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15-07-1991 n° 217 - Min. Istruzione

OM 15 luglio 1991, n. 217
Elezione del Consiglio scolastico provinciale
Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 217

 

Prot. n. 1600/N10

 

Elezione del Consiglio scolastico provinciale

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e, in particolare, l'art. 24;

Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976 relativa all'elezione del consiglio scolastico provinciale;

Vista la legge 11 ottobre 1977, n. 748 concernente norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, che ha approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 25 novembre 1976 comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli, costituite da successive modificazioni ed integrazioni al testo, contenute in atti di diversa forma e data;

Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità, per facilitare la lettura del testo;

Considerato che successivamente al testo unificato approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni con successive ordinanze e circolari;

Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato tutte le disposizioni emanate sulle modalità delle elezioni del consiglio scolastico provinciale, a far tempo dall'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976;

Considerata inoltre l'opportunità di apportare talune contenute modifiche all'O.M. 25 novembre 1976 che, pur non alterando le regole complessive della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi, per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola;

 

ORDINA

 

le elezioni per la costituzione del Consiglio scolastico provinciale si svolgono secondo le norme contenute nell'allegato testo unificato, che sostituisce l'analogo precedente testo approvato con l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981 e ogni altra successiva disposizione ministeriale emanata in materia.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI

 

 

Art. 1 - Organo competente a indire le elezioni

 

1. Le elezioni per la costituzione del consiglio scolastici provinciale sono indette dal Provveditore agli studi.

2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.

3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13.30.

 

 

Art. 2 - Composizione numerica del consiglio scolastico provinciale

 

1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali e non statali della provincia (con la sola esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza).

2. Il numero dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:

 

Posti

Numero alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate

12

fino a 100.000 

16

da 100.001 a 300.000 

20

oltre i 300.000

 

b) in proporzione delle unità scolastiche delle scuole di cui al precedente comma 1), comprese nella provincia (per unità scolastica si intendono i singoli circoli didattici, comprensivi dei plessi e delle sezioni di scuola materna statale, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica, comprensivi delle sezioni staccate, succursali e sedi coordinate, le scuole materne non statali vigilate e le scuole elementari parificate):

 

Posti

Numero unità scolastiche delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate

12

fino a 100 

16

da 100 a 300 

20

superiore a 300

 

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui al precedente comma 1) e al personale A.T.A. delle scuole medesime che siano statali:

 

Posti 

Numero degli appartenenti al personale docente delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate e del personale A.T.A. delle scuole statali

12

fino a 10.000

16

da 10.001 a 30.000 

60

superiore a 30.000

 

d) 6 componenti di diritto, a norma dell'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente n. 416/74.Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è costituito dalla somma dei posti individuati con criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) predette (1).

(1) Così ad esempio se vi sono 250.000 alunni iscritti in scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e in scuole materne non statali vigilate con sede nella provincia, se le unità scolastiche sono 400 e se il personale direttivo e docente delle scuole predette sommato al personale A.T.A. delle scuole statali ammonta a 25.000, il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è di 58, compresi i sei membri di diritto.

 

Art. 3 - Componenti del Consiglio scolastico provinciale

 

1. Il Provveditore agli studi, individuata la consistenza numerica del consiglio scolastico provinciale secondo i criteri previsti dall'articolo precedente, attribuisce entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni i posti tra le varie componenti secondo le disposizioni dei successivi commi:

a) 6 membri di diritto e precisamente:

- Il Provveditore agli studi;

- 3 rappresentanti dei Comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili uno è riservato alla minoranza;

- l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;

- un rappresentante del consiglio regionale;

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

d) i rappresentanti del personale dell'amministrazione scolastica periferica - di cui al successivo art. 6 - eletti dal corrispondente personale in servizio funzionanti nella provincia;

e) I rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne non statali vigilate designati dal Ministro della pubblica istruzione.

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

g) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al successivo comma 4.

2. I seggi a disposizione, individuati con le modalità di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente, vanno distribuiti tra le varie componenti con i criteri sotto indicati:

- la metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, rispettivamente in ragione del 90% e del 10%;

- i seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale;

- le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

3. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alla lettera a) del presente articolo è attribuito secondo le seguenti proporzioni:

1) il 20% ai rappresentanti eletti dal personale direttivo delle scuole statali, in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore ed artistica;

2) il 10% ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

3) il 5% ai rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

4) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate della provincia;

5) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali vigilate comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

6) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del personale docente.

4. I seggi di cui al punto g) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale e i lavoratori dipendenti; in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

5. Qualora, nell'ambito della provincia, manchino le scuole non statali, non si dà luogo alla copertura dei posti spettanti al personale direttivo e docente delle scuole non statali e i relativi posti vanno ad aggiungersi a quelli del corrispondente personale delle scuole statali.

6. A titolo di esempio si formula la seguente tabella:

 

 

 

TABELLA A

 

POSTI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DA ASSEGNARE AI RAPPRESENTANTI DELLE VARIE COMPONENTI SECONDO LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICO-SCOLASTICHE DELLE VARIE PROVINCIE

 

Possi-

bili

compo-

sizioni

del

consi-

glio

scola-

stico

provin-

ciale

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

AL PERSONALE

Ai

genitori

Ai lavoratori

Al

mondo

dell'eco-

nomia

Ai

compo-
nenti

di

diritto

Totale

Direttivo

Docente

Non docente

statali
(1)

non

statali

statali
(2)

non

statali
(2)

Delle

scuole

statali

Delle

ammi-

nistra-

zioni

perife-

riche

Dipen-

denti

Auto-

nomi

42

3

1

19

2

1

1

4

3

1

1

6

42

46

3

1

21

2

2

1

4

4

1

1

6

46

50

4

1

23

2

2

1

5

4

1

1

6

50

54

4

1

24

3

2

1

5

4

2

2

6

54

58

5

1

26

3

2

1

6

4

2

2

6

58

62

5

1

28

3

3

1

6

5

2

2

6

62

66

5

1

30

3

3

1

7

6

2

2

6

66

 

(1) I posti sono ripartiti tra i direttori didattici, i presidi di scuola media e i presidi di istituto di istruzione secondaria e artistica in proporzione alla loro consistenza numerica a livello provinciale, assicurando comunque un seggio a ciascuna delle predette categorie.

(2) I posti sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria 2° grado, artistica) proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale.

 

 

Art. 4 - Richiesta di designazione e di elezione a enti e associazioni sindacali

 

1. Contestualmente all'indizione delle elezioni per il consiglio scolastico provinciale, il Provveditore agli studi invia formale richiesta agli enti e alle associazioni contemplati dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ai fini delle previste designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi.

2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali, l'invito deve essere rivolto alle segreterie provi

 

 

 

Scadenze di: aprile 2026
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