, quest'ultimo
decade ed il Provveditore agli Studi nomina, fino all'insediamento del nuovo
consiglio d'istituto, il commissario per l'amministrazione straordinaria di cui
all'art.9 del decreto interministeriale
28.5.1975.
7.Qualora,
invece, ad un'istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il
consiglio d'istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state
aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le
elezioni del consiglio d'istituto. Fino all'insediamento del nuovo organo
collegiale, rimane in carica il consiglio d'istituto uscente.
8.Nel
consiglio d'istituto viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle
componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole comprese nell'aggregazione.
Art.2
All'art.44
sono aggiunti i seguenti commi:
8.Ai
fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti,
genitori ed alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per
aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art.5,
comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non
risulti eletto alcun candidato appartenente ad una o più di dette scuole, si
individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente
candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior
numero di voti.
1.Nell'ambito
di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato
della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto
diritto all'elezione in mancanza di riserva.
2.Qualora
la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della
riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non
comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A
parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che
ha ottenuto il minor numero di voti.
3.Nel
caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto a riserva,
questa non opera ed il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre
scuole secondo la normale procedura di assegnazione.
Art.3
L'art.52
è sostituito dal seguente
1.I
consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale scadenza
del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano
modificazioni - in più o in meno - della relativa popolazione scolastica e,
qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2.Nel
caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al
limite di 500 alunni di cui all'art.8, comma 1, del decreto
legislativo 16.4.1994, n. 297, il consiglio
d'istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno di
insediamento e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione
del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato
in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento
numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.
3.I
predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole
medie di cui siano stati resi autonomi - o siano stati aggregati ad altre
istituzioni scolastiche - plessi, sezioni staccate o succursali. Parimenti
rimangono in carica i consigli dei circoli didattici e delle scuole medie a cui
siano stati aggregati plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici
e le scuole medie di cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio
d'istituto.
4.Si
procede, invece, all'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto qualora
venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione
di due o più circoli didattici o scuole medie.
5.Nel
caso in cui vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola
materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio
d'istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con
quelle dell'ordinanza ministeriale n. 267 del
4.8.1995.
6.Per
le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio
d'istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di
razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel
precedente art. 5.
La
presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione.
IL
MINISTRO