Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ordinanza Ministeriale n.
199
Prot.
n. AOODGPER 2920
ALLEGATI
Roma, 21.3.2013
MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE
CATTOLICA
ANNO SCOLASTICO 2013/14
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
Vista
la legge 25-3-1985,
n. 121,
Visto
il D.P.R.
16-12-1985, n. 751,
Visto
il D.P.R.
23-6-1990, n. 202,
Vista
la legge
23-10-1992, n. 421,
Visto
il D.L. 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge
27-10-1993, n. 423,
Vista
la legge 14-1-1994,
n. 20,
Visto
il D.L.vo
16-4-1994, n. 297, e successive modificazioni e
integrazioni,
Vista
la legge
23-12-1996, n. 662,
Vista
la legge 15-3-1997,
n. 59,
Vista
la legge 15-5-1997,
n. 127, e successive modificazioni,
Visto
il D.P.R.
18-6-1998, n. 233,
Visto
il D.P.R. 8-3-1999,
n. 275,
Vista
la legge 3-5-1999,
n. 124,
Visto
il D.P.R.
28-12-2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni,
Visto
il D.L.vo
30-3-2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni,
Visto
il D.L. 3-7-2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001,
n. 333,
Visto
il D.L.vo
30-6-2003, n. 196,
Vista
la legge 18-7-2003,
n. 186,
Visto
il D.P.R.
20-1-2009, n. 17,
Visto
il D.P.R.
20-8-2012, n. 175,
Visto
il D.M. 24-3-2005,
n. 42,
Visto
il D.M. 13-4-2006,
n. 37,
Visto
il D.M. 13-7-2007,
n. 61,
Visto
il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico
2006-09 e per il biennio economico 2006-07 sottoscritto il 29-11-2007,
Visto
il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il
biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23-1-2009,
Visto
il Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013-14, sottoscritto l’11-3-2013,
Vista
l’Ordinanza
Ministeriale 13-3-2013, n. 9, sulla mobilità del
personale della scuola,
Vista
l’Ordinanza Ministeriale
3-4-2012 n. 26, sulla mobilità del personale docente di
religione cattolica per l’anno scolastico 2012-13,
Ritenuto, ai sensi dell’art. 462 del
D.L.vo 16-4-1994, n. 297, di dover dettare per l’anno
scolastico 2013-14 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità
del personale docente di religione cattolica con particolare riguardo alla
fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli
atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande
stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle
istituzioni scolastiche,
Considerato
che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello
Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono
assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non
coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del
restante personale della scuola,
Ritenuto
di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di
religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una
gestione manuale di detto personale,
Sentite
le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,
ORDINA
Articolo 1 – Campo di
applicazione dell’ordinanza e principi generali
1.
La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2013-14
degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03.
Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di
applicazione delle disposizioni dell’art. 37bis del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11-3-2013,
concernente la mobilità del personale della scuola.
2.
Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di
mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere
in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario della
diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione
tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di
servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed
ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti
misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria
o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3.
Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale
articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole
sedi scolastiche sulla base di un’intesa raggiunta tra il Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano competente. Detta
assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano
le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4.
Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per
transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza,
ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione
cattolica che con l’anno scolastico 2012-13 abbiano almeno due anni di
anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle
operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in
altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi,
gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2012-13 abbiano
almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6.
La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi
dell’art. 4, c. 1,
della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore
formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al
ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità
professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in
possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e
dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola
richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
6
bis. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è
riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la
continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato
D al CCNI
sottoscritto l’11-3-2013 in analogia con
quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella
scuola secondaria di secondo grado. Il primo anno del triennio per
l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione
cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009-10. Pertanto, ai fini della mobilità
a domanda il punteggio può essere
assegnato per l’a.s. 2013-14; invece, ai fini della predisposizione della
graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di cui all’art. 10, comma 3 della presente
Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di
servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin dall’anno scolastico 2012-13
per la graduatoria relativa all’individuazione dei soprannumerari. Ai sensi
dell’art. 37 bis, c.
8, del CCNI sottoscritto l’11-3-2013 l’insegnante di
religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda
volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la
cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la
continuità.
7.
Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola
dell’infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in
possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale
unicamente per essere utilizzati in scuole dell’infanzia. Ove abbiano
conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche
nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità
all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono
partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità
ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di
scuola primaria e dell’infanzia.
8.
Le tabelle allegate al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola, sottoscritto l’11-3-2013, sono valide, con le
precisazioni di cui al successivo articolo 4,
anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
9.
La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed
affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici
territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.
Articolo 2 – Termini
per le operazioni di mobilità
1.
Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di
cui al precedente articolo dall’8 aprile al 6 maggio 2013. Le domande sono
elaborate manualmente dagli uffici indicati negli articoli successivi.
2.
Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come
definiti dall’articolo 37 bis
del CCNI sottoscritto l’11-3-2013, è fissato al 10
luglio 2013.
3.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande
è fissato al 24 giugno 2013.
Articolo 3 –
Presentazione delle domande
1.
Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le
domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi
modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla
relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di
titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la
quale prestano servizio.
2.
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti
di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana,
devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte
in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione,
all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione
scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico
della medesima Istituzione scolastica.
3.
Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad
ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio
nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte.
4.
Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità
dell’interessato , regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale
l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5.
I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in
conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati
medesimi:
- scuole dell’infanzia e primarie
Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole secondarie di I e II
grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
6.
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il
passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e
una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale
delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene
data precedenza al trasferimento.
7.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito
documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il
riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso
dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di
valutazione allegate al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11-3-2013,
con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di
trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità
ecclesiastica rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione. Le
domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della
specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata,
per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di
idoneità dell’ordinario diocesano competente.
9.
I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere
attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione
personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo
domanda.
10.
I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo
quanto indicato nell’articolo 9 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il l’11-3-2013,
concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni
vigenti.
Articolo 4 –
Documentazione delle domande
1. Le domande sono prese in esame
solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza,
disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito
modulo comporta l’annullamento delle domande.
2.
Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata
dall’ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta
semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato
alla presente Ordinanza.
3.
La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi
della tabella allegata al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11-3-2013
e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice,
da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini
previsti .
4.
In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei
trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si
noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di
fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B1), B3) e C1). Pertanto
non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda.
In
relazione ai titoli generali (punto III della tabella per i trasferimenti e
punto II della tabella per la mobilità professionale), non trova inoltre
applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da
compilare le corrispondenti caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto
il punteggio relativo alla lettera B), superamento di un pubblico concorso
ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli
insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel
medesimo punto alla lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di
specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle
discipline di cui all’allegato A del D.M. 15-7-1987
e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la
licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto
pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche
ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea
(triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente
conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del D.M. 15-7-1987
e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o
istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti
dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito
l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera E) deve essere compreso
anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni
master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni
accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla
Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui
all’allegato A del D.M. 15-7-1987
e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla
lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale
o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del D.M. 15-7-1987
e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o
istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti
dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito
l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra
i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento
del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del D.M. 15-7-1987
e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o
istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti
dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito
l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla
lettera I). Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli
domanda.
5.
Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla
nota 4 dell’allegato D del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sottoscritto l’11-3-2013,
in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo
stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il
servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente
al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione.
Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è
riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6.
A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come
titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente
posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a
prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del
concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del D.P.R. 751/1985,
confermato dal D.P.R. 175/2012
al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il
loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica
l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico
1985-86 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai
soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della
mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
7.
Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni
contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti
di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C)
del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i
trasferimenti (Allegato D), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con
certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle
preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D)
del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero
permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con
certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei
medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o
il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato
con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda
sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
L’interessato
deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore
può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi
richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale
titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può
essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione
stessa (artt. 114,
118
e 122 del D.P.R.
9-10-1990, n. 309).
L’interessato
deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio
della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale
titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il
medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo,
ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente
viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di
fiducia come previsto dall’art. 122, c. 3,
del citato D.P.R. n. 309/90. In mancanza di detta
dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
9
. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze
di cui all’art. 7 del CCNI
sulla mobilità sottoscritto l’11-3-2013,
il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della
diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione
dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza
dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico
regionale raggiunge con l’ordinario diocesano per l’utilizzazione
dell’insegnante.
10.
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato
e integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011, l’interessato può attestare con
dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso
la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o
divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di
ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime , l’inclusione nella
graduatoria di merito in pubblico concorso per esami , i diplomi di
specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi
di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio
previsto dalla lettera E) del punto III – titoli generali – della tabella per i
trasferimenti e dalla lettera E) del punto II – titoli generali – della tabella
per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere
indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova
finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo
di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido
nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di
scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli
devono essere valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato
separatamente come titolo aggiuntivo.
11.
Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità
concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di
idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica
nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’ordinario diocesano competente
per territorio.
12.
In attuazione dell’art. 7, c. 1,
punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto
l’11-3-2013, concernente la mobilità del personale
della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle
aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei
trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività
sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio
della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno
successivo al venire meno del distacco sindacale.
12
bis. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai
sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici
Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute
nel D.P.R. 445/2000,
come modificate dall’art. 15 della L.
3/2003 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011.
13.
I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne
ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle
dichiarazioni personali rilasciate .
14.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi
previsti dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1
della L. 183/2011, sono puniti a norma delle disposizioni
vigenti in materia.
Articolo 5 –
Rettifiche, revoche e rinunce
1.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche
per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione
allegata.
2.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di
revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata
all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato
ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 24 giugno 2013.
3. L’aspirante, qualora abbia
presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio,
deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una.
In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la
revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte
le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a
domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga
richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a
condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la
rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione
dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non
influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il
rifacimento degli stessi.
5.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di
revoca deve, a norma dell’art. 2 della
legge 241/90, essere concluso con un provvedimento
espresso.
Articolo 6 – Organi
competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti
successivi
1.
I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono
disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal
precedente articolo 2. L’elenco graduato di coloro che hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico
regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di
destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel
rispetto delle norme di cui al D.L.vo 196/03.
2.
Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data
comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla
pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle
Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle
relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla
diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento
Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
4.
L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene
trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’ordinario diocesano competente.
Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le
diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione
degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5.
L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere
raggiunta entro il 31 luglio 2013 e di essa deve essere data comunicazione ai
dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli
insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione
deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno
scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente
dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
Articolo
7 – Fascicolo personale
1.
I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere
utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle
procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere
comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 19 del
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati
sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal
citato D.L.vo
30-6-2003, n. 196, che ha sostituito il D.L.vo
11-5-1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge
31-12-1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici.
2.
I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura
dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di
destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Articolo 8 – Domanda
di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio
1. Gli insegnanti di religione
cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi
in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati
da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa
occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di
più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica
appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i
Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i
necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2.
Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si
intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le
condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè
finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché
non sia revocata l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente. In
caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica
riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella
che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in
caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una
specifica intesa con l’ordinario diocesano competente.
3.
Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere
il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di
diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4.
In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai
sensi dell’articolo 4, c.
1, della legge 186/03, possono chiedere solo il passaggio al
ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore
formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa
all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata
dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto.
Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il
passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di
qualificazione previsti per tale servizio.
5.
Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e
passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di
passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare
precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al
trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle
scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che
l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e
che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’ordinario diocesano competente.
Articolo 9 –
Indicazione delle preferenze
1. Le preferenze devono essere
indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti
territoriali della regione e della diocesi.
2.
Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il
passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di
essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario della diocesi
richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere
allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per
il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima
specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi
scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve
essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale e l’ordinario diocesano competente per territorio.
3.
Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una
diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato
di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi
richiesta.
4.
Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni
fissato dall’art. 37 bis, c.
4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5.
È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate
oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi
i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6.
Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve
precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale
regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se
fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata
in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere
nulla e non produttiva di effetti.
Articolo 10 –
Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
1.
Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la
documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede
all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente
scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande
originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro
il 15 maggio 2013.
2.
L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede
alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle
apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento
di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 10 giugno 2013 alla
scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio
assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far
pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione,
motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11-3-2013,
concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il
termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le
opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio
competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3.
Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e
pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente
all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11-3-2013.
Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale
entro il 15 maggio 2013.
4. L’Ufficio scolastico regionale
competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone,
entro il 28 giugno 2013, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per
ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo
scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico
determinato ai sensi della legge 186/03.
Articolo 11 –
Disposizioni generali sui passaggi di ruolo
1.
Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio
di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della
religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o
viceversa.
2.
La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica
idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado
di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove
il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di
scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è
considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa)
non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti
effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi
trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella
relativa ordinanza.
4.
Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi.
Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di
riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
5.
Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni
fissato dall’art. 37 bis, c.
4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6.
È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate
oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi
i ruoli di provenienza degli aspiranti.
Articolo 12 – Modalità
di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
1.
Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte
le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti
dall’art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori
termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono
prese in considerazione.
3.
Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti
disposizioni relative alle domande di trasferimento.
Allegati
Allegato
TR1 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle
scuole dell’infanzia e primaria
Allegato
PR1 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell’infanzia e primaria
Allegato TR2 – Domanda di
trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di
primo e secondo grado
Allegato
PR2 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo
grado.
Allegato
C – Elenco ufficiale delle diocesi italiane.
Allegato
D – Modello di dichiarazione dell’anzianità di servizio.
Allegati (formato zip)
IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo