Ministero della
Pubblica Istruzione
Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215
Elezione
degli organi collegiali a livello di circolo-istituto
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Campo
di applicazione
1. La presente ordinanza
stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto,
dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei
consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa
con la circolare
ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le
ulteriori norme funzionalmente collegate all'elezione dei predetti organi.
2. Restano
escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la
valutazione del servizio previsto dall'art. 4, comma 2,
lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica
e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il
preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali
la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità
per l'elezione di tali organi restano devolute all'organo collegiale di cui gli
stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la
valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo
entro il 20º giorno dall'inizio delle lezioni.
3. Le presenti
norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche
se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o
legalmente riconosciute.
Art. 2
Organo
competente a indire le elezioni
1. Le elezioni
per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di
interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o
preside.
2. Il Ministro
della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
3. Le operazioni
di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore
12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le
disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.
Componenti
scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo o
d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di
intersezione
1. Le componenti
scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a
livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso
la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti
esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi
articoli della presente ordinanza.
2. Non è
richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art.
4
Il
collegio dei docenti
1. Fanno parte di
diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti
annuali e - limitatamente alla durata della supplenza - i docenti supplenti
temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto
parte anche i docenti indicati nell'art. 18.
2. I docenti in
assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o
istituto in cui prestano servizio.
3. I docenti in
servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di
tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.
4. Il direttore
didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle
riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio
seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei
collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle
rispettive categorie).
Art.
5
Aggregazione
di istituzioni scolastiche
1. Nell'ipotesi
in cui, in sede di attuazione della razionalizzazione della rete scolastica,
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, siano aggregate scuole di
istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo, ogni scuola
aggregata mantiene, a norma dell'art. 22, comma 2 bis, del decreto-legge 6
novembre 1989 n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, un proprio collegio dei docenti il
quale esercita conseguentemente le proprie funzioni anche in materia
elettorale, ivi compresa l'autonoma elezione per ciascuna scuola aggregata dei
collaboratori del preside e dei docenti che fanno parte del comitato di
valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Le funzioni
vicarie del direttore didattico o del preside, invece, sono affidate ad un
unico docente.
3. Nelle predette
scuole aggregate si costituisce altresì un solo consiglio di istituto, alle
elezioni del quale partecipano le componenti di tutte le scuole interessate, con
liste comuni di candidati. Resta in carica, fino alla normale scadenza
triennale, il consiglio di istituto della scuola aggregante.
4. Nell'ipotesi
di aggregazione tra scuole dello stesso ordine (es. liceo classico con annessa
sezione di liceo scientifico) si costituisce, invece, un unico collegio dei
docenti e un unico comitato di valutazione del servizio del personale
insegnante, e la scuola aggregata perde il proprio consiglio di istituto. Resta
in carica, fino alla normale scadenza triennale, il consiglio di istituto della
scuola aggregante.
Art.
6
Consistenza numerica di
ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto, nei
Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei Consigli di classe
dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori
I - Consiglio di
circolo o di istituto
1. Il Consiglio
di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500
alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- n. 6
rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6
rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1
rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore
didattico o il preside.
2. Il Consiglio
di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500
alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- n. 8
rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8
rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore
didattico o preside.
3. Negli istituti
di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori
degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino
a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a
500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente
3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
4. Alle riunioni
del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti
corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del
Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente
eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo
a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del
consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel
caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano,
a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi,
eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.
5. Per le
elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal
precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza
per l'elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.
II - Consiglio di
classe, di interclasse, di intersezione
6. Il Consiglio di interclasse
nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il
consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente
composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo
o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni
singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel
comma successivo.
7. Fanno parte
altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono
eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:
1) nella scuola
elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni
interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
2) nella scuola
media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;
3) nella scuola
secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori,
eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti
della classe;
4) nei corsi per
lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è
rappresentata la componente genitori;
5) nei consigli di classe dei
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due
rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.
8. Nei casi in
cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o
pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto
dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti
rimangono scoperti.
9. Nei casi in
cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero
dei posti da coprire si procede per sorteggio.
10. A norma dell'art. 28 del più
volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416,
gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non
tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art.
7
Elettorato
attivo e passivo dei genitori degli alunni
1. I genitori
degli alunni partecipano all'elezione:
- di un
rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli
didattici;
- di un
rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole
materne;
- di quattro
rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;
- di due
rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica;
- di sei o otto
rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a
500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto
delle scuole medie;
- di tre o
quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. Nei corsi
serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei
consigli di classe.
3. All'elezione
dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe
partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate
all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i
genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.
4. L'elettorato
attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche
se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali
siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari,
ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone
giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
il voto e personale.
5. Non spetta
l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
6. I
rappresentanti legati degli istituti, ai quali sono affidati i minori possono
essere sentiti dal consiglio di circolo o istituto sui problemi inerenti alla
formazione degli alunni loro affidati.
7. I direttori
didattici o presidi al momento della iscrizione o reiscrizione dell'alunno alle
classi successive, promuovono la compilazione da parte degli interessati
(genitori per gli alunni minorenni) di una scheda nella quale dovranno essere
indicate le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita): a)
dell'alunno iscritto; b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; c) di
eventuali fratelli dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o
non statali, con l'indicazione delle relative scuole frequentate.
8. Detta scheda
non deve contenere altre notizie relative ai genitori degli alunni e può essere
usata esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti dal successivo
art. 27.
9. La
compilazione della scheda non costituisce condizione per l'iscrizione
dell'alunno alla scuola.
10. Le elezioni
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di
intersezione si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli
21, 22 e 23.
Art. 8
Elettorato
attivo e passivo degli alunni
1. Gli alunni
partecipano all'elezione:
- di due
rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica;
- di tre
rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
- di tre o
quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
2. All'elezione
dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti
alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto
tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano
i corsi integrativi previsti dall'art. 18.
3. L'elettorato
attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
4. Le elezioni
dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si
svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art.
9
Procedura semplificata
per l'elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di
durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e
nei consigli di istituto
1. Le elezioni
delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale
(genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti
nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di
secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di
cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 10
Elettorato
attivo e passivo del personale docente
1. Il personale
docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:
- sei oppure otto
rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a
500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di
istituto;
- due o quattro
rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri
supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50
docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della
determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero
dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.
3. Ai fini dell'elezione dei
componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di
musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale di danza e
nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo
spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti,
agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti
educatrici.
4. I docenti non
di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei
corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e
passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata.
Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3°
comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente
può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un
posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da
considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi
ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito
dalla legge
27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non
di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e
passivo.
6. Nei limiti
stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti
delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole
medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle
attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso
cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6
della legge n. 1213 del 1967;
c) agli
insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli
didattici in cui si svolgono le attività integrative;
d) ai docenti di
ruolo e non di ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative
di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
e) agli
insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio
e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso
le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente
nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;
f) agli
insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
g) agli insegnanti
di religione;
h) agli esperti
degli istituti tecnici e professionali;
i) al personale
educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal
successivo art. 17.
7. Il personale
docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole
statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti
stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
8. I docenti in
servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per
l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui
prestano servizio.
9. I docenti in
assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione
di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.
10. Il docente
incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali;
egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni
dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
11. Il docente
eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia
successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di
magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.
12. Disposizioni
relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o
funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.
Art. 11
Assenza
dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
1. ll personale
docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita
l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola,
salvo quanto disposto nel comma successivo.
2. Il personale
docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia
sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non
inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente
per il consiglio di circolo o di istituto.
3. Il disposto
dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per
motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
4. Gli insegnanti
comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in
materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e
passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli
insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo
alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.
Art. 12
Assenze
dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente
che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni
di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre
funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di
elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di
circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde,
altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per
motivi di famiglia.
Art. 13
Personale
assunto per le attività di prescuola e di interscuola
1. Il personale
docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2
e 7 della legge 4
agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse
attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti - a seconda che
gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci - con
il compito di formulare - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-psicopedagogici e di orientamento - pareri rispettivamente al consiglio
di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi
connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il
consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a
partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.
2. L'elezione dei
rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le
stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale
docente nel consiglio di circolo o di istituto.
3. Il collegio
dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono
chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo,
appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti
all'attività educativa in generale.
Art. 14
Elettorato
attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e
del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole
statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza
1. Il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.)
partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle
scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio
di circolo o di istituto.
2. L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel
consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle
suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
3. Il personale
A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita
l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il
corrispondente personale dello Stato.
4. Il personale
A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita
l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
5. Il disposto
del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per
motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica
istruzione.
Art. 15
Assenze
dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale
A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di
disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento
di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto
di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello
di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5°
dell'art. 14.
2. Perde altresì
il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di
famiglia.
Art. 16
Incompatibilità
e condizioni di ineleggibilità
1. Il personale
sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si
trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare,
non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori
che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno)
esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui
partecipano.
3. Gli elettori
suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello
stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia
il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la
stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i
consigli.
4. I docenti in
ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come
appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di
classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con
incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali;
egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni
dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel
consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato
preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6. In sede di
emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i
Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la
sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una
delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la
disposizione dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Art. 17
Convitti
nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali
1. Negli istituti
di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei
quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali
distintamente per ciascun tipo di scuola.
2. In detti
istituti di educazione l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei
rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui
ai commi 2 e 3 dell'art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.
3. Le scuole
elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono circoli
didattici a sé stanti.
4. Quando gli
insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non superiore a
sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto ed i
posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si
procede per sorteggio, negli altri casi l'elezione si svolge secondo le comuni
procedure.
5. Il comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi
agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è
regolarmente costituito: l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la
partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba
trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero
inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti
è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di un
vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto comitato
è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice
dell'educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni
procedure.
6. ll personale
educativo e quello A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato
elegge, rispettivamente, uno o due rappresentanti, a seconda che gli
appartenenti alla categoria del personale educativo e quello A.T.A. stesso
siano fino a dieci o più di dieci. Detti rappresentanti hanno il compito di
formulare pareri - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-psico-pedagogici e di orientamento - ai consigli di circolo o di
istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e
semiconvittori sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività
affidate alle rispettive categorie di personale in questione. A tal fine i consigli
di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai
convittori e semiconvittori possono chiamare detti rappresentanti a partecipare
alle proprie riunioni a titolo consultivo. I rappresentanti del personale
educativo sono eletti dal collegio degli istitutori previsto, in via
sperimentale, dalla circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989.
Art. 18
Corsi
integrativi degli istituti magistrali e licei artistici
1. I corsi
integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici sono da considerare
parte integrante delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti
interessate ai predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi collegiali
dell'istituto.
Art. 19
Istituti
d'arte - Conservatori di musica - Accademia nazionale di danza, accademie di
belle arti, accademia nazionale di arte drammatica
1. Negli istituti
d'arte con annesse scuole medie gli organi collegiali a livello di istituto
(consigli di classe, collegio dei docenti, comitato per la valutazione del servizio
degli insegnanti e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente per
l'istituto d'arte e per la scuola media.
Art. 20
Scuole
materne
1. Fino a quando
non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si
osservano le seguenti modalità di applicazione dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
- il numero degli
alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la popolazione
scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
- ai genitori degli alunni delle
scuole materne spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei
rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole
funzionano;
- al personale
ausiliario delle scuole materne medesime spetta l'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.
2. Il collegio
dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio
vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del
circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico
per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4
e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3. Gli insegnanti
della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della
scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto
personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante
a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o
19.
4. L'elezione dei
rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo
avviene con le seguenti modalità:
- nel caso di un
solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, si
procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio, questi fa
parte di diritto del consiglio di circolo;
- nel caso di due
rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per
sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno
parte di diritto del consiglio di circolo e, se l'insegnante in servizio sia
uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai
rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo.
5. Negli altri
casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le
procedure comuni per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.
6. Per la
costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano le
disposizioni che seguono:
- quando gli
insegnanti in servizio siano tre, l'organo è regolarmente costituito e i tre
insegnanti ne fanno parte di diritto; l'organo medesimo deve convocarsi, in tal
caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui
valutazione non debba trattarsi nella seduta;
- quando gli
insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo non si
costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo
didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse.
7. Negli altri
casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si
costituisce secondo le comuni procedure.
8. Per quanto
riguarda l'elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di
intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21
e 22.
TITOLO
II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 21
Elezione
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di
intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei
consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione
elettorale
1. Entro il 31
ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna
classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e
nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella
degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i
docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle
modalità di espressione del voto.
2. L'assemblea, ascoltate e
discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo
del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la
presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla
elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione
rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo
grado e artistiche di quella studentesca.
3. In occasione
delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di
classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel
consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In
tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Le liste predette
sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
Art. 22
Convocazione
delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste
dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti
1. La data di
convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal
consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente
dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è
soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore
didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il
tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della
convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di
convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di
apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e
alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore
didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame
dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti,
dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b) le modalità di
votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura
del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto
possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in
orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non
meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si
conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna
classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un
seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto,
quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione
dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece
la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione
dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente
alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui
gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio
di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli
elettori della classe e l'urna elettorale.
7. Le elezioni
dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di
una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun
elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in
numero superiore a uno.
8. Nell'ipotesi
in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei
consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti,
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Art. 23
Inapplicabilità
della procedura semplificata
1. La procedura
elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza,
non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli
di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
TITOLO
III - PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art. 24
Costituzione
della commissione elettorale di circolo o d'istituto. Validità delle
deliberazioni
1. Presso ciascun
circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica,
con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. La commissione
elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside,
è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto:
due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o
istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in
servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel
circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado
e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli
studenti iscritti all'istituto.
3. I capi di
istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere
dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli
organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è
presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
5. Le funzioni di
segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione
è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi
collegiali di diverso livello).
7. La commissione
elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri
componenti.
8. Tutte le
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
9. La commissione
elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri
sono designabili per il biennio successivo.
10. Le
commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al
principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla
costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11. I capi di
istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono
costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a
quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la
rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le
commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono
rappresentate tutte le componenti.
12. I membri
delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati,
debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25
Consiglio
di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova istituzione
1. Nei circoli e
nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato
anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell'art. 9 del
decreto interministeriale 28 maggio 1975,
sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e
attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di
circolo o di istituto.
2. Le elezioni
devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con
propria ordinanza.
Art. 26
Composizione
della commissione elettorale sino alla costituzione del consiglio di circolo o
d'istituto nelle scuole di nuova istituzione
1. Fino alla
costituzione del consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova
istituzione la commissione elettorale di circolo o d'istituto - nominata dal
direttore didattico o preside - è presieduta dallo stesso o da un docente da
lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974,
ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i
docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto
designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non
di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli
alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione
secondaria di II grado ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno
studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
2. Le funzioni di
segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
3. La commissione
elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio.
Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio
dal collegio dei docenti.
Art. 27
Formazione
e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. I direttori
didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di
circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali
di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole
secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in
me rito a quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di
cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a
fornire le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura di chi
fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
2. La commissione
elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n
ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei
docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei
genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola;
3) elenco degli
alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei
corsi serali per lavoratori studenti);
4) elenco del
personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il
corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
3. Gli elenchi
degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in
ordine alfabetico.
4. Gli elenchi
suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data
comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso
da affliggere all'albo dei predetti circoli o istituti.
5. Gli elenchi
debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi
collegiali di diverso livello).
6. Gli elenchi di
cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle
persone che vi sono iscritte.
7. I requisiti
per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione
delle elezioni.
8. I genitori di
più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una
sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di
mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale
deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
9. Nella
ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario
assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi
sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Art. 28
Ricorsi
contro l'erronea compilazione degli elenchi
1. Avverso
l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da
parte degli appartenenti ale rispettive categorie interessate, alla commissione
elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni
dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli
elenchi stessi.
2. La commissione
decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi
definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i
quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio
degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione
immediata mediante avviso pubblicato all'albo.
Art. 29
Trasferimento,
assegnazione provvisoria del personale docente e del personale A.T.A.
successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale
docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra
sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di
rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto
di provenienza.
2. Qualora il
trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla
formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente
presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno
precedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell'ipotesi
di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la
documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti
d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le
generalità dell'elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l'elenco
degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito.
4. L'elettore
rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una
dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel
certificato.
5. La commissione
elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma
3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito
l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha
diritto di votare.
6. L'elettore
vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del
medesimo che viene allegato all'elenco a cui appartiene l'elettore. Di ciò
viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.
Art. 30
Formazione
delle liste dei candidati
1. Le liste dei
candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati
sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,
nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri
arabici progressivi.
3. Le liste
debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i
quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di
altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di
istituto.
4. Nessun
candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le
elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne
alcuna.
5. Le liste
possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la
formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di
istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto
dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.
Art. 31
Autenticazione
delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei
candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere
autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò
delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di
riconoscimento.
2.
L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di
documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota
all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le
autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo
delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4.
L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei
candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione
in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione
apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere
indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento
di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono
essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.
Art. 32
Presentazione
delle liste dei candidati
1. Ciascuna lista
può essere presentata:
- da almeno due
elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10
degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore
si computa per unità intera);
- da almeno venti
elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori superiore a 100.
2. Ciascuna lista
deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine
di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto
anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste
debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria
della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12
del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di
elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono
essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
4. I membri delle
commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
essere essi stessi candidati.
5. Le liste
presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a
norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è
consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione
della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 33
Esposizione
delle liste
1. Nello stesso
giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo
le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione
all'albo delle liste dei candidati.
Art. 34
Verifica
della regolarità delle liste
1. La commissione
elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano
state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi
appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente
autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano
accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi
appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme
siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali
manchi uno di detti requisiti.
2. Detta
commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di
candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi,
nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi
in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano
sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo
questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello
richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle
liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione
all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione
della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso,
superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle
liste.
4. Di tutte le
operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono
rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo
stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le
decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i
successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al
Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste
definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi
elettorali all'atto del loro insediamento.
Art. 35
Presentazione
dei candidati e dei programmi
1.
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori
di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni
dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica
istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la
presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel
caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo
stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione
degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai
programmi.
3. Le richieste
per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o
preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le
elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito
di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici.
Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da
rappresentare negli organi collegiali stessi.
Per tali riunioni
gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle
ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
5. Il direttore
didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto
dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della
data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai
rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 36
Predisposizione
delle schede
1. Le schede per
l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza
in ogni seggio.
2. I direttori
didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi
circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi,
all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente
del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono
tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura:
"Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
4. I presidenti
dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi
quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei
fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le
categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni",
"Docenti", "Personale A.T.A.".
5. Tutte le
schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna
del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate
mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo
stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in
plichi sigillati.
6. I fac-simili
di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono
essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
7. Nelle schede
elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna
lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art. 37
Costituzione
e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni sede
di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede
coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere
dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel
plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento
alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni,
salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. I seggi
possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a
trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga
assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso
va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. Il preside o
direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione
elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori
di cui all'art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di
diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni).
Art. 38
Composizione
e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio
elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da
rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i
direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a
quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di
assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi
elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato
possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di
elettorato.
4. Non possono
far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti
dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su
designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6. I seggi sono
nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per
la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Art. 39
Esonero
dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi
elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del
riposo festivo non goduto
1. Il personale
della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o
designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni
di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al
tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni
espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo
festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale
nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi
previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere
temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali
vigenti in materia.
Art. 40
Modalità
delle votazioni
1. Le votazioni
si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in
quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi,
nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono
tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di
documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio,
previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del
seggio.
4. Il
riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato
anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a
sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve
essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti
presenti del seggio.
5. Gli elettori
prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto
al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non
fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori
firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve
contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale
adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle
votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei
candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere
disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli
organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere
disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a
trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la
segretezza del voto.
7. Il voto viene
espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o
2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno
essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o
dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso
l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre
carattere personale.
9. I ciechi, gli
amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga
gravita, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino
il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta
constatare succintamente nel verbale.
10. Alle ore otto
del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio,
chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il
presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età
presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne
le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora
sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non
sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia
ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle
operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo
verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Art. 41
Rappresentanti
di lista
1. Il primo
firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della
commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i
nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione
elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte
le operazioni successive al loro insediamento.
Art. 42
Validità
delle deliberazioni dei seggi elettorali
1. Tutte le
decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Art. 43
Operazioni
di scrutinio
1. Le operazioni
di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle
operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla
componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni
di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla
presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal
presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto
processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli
elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei
voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei
voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore
abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta,
vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece,
l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una
lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i
candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le
preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente
del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle
eccedenti.
8. Le schede
elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per
l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente
del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i
membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto
in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà
dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di
preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata
in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare
dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o
l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro
esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si
riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di
istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del
successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla
proclamazione degli eletti.
Art. 44
Attribuzione
dei posti
1. Le operazioni
ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è
integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente
articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i
componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei
membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno
tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena
ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della
scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di
tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La
cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra
individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di
preferenza.
5. Per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna
cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del
numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di
quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una
lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono
distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la
ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei
posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle
preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero
di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono
proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo
stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto
alcun voto di preferenza.
Art. 45
Adempimenti
per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le
operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al
precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla
conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti
proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco
nell'albo della scuola.
Art. 46
Ricorsi
contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti
delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse
possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni
dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli
eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono
decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e
agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di
accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi
eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti
di lista e i candidati.
TITOLO
IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI,
PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47
Nomina
dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di circolo e di
istituto - Surrogazione di consiglieri
1. Il direttore
didattico o il preside emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di
classe, interclasse e intersezione.
2. I Provveditori
agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di
istituto.
3. E' data
facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente, ai direttori
didattici o presidi, la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al
comma precedente.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli
atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che
siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 48
Prima
convocazione del consiglio di circolo o d'istituto
1. La prima
convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore
didattico o Preside.
2. Detta
convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e,
comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli
eletti.
3. Nella prima
seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge
tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio
presidente.
Art. 49
Presidenza
del consiglio di circolo o di istituto
1. Il consiglio
di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da
uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
2. Qualora, per
qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la
rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più
anziano di età a norma dell'art. 2 del
decreto interministeriale 28 maggio 1975.
Art. 50
Permanenza
in carica e continuità di funzionamento
1. Il consiglio
di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica
sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei
requisiti di eleggibilita, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di
circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri
cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori
a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.
3. La proroga dei
poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o
il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
4. Negli organi collegiali di
durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi
nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano
perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a
far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di
intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono
essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
5. Permane in
carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di
istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno
scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di
servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo le
modalità di cui all'art. 22 del
D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad
esercitare fino alla normale scadenza dell'organo le funzioni elettive
precedentemente assunte.
Art. 51
Decadenza
dalle cariche
1. Decadono dalle
cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e
dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di
appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori
degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al
conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di
perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti
dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica
elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri
figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione
per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
4. Del pari
decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano
conseguito il titolo finale di studio.
5. Gli studenti
che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo
finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti,
decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità
di studente della predetta scuola.
Art. 52
Circoli
e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica o modificazioni
territoriali
1. I consigli di
circolo o di istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio
anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni - in
più o in meno - della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di
circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di
variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di
500 alunni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 416 del 1974
il consiglio di circolo o d'istituto rimane ugualmente in carica nella
composizione relativa all'anno di insediamento e l'adeguamento del numero dei
membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale
scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della
rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione
del rinnovo dell'intero consiglio.
3. I predetti
consigli rimangono inoltre in carica sia nelle scuole o negli istituti di cui
siano state rese autonome - oppure siano state aggregate ad altre scuole o
istituti - sezioni staccate o sedi coordinate o succursali, sia nelle scuole o
negli istituti ai quali siano state aggregate sezioni staccate o sedi
coordinate o succursali.
4. La scuola
aggregata ad altra scuola come sezione staccata, sede coordinata o succursale
perde il proprio consiglio di istituto. Qualora, invece, a seguito) della
fusione di due o più scuole venga formalmente creata una nuova istituzione
scolastica si deve procedere all'immediato rinnovo del consiglio di istituto.
5. I consiglieri
cessati sono sostituiti mediante surrogazione e, in caso di esaurimento delle
rispettive liste, mediante elezioni suppletive per la relativa componente, alle
quali partecipano le rappresentanze di tutte le scuole o istituti aggregati.
Art. 53
Surrogazione
- Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto
1. I membri dei
consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa,
devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro
dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente
dalla lista.
In caso di impossibilità di
procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non
si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti
mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo
valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R.
31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a
elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente
genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del
consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le
elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni
suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma,
all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste,
contestualmente alle elezioni annuali.
Art. 54
Norme
particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Norme
particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e di Bolzano - Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle
d'Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle
province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le
elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori
alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta
e delle Province di Trento e di Bolzano.