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Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991, n. 217
Prot. n. 1600/N10
Elezione
del Consiglio scolastico provinciale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento di
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
e, in particolare, l'art. 24;
Vista la legge 14
gennaio 1975, n. 1, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976 relativa
all'elezione del consiglio scolastico provinciale;
Vista la legge 11
ottobre 1977, n. 748 concernente
norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, che ha
approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 25 novembre 1976
comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli,
costituite da successive modificazioni ed integrazioni al testo, contenute in
atti di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza
le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità, per
facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato
approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori
disposizioni con successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato
tutte le disposizioni emanate sulle modalità delle elezioni del consiglio
scolastico provinciale, a far tempo dall'ordinanza ministeriale 25 novembre
1976;
Considerata inoltre l'opportunità di apportare talune
contenute modifiche all'O.M. 25 novembre 1976 che, pur non alterando le
regole complessive della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi,
per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti alla
gestione della scuola;
ORDINA
le elezioni per la costituzione del Consiglio scolastico provinciale
si svolgono secondo le norme contenute nell'allegato testo unificato, che
sostituisce l'analogo precedente testo approvato con l'ordinanza ministeriale
2 settembre 1981 e ogni altra successiva disposizione ministeriale emanata in
materia.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art.
1 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del consiglio scolastici
provinciale sono indette dal Provveditore agli studi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data
delle votazioni.
3.
Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo
dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13.30.
Art.
2 - Composizione numerica del consiglio scolastico
provinciale
1.
Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua
competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali e
non statali della provincia (con la sola esclusione dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica e dell'Accademia nazionale di danza).
2. Il numero dei componenti del consiglio scolastico
provinciale è determinato come segue:
a)
in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
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Posti
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Numero alunni delle scuole statali, pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate
|
|
12
|
fino a 100.000
|
|
16
|
da 100.001 a 300.000
|
|
20
|
oltre i 300.000
|
b) in proporzione delle unità scolastiche delle scuole di
cui al precedente comma 1), comprese nella provincia (per unità scolastica si
intendono i singoli circoli didattici, comprensivi dei plessi e delle sezioni
di scuola materna statale, gli istituti di istruzione secondaria ed
artistica, comprensivi delle sezioni staccate, succursali e sedi coordinate,
le scuole materne non statali vigilate e le scuole elementari parificate):
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Posti
|
Numero unità scolastiche delle scuole statali,
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali
vigilate
|
|
12
|
fino a 100
|
|
16
|
da 100 a 300
|
|
20
|
superiore a 300
|
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale
direttivo e docente delle scuole di cui al precedente comma 1) e al personale
A.T.A. delle scuole medesime che siano statali:
|
Posti
|
Numero degli appartenenti al personale docente delle
scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne
non statali vigilate e del personale A.T.A. delle scuole statali
|
|
12
|
fino a 10.000
|
|
16
|
da 10.001 a 30.000
|
|
60
|
superiore a 30.000
|
d) 6 componenti di diritto, a norma dell'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente n. 416/74.Il numero complessivo dei componenti del consiglio
scolastico provinciale è costituito dalla somma dei posti individuati con
criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) predette (1).
(1) Così ad esempio se vi sono 250.000 alunni iscritti
in scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e in
scuole materne non statali vigilate con sede nella provincia, se le unità
scolastiche sono 400 e se il personale direttivo e docente delle scuole
predette sommato al personale A.T.A. delle scuole statali ammonta a 25.000,
il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è
di 58, compresi i sei membri di diritto.
Art.
3 - Componenti del Consiglio scolastico provinciale
1. Il Provveditore agli studi, individuata la consistenza
numerica del consiglio scolastico provinciale secondo i criteri previsti
dall'articolo precedente, attribuisce entro il 60° giorno antecedente la data
delle votazioni i posti tra le varie componenti secondo le disposizioni dei
successivi commi:
a) 6 membri di diritto e precisamente:
- Il Provveditore agli studi;
- 3 rappresentanti dei Comuni della provincia, eletti dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono
indette le elezioni: dei tre seggi disponibili uno è riservato alla
minoranza;
- l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
- un rappresentante del consiglio regionale;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale dell'amministrazione
scolastica periferica - di cui al successivo art. 6 - eletti dal
corrispondente personale in servizio funzionanti nella provincia;
e) I rappresentanti del personale direttivo e docente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne non statali
vigilate designati dal Ministro della pubblica istruzione.
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle
scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non
statali vigilate comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti
alunni;
g) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di
cui al successivo comma 4.
2. I seggi a disposizione, individuati con le modalità di
cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente, vanno distribuiti
tra le varie componenti con i criteri sotto indicati:
- la metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del
personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali e del
personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, rispettivamente in
ragione del 90% e del 10%;
- i seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini
di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale;
- le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si
arrotondano all'unità successiva.
3. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei
seggi riservato ai componenti di diritto di cui alla lettera a) del presente
articolo è attribuito secondo le seguenti proporzioni:
1) il 20% ai rappresentanti eletti dal personale direttivo
delle scuole statali, in modo che sia garantita la presenza di un direttore
didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria
superiore ed artistica;
2) il 10% ai rappresentanti eletti del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali;
3) il 5% ai rappresentanti del personale degli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
4) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle
scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne
non statali vigilate della provincia;
5) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli
alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e alle scuole materne non statali vigilate comprese nella
provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole
non statali;
6) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia e del
lavoro.
Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni
di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è
comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del
personale docente.
4. I seggi di cui al punto g) sono attribuiti a persone
residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non
appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative che organizzano sul piano nazionale e i lavoratori
dipendenti; in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo
dell'economia, designati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato.
5. Qualora, nell'ambito della provincia, manchino le scuole
non statali, non si dà luogo alla copertura dei posti spettanti al personale
direttivo e docente delle scuole non statali e i relativi posti vanno ad
aggiungersi a quelli del corrispondente personale delle scuole statali.
6. A titolo di esempio si formula la seguente tabella:
TABELLA A
POSTI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DA ASSEGNARE AI RAPPRESENTANTI DELLE VARIE COMPONENTI SECONDO LE
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICO-SCOLASTICHE DELLE VARIE PROVINCIE
|
Possi-
bili
compo-
sizioni
del
consi-
glio
scola-
stico
provin-
ciale
|
RIPARTIZIONE DEI SEGGI
|
|
AL PERSONALE
|
Ai
genitori
|
Ai lavoratori
|
Al
mondo
dell'eco-
nomia
|
Ai
compo-
nenti
di
diritto
|
Totale
|
|
Direttivo
|
Docente
|
Non docente
|
|
statali
(1)
|
non
statali
|
statali
(2)
|
non
statali
(2)
|
Delle
scuole
statali
|
Delle
ammi-
nistra-
zioni
perife-
riche
|
Dipen-
denti
|
Auto-
nomi
|
|
42
|
3
|
1
|
19
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
1
|
1
|
6
|
42
|
|
46
|
3
|
1
|
21
|
2
|
2
|
1
|
4
|
4
|
1
|
1
|
6
|
46
|
|
50
|
4
|
1
|
23
|
2
|
2
|
1
|
5
|
4
|
1
|
1
|
6
|
50
|
|
54
|
4
|
1
|
24
|
3
|
2
|
1
|
5
|
4
|
2
|
2
|
6
|
54
|
|
58
|
5
|
1
|
26
|
3
|
2
|
1
|
6
|
4
|
2
|
2
|
6
|
58
|
|
62
|
5
|
1
|
28
|
3
|
3
|
1
|
6
|
5
|
2
|
2
|
6
|
62
|
|
66
|
5
|
1
|
30
|
3
|
3
|
1
|
7
|
6
|
2
|
2
|
6
|
66
|
(1) I posti sono ripartiti tra i direttori didattici, i
presidi di scuola media e i presidi di istituto di istruzione secondaria e
artistica in proporzione alla loro consistenza numerica a livello
provinciale, assicurando comunque un seggio a ciascuna delle predette
categorie.
(2) I posti sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini
di scuola (materna, elementare, media, secondaria 2° grado, artistica)
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale.
Art.
4 - Richiesta di designazione e di elezione a enti e associazioni
sindacali
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni per il
consiglio scolastico provinciale, il Provveditore agli studi invia formale
richiesta agli enti e alle associazioni contemplati dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ai fini delle previste designazioni o elezioni dei
rappresentanti in seno agli organi stessi.
2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni
sindacali, l'invito deve essere rivolto alle segreterie provi
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