Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ordinanza Ministeriale n. 21
del 23 febbraio 2009
Prot. n. 2414
Indizione e svolgimento
per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l’accesso ai
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai
sensi dell’art. 554 del
D.Lvo. 16.4.1994, n.297.
Visto il
D.P.R. 10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il
D.P.R. 3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;
Vista la
Legge 7.8.1990, n.241;
Vista la
Legge 5.2.1992, n.104;
Visto il
D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
Vista la
Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n.403;
Vista
la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la
Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;
Visto il
D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti
locali allo Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del
21.1.2000, con particolare riferimento all’art. 4 e all’art. 6;
Visto il
D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente
il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n.
42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visto il
D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n.
35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il
D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la formulazione degli elenchi
provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende
agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
Vista l’
O.M. 30.12.2004, n. 91, registrata alla Corte dei Conti in data 09.02.2005
– reg. 1 – foglio 61, concernente i concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lgs. 16.4.1997, n.
297 per gli anni scolastici 2004/2005; 2005/2006;
2006/2007; 2007/2008;
Visto il
D.M. 26.06.2008, n. 59 concernente la costituzione delle graduatorie di
circolo e di istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze
temporanee al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola
statale;
Visto il
C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in
particolare l’allegata Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai
profili professionali del personale ATA;
Vista la
sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta
il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B -
requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale
ATA - allegata al CCNL 29.11.2007;
Considerato
che, per il profilo di collaboratore scolastico, non può più
applicarsi la particolare procedura di reclutamento ai sensi dell’art. 1,
comma 1 lett.b del DPR 30.10.1996, n. 693;
Considerato,
altresì, la necessità di riformulare le tabelle di valutazione dei
titoli annesse all’O.M. 30.12.2004, n. 91 in quanto non può più applicarsi il criterio della
valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per
l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto;
Considerato
che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire
nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n.
297 per l’anno 2008/2009 allo scopo di regolamentare la
transizione dal precorso al vigente ordinamento:
ORDINA:
per l’anno scolastico 2008/2009 l’indizione e lo
svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n.
297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale
della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente
ordinanza.
Art. 1
Indizione dei Concorsi
1.1 IL Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico
Regionale, con esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’articolo 554 del D.Lvo 16.4.1994, n.
297, emana con proprio decreto, per tutte le province di
propria competenza, bandi di concorso per titoli per ciascuno dei
sottoindicati profili dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 46 del citato
C.C.N.L. 2006/2009 e alle correlate tabelle A e C:
Area A
Profilo: Collaboratore scolastico;
Area As
Profilo: Addetto alle aziende agrarie;
Area B
Profilo: Assistente amministrativo;
Profilo: Assistente tecnico;
Profilo: Cuoco;
Profilo: Infermiere;
Profilo: Guardarobiere.
1.2 I relativi bandi non devono recare il numero dei
posti messi a concorso vertendo su procedure di integrazione e
aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata
dall’insieme dei concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono contenere l’indicazione
delle province nelle quali non sono istituiti posti in organico per taluni
dei profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo
professionale di aiutante cuoco soppresso dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 1998/2001, art. 37 - comma 3. Il servizio prestato nel
profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di
ruolo di cuoco ai fini dell’ammissione al concorso per quest’ultimo
profilo professionale.
1.4 Nel bando di concorso per la regione Friuli
Venezia Giulia deve essere previsto che gli aspiranti
utilmente collocati nelle graduatorie delle province di Trieste e Gorizia,
per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento
in lingua slovena debbono possedere almeno una conoscenza di base della
lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito
in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure
accertata con apposito colloquio.
1.5 I bandi di concorso devono essere emanati entro il
ventesimo giorno dalla data di registrazione della presente ordinanza da
parte della Corte dei Conti.
1.6 I bandi di concorso devono essere pubblicizzati
mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e
contestualmente all’albo dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di ciascuna
provincia. Copia dei bandi stessi deve essere inviata ai dirigenti
scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.
1.7 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto
il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione al
concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria
permanente
2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non
inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a
tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio
all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a
tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si
concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di
cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente
lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di
“personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della
medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono,
altresì, possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24
mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di
mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni
trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si
considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo
professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti
corrispondenti a profili professionali dell’area del personale
ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del
profilo cui si concorre (1), (2). Il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa
anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse
qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del
personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si
computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di
ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato
e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo)
prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali
erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale
A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai
profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti,
semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche
statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza,
applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS.
del 20.7.2000 (All. H);
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato
nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità
del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio
prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato
in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo”
nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle
Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini
dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere
dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato
in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della
scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono,
altresì, possedere i titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale
sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 - modifica della
Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007- requisiti culturali per l’accesso
ai profili professionali del personale ATA - di seguito indicati per
ciascun profilo professionale:
A) - Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità.
B) - Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità
corrispondente alla specifica area professionale.
La specificità di cui al punto 1 è quella definita,
limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza
titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione del
concorso.
C) – Cuoco:
1 - Diploma di qualifica
professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore
cucina.
D) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze
infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa
per l’esercizio della professione di infermiere.
E) – Guardarobiere:
1 - Diploma di qualifica
professionale di Operatore della moda.
F) - Addetto alle aziende
agrarie:
– Diploma di
qualifica professionale di:
1 - operatore
agrituristico;
2 - operatore agro
industriale;
3 - operatore agro
ambientale.
G) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale
rilasciato da un istituto professionale;
2 - diploma di maestro
d’arte;
3 - diploma di scuola
magistrale per l’infanzia;
4 - qualsiasi diploma di
maturità;
5 - attestati e/o diplomi di
qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o
riconosciuti dalle Regioni.
2.4 Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del
personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati
al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di
qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della
valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da
idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di
studi.
2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati
con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei
corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i
titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti
dei candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente
graduatoria o elenchi provinciali.
2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della
domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo
professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a
pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
2.8 I titoli di studio conseguiti all’estero sono
validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti,
ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa
attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini
dell’attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A
delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano
debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica
italiana.
2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno
scolastico 2004/05.
2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono
essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al
concorso.
_____________
(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio,
nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità
di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente
C.C.N.L.. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di
periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19, comma 14
del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di
assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle
vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini
del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui
all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che
non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero)
sono computabili , anche, ai fini del raggiungimento del biennio di
servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo
297/94.
In tale computo rientrano ,comunque, tutti i periodi
per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i
periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001
e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i
periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL
2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).
(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno
calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando
irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle
frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese
residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un computo basato
sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese
mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono
calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il
periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente
precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei
giorni restanti di tale ultimo
mese, come da calendario.
Art. 3
Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti
nella graduatoria permanente
3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente
costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono
inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o
di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di
assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui
alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai
laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al
precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si
aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla
scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al
concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono
essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in
precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle
allegate tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5. L’aggiornamento è effettuato
sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C - Tabella di
corrispondenza titoli-laboratori, limitatamente ai diplomi di maturità, e dei
titoli di preferenza e di riserva.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno
scolastico 2004/05.
Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve,
comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di
domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a
parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni
soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera
d), mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria
permanente.
Art. 4
Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di
aggiornamento
4.1 La domanda di ammissione dei candidati che
concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale in
cui non siano stati precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere
presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:
a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il
candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole
statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale
cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente
lettera a);
c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a
pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per
il conferimento di supplenze temporanee relativa al
medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le
condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella
graduatoria permanente provinciale (All. B/1)
deve essere inoltrata esclusivamente all’ Ufficio Scolastico Provinciale
della provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo
professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente
provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria
permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di
aggiornamento (All B/2) esclusivamente nella
provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo
profilo professionale in una sola provincia.
4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle
Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione
Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi
provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola.
Art. 5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria
permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a
tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla
normativa vigente all’atto dell’assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie
permanenti relative ai profili professionali dell’area A e B si applicano
le riserve di cui all’allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art. 18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono
effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri
requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio
disponibili all’atto dell’assunzione (All. C).
A tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili,
ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima
delle assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei
confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive
graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a
seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma
5 delle presente ordinanza).
Art. 6
Graduatorie di prima fascia di circolo e di
istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui
alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza,
quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica. Coloro
che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno
prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente
bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già
inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale
opzione negli anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle
graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato
(compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo
scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria
provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze
della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle
graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano
eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle
graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi
dei successivi commi del presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale
permanente
hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia
delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee,
della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l’allegata scheda
G, debitamente compilata, datata e
sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo
la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di
punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali
permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4
1994. L’aspirante può indicare complessivamente non più
di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta
la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere
l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già
inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna
domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre
l’allegata scheda G, debitamente compilata
datata e sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al successivo comma
4.
6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia
hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono
riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette
graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria
provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di
istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli
istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le
istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato deve essere
presentato anche quando l’interessato intende modificare soltanto una
delle preferenze espresse.
6.5 L’allegato F e
l’allegato G devono essere inviati
contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta,
oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta
domanda di ammissione non è stata prodotta.
Norme comuni
Art. 7
Requisiti generali di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati
ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni
65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto
di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche
delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n.
104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare
mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.
693/1996);
7.2 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto
collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il
periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici
collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
Art. 8
Presentazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per
l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere
presentate all’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna
provincia (1), utilizzando gli appositi
modelli allegati alla presente ordinanza (All.B/1 e B/2), entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
concorso all’albo dell’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di
ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di
cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree
di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla
preferenza.
8.3 L’ Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine
di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma
incompleta o parziale .
8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate
direttamente all’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna
provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del
tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in
servizio all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare
all’Ufficio Scolastico Provinciale competente. Copia della domanda di
partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità,
per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per
la Promozione e la Cooperazione
Culturale - Ufficio IV
8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda
l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata
mediante lettera raccomandata all’Ufficio Scolastico Provinciale della
provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la
procedura concorsuale cui fa riferimento.
8.7 L’allegata scheda, liberamente riproducibile
(All.B/1 e All.B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati
sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a
tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria
responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.
8.8 L’Amministrazione si riserva di effettuare il
controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di
documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di
riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e
comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
8.9 L’iscrizione nella graduatoria permanente, della
stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l’inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.
2, comma 1 - lett. b) e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie
di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee
(art.2, comma 1 - lett.c) sono accertate d’ufficio .
____________
(1) La domanda non può essere presentata agli uffici
scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle
D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome
procedure.
Art. 9
Inammissibilità della domanda, esclusione dal
concorso, nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al
comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di
partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato
le disposizioni di cui all’art. 4 concernente l’obbligo di chiedere
l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio
di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
9.3 L’esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla
competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un
profilo professionale non presente nell’organico della provincia
richiesta.
Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive
totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è
tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e
nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
9.5 L’inammissibilità o la nullità della domanda,
l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale
Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in
via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati
interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento
della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che,
comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con
il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
Art. 10 Commissioni
giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le
disposizioni dell’art. 555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.
Per i concorsi dell’area A si applicano le
disposizioni dell’art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
420.
10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno
alla seconda area , fascia F 3.
10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all’art.9 del D.P.R. 9.5.1994,
n.487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n.693.
Art. 11 Formazione delle
graduatorie e accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono per l’inclusione nella
graduatoria permanente di cui all’art.554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio
complessivo riportato in base all’annessa tabella di valutazione dei
titoli (all. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze (All. D),
riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per
gli assistenti tecnici);
11.2 I candidati che chiedono l’aggiornamento della
propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con
l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle
riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai
laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità,) per gli
assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è
stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta
domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono
il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed
integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio
Scolastico Provinciale Del deposito è dato avviso mediante affissione
all’albo.
11.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale
procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria permanente
aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all’albo
dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo del competente Ufficio
Scolastico Provinciale, con l’indicazione della sua impugnabilità
esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.
11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e
l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni
opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che
riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le
disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n.352.
Art. 12 Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato
l’ inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al
concorso o viene disposta l’ esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è
ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il
provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a
partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può
essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le
correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la
graduatoria in via definitiva.
12.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del
competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione
al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono
iscritti con riserva nella graduatoria.
12.5 L’ iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo indeterminato o determinato.
12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi,
ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09 .
Art. 13 Adempimenti degli
uffici scolastici regionali
13.1 L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i
provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla
presente ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso per l’inserimento e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione del bando di concorso
all’albo dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni
scolastiche;
c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna
provincia;
d) cura l’esame delle domande per quanto attiene ai
requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e
della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte
dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità o la nullità della
domanda e dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva la graduatoria
permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione
mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli
Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio.
g) provvede all’assunzione a tempo indeterminato dei
candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine
disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto
dell’assunzione.
Art. 14 Norme finali e di
rinvio
14.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio
prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A.
(D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non
docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti
corrispondenti profili professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio
sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell’ammissione ai concorsi per
quest’ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente
ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297/94).
14.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei
Conti per la registrazione.
Roma, 23.02.2009
Il Ministro
Mariastella Gelmini
Registrata alla Corte dei Conti il 2 aprile 2009
Registro n. 1, Foglio n. 234
Allegati
ALLEGATO N. 1
Avvertenze alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 -
A/4 – A/5
A) Nelle scuole ed istituti
statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono
compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di
Stato.
B) Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile
sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego
sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva
prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come
servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni
statali.
C) Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina
dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di
conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti
servizi prestati nel territorio nazionale.
D) Sono valutabili i titoli di
servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.
E) Il servizio
effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al
D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato
nei corrispondenti vigenti profili professionali.
F) Ai fini dei punteggi
previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo
servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come
anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del
vigente C.C.N.L Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di
fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato
dall’art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di
assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle
vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti .
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che
non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero)
sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di
valutazione dei titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i
periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi
compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del
D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al
30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19
del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).
G) I titoli che sono oggetto
di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi
successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un
attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per
le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato
conseguito.
H) Il servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a
decorrere dall’anno scolastico 2004/05.
I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un
certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il
Ministero dell’ Istruzione, indipendentemente dall’attestazione del
lodevole servizio.
L) Al fine di ottenere
una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo,
nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi
l’arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza
cifra dopo la virgola. L’arrotondamento viene eseguito nel seguente
modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di
5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es.
7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la
seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a
6,83);
ALLEGATO A/1
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al
profilo professionale di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo
titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di
condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia
espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti
valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo -
9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio
unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10
.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve
essere rapportata a 10 , (1) .
2) Diploma di laurea breve … PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica
… PUNTI 2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1)
(2):
3) Attestato di qualifica professionale di cui
all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla
gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI … 1,50
4) Attestato di addestramento professionale per la
dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti
dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato)
(3) (8): … PUNTI 1
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova
pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si
valuta una sola idoneità … PUNTI 1
B) TITOLI DI
SERVIZIO
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo
nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7): …
PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle
scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio
di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): … PUNTI 0,10 per
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali,
Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6): … PUNTI 0,05 per
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
ALLEGATO A/2
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso ai
profili professionali di assistente tecnico,di cuoco, di
infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo
titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di
condotta, qualora espressi in decimi .
- ove nel titolo di studio la
valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i
seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo -
9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio
unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10
.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve
essere rapportata a 10 , (1) .
2) -Diploma di laurea breve … PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica … PUNTI
2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1)
(2):
3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami
o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre
oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente,
corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità
(9): … PUNTI 2
B) TITOLI DI
SERVIZIO
4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione
primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero (limitatamente a tale profilo professionale)
(4) (5) (6) (7): … PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7): …
PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato (limitatamente al tale profilo professionale (4) (5) (6) (7): …
PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7): …
PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole
o istituti statali d’istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): … PUNTI 0,10 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato
alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali,
provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6): … PUNTI 0,05 per
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
ALLEGATO A/3
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al
profilo professionale di guardarobiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo
titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del
7 oppure buono: punti 2,50; media dell’8, oppure distinto: punti 3; media
del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi,
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
- per i titoli di studio che riportano un punteggio
unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10
.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve
essere rapportata a 10 , (1) .
2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) (1): …
PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici
per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante
guardarobiere.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se
si è risultati idonei in più concorsi: … PUNTI 2
B) TITOLI DI
SERVIZIO
4) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo
determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante
guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed
artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4) (5)
(6) (7): … PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.
5) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle
scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il
servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
… PUNTI 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica
(5) (6): … PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.
ALLEGATO A/4
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al
profilo di collaboratore scolastico
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo
titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del
7 oppure buono: punti 2,50; media dell’8, oppure distinto: punti 3; media
del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi,
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
- per i titoli di studio che riportano un punteggio
unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10
.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve
essere rapportata a 10 .
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in
voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli
richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole. (1)
B) TITOLI DI
SERVIZIO
2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo
determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o
istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7): … punti 0,50 per
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
3) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle
scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il
servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): … punti
0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
4) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica
(5) (6): … punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.
ALLEGATO A/5
Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al
profilo di addetto alle aziende agrarie
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo
titolo):
- media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del
7 oppure buono: punti 2,50; media dell’8, oppure distinto: punti 3; media
del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi,
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
- per i titoli di studio che riportano un punteggio
unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10
.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve
essere rapportata a 10 (1) .
2) Diploma di maturità (si valuta un solo titolo)(1) …
PUNTI 3
B) TITOLI DI
SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo
determinato prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in scuole
o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello stato (4) (5) (6) (7) … PUNTI 0,50 per
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle
scuole di cui al punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento
prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7) … PUNTI 0,15 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di
amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati
scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (5) (6) …
PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Note alle tabelle di valutazione
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti
conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né
in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di
1°livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2°
livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle
arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di
secondo grado,
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto
equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività motorie e
sportive.
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero a tale attestato viene
equiparato, ai sensi dell’art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato
conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o
addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso
autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
per il personale da inviare all’estero.
(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole
secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari
parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e
quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contribuitiva
prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non
costituisce requisito di accesso .
(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il
profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio
abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze
prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall’anno
scolastico 2004/05.
(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti
pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del
trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo)
prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti
per legge a fornire alle scuole statali personale non docente
(amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del
punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel
medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente
ai sensi di quanto stabilito dall’art.2 - comma 2 - lett. c) della
presente ordinanza.
(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di
competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come
“attestati di addestramento professionale” e come tale trovare
collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella
A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di
assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione
compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA
o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni
informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS
La valutazione compete anche quando, in luogo di
attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi
meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo
rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline,
includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi
meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia
stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in
possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso
per l’accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso
corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.
ALLEGATO B1
Modulo domanda per i candidati non inclusi nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della
medesima provincia e profilo per cui si concorre.
Utilizzare il modulo predisposto.
ALLEGATO B2
Modulo domanda per i candidati inclusi nella
graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima
provincia e profilo per cui si concorre
Utilizzare il modulo predisposto.
ALLEGATO C
Tabella di corrispondenza titoli
laboratori
(per gli assistenti tecnici)
E’ integralmente richiamata la disciplina complessiva
(tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da
applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo
determinato alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla
disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella vigente alla
data del bando di concorso e quella vigente all’atto delle nomine.
ALLEGATO D
Preferenze
CODICE
DESCRIZIONE
A
Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
E
gli orfani di guerra;
F
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
H
i feriti in combattimento;
I
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
M
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
O
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
P
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
R
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
S
gli invalidi ed i mutilati civili;
T
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall’aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore
età.
ALLEGATO E
Riserve
Le riserve spettano:
1 -(nel limite dell’insieme dei contingenti
sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un’invalidità
permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di
atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico
(purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente
invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 -
art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli
delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
(nel limite dell’insieme dei contingenti
sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi
superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge
13.8.1980, n.466 - art.12;
2 -alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
-alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale
per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
-alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970,
n.381, e successive modificazioni;
-alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima
all’ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive
modificazioni.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge
12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l’ammontare e il computo
del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3 -agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause,
nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre
1981, n.763.
Per quanto concerne il computo di posti da riservare
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate.
Per quanto concerne l’ammontare del predetto
contingente si applica l’art.18 - comma 2 - della citata legge
68/1999.
4 -Ai sensi dell’art.18, comma 6 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall’art. 11,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte,
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta,
ove in possesso dei requisiti del presente bando.
ALLEGATO F
Modulo per la rinuncia all’attribuzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2005/2006
Utilizzare il modulo predisposto.
ALLEGATO G
Modulo per l’indicazione delle istituzioni
scolastiche in cui si richiede l’inclusione in graduatorie d’istituto di
1° fascia per l’anno scolastico 2005/2006
Utilizzare il modulo predisposto.
ALLEGATO H
Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello
cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode,
Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus,
Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici,
Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici
Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare),
Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi
scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso,
Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:
Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di
segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore
professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista,
Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore
amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo,
Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore,
Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico,
Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore
informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto
amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore
bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore
professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli
Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore
professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli
Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore
servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico,
Aiutante di laboratorio.
|