Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ordinanza
Ministeriale n. 26
Prot. n.
AOODGPER 2485
Allegati
Roma, 3.4.2012
MOBILITA’ DEL
PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA
ANNO SCOLASTICO
2012/2013
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 25-3-1985,
n. 121,
Visto il D.P.R.
16-12-1985, n. 751,
Visto il D.P.R. 23-6-1990,
n. 202,
Vista la legge 23-10-1992,
n. 421,
Visto il D.L. 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge 27-10-1993,
n. 423,
Vista la legge 14-1-1994,
n. 20,
Visto il D.L.vo 16-4-1994,
n. 297, e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-12-1996,
n. 662,
Vista la legge 31-12-1996,
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 15-3-1997,
n. 59,
Vista la legge 15-5-1997,
n. 127, e successive modificazioni,
Visto il D.P.R. 18-6-1998,
n. 233,
Visto il D.P.R. 8-3-1999,
n. 275,
Vista la legge 3-5-1999,
n. 124,
Visto il D.P.R.
28-12-2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni,
Visto D.L.vo 30-3-2001,
n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il D.L. 3-7-2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001, n. 333,
Visto il D.L.vo 30-6-2003,
n. 196,
Vista la legge 18-7-2003,
n. 186,
Visto il D.P.R. 20-1-2009,
n. 17,
Visto il D.M. 24-3-2005,
n. 42,
Visto il D.M. 13-4-2006,
n. 37,
Visto
il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico
2006-09 e per il biennio economico 2006-07 sottoscritto il 29-11-2007,
Visto
il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il
biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23-1-2009,
Visto
il Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012-13, sottoscritto il 29-2-2012,
Vista
l’Ordinanza
Ministeriale 5-3-2012, n. 20, sulla mobilità del personale
della scuola,
Vista
l’Ordinanza
Ministeriale 8-4-2011 n. 29, sulla mobilità del personale
docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2011-12,
Considerato
che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello
Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono
assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non
coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del
restante personale della scuola,
Ritenuto
di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di
religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione
manuale di detto personale,
Sentite
le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,
ORDINA
Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e
principi generali
1. La presente Ordinanza
disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2012-13 degli insegnanti di
religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni
contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle
disposizioni dell’art. 37bis del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012,
concernente la mobilità del personale della scuola.
2. Nel rispetto
della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che
li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso
del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi di
destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il
medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale
o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio.
Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed
ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti
misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria
o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli
insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale
articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole
sedi scolastiche sulla base di un’intesa raggiunta tra il Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano competente. Detta
assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano
le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono
partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare
nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella
stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con
l’anno scolastico 2011-12 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di
servizio in ruolo.
5. Possono partecipare
alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità
in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi,
gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2011-12 abbiano
almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità
professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’art. 4, c. 1,
della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore
formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al
ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità
professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in
possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e
dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola
richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
6 bis. Ferma
restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti
di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di
cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato D al CCNI sottoscritto
il 29-2-2012 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti
titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo
grado. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la
continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s.
2009/2010. Pertanto, ai fini della mobilità a
domanda1 il punteggio potrà
essere assegnato per l’a.s. 2013/2014; invece, ai fini della predisposizione
della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani2
di cui all’art. 10, comma 3 della presente Ordinanza, il punteggio relativo
alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune)
si applica sin dall’anno scolastico in corso per la graduatoria relativa
all’individuazione dei soprannumerari per l’a. s. 2012/2013.
7. Gli
insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia
e primaria ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei
soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia
possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per
essere utilizzati in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo
una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e
siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione
cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di
mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede
di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
8. Le tabelle
allegate al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola, sottoscritto il 29-2-2012, sono valide, con le
precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli
insegnanti di religione cattolica.
9. La presente Ordinanza è diramata a
mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici
scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle
Istituzioni scolastiche.
1 Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei
trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI 29 febbraio 2012
2 Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei
trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI 29 febbraio 2012
Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità
1. Le domande di
mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente
articolo dall’11 aprile al 7 maggio 2012. Le domande sono elaborate manualmente
dagli uffici indicati negli articoli successivi.
2. Il termine
per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti
dall’articolo 37bis
del CCNI sottoscritto il 29-2-2012, è fissato al 10 luglio
2012.
3. Il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato
al 25 giugno 2012.
Articolo 3 – Presentazione delle domande
1. Gli
insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le
domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi
modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla
relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di
titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la
quale prestano servizio.
2. Nel caso di
diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di
religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono
indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte in
conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione,
all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione
scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico
della medesima Istituzione scolastica.
3. Le domande
dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento
o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate
all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande
devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato3,
regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta
servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti
devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità
ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole
dell’infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole
secondarie di I e II grado Allegato TR2
(trasferimenti) e Allegato PR2
(passaggi)
6. I docenti che
intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono
presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il
passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano
dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al
trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e
di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo
sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande
devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli
per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate
al Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012, con le
specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento
devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica
rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di
passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica
idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine
e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente. Non saranno
prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità
dell’ordinario diocesano competente.
9. I titoli di
servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati
dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in
carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli
valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato
nell’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il
29-2-2012, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
a norma delle disposizioni vigenti.
3
Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.
Articolo 4 – Documentazione delle domande
1. Le domande
sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla
presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato
utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
2. Le domande
vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano
di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi
prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
3. La
valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi
della tabella allegata al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012 e
va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da
produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini
previsti4.
4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione
dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della
mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione
cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere
B1), B3) e C1). Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel
modulo domanda.
In relazione ai
titoli generali (punto III della tabella per i trasferimenti e punto II della
tabella per la mobilità professionale), non trova inoltre applicazione il punteggio
previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le corrispondenti
caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto il punteggio relativo alla
lettera B), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura
particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione
cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla
lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata
almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del
D.M. 15-7-1987
e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la
licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto
pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche
ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose ed ogni titolo
di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui
all’allegato A del D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed
integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto
pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana,
in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli
previsti alla lettera E) deve essere compreso anche ogni corso di
perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o
secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di
diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale
Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A del
D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli
previsti alla lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza,
laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui
all’allegato A del D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed
integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto
pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana,
in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli
previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento del
dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del D.M. 15-7-1987 e
sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o
istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti
dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito
l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla
lettera I). Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli
domanda.
5. Il servizio
prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4
dell’allegato D del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012, in
insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo
stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il
servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente
al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione.
Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile
a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è
consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente
tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come
titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati
in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del
D.P.R. 751/1985, sono in ogni caso da ritenere dotati della
qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione
cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire
nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole
elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio».
Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra
citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio
utilizzato come titolo di qualificazione.
7. Ai fini della
validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette
tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente
alla lettera C) del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione
per i trasferimenti (Allegato D), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con
certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle
preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D)
del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente
del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato
rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure
continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella
sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato
rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o
dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
L’interessato
deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può
essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta
per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità
non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere
assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione
stessa (artt. 114,
118
e 122 del D.P.R.
9-10-1990, n. 309).
L’interessato
deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente
può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi
richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non
esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere
sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale
comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma
terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art.
122, c. 3, del citato D.P.R. n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione, la
documentazione esibita non viene presa in considerazione.
9 . Nel caso dei
trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’art.
7 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 29-2-2012, il comune di residenza dei
familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede
il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione
cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è
tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con
l’ordinario diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.
10. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L.
183/2011, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza
di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di
celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le
persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle
medesime5, l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico
concorso per esami6, i diplomi di specializzazione, i diplomi
universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di
ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera E) del
punto III – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera
E) del punto II – titoli generali - della tabella per la mobilità
professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata,
almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli
insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al
ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano,
unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati
congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo
aggiuntivo.
11. Il personale
che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale
relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità
ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e
grado richiesto, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell’art. 7, c. 1, punto
VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012,
concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito
della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda
avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve
dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli
ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere
esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
12 bis. Per
quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della
presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e
le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000,
come modificate dall’art. 15 della L.
3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
13. I
responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne
ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle
dichiarazioni personali rilasciate7.
14. Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi
previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
e dall’art. 15 comma 1 della
L. 183/2011, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti
in materia.
4 Nell’ambito della valutazione
delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi
anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
5 La residenza del familiare deve
essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come
modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella quale l’interessato deve
dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno
tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente
competente dell’O.M. concernente la mobilità.
Il domicilio deve essere attestato con
dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale
l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è
anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio
territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
6 L’interessato presenterà una
dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione
degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
7 Le procedure di controllo sono
effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
Articolo 5 – Rettifiche, revoche e
rinunce
1.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche
per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione
allegata.
2. È consentita
la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve
essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio
scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in
considerazione soltanto se pervenuta entro il 25 giugno 2012.
3. L’aspirante,
qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di
passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande
o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la
quale chiede la revoca. In mancanza di tale
precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa
la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non
venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a
condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la
rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione
dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce
sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli
stessi.
5. Il
procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca
deve, a norma dell’art. 2 della
legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
Articolo 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti
ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi
1. I
trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono
disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal
precedente articolo 2. L’elenco graduato di coloro che hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale,
con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione,
del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle
norme di cui alla legge 675/96
e al D.L.vo 196/03.
2. Agli
insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data
comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3.
Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento
alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle
relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla
diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento
Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
4. L’elenco di
coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio
scolastico regionale all’ordinario diocesano competente. Contestualmente a
detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un
suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per
definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto
di detti movimenti.
5. L’intesa
sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro
il 31 luglio 2012 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti
scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti
interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve
comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno
scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente
dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 7 – Fascicolo personale
1. I dati personali
dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini
di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla
stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai
soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al
trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali
richiamati dal citato D.L.vo 30-6-2003,
n. 196, che ha sostituito il D.L.vo 11-5-1999,
n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31-12-1996,
n. 675, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali
di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione
scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con
l’inizio del nuovo anno scolastico.
Articolo 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e
di passaggio
1. Gli
insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra
sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione
provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi
che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di
utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una
regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici
regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune
compensazioni di organico.
2. Le sedi
assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i
requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga
la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia revocata
l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente. In caso di
utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda
la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che
figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso
di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una
specifica intesa con l’ordinario diocesano competente.
3. Gli
insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il
trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di
diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti
di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, c. 1,
della legge 186/03, possono
chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione
cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità
concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica
rilasciata dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado scolastico
richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono
chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei
titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli
insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio
devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a
quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In
mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito
il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a
condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente
richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’ordinario diocesano
competente.
Articolo 9 – Indicazione delle preferenze
1. Le preferenze
devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative
agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
2. Gli
insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il
passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di
essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario della diocesi
richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere
allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per
il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima
specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi
scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve
essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale e l’ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una
stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per
ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di
riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
4.
Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni
fissato dall’art. 37bis, c. 4,
del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile
esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella
regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di
provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una
diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare
nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende
chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una
distinta diocesi.
7. Qualsiasi
richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente
articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
Articolo 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli
uffici amministrativi
1. Il dirigente
scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione
allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della
domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare
all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di
trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 15 maggio
2012.
2. L’Ufficio
scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione
delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle
allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali
diritti di precedenza, comunicando entro il 9 giugno 2012 alla scuola di
servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e
gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire
all’Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato
reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012, concernente la mobilità del
personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente
può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze
già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza
da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le
eventuali rettifiche.
3. Per gli
insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione
di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un
punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29-2-2012.
Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale
entro il 15 maggio 2012.
4. L’Ufficio
scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al
comma 3, predispone, entro il 28 giugno 2012, per ciascun ruolo, una
graduatoria articolata per ambiti
territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo
scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico
determinato ai sensi della legge 186/03.
Articolo 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo
1. Gli
insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di
ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della
religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di
passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta
dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto.
Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità
ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale
l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo
per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio
dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado
(o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di
movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno
quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella
relativa ordinanza.
4. Con una
stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna
delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento
dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
5.
Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni
fissato dall’art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. È possibile
esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella
regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di
provenienza degli aspiranti.
Articolo 12 – Modalità di presentazione delle domande di
passaggio di ruolo
1. Le domande,
redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni
ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art. 2 e
secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande
prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma
non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali
rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative
alle domande di trasferimento.
Allegati
Moduli (file xls)
Allegato
TR1 –
Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole
dell’infanzia e primaria
Allegato
PR1 –
Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell’infanzia e primaria
Allegato
TR2 – Domanda di trasferimento per
insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo
grado
Allegato
PR2 – Domanda di passaggio di ruolo
per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Allegato C – Elenco ufficiale delle diocesi
italiane.
Allegato D – Modello di dichiarazione
dell’anzianità di servizio.
IL MINISTRO
f.to Francesco
Profumo