Ordinanza
Ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59
modificata
da
Ordinanza
Ministeriale 21 novembre 1994, n. 325
Nomine del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti
di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali statali
Premessa
TITOLO I - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI PROVVEDITORI AGLI
STUDI
Art. 1.- Posti disponibili
Art. 2.- Aggiornamento e integrazione delle graduatorie
permanenti
Art. 3.- Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie
Art. 4.- Presentazione e compilazione delle domande
Art. 5.- Limiti di età
Art. 6.- Valutazione servizi scolastici, civili e militari
Art. 7.- Preferenze
Art. 8.- Motivi di esclusione o di cancellazione dalle graduatorie.
Art. 9.- Pubblicazione delle graduatorie provinciali
provvisorie, presentazione dei ricorsi in opposizione e pubblicazione delle
graduatorie provinciali definitive
Art. 10.- Riserva dei posti
Art. 11.- Reperimento dei posti disponibili - Adempimento
dei capi d'istituto
Art. 12.- Conferimento delle supplenze annuali e temporanee
- Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine
Art. 13.- Presentazione dei documenti - Esoneri
Art. 14.- Casi di incompatibilità - Divieto di cumulo di
impieghi
Art. 15.- Sanzioni
Art. 16.- Ricorsi
TITOLO II - OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI CAPI D'ISTITUTO
Art. 17.- Competenza al conferimento delle supplenze
Art. 18.- Presentazione domande - Graduatorie d'istituto
Art. 19.- Nomine di competenza del capo d'istituto
Art. 20.- Esclusioni - Sanzioni
Art. 21.- Ricorsi
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROVINCE DI
BOLZANO, GORIZIA E TRIESTE
Art. 22.- Scuole con insegnamento in lingua slovena
Art. 23.- Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della provincia di Bolzano
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI
Art. 24.- Validità permanente delle graduatorie
Art. 25.- Reinserimento in graduatoria del personale
depennato per mancata accettazione della nomina
ALLEGATO 1
ALLEGATI
2-3 - (Omissis)
ALLEGATO 4
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
TABELLA F
NOTE
Premessa
La presente
ordinanza disciplina le nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
statali, in via permanente, a decorrere dal triennio 1994-95/1996-97.
Le nomine del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed
istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali saranno effettuate secondo
le disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed
integrazioni.
Le
disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate dal provveditore agli
studi di ciascuna provincia con propria ordinanza da affiggere all'albo
dell'ufficio scolastico provinciale almeno 30 giorni prima della data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
AVVERTENZE
1) Si
richiama l'attenzione sul fatto che le sezioni staccate e le scuole coordinate
-che, come è noto, sono poste in comune diverso da quello in cui è ubicata la
sede centrale della scuola- costituiscono parte integrante della scuola stessa.
Il personale che ottiene la supplenza di collaboratore amministrativo, di
collaboratore tecnico, di ausiliario può, pertanto, essere assegnato a prestare
servizio in una sezione staccata o in una scuola coordinata. Vengono
considerate autonomamente, ai fini delle supplenze, solo quelle sezioni o
scuole poste in provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede centrale.
2) Al
seguito di innovazioni legislative che hanno introdotto modifiche in materia di
trattamento di famiglia, basato -fino al 31 dicembre 1987- sulla attribuzione
di quote aggiunte per persone a carico- la tabella A di valutazione dei titoli
-"carichi di famiglia"- e le corrispondenti note 1) e 1-bis) vanno
intese nel senso che le persone per le quali viene richiesto il punteggio
previsto nella tabella medesima devono far parte del nucleo familiare
determinato secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69,
convertito con modificazioni nella Legge 13 maggio
1988, n. 153.
Si
richiamano, in proposito, le istruzioni contenute nella C.M. 15 febbraio 1989,
n. 65, della quale si riportano, di seguito, i punti relativi all'attribuzione
del punteggio per carichi di famiglia:
"Ferma
restando l'attribuzione di punti 1 per il coniuge o per altre persone
appartenenti al nucleo familiare, nonchè di punti 0,50 per ogni figlio
minorenne o maggiorenne permanentemente inabile al lavoro, se appartenenti al
nucleo familiare, occorre tener presente che il D.L. 13 marzo 1988, n. 69,
convertito nella Legge 13 maggio
1988, n. 153, non prevede più il principio del "carico
di famiglia" ma l'appartenenza al nucleo familiare secondo i criteri
indicati nell'art. 2 del D.L. medesimo.
Ad esempio,
non fanno parte del nucleo familiare i figli maggiorenni ancorché studenti
universitari, con la conseguenza che, per costoro, non può essere attribuito il
punteggio di cui al punto 2 della tab. A allegata all'O.M. 11 marzo 1983 e
successive modifiche anche se la tabella medesima, come già sopra chiarito, ne
fa ancora menzione.
Il
punteggio in questione spetta, comunque, per tutti gli appartenenti al nucleo
familiare come sopra determinato, prescindendo sia dalle disposizioni sul
reddito sia dalla circostanza che l'aspirante presti o meno attività
lavorativa".
3) Si
richiama l'attenzione sul fatto che, per effetto dell'art. 6-bis della Legge 4 luglio 1988, n. 246, non è
consentita la presentazione di nuove domande per l'inclusione nella graduatoria
G (ausiliario). E' consentita la sola presentazione della domanda ai fini
dell'aggiornamento del punteggio, ovvero del trasferimento di domanda ad altro
Provveditorato agli studi per il personale già incluso nelle ex graduatorie
provinciali del soppresso Provveditorato agli studi di Trento o in quelle della
sovrintendenza scolastica di Bolzano.
4) Entrambi
i punteggi previsti alla tab. B punto 4 e alla tab. D punto 4 vanno attribuiti
in tutti i casi in cui l'interessato sia in grado di documentare di avere
acquisito esperienza nei servizi meccanografici o informatici mediante
produzione di uno dei seguenti titoli:
Attestati
di formazione professionale per i servizi meccanografici o informatici
rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Attestato
di addestramento professionale per i servizi meccanografici e informatici
rilasciato, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 845/78, al termine dei corsi professionali
istituiti dallo Stato, regione o altri enti pubblici. Titoli di studio
rilasciati da scuole statali o legalmente riconosciute purchè nel piano di
studio siano previste discipline attinenti alla meccanografia o informatica. Il
punteggio è attribuito per un solo attestato o titolo.
5) Le
disposizioni della presente O.M. non trovano applicazione ai fini del
conferimento di supplenze nelle scuole della provincia autonoma di Trento.
6)
Limitatamente al triennio 1994-95; 1995-96; 1996-97 è consentito agli aspiranti
già inclusi nelle ex graduatorie valide per il biennio 1989-90; 1990-91
pubblicate dal soppresso Provveditorato agli studi di Trento nonchè agli
aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dal
sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano di richiedere il
trasferimento della domanda in una qualsiasi provincia, ai fini della
inclusione nelle relative graduatorie permanenti.
7) Si richiama
l'attenzione sull'art. 23 della presente O.M. in base al quale gli aspiranti
alla inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dalla
Sovrintendenza scolastica di Bolzano devono presentare l'attestato di
bilinguismo.
TITOLO I
OPERAZIONI
DI COMPETENZA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
Art. 1.
Posti
disponibili
1. Il
provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 12 febbraio 1993, n. 35, conferisce
supplenze annuali per la copertura di tutti i posti dell'organico di diritto
che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni
anno scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
statale delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, delle istituzioni educative (1), anche a seguito di sopravvenuta
disponibilità e vacanza del posto successivamente all'1 settembre ed entro la
data del 31 dicembre; le disponibilità e le vacanze dei posti devono permanere,
prevedibilmente, fino al termine dell'anno scolastico, ferma restando la
condizione che ai posti stessi non sia stato possibile assegnare, a qualsiasi
titolo, personale di ruolo.
2. Il
provveditore agli studi conferisce, altresì, supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche -salvo quanto previsto dalla presente
ordinanza per le supplenze temporanee di competenza dei capi d'istituto- per la
copertura dei posti soltanto di fatto disponibili, sempre che si tratti di
posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico
compresi i posti di nuova istituzione nell'organico di fatto -limitatamente ai
posti di coordinatore amministrativo, la supplenza di cui al presente comma è
conferita fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
3. Per
termine delle attività didattiche deve intendersi l'effettivo ultimo giorno di
conclusione di tali attività, compresi gli scrutini e gli esami, a norma della
vigente ordinanza sul calendario scolastico.
4. Il
provveditore agli studi conferisce, altresì, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 67/88, che ha modificato l'art. 15 della Legge n. 270/82, nomine sui posti già
assegnati dal provveditore agli studi per supplenza (annuale o temporanea)
rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per qualsiasi causa, ovvero per
rinuncia o decadenza del personale cui è stata in precedenza conferita la
nomina (2).
5. Il
conferimento delle supplenze annuali o temporanee da parte del provveditore
agli studi è consentito solo dopo la completa utilizzazione del personale in
soprannumero.
6. Sono
conferiti per supplenza temporanea fino al termine dell'attività didattica dal
provveditore agli studi anche i posti prevedibilmente vacanti per l'intero anno
scolastico per assenza del titolare conseguente ad assegnazione provvisoria di
sede, nonchè a provvedimenti di comando ovvero collocamento fuori ruolo
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
7. La
costituzione in una medesima istituzione scolastica di un numero pari di
rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso profilo professionale,
comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, sui quali
possono essere conferite supplenze temporanee, qualora tali posti siano rimasti
disponibili dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e
di assegnazione provvisoria. Non sono conferibili nomine su due posti a tempo
parziale riferiti a differenti istituzioni scolastiche.
8. La
disponibilità di posti con prestazioni di servizio a tempo parziale è
utilizzata, altresì, per il conferimento di supplenze annuali o temporanee a
tempo parziale.
9. Non si
applicano alle nomine temporanee conferite dal provveditore agli studi le norme
contenute nella Legge 168/90 che riguarda le sostituzioni di competenza dei
capi d'istituto.
10. Le
nomine conferite dal provveditore agli studi relativamente a posti disponibili
presso i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia
nazionale di danza e l'accademia nazionale di arte drammatica devono tener
conto della diversa data d'inizio e di termine dell'anno accademico prevista
per tali istituzioni.
NOTE
(1) Le
operazioni di nomina di competenza dei provveditori agli studi possono essere
effettuate anche successivamente al 31 dicembre, sempre che entro tale data si
sia verificata la vacanza o disponibilità del posto.
(2) Il
provveditore agli studi conferisce la supplenza temporanea sulla base delle
graduatorie provinciali.
Art. 2.
Aggiornamento
e integrazione delle graduatorie permanenti
1. Ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 1987, n. 158, le graduatorie per il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, assumono carattere permanente e sono aggiornate ogni triennio sulla
base delle nuove domande ed a seguito della valutazione dei titoli non
presentati o non valutati in precedenza.
2.
Pertanto, le graduatorie permanenti sono aggiornate in ogni provincia secondo
le modalità appresso indicate.
3. Le
predette graduatorie si riferiscono a posti di:
A)
coordinatore amministrativo
B)
infermiere
C) cuoco
D)
collaboratore tecnico
E)
collaboratore amministrativo
F)
guardarobiere
G)
ausiliario
H) aiutante
cuoco.
4. Ai
provveditori agli studi è fatto obbligo di procedere alle nomine degli aventi
diritto in rigida sequenza secondo l'ordine sopraelencato e con l'osservanza
delle modalità di cui ai successivi articoli.
5.
L'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti
avverrà in base alle seguenti modalità:
A)
Aggiornamento delle graduatorie
6. Gli
aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza sono
automaticamente confermati nelle corrispondenti graduatorie provinciali
permanenti.
7. Ai fini
dell'aggiornamento del proprio punteggio in base alle tabelle di valutazione
allegate alla presente ordinanza, gli aspiranti medesimi possono presentare titoli
di cultura e di servizio la cui valutazione non sia stata richiesta in
precedenza, ovvero, se già presentati, diano titolo in base alla presente
ordinanza, ad una valutazione più favorevole. Dovranno, in ogni caso, essere
nuovamente dichiarate e documentate le situazioni personali che danno diritto a
riserva (salvo quanto previsto dal successivo comma 8), nonchè quelle che danno
titolo di preferenza qualora riguardino condizioni familiari e di stato civile
suscettibili di variazione; debbono essere, altresì, documentati i titoli che
danno diritto a punteggio ai sensi della tabella A (carichi di famiglia)
annessa alla presente ordinanza.
8. Per gli
aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti nel precedente periodo di
validità in qualità di riservatari è ammessa -in luogo della certificazione
degli uffici provinciali del lavoro- la presentazione di apposita
dichiarazione, sotto personale responsabilità dell'aspirante, di inclusione
negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi
dell'art. 19 della Legge 2 aprile 1968, n. 482. In ogni
caso, ai fini dell'attribuzione della riserva "N" (invalidi civili)
devono documentare con idonea certificazione, rilasciata dagli organi
competenti, il grado di invalidità che ai sensi del D.Lvo 23 novembre 1988, n. 509, deve essere almeno pari
al 46 per cento (46%), a meno che la documentazione predetta non sia già stata
prodotta.
9. Gli
aspiranti già inclusi in graduatoria permanente possono presentare, ai fini
dell'aggiornamento del proprio punteggio, in sostituzione del titolo di studio
richiesto e valutato in base al precedente ordinamento, eventuali titoli
culturali di cui al successivo art. 3, che non siano stati valutati in
precedenza come titoli di accesso.
10. Per i
fini di cui ai commi precedenti gli interessati dovranno compilare il modulo
domanda allegato 6 alla presente ordinanza, completo del relativo allegato
6-bis e delle eventuali altre dichiarazioni richieste.
11. Nella
domanda gli aspiranti non dovranno dichiarare nè allegare i titoli di cultura e
di servizio già presentati e valutati in precedenza.
12. In caso
di mancata presentazione della domanda, finalizzata all'aggiornamento dei
punteggi relativi ai titoli di cultura e di servizio nonchè alla
ripresentazione delle dichiarazioni e delle documentazioni relative a
situazioni personali come in precedenza indicato, l'aspirante verrà mantenuto
in ogni caso nella corrispondente graduatoria permanente, senza l'attribuzione
dei punteggi per carichi di famiglia; parimenti, non saranno presi in
considerazione i titoli che danno diritto a riserva o preferenza anche se tali
titoli siano stati a suo tempo presentati in occasione della precedente domanda
di inclusione in graduatoria.
13. Gli
aspiranti già inclusi nella graduatoria permanente relativa ai
"collaboratori tecnici" conservano i codici relativi ai titoli di cui
all'all. 2 alla presente ordinanza precedentemente presentati e, inoltre,
possono far valere eventuali titoli diversi, per l'accesso ad altri laboratori,
compresi fra quelli indicati al punto 4 del successivo art. 3.
14. Gli
aspiranti già inclusi in graduatoria sono tenuti a dichiarare, in sede di
domanda di aggiornamento del punteggio, la loro presenza in graduatorie
permanenti, compilando a tal fine l'apposita sezione dell'all. 6-bis.
B)
Aspiranti che presentano per la prima volta domanda di inclusione in una o più
graduatorie
15. Gli
aspiranti che presentino per la prima volta domanda di inclusione in
graduatoria devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti
richiesti, dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3.
16. Ai
sensi dell'art. 17 -comma 4- D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con Legge 27 dicembre 1989, n. 417, possono presentare
domanda di inclusione nella graduatoria A (coordinatore amministrativo),
ancorché non in possesso dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, gli
aspiranti che abbiano conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi
dell'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420. Tale
condizione dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all'all. 7 alla presente
O.M.
17. I
predetti aspiranti dovranno presentare domanda secondo le modalità contenute
nel successivo art. 4.
C)
Aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti che richiedano sia
l'aggiornamento del punteggio sia l'inclusione in altre graduatorie
18. E'
ammesso, con una sola domanda, richiedere l'aggiornamento del punteggio
relativamente ad una o più graduatorie e, contemporaneamente, richiedere per la
prima volta l'inclusione in diversa o diverse graduatorie. In tale ultima
ipotesi, l'aspirante dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dal
successivo art. 3.
D)
Aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti. Presentazione delle domande
di inclusione in graduatoria di altra provincia
19. Gli
aspiranti in possesso dei titoli previsti dal successivo art. 3 che intendano
presentare domanda in una provincia diversa da quella in cui risultano inclusi,
dovranno farne dichiarazione, nell'apposito modulo domanda punto 8-bis, con
esclusione degli aspiranti inclusi nella graduatoria G ausiliario.
Analogamente
gli aspiranti già inclusi in tutte le graduatorie del soppresso Provveditorato
agli studi di Trento nonchè quelli inclusi nelle graduatorie provinciali
permanenti compilate dal sovrintendente scolastico di Bolzano, per il biennio
1989-90 e 1990-91, che intendono trasferire la propria domanda presso un altro
Provveditorato agli studi, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4,
dovranno compilare la dichiarazione contenuta nel modulo domanda -punto 8 bis-,
allegando i documenti a suo tempo presentati e soggetti a scadenza.
20. La
mancata dichiarazione di cui al comma precedente comporterà l'esclusione
dell'aspirante da tutte le graduatorie in entrambe le province con la causale
"domanda presentata in più province", non essendo consentita la
contemporanea presenza in graduatorie di province diverse.
21. Il
provveditore agli studi che riceve la domanda contenente la dichiarazione di
cui al primo comma del presente punto D) segnala tempestivamente al
provveditore agli studi della provincia di provenienza il nominativo da
depennare dalle graduatorie nelle quali risulti incluso.
E)
Aspiranti inclusi in graduatorie compilate a seguito dell'esaurimento di
graduatorie provinciali permanenti
22. Gli
aspiranti inclusi in graduatorie suppletive compilate, a seguito
dell'esaurimento di graduatorie provinciali permanenti dovranno comunque
presentare nuova domanda, considerato che le graduatorie predette sono di
carattere aggiuntivo con validità limitata al solo anno di riferimento.
Art. 3.
Titoli
validi per l'inclusione nelle graduatorie
1. Per
l'inclusione nelle graduatorie indicate nel precedente art. 2 sono prescritti i
seguenti titoli:
1)
Graduatoria A (coordinatore amministrativo): 1) diploma di ragioniere e perito
commerciale; 2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; 3) diploma
di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l'estero) rilasciati
dagli istituti tecnici commerciali; 4) diplomi di analista contabile; 5)
diploma di operatore commerciale, rilasciato dagli istituti professionali per
il commercio. Sono validi altresì i titoli prodotti dagli aspiranti in possesso
del requisito di cui al comma 16 del precedente art. 2.
2)
Graduatoria B (infermiere): diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado e diploma di infermiere.
3)
Graduatoria C (cuoco): diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri
di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di
istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica
specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.
4)
Graduatoria D (collaboratore tecnico) - I seguenti titoli di studio contenuti
nell'allegato 2 alla presente ordinanza: 1) diplomi di maturità; 2) diplomi di
qualifica rilasciati da istituti professionali; 3) diploma di maestro d'arte.
E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di I grado integrato da
attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.
5)
Graduatoria E (collaboratore amministrativo): 1) qualsiasi diploma di secondo
grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea; 2) qualsiasi
diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto
professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento
scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo
commerciale; 3) diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed
amministrazione di albergo, rilasciato da istituto professionale alberghiero.
E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di primo grado,
integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.
6)
Graduatoria F (guardarobiere): diploma di qualifica specifico rilasciato da un
istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo
grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.
7)
Graduatoria G (ausiliario): diploma di istruzione secondaria di primo grado.
8)
Graduatoria H (aiutante cuoco): diploma di qualifica di addetto ai servizi
alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o
diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato
rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.
2. Il
provveditore agli studi, sentita la commissione di cui all'art. 24 della Legge n. 463/78, stabilisce i criteri
inerenti all'individuazione della specificità per gli attestati di qualifica ex
art. 14 della Legge n. 845/78 presentati dagli
aspiranti alla inclusione nelle graduatorie. Per quanto riguarda, in
particolare, la graduatoria D di cui al punto 4 (collaboratori tecnici) , i
provveditori agli studi, accertato, con le procedure di cui sopra, il requisito
della specificità degli attestati rilasciati in base all'art. 14 della Legge n. 845/78, provvedono, d'ufficio,
secondo criteri di affinità, all'attribuzione di uno o più codici indicati
nella tabella 2 allegata alla presente ordinanza.
3.
Analogamente, il provveditore agli studi, sentita la commissione di cui all'art. 24 della Legge n. 463/78, stabilisce i criteri
inerenti all'individuazione della specificità di ulteriori diplomi di
qualifica, rilasciati da istituti professionali di Stato, da ritenere utili ai
fini dell'inclusione nella graduatoria F (guardarobiere).
4. Al
laboratorio conduzione e manutenzione di autoveicoli possono accedere gli
aspiranti in possesso, oltre che degli altri titoli previsti, della patente di
guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale.
Art. 4.
Presentazione
e compilazione delle domande
1. Coloro
che aspirano all'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento
delle supplenze devono presentare domanda al provveditore agli studi, a pena di
esclusione, entro il 23 aprile.
2. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. La domanda può essere, altresì, consegnata a mano
all'ufficio scolastico provinciale che rilascerà ricevuta.
3. La
domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta unicamente sul modulo di cui
all'all. n. 6 della presente ordinanza e deve contenere la scheda personale
dell'aspirante in conformità dell'all. n. 6-bis.
4. Con una
sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie della
provincia con esclusione della graduatoria G (ausiliario), per la quale non è
consentita la presentazione di nuove domande.
5.
L'interessato deve compilare in tutte le loro parti il modulo domanda e la
scheda, indicando in quali graduatorie desidera essere incluso. La mancata
indicazione delle graduatorie richieste può essere integrata entro il termine a
tal fine assegnato dal provveditore agli studi.
6. Il
modulo domanda e la scheda devono essere compilati secondo le istruzioni
contenute negli all. 6 e 6-bis che costituiscono parte integrante della
presente ordinanza.
7. Coloro
che aspirano all'inclusione in graduatorie che consentono l'accesso al
laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli (codice I32)"
devono dichiarare nella scheda suddetta anche il possesso della patente D
accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale.
8. Coloro
che aspirano all'inclusione in graduatorie che consentono l'accesso ai
laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e
"termotecnica e macchine a fluido" devono dichiarare il possesso
anche del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
9. In caso
di indicazioni contraddittorie fra la scheda e la domanda prevalgono le
indicazioni contenute nella domanda; le dichiarazioni omesse nella domanda si
intendono negative.
10. Nella
domanda l'aspirante deve indicare il cognome, il nome, il comune e la provincia
di nascita, la data di nascita, la residenza ed i titoli di studio e gli
attestati posseduti.
11. Le
coniugate devono indicare il solo cognome di nascita.
12. Deve,
inoltre, essere indicato l'indirizzo al quale si desidera vengano inviate
eventuali comunicazioni.
13. E'
ammessa la presentazione di domande per l'inclusione nelle graduatorie di una
sola provincia.
14. A tal
fine l'interessato deve dichiarare di aver prodotto domanda soltanto al provveditore
destinatario della domanda stessa.
15. Non
possono presentare domanda di supplenza gli ex impiegati dello Stato collocati
a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748, nonchè quelli collocati a riposo ai sensi della
Legge 24 maggio
1970, n. 336, e successive modificazioni.
16. Gli
aspiranti alla supplenza per provincia diversa da quella di residenza devono
indirizzare la domanda direttamente al provveditore della provincia richiesta.
17. Tutti
gli aspiranti sono tenuti alle dichiarazioni indicate nei numeri 1- 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8- 8bis- 9 - 10 - 11- 12- 13 del modulo domanda. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini di Paesi
appartenenti alla Comunità europea che, in base alle norme vigenti hanno titolo
ad accedere ad impieghi pubblici nel territorio italiano dichiareranno la
propria nazionalità nello spazio previsto nel modulo domanda.
18. I
dipendenti di ruolo dello Stato sono tenuti in particolare a dichiarare tale
loro qualità nel modulo domanda (n. 9) agli effetti del successivo art. 14.
19. E'
facoltà dell'aspirante alla supplenza indicare una o più sedi (per sede si
intende comune) alle quali essere assegnato in caso di nomina e, nell'ambito di
ciascuna sede, la scuola dove desidera essere assegnato.
20. La
firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere
o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario del Provveditorato agli studi
competente a ricevere la domanda, a norma dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
21. La
mancata autenticazione della firma non è causa di esclusione purchè la domanda
priva di firma autenticata sia regolarizzata entro il termine fissato dal
provveditore agli studi.
22. Per i
dipendenti statali di ruolo e non di ruolo è sufficiente il visto del capo
dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
23. Alla
domanda deve essere allegato, a pena d'esclusione, il titolo di studio, in
originale o copia autenticata o copia fotostatica autenticata, previsto per la
graduatoria in cui si chiede l'inclusione ovvero il corrispondente certificato
di studio, con la indicazione dei voti riportati. La mancata presentazione del
titolo di studio non comporta l'esclusione dalla graduatoria, ma per il titolo
medesimo non è attribuito alcun punteggio.
24. Devono
essere allegati, ove richiesti, gli attestati di qualifica specifica rilasciati
ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78. Gli attestati in
questione devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le
materie comprese nel piano di studi, al fine di consentire al competente
provveditore agli studi l'individuazione della specificità di cui al precedente
art. 3.
25. Perchè
possano essere presi in considerazione devono essere allegati tutti i titoli
che siano valutabili ai sensi delle tabelle annesse alla presente ordinanza o
che diano diritto a precedenza nella graduatoria o preferenza nella nomina ai
sensi degli artt. 7 e 10.
26. E'
ammesso il riferimento ai documenti in possesso del Provveditorato destinatario
della domanda, ad eccezione di quelli soggetti a scadenza e di quelli che danno
diritto a riserva ai sensi del successivo art. 10.
27.
L'interessato deve precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui
intende far riferimento; in mancanza di tale precisazione il documento si
considera come non prodotto.
28. E'
ammessa la regolarizzazione, nel termine stabilito dal provveditore agli studi,
della documentazione formalmente imperfetta, allegata alla domanda e di quella
cui si è fatto riferimento.
29. Ai
sensi della Legge 23 agosto
1988, n. 370, la domanda, compresa l'autentica della
sottoscrizione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo,
salvo quanto previsto nei successivi articoli.
30.
Limitatamente al triennio 1994-97 è consentito agli aspiranti già inclusi nelle
ex graduatorie provinciali valide per il biennio 1989-90; 1990-91, pubblicate
dal soppresso Provveditorato agli studi di Trento, compresi gli ausiliari, di
richiedere il trasferimento della domanda in una qualsiasi provincia ai fini
dell'inclusione nelle relative graduatorie permanenti. Per i fini di cui al presente
comma devono essere utilizzati i modelli allegato 6 e 6 bis alla presente
ordinanza anche l'aggiornamento del punteggio secondo le modalità previste. La
domanda deve essere presentata al Provveditorato agli studi prescelto. Con le
medesime modalità è consentito il trasferimento delle domande nei confronti
degli aspiranti inclusi in tutte le graduatorie provinciali compilate dal
sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano.
Art. 5.
Limiti di
età
1. Possono
presentare domanda coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e che non
abbiano compiuto il 65esimo anno di età alla data di inizio del primo anno
scolastico del triennio di validità delle graduatorie.
2. Non possono
essere conferite nomine a coloro che alla data di inizio dell'anno scolastico
cui si riferisce la nomina stessa abbiano già compiuto il 65esimo anno di età.
Art. 6.
Valutazione
servizi scolastici, civili e militari
1. Per l'attribuzione
dei punteggi previsti dalle tabelle B), C), D) e F) deve essere preso in
considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data di
inizio del periodo fissato dalla presente ordinanza per la presentazione delle
domande.
2. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle suddette per il servizio
non di ruolo deve essere presa in considerazione la decorrenza giuridica della
nomina, ove non coincidente con la decorrenza economica.
3. Il
servizio militare per richiamo alle armi o per adempimento degli obblighi di
leva (ed i servizi ad esso assimilati) prestati dopo la instaurazione del
rapporto di impiego deve essere valutato come servizio effettivo nel profilo di
appartenenza, sempre che non abbia dato luogo a trattamento di quiescenza.
4. I
servizi di ruolo o non di ruolo prestati con rapporti di lavoro a tempo
parziale sono valutati per intero con riferimento al periodo di servizio
prestato con tale rapporto di lavoro.
5. Il
mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dal
servizio ai sensi delle norme vigenti è valutato, per il periodo di tempo
successivo all'interruzione del servizio conseguente al conferimento del
mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio effettivamente
prestato senza demerito.
6. Nel caso
di incarico o di supplenza annuale o temporanea la valutazione di cui ai
precedenti III e V comma è limitata alla durata del rapporto stesso.
7. I
servizi dello stesso tipo sono fra loro cumulabili, ai fini dell'attribuzione
dei punteggi previsti dalle tabelle allegate alla presente ordinanza, anche se
prestati in anni scolastici diversi.
8. Sono
valutabili come servizi prestati nel profilo per il quale viene richiesta la
nomina i servizi resi con nomina riferita alle preesistenti qualifiche nel
medesimo profilo.
Art. 7.
Preferenze
1. Nelle
graduatorie a parità di punti precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni:
1) gli
insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor
militare;
2) i
mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i
mutilati e invalidi per fatti di guerra;
4) i
profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e
della zona B del territorio di Trieste e i profughi contemplati dagli artt. 1 e 9 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130 e
successive modificazioni, nonchè i rimpatriati contemplati dalla Legge 20 ottobre 1960, n. 1306 e dalla Legge 25 febbraio 1963, n. 319 e successive
modificazioni e integrazioni;
5) i
mutilati e invalidi per servizio;
6) i
mutilati e invalidi per lavoro;
7) gli
orfani di guerra;
8) gli
orfani dei caduti per fatto di guerra;
9) gli orfani
dei caduti per servizio;
10) gli
orfani dei caduti sul lavoro;
11) i
feriti in combattimento;
12) gli
insigni di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
13) i figli
di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli
degli invalidi e mutilati per fatto di guerra;
15) i figli
dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) i figli
dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) le
madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in
guerra;
18) le
madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per
fatti di guerra;
19) le
madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per
servizio;
20) le
madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul
lavoro;
21) coloro
che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro
che abbiano prestato servizio alle dipendenze del Ministero della P.I., per non
meno di un anno;
23) i
coniugati con riguardo al numero dei figli (1);
24) i
mutilati e gli invalidi civili.
2. A parità
di titoli la preferenza è determinata:
a) dal
numero dei figli;
b)
dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato;
c)
dall'età.
3. Le
condizioni che danno diritto alla preferenza devono essere comprovate nella
documentazione allegata alla domanda.
NOTA
(1) Ai fini
dell'attribuzione della preferenza sono equiparati ai coniugati i genitori
celibi o nubili.
Art. 8.
Motivi di
esclusione o di cancellazione dalle graduatorie (1).
1. Non sono
inclusi o vengono cancellati da tutte le graduatorie di cui all'art. 3 gli
aspiranti che:
a) abbiano
presentato domanda oltre i termini prescritti;
b) non
abbiano presentato domanda utilizzando i prescritti moduli o abbiano omesso di
utilizzare la scheda personale;
c) siano in
difetto del requisito dell'età;
d) non
siano in possesso di uno o più requisiti prescritti dall'art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso
ai pubblici impieghi;
e) abbiano
fatto dichiarazioni false nella domanda o abbiano alterato la documentazione in
originale o in copia;
f) abbiano presentato
domanda di supplenza annuale in più di una provincia;
g) non
abbiano indicato alcuna graduatoria nella compilazione della domanda e non vi
abbiano provveduto nel termine assegnato dal Provveditorato agli studi;
h)
rientrino tra il personale dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo e
non riassumibile (es. Legge n. 336/70
e successive modificazioni);
i) non
abbiano adempiuto all'obbligo dell'autenticazione della firma in calce alla
domanda entro il termine stabilito dal provveditore;
l) abbiano
prodotto domanda di supplenza temporanea di cui all'art. 17 della presente
ordinanza in più di 25 scuole ovvero abbiano fatto dichiarazioni false nella
domanda di supplenza.
2. Non sono
inclusi nelle singole graduatorie gli aspiranti che:
m) abbiano
omesso di produrre, entro il termine fissato dal provveditore agli studi,
l'attestato di qualifica di cui all'art. 14 della Legge n. 845/78 debitamente integrato
dalla certificazione relativa alle materie comprese nel piano di studio;
n) abbiano
omesso di compilare la scheda meccanografica nella sezione relativa ai
collaboratori tecnici inserendo con il relativo codice, il titolo di studio già
indicato dall'aspirante nella sezione riservata ai titoli di studio.
NOTA
(1)
L'errata compilazione del modulo domanda e della scheda (all. 6 e 6-bis) da
parte di aspiranti già inclusi in graduatoria non darà luogo alla esclusione o
cancellazione dalle graduatorie, ma non consentirà il conseguente aggiornamento
del punteggio.
Art. 9.
Pubblicazione
delle graduatorie provinciali provvisorie, presentazione dei ricorsi in
opposizione e pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive
1. Le
graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 25 giugno e debbono contenere
l'indicazione del punteggio totale e dei punteggi parziali che concorrono alla
formazione di detto punteggio totale, delle qualifiche preferenziali o che
diano diritto a riserva e, per i collaboratori tecnici, dei titoli nonchè della
eventuale patente di guida categoria "D" accompagnata da relativo
certificato di abilitazione professionale. Le graduatorie predette restano affisse
fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive eventualmente modificate
in seguito ai ricorsi di cui al comma successivo.
2. Entro 5
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato
può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi
attinenti sia alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla
supplenza, sia alla mancata inclusione nella graduatoria stessa.
3. Dopo la
decisione dei ricorsi in opposizione il provveditore agli studi procede alle
eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie eventualmente
modificate non più tardi del 30 luglio lasciandole affisse fino al 31 dicembre.
4. Le
graduatorie definitive non sono impugnabili in via gerarchica.
5. E'
consentita, tuttavia, la correzione di errori materiali riscontrati, anche su
eventuale segnalazione dell'interessato, successivamente alla pubblicazione
delle graduatorie definitive; qualora tale correzione comporti modifiche
all'ordine di graduatoria, il provveditore agli studi emana apposito
provvedimento, che è pubblicato secondo le modalità previste dal successivo
comma.
6. Le
graduatorie provvisorie e quelle definitive sono pubblicate dal provveditore
agli studi all'albo del Provveditorato ed in tutte le scuole sede di distretto
o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile, con avviso affisso
all'albo del Provveditorato.
7. All'albo
del Provveditorato e nelle predette scuole, a mezzo di apposito avviso, i
provveditori agli studi danno, almeno 10 giorni prima, comunicazione della data
di pubblicazione delle graduatorie.
8. Della
pubblicazione viene data notizia anche a mezzo comunicato stampa.
Art. 10.
Riserva dei
posti
1. Le
riserve appresso indicate si applicano esclusivamente sul numero di posti
disponibili dell'organico di fatto, relativo a ciascun profilo della III e IV
qualifica funzionale, eventualmente eccedente il numero di quelli previsti
dall'organico di diritto.
2. Nei
limiti già indicati dal I comma del presente articolo opera un'ulteriore
riserva pari al 20 per cento, ai sensi dell'art. 19 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, come
modificata dall'art. 3 comma 65 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 a
favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati
delle tre forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma
medesima. Per quanto riguarda i coordinatori amministrativi (V qualifica
funzionale) la riserva è applicata nella misura del 20 per cento su tutti i
posti dell'organico di fatto.
3. Il 15
per cento dei posti relativi alla IV qualifica funzionale ed il 40 per cento dei
posti relativi alla III qualifica funzionale (le frazioni percentuali superiori
allo 0,50 sono considerate come unità) è riservato alle categorie di personale
sottoindicate, nella misura accanto riportata.
- Vedove/i
e figli di vittime del dovere e azioni terroristiche;
- Invalidi
di guerra 25%;
- Invalidi
civili di guerra e profughi 10%;
- Invalidi
per servizio 15%;
- Orfani e
vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15%;
- Invalidi
civili 15%;
- Sordomuti
5%.
4. Per
quanto riguarda i coordinatori amministrativi (V qualifica funzionale) la
riserva è applicata nella misura del 15 per cento su tutti i posti
dell'organico di fatto, tenuto conto del grado di copertura dell'aliquota
spettante nell'organico provinciale.
5. In
mancanza di diretti beneficiari di una o più categorie subentrano
proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.
6. Gli
interessati devono documentare il diritto alla riserva con certificato
rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro competente a norma delle vigenti
disposizioni (1). Per gli aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza annuale
o temporanea nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è presentata
la domanda per il conferimento di supplenza e che, per lo stato di occupazione,
non possono entrare in possesso del certificato di disoccupazione, è
sufficiente la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 8. In ogni caso, ai fini
dell'attribuzione della riserva "N" (invalidi civili) gli aspiranti
devono documentare con idonea certificazione, rilasciata dagli organi
competenti, il grado di invalidità che ai sensi del D.Lvo del 23 novembre 1988, n. 509, deve essere almeno
pari al 46 per cento (46%), a meno che la documentazione comprovante il
requisito di cui trattasi non sia stata già prodotta.
7. Così
pure per gli aspiranti che siano vincolati dal rapporto di lavoro con
amministrazioni pubbliche o private, semprechè tale rapporto sia precario o
temporaneo con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, la cui
scadenza sia stata fissata per data anteriore a quella di decorrenza della
eventuale nomina, è sufficiente la presentazione, ai fini suddetti, di un
certificato rilasciato nel periodo immediatamente precedente allo stesso
rapporto di lavoro temporaneo. In tal caso gli interessati devono dimostrare la
temporaneità e precarietà del precedente rapporto di lavoro, mediante
certificazione rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono o,
comunque, dal datore di lavoro.
8. Per gli
aspiranti con rapporto di lavoro privato la certificazione rilasciata dal
datore di lavoro deve indicare anche l'ente a cui sono stati versati i
contributi di assistenza e previdenza, completa del numero di partita
assicurativa. La mancanza di tali indicazioni esclude il diritto alla riserva.
9. Dalle
singole aliquote sono detratti i posti conferiti per diritto di graduatoria, ad
aspiranti riservatari.
10.
All'atto della nomina, il provveditore agli studi verifica il diritto alla
riserva da parte del candidato. Dell'applicazione della riserva e del tipo, il
provveditore agli studi deve fare espressa menzione nell'atto di nomina.
11.
Dell'avvenuta assunzione di servizio i capi di istituto danno comunicazione
alla competente commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
NOTA
(1) Le
certificazioni rilasciate dalle competenti associazioni, attestanti
l'appartenenza alle categorie privilegiate, sono prese in considerazione solo
agli effetti dell'ordine di preferenza specificato al precedente art. 7.
Art. 11.
Reperimento
dei posti disponibili - Adempimento dei capi d'istituto
1. I capi
d'istituto, tenendo conto delle eventuali indicazioni del consiglio d'istituto,
non appena accertata la consistenza dell'organico di fatto, in relazione alle
classi costituite e secondo i criteri stabiliti dalle OO.MM. concernenti gli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, debbono dare
immediata comunicazione al provveditore agli studi dei posti vacanti per
l'intera durata di ciascun anno scolastico, specificando se il posto si
riferisce alla sede centrale o a sezione staccata o scuola coordinata ovvero a
corsi serali.
2. Qualora
i posti disponibili si riferiscano a sezioni staccate o scuole coordinate
ubicate in provincia diversa da quella della sede centrale, i capi d'istituto
segnalano la vacanza al provveditore agli studi nella cui provincia trovasi la
sezione staccata o scuola coordinata.
3. Nelle
sezioni staccate o scuole coordinate, anche per le esigenze del convitto
annesso, potranno essere assegnati collaboratori amministrativi.
4. I capi
d'istituto, inoltre, pubblicano all'albo della scuola gli elenchi dei posti la
cui disponibilità è stata segnalata al provveditore agli studi. Quest'ultimo,
prima di procedere alle nomine, pubblica, all'albo dell'ufficio scolastico
provinciale, gli elenchi dei posti disponibili, che restano affissi fino al
termine delle operazioni di nomina. Copie di tali elenchi sono affisse anche
nelle scuole sedi di distretto.
5.
Analogamente i capi di istituto ed i provveditori agli studi, per la parte di
rispettiva competenza, procedono per quei posti che si rendono vacanti dopo
l'inizio dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre successivo, semprechè se
ne possa presumere la vacanza per l'intera durata del medesimo anno scolastico.
Art. 12.
Conferimento
delle supplenze annuali e temporanee - Modalità di comunicazione e accettazione
delle nomine
1. Dopo la pubblicazione
delle graduatorie definitive il provveditore agli studi conferisce le supplenze
per tutti i posti disponibili a norma del precedente art. 1, con osservanza
dell'ordine prescritto dall'art. 2, tenendo conto delle preferenze espresse
dagli interessati in ordine alla sede, località, istituto.
2. Ai sensi
dell'art. 12 -secondo comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420,
hanno la precedenza assoluta, nella nomina su posti corrispondenti ai profili
professionali della III e IV qualifica funzionale, gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie permanenti di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi
dell'art. 8, III comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella Legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno la precedenza
assoluta nel conferimento della nomina su posti corrispondenti al profilo
professionale della V qualifica funzionale (coordinatore amministrativo) gli
aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli. Gli aspiranti
inclusi in graduatorie di concorso di altra provincia dovranno farne
dichiarazione nell'allegato 9 alla presente ordinanza.
4. Le
precedenze assolute di cui ai commi precedenti sono date secondo l'ordine di
inclusione nelle graduatorie di supplenza.
5. I posti
di collaboratore tecnico devono essere conferiti a coloro che, inclusi nella
relativa graduatoria, siano in possesso dei titoli di accesso codificati nella
annessa tabella (all. 2), nonchè degli attestati di qualifica specifica secondo
quanto precisato al precedente art. 3 in base alla corrispondenza fra titoli e
laboratori stabilita nella tabella annessa alla O.M. 14 febbraio 1984 e
successive modifiche ed integrazioni. Qualora il posto debba essere ricoperto
da collaboratori tecnici da adibire al laboratorio "conduzione e manutenzione
autoveicoli", la nomina deve essere disposta nei confronti del primo
aspirante in possesso, oltre che di uno dei titoli specifici richiesti, anche
della apposita patente di guida.
6. I
collaboratori tecnici ai quali sia stata conferita una supplenza annuale da
parte dei Provveditorati agli studi in anni scolastici precedenti al 1989-90 su
laboratori previsti dalla tabella annessa all'O.M. 14 febbraio 1984 e
successive modifiche ed integrazioni, conservano il titolo ad accedere anche
all'area nella quale sia ora compreso il predetto laboratorio.
7. Il
beneficio di cui al comma precedente opera solo su espressa richiesta degli
interessati.
8.
All'aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o temporanea non
possono essere conferite, nello stesso anno scolastico, ulteriori nomine per
graduatorie successive, secondo l'ordine indicato nel precedente art. 2, a
quella per la quale la supplenza sia stata attribuita. Possono, invece, essere
conferite nomine per graduatorie precedenti rispetto all'ordine indicato nell'articolo
sopra citato.
9. I
provveditori agli studi, ai fini del conferimento delle nomine, procederanno,
nella stessa data di pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive e
con le medesime modalità, all'affissione di un avviso contenente la data in cui
sarà pubblicato il calendario delle convocazioni per le nomine con i relativi
elenchi dei convocati.
10. Almeno
24 ore prima di ogni convocazione deve essere affisso all'albo dell'ufficio, ai
fini del conferimento delle rispettive nomine, un elenco delle disponibilità
dei posti, distinti a seconda della loro copertura con supplenza annuale ovvero
con supplenza temporanea da disporsi fino al termine delle attività didattiche.
Agli aspiranti sarà offerta l'intera disponibilità dei posti caratterizzati
come specificato, con la conseguente facoltà, per la medesima graduatoria, di
optare per una supplenza annuale o temporanea.
11. In
luogo della procedura di cui ai due commi precedenti, i provveditori agli studi
potranno, ove ragioni organizzative lo consigliano, ricorrere alla convocazione
contestuale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero di
telegramma, degli aspiranti aventi diritto alla nomina.
12. Gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega (da compilare secondo
il fac-simile all. n. 8 alla presente ordinanza) da persona di propria fiducia
ovvero possono delegare espressamente il provveditore agli studi ai fini
dell'accettazione della nomina.
13. La
delega al provveditore agli studi deve pervenire all'ufficio scolastico
provinciale almeno tre giorni prima della data di convocazione, o comunque in
tempo utile per le operazioni di nomina.
14. Gli
aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano
provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno
considerati rinunciatari e, conseguentemente, nei loro confronti si applicano
le sanzioni previste dal successivo comma 15 in caso di mancata accettazione
della nomina. Gli aspiranti convocati devono, personalmente o a mezzo della
persona da essi delegata, accettare contestualmente la nomina conferita, senza
condizioni o riserve. In caso di delega al provveditore agli studi, ai fini
dell'accettazione della nomina, saranno conferite prima le nomine per supplenza
annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in
graduatoria degli aspiranti, tenuto conto, altresì, della viciniorità rispetto
al domicilio dell'aspirante medesimo, se ubicato nell'ambito della provincia.
15. La
mancata accettazione della nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata
o con riserva, comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il
periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il
reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario,
la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa
graduatoria, nonchè dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni
predette non si applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore
agli studi per altra graduatoria e, in ogni caso, non pregiudicano la
possibilità di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie
d'istituto. Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni
successivi all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver
assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene depennato
dalla relativa graduatoria provinciale e da quelle successive rispetto
all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonchè dalle corrispondenti
graduatorie d'istituto. L'appartenenza ad un ruolo provinciale non comporta il
depennamento dalla corrispondente graduatoria provinciale di supplenza. Le
sanzioni di cui al presente comma ed al precedente comma 14 non si applicano
nei casi di mancata accettazione della nomina da parte di aspiranti che abbiano
ottenuto una supplenza temporanea da parte del capo d'istituto, di durata
maggiore rispetto a quella da conferirsi sulla base delle graduatorie
provinciali da parte del provveditore agli studi.
16. La
scelta della sede relativa alla nomina di supplenza avverrà nell'ordine del
punteggio da ciascun aspirante posseduto, a partire dal maggiore, tenuto conto,
eventualmente, delle precedenze di cui all'art. 12 -secondo comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420,
e art. 8 della Legge n. 417/89.
17. Gli aspiranti
che abbiano ottenuto la nomina sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i
documenti già presentati ed a presentare in bollo i documenti richiesti per
l'ammissione all'impiego, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.
18.
Dell'avvenuta nomina viene data contemporanea comunicazione al capo di istituto
interessato che informerà tempestivamente il Provveditorato se il supplente
abbia o meno assunto servizio. Il provvedimento formale di nomina verrà emanato
successivamente dal provveditore in conformità all'all. 3 della presente
ordinanza.
19. Le
nomine conferite ai sensi dei commi precedenti debbono essere pubblicate
all'albo del Provveditorato e nelle scuole di cui al penultimo comma dell'art.
9 della presente ordinanza con l'annotazione relativa all'avvenuta o mancata
accettazione e vi restano affisse per 30 giorni.
20. La
supplenza, annuale o temporanea, ha decorrenza giuridica ed economica dalla
data di effettiva assunzione del servizio, salva diversa disciplina prevista
dalla normativa in vigore.
21. La
mancata accettazione di una supplenza annuale a tempo parziale non comporta
l'applicazione della sanzione del depennamento dalla graduatoria provinciale
prevista dal presente articolo. L'accettazione di una nomina a tempo parziale
non preclude la possibilità di ottenere successivamente una nomina a tempo
pieno.
22. Qualora
si verifichi, nell'ambito di ciascuna graduatoria una successiva disponibilità
di posti, i provveditori agli studi, ferme restando le nomine già disposte,
procederanno al conferimento delle supplenze, mediante scorrimento della
graduatoria provinciale, salvo quanto previsto dal precedente comma 21 e del
successivo comma 23.
23. Qualora
si verifichino disponibilità successive di posti conferibili per supplenza
annuale -e limitatamente a tale tipo di posti- si procede alla riconvocazione
degli aspiranti già nominati per supplenza temporanea, a partire da quello al
quale sia stata conferita una supplenza temporanea immediatamente dopo l'ultimo
aspirante al quale sia stata conferita una supplenza annuale.
Art. 13.
Presentazione
dei documenti - Esoneri
1. All'atto
della nomina e comunque non oltre i 30 giorni dall'assunzione del servizio
l'impiegato deve, a pena di decadenza, presentare al capo d'istituto, il quale li
rimette al provveditore agli studi, i seguenti documenti in carta legale:
a)
certificato di nascita;
b)
certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno
dei Paesi della Comunità europea, di data non anteriore a 3 mesi;
c) certificato
attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a 3 mesi;
d)
certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a 3 mesi;
e)
certificato, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria locale,
dal quale risulti che l'impiegato è esente da difetti che impediscano
l'adempimento degli obblighi di servizio. Il certificato deve anche contenere
l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della Legge 23 luglio 1956, n. 837;
f)
certificato di data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione negli elenchi
istituiti ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 482/68 (limitatamente alle
nomine da conferire in base al diritto a riserva quale appartenente alle
categorie di cui all'art. 10 della presente ordinanza). In ordine alla
presentazione del documento predetto si applicano le deroghe previste dal
precedente art. 10 nel caso di impieghi precari che costituiscono causa
ostativa al rilascio del certificato di disoccupazione.
2. I
certificati medici presentati dagli invalidi devono contenere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 482/68, le seguenti indicazioni:
a) se
l'interessato ha perduto o meno ogni capacità lavorativa;
b) se la
natura ed il grado dell'invalidità sono, o meno, di pregiudizio all'incolumità
dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
3. All'atto
dell'assunzione in servizio, inoltre, gli impiegati devono rilasciare una
dichiarazione in carta semplice da cui risulti se percepiscano, o meno, a
qualsiasi titolo, pensione, indicando, in caso positivo, la causa della
pensione, l'amministrazione o ente erogante, l'ammontare della pensione stessa.
4. Gli
aspiranti ai quali sia conferita una supplenza devono dichiarare i servizi,
comunque prestati, ai sensi dell'art. 145 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1072.
5. Coloro
che abbiano allegato alla domanda di cui all'art. 4 il certificato di studio
devono presentare il titolo originale o copia autentica di esso.
6. Sono
esonerati dalla presentazione dei documenti, di cui alle lettere a - b - c - d,
i dipendenti statali di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la
presentazione dello stato matricolare.
7. Per
coloro che assumano servizio in scuole della stessa provincia nella quale hanno
prestato servizio, quali supplenti annuali, nell'anno scolastico precedente, è
ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al
fascicolo personale esistente nel Provveditorato agli studi.
Art. 14.
Casi di
incompatibilità - Divieto di cumulo di impieghi
1. I casi
di incompatibilità sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 60 e
seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. A norma
dell'art. 65 del T.U. sopra citato, l'impiegato di ruolo che accetti supplenze
ed assuma servizio, decade di diritto dal precedente impiego.
Art. 15.
Sanzioni
1. Il
provveditore agli studi che abbia rilevato, direttamente o per segnalazione dei
capi di istituto o in altro modo, dichiarazioni false nella domanda o
alterazioni volontarie apportate alla documentazione originale o in copia, dopo
aver accertato la responsabilità dell'impiegato, salvi gli ulteriori
provvedimenti, dispone la revoca dell'eventuale nomina già conferita e dichiara
l'impiegato stesso decaduto dal diritto di conseguire nomine per il periodo di
validità delle graduatorie provinciali in corso.
2.
Parimenti i provveditori agli studi interessati procedono nei confronti
dell'aspirante che, in violazione al disposto di cui al precedente art. 4,
abbia presentato domanda in più di una provincia.
Art. 16.
Ricorsi
1. Contro i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze nelle scuole primarie, secondarie ed artistiche è
ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli interessati, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio
scolastico provinciale, alla commissione di cui all'art. 3, commi VIII e IX, della Legge 9 agosto 1978, n. 463.
2. Con il
ricorso di cui al precedente comma i singoli interessati non possono proporre
motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e
non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie
provvisorie.
3. I
ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui sono diretti,
del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto,
la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali
controinteressati.
4. I
ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al primo comma
del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
5. La
notifica del ricorso è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Se i
controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica a uno solo di essi;
qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio e della
residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante
avviso da pubblicare all'albo del Provveditorato agli studi.
7. I
controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 10
giorni dalla data di ricezione della notifica.
8. La
commissione decide, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data della
presentazione del ricorso. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si
intende respinto e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al
T.A.R. o quello straordinario al Capo dello Stato.
TITOLO II
OPERAZIONI
DI COMPETENZA DEI CAPI D'ISTITUTO
Art. 17.
Competenza
al conferimento delle supplenze
1. I capi
d'istituto sono competenti ad assumere supplenti temporanei in sostituzione del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo assente
dal servizio, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il capo
d'istituto è, inoltre, competente per la sostituzione del personale assente
collocato in congedo straordinario ovvero in aspettativa di qualsiasi natura.
3. Il capo
d'istituto è, infine, competente ad assumere supplenti temporanei per la
sostituzione del personale -collaboratore amministrativo- distaccato presso i
distretti scolastici.
4. La
costituzione nella medesima istituzione scolastica di un numero pari di
rapporti di servizio a tempo parziale, relativi allo stesso profilo
professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo
pieno, sui quali possono essere conferite supplenze temporanee. La
disponibilità di posti a tempo parziale è utilizzata, altresì, per il
conferimento di supplenze temporanee a tempo parziale.
5. La
sostituzione del personale assente deve essere disposta, anche in ordine alla
durata della supplenza da conferirsi, allorché sia necessaria per inderogabili
esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Art. 18.
Presentazione
domande - Graduatorie d'istituto
1. Coloro
che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie provinciali, aspirano a supplenze
temporanee devono farne domanda, in carta libera secondo il modello in all. 4,
ai capi d'istituto entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
provinciali definitive.
2. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero mediante assicurata convenzionale entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
3. Le
domande di supplenza possono essere presentate per non più di 25 scuole o istituti
della provincia per la quale si è inseriti in graduatoria. Il predetto limite
di 25 scuole si riferisce a ciascuna delle graduatorie nelle quali l'aspirante
è incluso.
4. Ogni
domanda deve contenere la completa elencazione delle altre scuole cui si è
presentata domanda di supplenza.
5. Con una
stessa domanda possono essere richieste supplenze per diversi tipi di posti di
uno stesso istituto.
6. Coloro
che aspirano a supplenze in sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in
provincia diversa da quella della sede centrale, devono farne domanda al capo
d'istituto, il quale procede alla compilazione di apposita graduatoria per la
sezione staccata o scuola coordinata. In tal caso la domanda di supplenza può
essere prodotta esclusivamente da coloro che siano inseriti nella graduatoria
della provincia nella cui circoscrizione è la sezione staccata o scuola
coordinata.
7. Ricevute
le domande il capo d'istituto compila, per ogni tipo di posto, la graduatoria
degli aspiranti dopo aver accertato che il punteggio dichiarato
dall'interessato corrisponda a quello riportato nella graduatoria provinciale.
8.
Dell'adempimento di tale obbligo il capo d'istituto deve far esplicita menzione
nell'atto di nomina.
9. Le
graduatorie sono pubblicate all'albo dell'istituto e della sezione staccata o
scuola coordinata ubicata in provincia diversa entro 15 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande di supplenza e vi restano
affisse.
10. Per le
scuole di nuova istituzione le domande di supplenza possono essere prodotte da
coloro che siano inclusi nelle graduatorie della provincia ove ha sede la
scuola di nuova istituzione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provinciali definitive ovvero entro 20 giorni dalla pubblicazione,
all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, dell'elenco delle scuole di nuova
istituzione (1). Poiché non possono essere prodotte nella provincia domande di
supplenza per più di 25 scuole, chi ha già espresso 25 preferenze deve
precisare la scuola dalla cui graduatoria desidera essere depennato e deve
inviare la domanda di supplenza, per conoscenza, anche a tale scuola. I capi
d'istituto pubblicano le graduatorie entro 10 giorni dalla scadenza del termine
prescritto per la presentazione delle domande di supplenza. Fino a tale data si
attinge, per eventuali supplenze, a graduatorie d'istituti viciniori.
NOTA
(1) A tal
fine il provveditore agli studi è tenuto a pubblicare all'albo ed a tenere
aggiornato l'elenco delle scuole di nuova istituzione.
Art. 19.
Nomine di
competenza del capo d'istituto
a)
Sostituzione del coordinatore amministrativo
1. Il
collaboratore amministrativo sostituisce il coordinatore amministrativo per le
assenze di quest'ultimo di durata fino a 20 giorni, secondo l'esplicita
previsione al riguardo contenuta nel profilo professionale del collaboratore
amministrativo, come delineato dal D.P.R. 7 marzo
1985, n. 588.
2. Qualora
l'assenza del coordinatore sia prevista per un periodo superiore a 20 giorni,
il capo d'istituto verifica la possibilità di affidare le funzioni del
coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo in servizio
nell'istituto medesimo.
3. A tale
scopo ciascun capo d'istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, acquisisce
le istanze dei collaboratori amministrativi in servizio i quali si dichiarino
disponibili alla sostituzione temporanea del coordinatore.
4. In tale
istanza devono essere dichiarati titoli culturali (diplomi di laurea, idoneità
o superamento di un concorso per esami a posti di coordinatore amministrativo)
nonchè titoli di servizio (in qualità di coordinatore amministrativo non di
ruolo o di collaboratore amministrativo) o comunque titoli dai quali possa
desumersi l'esperienza concreta nello svolgimento dei servizi del coordinatore
ovvero la preparazione culturale e tecnica per assumere tali tecnici.
5. Il capo
d'istituto, sentito anche il coordinatore amministrativo, individua, previa
valutazione degli eventuali titoli dichiarati dagli interessati, l'impiegato
cui, in caso di assenza o impedimento del coordinatore medesimo, saranno
affidate -nel corso dell'anno scolastico- le relative funzioni.
6. Dei
titoli dichiarati potrà, all'occorrenza, essere richiesta regolare documentazione.
7. Durante
il periodo di sostituzione il collaboratore amministrativo svolge tutte le
funzioni del coordinatore amministrativo previste dal relativo profilo
professionale.
8. Qualora
non sia possibile affidare le funzioni di cui trattasi ad alcuno dei
collaboratori disponibili, titolari nella medesima scuola, il capo d'istituto
informa tempestivamente il provveditore agli studi, il quale verifica la
possibilità di nominare un reggente. A tal fine, all'inizio di ogni anno
scolastico, viene compilato, a cura degli uffici scolastici provinciali, un
elenco contenente i nominativi dei coordinatori amministrativi di ruolo
disponibili ad accettare la reggenza di altro ufficio di segreteria, sulla base
di apposite domande nelle quali gli interessati dichiarino la propria
disponibilità ad assumere la reggenza medesima in una seconda istituzione
scolastica con l'indicazione dell'ambito territoriale prescelto, tenuto conto
della sede della scuola di titolarità (distretto, comune, provincia).
9. Le
modalità ed i termini di presentazione della predetta domanda sono disciplinati
con apposita circolare da parte dei provveditori agli studi.
10. Il
provveditore agli studi conferisce la reggenza nell'ambito delle preferenze territoriali
espresse dall'interessato, tenuto conto, altresì, dell'anzianità di servizio,
della viciniorità fra la scuola di titolarità e la scuola di reggenza, nonchè
del tipo di istituto.
11. In ogni
caso, sono presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti ambiti territoriali
nei quali le scuole di titolarità e di reggenza risultino entrambe comprese:
1)
distretto;
2) comune
(1);
3)
provincia.
12. Non può
essere affidato contemporaneamente più di un incarico di reggenza ad un
medesimo coordinatore amministrativo. Il coordinatore non può rinunciare alla
reggenza se non per giustificati motivi. La rinuncia senza giustificati motivi
comporta il divieto di ottenere altre reggenze per il medesimo anno scolastico.
13. Nei
convitti nazionali ed educandati femminili con scuole annesse, nei casi di
assenza superiore a 20 giorni dei coordinatori amministrativi dell'istituzione
educativa o di scuole annesse, il rettore dispone l'attribuzione della reggenza
d uno dei coordinatori amministrativi in servizio nell'istituzione stessa o
nelle scuole annesse, sulla base delle procedure previste dalla presente
ordinanza per il conferimento delle reggenze.
14. Qualora
per le assenze di durata superiore a 20 giorni non sia stato possibile affidare
le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo
della scuola, nè per reggenza ad altro coordinatore amministrativo, il capo
d'istituto procede al conferimento della nomina al supplente temporaneo secondo
le modalità previste al successivo punto c).
15. Il
coordinatore amministrativo cui sia stato concesso l'esonero per motivi
sindacali è sostituito con le modalità previste dal presente punto a), con
scadenza riferita al 31 agosto.
b)
Sostituzione del personale di III e IV qualifica
16. Le
sostituzioni del personale di terza e quarta qualifica sono disposte, previo
accertamento dell'effettiva, inderogabile esigenza relativamente a ciascuna
supplenza conferibile, con le seguenti modalità:
1) a
partire dal primo assente in poi nelle scuole con organico, rispettivamente,
fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale
collaboratore;
2) a
partire dal secondo assente in poi nelle scuole con organico, rispettivamente,
superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di collaboratore.
17. I
criteri sopra indicati si applicano a tutte le istituzioni nelle quali è
previsto un organico di personale sia dei ruoli provinciali che dei ruoli
nazionali (istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica
ivi compresi i conservatori di musica, le accademie e le istituzioni
educative).
18. Il capo
di istituto dà luogo alla nomina di supplenti soltanto quando trattasi di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a 30 giorni. Le supplenze
medesime sono conferite a partire dal primo giorno di cui si determinano le
condizioni di cui sopra, per il periodo strettamente necessario e limitatamente
al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con esclusione
delle vacanze natalizie e pasquali.
19. La
durata di un'assenza pari o superiore a 30 giorni è conteggiata per intero, ai
fini della sostituibilità, anche se una parte dell'assenza coincide con un
periodo di sospensione dell'attività didattica, fermo restando che, qualora le
assenze del titolare comprendano uno o più periodi di sospensione dell'attività
didattica e ricorrano le condizioni di cui al presente punto b), le supplenze
sono conferite con un unico provvedimento, nel quale devono essere evidenziati
i periodi relativamente ai quali il rapporto di lavoro è sospeso.
20. Qualora
ad un primo periodo di assenza, inferiore a 30 giorni, venga ad aggiungersi un
successivo periodo di proroga che, sommato al precedente, determini
-complessivamente- un'assenza di durata pari o superiore a 30 giorni, si
considerano maturate le condizioni per la sostituzione nei limiti di cui ai
punti 1) e 2) del comma 16.
21.
Relativamente a ciascun profilo professionale, per i fini di quanto previsto
dal precedente punto 2), un'assenza di durata inferiore a 30 giorni, ancorchè
non sostituibile, è conteggiata ai fini della verifica delle condizioni
richieste per il conferimento di supplenze da parte del capo d'istituto
(sostituzione a partire dal secondo assente); pertanto, è disposta la nomina di
un supplente temporaneo quando, fra le due prime assenze verificatesi (anche se
solo in parte concomitanti) una almeno risulti di durata pari o superiore a 30
giorni. In tal caso la supplenza può essere conferita in relazione all'assenza
più lunga, anche se si tratta della prima assenza verificatasi; fra due assenze
superiori a 30 giorni potrà essere disposta la sostituzione per quella di
maggiore durata.
22. La
supplenza conferita per tale assenza pari o superiore a 30 giorni è mantenuta
fino al rientro del titolare. In caso di successivi periodi di proroga
dell'assenza medesima, il supplente è mantenuto in servizio subordinatamente
alla permanenza delle condizioni che originariamente determinarono la nomina.
23. Le
eventuali ulteriori sostituzioni sono disposte a partire dal terzo assente in
poi relativamente a periodi pari o superiori a 30 giorni concomitanti, anche
solo in parte, con la prima supplenza conferita.
24. Il
limite numerico di 4 unità di "personale collaboratore" di cui ai
punti 1) e 2) è riferito sia al "collaboratore amministrativo" che al
"collaboratore tecnico" con riguardo ai rispettivi organici di fatto.
25.
Relativamente al personale ausiliario e collaboratore, si fa riferimento, nel
caso di scuole o istituti con sezioni staccate, sedi coordinate, succursali o
convitti annessi, alle distinte dotazioni organiche di fatto, formalmente
assegnate dai competenti organi di istituto all'inizio dell'anno scolastico,
rispettivamente alla sede scolastica centrale ed a ciascuna delle predette
sezioni staccate, sedi coordinate, succursali o convitti annessi.
26. Per i
collaboratori tecnici si fa riferimento, inoltre, alle singole aree
professionali previste nelle tabelle allegate all'O.M. n. 311 del 31 ottobre
1988 e successive modifiche ed integrazioni.
27. Per la
sostituzione del restante personale di terza e quarta qualifica, appartenente
ai profili professionali di guardarobiere, cuoco, aiutante cuoco, infermiere,
in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede comunque
alla immediata sostituzione in caso di assenza.
28. Va
considerato, in ogni caso, assente dal servizio il collaboratore amministrativo
al quale siano state attribuite le funzioni di coordinatore in base a quanto
previsto nel precedente punto a), relativamente al periodo di attribuzione
delle predette funzioni.
29. Il
posto lasciato scoperto dal collaboratore amministrativo che sia stato
utilizzato presso il distretto scolastico per i relativi adempimenti
amministrativi è considerato disponibile per le operazioni di cui al presente
punto b), a condizione che il titolare distaccato non si trovi in condizioni di
soprannumerarietà e non possa essere sostituito da altra unità di personale di
corrispondente qualifica e profilo professionale che, nell'ambito del ruolo
provinciale, debba essere utilizzato in quanto soprannumerario.
30. Non è
consentito disporre nomine di supplenti per la sostituzione, presso i distretti
scolastici, del personale ivi distaccato, che si assenti dal servizio per
motivi che ordinariamente consentirebbero la sostituzione con personale non di
ruolo nell'istituzione scolastica di titolarità.
31. E'
disposta dal capo d'istituto, con le modalità previste dal presente punto b),
la sostituzione del personale di terza e quarta qualifica assente dal servizio
per esonero sindacale, a condizione che non sia stato possibile provvedere alla
sostituzione medesima mediante impiego di personale soprannumerario.
c)
Conferimento ed accettazione delle nomine
32. Il capo
d'istituto procede al conferimento della supplenza seguendo l'ordine delle graduatorie
compilate per ogni tipo di posto.
33. Ai
sensi dell'art. 585 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, coloro i
quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli
(rispettivamente per l'accesso alla V, IV e III qualifica) hanno diritto alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella
provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza,
relativamente alle corrispondenti graduatorie.
34. Le
precedenze assolute di cui sopra sono date secondo l'ordine di inclusione nella
graduatoria di supplenza di circolo o d'istituto.
35. Le
riserve di posti in favore di categorie protette, di cui al precedente art. 10,
non si applicano per il conferimento delle supplenze temporanee sulla base
delle graduatorie di circolo o d'istituto.
36. Il
provveditore agli studi comunica alle dipendenti istituzioni scolastiche gli
elenchi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi di accesso per
soli titoli, ai fini dell'attribuzione delle relative precedenze.
37. Fino
alla data di pubblicazione delle nuove graduatorie di circolo o d'istituto, le
supplenze vanno conferite sulla base delle graduatorie vigenti per il triennio
precedente. Tali supplenze sono revocate alla data di pubblicazione delle nuove
graduatorie solamente nell'ipotesi che si protraggano oltre tale data per un
periodo pari o superiore a 20 giorni.
38. Il
conferimento delle supplenze deve essere comunicato telegraficamente e deve
essere accettato entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione.
39. La
comunicazione telegrafica può essere preceduta da interpello a mezzo fonogramma
registrato al protocollo. (2)
40. Gli
atti di nomina -riguardanti esplicitamente il punteggio attribuito nella
graduatoria provinciale ed il posto occupato nella medesima- devono essere
pubblicati contestualmente all'albo della scuola. Dalla data di pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative.
41. Non è
consentito abbandonare una supplenza temporanea per accettarne un'altra di
maggiore durata, salvo che non si tratti di supplenze che durino
rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (per i coordinatori
amministrativi) o al termine delle lezioni (per il personale di terza e quarta
qualifica) o comunque -in via generale ed entro i limiti predetti- per un
periodo non inferiore a cinque mesi, compresi i periodi di sospensione della
nomina previsti dalle norme vigenti per la sostituzione del personale A.T.A. di
terza e quarta qualifica assente dal servizio.
42. Chi,
dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza non può ottenere altre
nomine, relative alla stessa graduatoria, per tutto il periodo corrispondente
alla durata della supplenza abbandonata.
43.
Dell'avvenuto abbandono di una supplenza è data comunicazione, a cura del capo
d'istituto competente, alle altre scuole od istituti presso cui l'aspirante ha
presentato domanda per le medesime graduatorie.
44. La
sanzione non si applica quando l'abbandono sia dovuto al conferimento di
supplenze annuali o temporanee da parte del provveditore agli studi o di una
supplenza temporanea del capo d'istituto che duri fino al termine dell'anno
scolastico (per i coordinatori amministrativi) o al termine delle lezioni o
comunque per un periodo non inferiore a 5 mesi, compresi i periodi di
sospensione della nomina di cui sopra è cenno.
45. Il
divieto non sussiste qualora si tratti di assumere altra supplenza relativa ad
una graduatoria diversa da quella per la quale l'interessato è in servizio.
46. La
supplenza può essere conferita con scadenza riferita al momento del rientro del
titolare. In ogni caso, il diritto alla conferma in servizio viene meno a
seguito della pubblicazione delle nuove graduatorie d'istituto e in tale
ipotesi la supplenza è revocata alla data di pubblicazione delle nuove
graduatorie soltanto nel caso in cui la stessa si protragga oltre tale data per
un periodo pari o superiore a 20 giorni.
47. Le
supplenze di coordinatore amministrativo conferite fino al rientro del titolare
hanno durata fino al 31 agosto e possono essere confermate fino all'effettivo
rientro del titolare medesimo soltanto nel caso in cui, all'inizio del nuovo
anno scolastico, non sia stato possibile disporre la sostituzione mediante
incarico da conferire al collaboratore amministrativo in servizio nell'istituto
medesimo, per reggenza, ad altro coordinatore amministrativo. In tal caso,
resta fermo quanto già previsto dal precedente comma.
48.
Qualora, invece, in rapporto alle esigenze di servizio dell'istituto, la
supplenza sia conferita con data di scadenza anteriore a quella del previsto
rientro del titolare, tale data non potrà essere successivamente modificata.
49. Per le
supplenze relative ai collaboratori tecnici, si richiamano le modalità
contenute nell'art. 12 dell'O.M. 21 febbraio 1994, n. 59.
50. Coloro
che conseguono la nomina a supplente temporaneo devono produrre i documenti di
cui all'art. 13 dell'ordinanza sopra citata e devono altresì provvedere a
regolarizzare in bollo tutti i documenti allegati alla domanda di inclusione
nelle graduatorie provinciali.
51. I
supplenti che abbiano già presentato la documentazione sono esonerati dal
presentarne un'altra analoga nel caso di successiva supplenza nel corso del
triennio di validità delle graduatorie. A tal fine gli interessati sono tenuti
ad indicare la scuola o l'istituto presso il quale giace la documentazione,
ferma restando la facoltà del capo d'istituto di accertare d'ufficio tale
circostanza.
52. Coloro
i quali sono nominati supplenti temporanei conservano il diritto ad ottenere la
supplenza annuale o temporanea derivante dall'inclusione nelle graduatorie
provinciali.
53.
L'aspirante che abbia ottenuto una supplenza temporanea e prestato il relativo
servizio non perde il diritto alle ulteriori nomine nei confronti degli
aspiranti che lo seguono nell'ordine della graduatoria d'istituto.
54.
L'accettazione di una supplenza temporanea a tempo parziale non preclude la
possibilità di ottenere successivamente una supplenza temporanea a tempo pieno,
anche se derivante dalla sopravvenuta disponibilità, nella medesima istituzione
scolastica, di un secondo posto a tempo parziale. Può essere conferita una
supplenza temporanea a tempo parziale al personale al quale sia stata conferita
dal provveditore agli studi una supplenza temporanea a tempo parziale purchè
risulti incluso nella graduatoria di circolo o d'istituto.
55. Qualora
l'assenza di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di terza e quarta
qualifica nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni e la
conclusione delle attività didattiche (compresi gli esami) determini,
nell'istituzione scolastica, l'impossibilità di assicurare lo svolgimento delle
attività medesime, il capo d'istituto -previa autorizzazione del provveditore
agli studi- può prorogare la data di scadenza della supplenza conferita,
limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e
nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico
servizio fornito dalla scuola.
56. A tal
fine, il capo d'istituto segnala tempestivamente al provveditore agli studi
tutti gli elementi necessari per la valutazione delle circostanze che possono
giustificare l'autorizzazione a mantenere in servizio supplenti temporanei.
57. Sono
comunque da considerare valide, ai fini di cui sopra, le necessità connesse con
l'apertura e la chiusura della scuola, la pulizia dei locali, la fornitura del
supporto amministrativo e tecnico indispensabile per lo svolgimento delle
attività didattiche sopra richiamate.
58. Il
provveditore agli studi concede l'autorizzazione al capo d'istituto tenendo
conto, anche, della presenza nell'istituzione scolastica di personale supplente
annuale nonchè di quello nominato fino al termine delle attività didattiche
sulla base delle graduatorie provinciali.
NOTE
(1) Qualora
il distretto includa più comuni, l'ordine sarà il seguente: 1 - comune; 2 -
distretto; 3 - provincia.
(2) Per fonogramma
deve intendersi la comunicazione per via telefonica di un testo scritto,
registrato a protocollo, con l'indicazione del giorno ed ora di trasmissione,
nonchè delle generalità dell'operatore che trasmette e della persona che riceve
la comunicazione.
Art. 20.
Esclusioni
- Sanzioni
1. Il capo
d'istituto che abbia rilevato dichiarazioni false nelle domande, o alterazioni
volontarie apportate alla documentazione in originale o in copia, o che abbia
constatato che l'interessato ha prodotto domanda di supplenza in più di 25
scuole, dopo aver accertato la responsabilità dell'interessato, dispone la
revoca dell'eventuale nomina già conferita. Invia, successivamente, gli atti al
provveditore agli studi il quale, dopo una verifica dei fatti, depenna il candidato
da tutte le graduatorie provinciali nelle quali sia eventualmente inserito con
la conseguente cancellazione anche dalle graduatorie d'istituto e revoca
l'eventuale supplenza annuale già conferita.
Art. 21.
Ricorsi
1. Contro i
provvedimenti adottati dai capi d'istituto in applicazione del presente titolo
II è ammesso il ricorso alla commissione di cui all'art. 3, commi VIII e IX, della Legge 9 agosto 1978, n. 463,
entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione in
via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto
termine di 15 giorni. In tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
2. Si
osservano per tali ricorsi le norme di cui al precedente art. 16, commi III - V
- VI - VIII.
3. La
pubblicazione di cui al citato VI comma va fatta all'albo della scuola o
istituto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE PROVINCE DI BOLZANO, GORIZIA E TRIESTE
Art. 22.
Scuole con
insegnamento in lingua slovena
1. Le norme
della presente ordinanza si applicano anche al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in lingua slovena.
2. Presso i
Provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia debbono essere predisposte, per
tali scuole, distinte graduatorie.
3. Per l'inserimento
in tali graduatorie gli aspiranti devono indicare nella domanda, tra l'altro,
il possesso del titolo di studio conseguito nelle scuole con lingua
d'insegnamento slovena.
4. Nella
domanda gli aspiranti devono dichiarare altresì se intendano essere inclusi
soltanto nelle graduatorie relative alle scuole con insegnamento in lingua
slovena o anche nelle graduatorie per le scuole in lingua italiana.
5. Gli
aspiranti che non producono il titolo di studio di cui sopra sono collocati
nelle graduatorie con riserva e devono sostenere, con esito favorevole,
all'atto del conferimento della supplenza, un colloquio tendente ad accertare
la conoscenza della lingua slovena.
6. A tal
fine il provveditore agli studi costituisce una apposita commissione composta da
un preside e due insegnanti.
Art. 23.
Personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della provincia di Bolzano
1. Nella
provincia di Bolzano le norme della presente ordinanza si applicano solo al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del convitto nazionale con
esclusione quindi del personale delle scuole, anche se annesse al convitto
medesimo.
2. Per
l'inserimento in tali graduatorie gli aspiranti devono indicare, tra l'altro,
il possesso dell'attestato di bilinguismo ai sensi del D.P.R. 26 luglio
1976, n. 752.
3. Gli
aspiranti, già inclusi in graduatoria, al momento del conferimento di una
nomina, sia da parte del sovrintendente che da parte del rettore del convitto
nazionale, dovranno presentare il prescritto attestato di bilinguismo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E COMUNI
Art. 24.
Validità
permanente delle graduatorie
1. Le
graduatorie provinciali hanno validità permanente e sono triennalmente
aggiornabili nel punteggio degli aspiranti iscritti e a seguito della
presentazione di nuove domande. Le graduatorie di circolo o d'istituto hanno
validità triennale.
2.
All'inizio del secondo e terzo anno del triennio di vigenza le graduatorie
provinciali rivivono nei riguardi di tutti coloro che, a norma delle
disposizioni precedentemente impartite, non siano stati cancellati o esclusi,
compresi quelli che nell'anno scolastico precedente abbiano conseguito una
supplenza annuale in base a graduatorie che siano state interamente scorse.
3. Ove
nelle graduatorie provinciali non vi siano aspiranti o esse si esauriscano nel
corso del primo ovvero del secondo o terzo anno del triennio di vigenza, i
posti vacanti vengono ricoperti con supplenza temporanea conferita dal capo
d'istituto a persona avente i requisiti prescritti, previa pubblicazione
all'albo dell'istituto, per almeno 15 giorni, di un avviso di disponibilità del
posto, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle domande.
4. Il
termine di cui al precedente comma è eventualmente prorogabile in caso di
mancanza di aspiranti.
5. In caso
di più aspiranti si procede alla formulazione di apposita graduatoria sulla
base dei titoli di cui alle tabelle annesse alla presente ordinanza.
6.
Nell'ipotesi in cui nelle graduatorie d'istituto non vi siano aspiranti, le
relative supplenze temporanee che si rendano necessarie sono disposte
utilizzando le graduatorie di altre scuole poste nell'ordine: nel distretto;
nei distretti viciniori; nel comune; nei comuni viciniori.
7. Esperite
le procedure di cui ai commi precedenti, in caso di mancanza degli aspiranti, i
capi di istituto devono rivolgersi agli uffici di collocamento allo scopo di
reperire personale fornito dei requisiti richiesti. Ai sensi dell'art. 3, II comma, della Legge 9 agosto 1978, n. 463,
occorre compilare nuove graduatorie provinciali per il secondo ovvero per il
terzo anno del triennio di vigenza solo quando nel primo anno (ovvero nel
secondo anno) si sia reso necessario ricorrere alla procedura di cui ai commi
III, IV, V, VI del presente articolo.
8. Tali
nuove graduatorie, che hanno validità limitata ad un solo anno scolastico,
debbono essere utilizzate soltanto qualora, nel corso di conferimento di
supplenze annuali, si verifichi effettivamente l'esaurimento della
corrispondente graduatoria permanente.
9. Le
domande del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per inclusione
nelle graduatorie di cui al comma precedente, devono essere presentate, per una
sola provincia, entro il 20 maggio dell'anno in cui si verifica l'esaurimento
delle graduatorie provinciali.
10. A pena
di esclusione, le domande devono essere redatte unicamente sugli appositi
moduli di cui agli all. 6 e 6 bis della presente ordinanza.
11.
L'aspirante già incluso in altra graduatoria della medesima provincia deve
indicare e certificare nuovamente i titoli culturali e di servizio.
12. Coloro
che sono già inclusi nella graduatoria permanente esaurita non devono
ripresentare alcuna domanda, rimanendo consolidate le posizioni già conseguite
in graduatoria.
13. Gli
aspiranti che non siano inclusi in alcuna graduatoria provinciale permanente
per il conferimento di supplenze su posti di personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario devono, all'atto della presentazione della domanda, dichiarare
espressamente tale loro condizione al punto 8 bis del modulo domanda (all. 6).
14. Gli aspiranti
attualmente inclusi in graduatorie provinciali permanenti possono presentare,
nel termine sopraindicato, domanda di supplenza ad altro ufficio scolastico
provinciale per l'inclusione nelle nuove graduatorie aggiuntive. Tale
circostanza va dichiarata ugualmente al punto 8 bis del modulo domanda.
15.
L'ufficio scolastico di provenienza provvederà d'ufficio alla cancellazione
degli aspiranti in parola da tutte le graduatorie permanenti della propria
provincia, atteso che l'art. 4 della presente ordinanza prevede che gli
aspiranti alle nomine possano essere inclusi in graduatorie di una sola
provincia.
16. La
mancata dichiarazione della presenza in graduatoria di altra provincia e quindi
la contemporanea presenza in graduatorie di più province comporterà
l'esclusione dalle graduatorie di tutte le province interessate ai sensi del
precedente art. 8 lettera F.
17. Le
graduatorie provvisorie devono essere pubblicate entro il 10 giugno e quelle
definitive entro il 10 luglio dell'anno scolastico in cui si verifica
l'esaurimento delle graduatorie stesse.
18. Le
domande di inclusione nelle corrispondenti graduatorie d'istituto per il
conferimento di supplenze temporanee dei capi d'istituto devono essere
presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.
19. Entro
il 20 marzo del primo e del secondo anno del triennio di validità delle
graduatorie provinciali, i provveditori agli studi pubblicano all'albo
dell'ufficio scolastico provinciale l'avviso di esaurimento delle graduatorie
unitamente a stralcio delle relative norme contenute nella presente ordinanza.
Dell'esaurimento delle graduatorie deve essere data comunicazione a tutti gli
uffici scolastici provinciali che provvederanno a darne diffusione mediante
pubblicazione ai relativi albi.
Art. 25.
Reinserimento
in graduatoria del personale depennato per mancata accettazione della nomina
1. Gli
aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle nomine da
conferire al personale ATA non di ruolo depennati dalle medesime graduatorie a
seguito di mancata accettazione delle nomine conferite, possono presentare
domanda di reinserimento nelle graduatorie medesime per l'anno scolastico
successivo a quello cui si riferisce il depennamento. Le relative domande
dovranno essere presentate entro il 15 aprile utilizzando il modulo domanda
all. 6 e 6 bis nel quale potrà eventualmente essere richiesto anche
l'aggiornamento del punteggio. Il reinserimento in graduatoria nel secondo e
nel terzo anno di validità delle stesse va richiesto con apposita domanda in
carta libera, nella quale vanno riportati i dati anagrafici, la graduatoria (o
le graduatorie) cui si riferisce il reinserimento nonchè i punteggi
precedentemente attribuiti.
2. Gli
aspiranti depennati dalla graduatoria provinciale che non chiedano il
reinserimento per l'anno scolastico successivo potranno presentare domanda di
inclusione solo in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti.
3. Non è
consentita la presentazione delle domande di reinserimento in graduatoria da
parte del personale già incluso nella graduatoria G-ausiliari.
4. Il
reinserimento in graduatoria è disposto mediante ripristino della domanda con
il medesimo punteggio posseduto all'atto del depennamento.
5. Il
reinserimento in graduatoria degli aspiranti che abbiano presentato domanda è
disposto mediante decreto collettivo del provveditore agli studi da pubblicare
all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.
6. Le
modalità operative per la trattazione delle domande di reinserimento in
graduatoria saranno comunicate ai provveditori agli studi dall'ufficio per
l'informatica.
ALLEGATO 1
Tabella di
valutazione dei titoli
(approvata
con D.M. 1 febbraio 1987)
TABELLA A - CARICHI DI FAMIGLIA (1)
1)
Aspirante con coniuge a carico oppure senza coniuge o separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, con persone a carico: punti 1
2) Per ogni
figlio minorenne o maggiorenne permanentemente inabile al lavoro o studente
universitario fino a 26 anni, non coniugato convivente (1bis) : punti 0,50
TABELLA B - GRADUATORIA DI COORDINATORE
AMMINISTRATIVO
A) Titoli
di cultura
1) Titolo
di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria. Media dei voti
riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione
fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio che riportano un
punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a
10 (2).
2) Diploma
di laurea (3): punti 2
3) Idoneità
in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto
bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola
idoneità): punti 1
4)
Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato
ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845: punti 1
B) Titoli
di servizio
5) Servizio
prestato in qualità di segretario o coordinatore amministrativo nelle scuole o
istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica,
nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni: punti 0,50
6) Servizio
prestato in qualità di applicato di segreteria, di magazziniere o di
collaboratore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,25
7) Servizio
militare ed i servizi ad esso assimilati; per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (7): punti 0,05
TABELLA C - GRADUATORIE COLLABORATORE
TECNICO, CUOCO, INFERMIERE
A) Titoli
di cultura
1) Titolo
di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria. Media dei voti
riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione non sia
espressa con una cifra ma con una qualifica complessiva, si attribuiranno i
seguenti valori: sufficiente = 6; buono = 7; distinto = 8; ottimo = 9 (2). Nei
confronti di coloro che producano il diploma di istruzione secondaria di primo
grado integrato da attestato regionale rilasciato ex art. 14 della Legge n. 845/78, il punteggio è
attribuito con riferimento al diploma di scuola media. Per quanto concerne i
titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10.
2) Idoneità
in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di ruolo banditi dal
Consiglio di amministrazione degli istituti tecnici e professionali (si precisa
che tale punteggio viene attribuito solo agli idonei dei concorsi a posti di
aiutante tecnico o cuoco per la inclusione rispettivamente nella graduatoria
dei collaboratori tecnici e dei cuochi). Il punteggio viene attribuito una sola
volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2
B) Titoli
di servizio
3) Servizio
prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed
artistica e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in qualità di
aiutante tecnico o di collaboratore tecnico (limitatamente alla graduatoria di
collaboratori tecnici) (4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni: punti 0,50
4) Servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionale, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato
in qualità di cuoco (limitatamente alla graduatoria di cuoco) (5) (6); per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
5) Servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato in qualità di
infermiere (limitatamente alla graduatoria degli infermieri) (5) (6); per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
6) Servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionale o nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato
in qualità di aiutante cuoco (limitatamente alla graduatoria dei cuochi) (4)
(5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,30
7) Altro
servizio comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati
d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici o
professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato,
ivi compreso il servizio di insegnamento nei CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese
o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,10
8) Servizio
di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6); per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05
9) Servizio
militare ed i servizi ad esso assimilati; per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (7): punti 0,05
TABELLA D - GRADUATORIA DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
A) Titoli
di cultura
1) Titolo
di studio prescritto per la inclusione nella graduatoria. Media dei voti
riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia
espressa con una qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente = 6; buono = 7; distinto = 8; ottimo = 9 (2).
2) Diploma
di istruzione secondaria di secondo grado od artistica (3): punti 2
3) Idoneità
in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto ed
esecutive bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una
sola idoneità): punti 1
4)
Attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici
rilasciato al termine dei corsi professionali istituiti dallo Stato, regioni o
altri enti pubblici (si valuta un solo attestato o titolo) : punti 1
B) Titoli
di servizio
5) Servizio
prestato in qualità di segretario o coordinatore amministrativo, applicato,
magazziniere o collaboratore amministrativo nelle scuole o istituti statali o
conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato
(4) (5) (6); per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
6) Altro
servizio comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto
5) ivi compreso il servizio di insegnamento CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni: punti 0,10
7) Servizio
di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali, comunali e dei patronati scolastici (5) (6); per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,05
8) Servizio
militare ed i servizi ad esso assimilati; per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (7): punti 0,05
TABELLA E - GRADUATORIA DEI GUARDAROBIERI E
DEGLI AIUTANTI CUOCHI
A) Titoli
di cultura
1) Titolo
di studio prescritto per la inclusione nella graduatoria. Media dei voti
riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia
espressa con una qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente = 6; buono = 7; distinto = 8; ottimo = 9 (2).
2) Idoneità
conseguita in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di ruolo per
cuoco o aiutante cuoco indetti dai consigli di amministrazione degli istituti
tecnici e professionali (limitatamente alla graduatoria degli aiutanti cuochi).
Il punteggio viene attribuito una sola volta, anche se si è risultati idonei in
più concorsi: punti 2
3) Idoneità
conseguita in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di ruolo di
guardarobiere indetti dai consigli di amministrazione degli istituti tecnici e
professionali (limitatamente alle graduatorie di guardarobiere). Il punteggio
viene attribuito una sola volta, anche se si è risultati idonei in più
concorsi: punti 2
B) Titoli
di servizio
4) Servizio
prestato in qualità di cuoco e di aiutante cuoco relativamente alla graduatoria
di aiutante cuoco ovvero di guardarobiere e di aiutante guardarobiere per la
graduatoria di guardarobiere nelle scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6);
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
5) Altro
servizio comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato,
ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei CRACIS (4) (5) (6); per
ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,15
6) Servizio
di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali o comunali, dei patronati scolastici o dei consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6); per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni: punti 0,05
7) Servizio
militare e servizi ad esso assimilati (7); per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni: punti 0,05
TABELLA F - GRADUATORIE DEGLI AUSILIARI
A) Titoli
di cultura
1) Titolo
di studio prescritto per la inclusione nella graduatoria. Media dei voti
riportati escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove
la votazione sia espressa in termini numerici, la media dei voti sarà
arrotondata per difetto quando i decimali siano pari o inferiori allo 0,50,
ovvero per eccesso quando i decimali siano superiori allo 0,50. Si
attribuiranno i seguenti valori:
media fino
al 6,50 = punti 2; fino al 7,50 = punti 2,50; fino all'8,50 = punti 3; fino al
10 = punti 3,50. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una
qualifica complessiva, si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente
= 2; buono = 2,50; distinto = 3; ottimo = 3,50.
2) Diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o artistica: punti 2
B) Titoli
di servizio
3) Servizio
prestato in qualità di bidello, di accudiente, di custode ovvero di ausiliario
in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o
conformati, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli
educandati femminili dello Stato (4) (5) (6); per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni: punti 0,50
4) Altro
servizio comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato,
ivi compreso il servizio di insegnamento nei CRACIS (4) (5) (6); per ogni mese
o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,15
5) Servizio
di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali o comunali, dei patronati scolastici o dei consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6); per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni: punti 0,05
6) Servizio
militare e servizi ad esso assimilati (7); per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni: punti 0,05
N.B. Per
scuola primaria va intesa scuola materna e scuola elementare. Riguardo a tutte
le tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si chiarisce, infine, che
sono da intendersi fra i servizi prestati in scuole statali anche quelli resi
in tali scuole come dipendenti da comuni o da province limitatamente a quel
personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole
scuole. Ovviamente, tra i servizi prestati alle dipendenze di altre
amministrazioni non vanno computati quelli resi ad enti locali, già valutati in
maniera più favorevole.
NOTE
(1) Per
conseguire tale punteggio gli interessati devono produrre dichiarazione
sottoscritta sotto la propria personale responsabilità di avere diritto a
percepire le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, ovvero per persone a
carico nel caso in cui siano senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale. Gli interessati dovranno
all'uopo rilasciare apposita dichiarazione, come da allegato 5, sottoscritta dinanzi
al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, cancelliere,
notaio o funzionario del pubblico ufficio cui deve essere prodotta la domanda.
Per i carichi di famiglia occorre far riferimento alle quote di aggiunta di
famiglia effettivamente percepite, ovvero a quelle che l'aspirante o il coniuge
avrebbero titolo a percepire prescindendo dalle disposizioni limitative
riferite al reddito.
(2)
Nell'ipotesi che l'aspirante produca più titoli validi per l'inclusione in
graduatoria, sarà valutato quello più favorevole.
(3) Il
punteggio deve essere attribuito una sola volta anche se l'aspirante produca
più titoli.
(4) Qualora
il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente
riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla
metà. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica
indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
(5) Il
servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità
competenti da cui risulti la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di
appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono
specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se
esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà, altresì,
dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri
trattamenti pensionistici.
(6) La
valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del
servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
(7) Salvo
che non si faccia luogo alla valutazione più favorevole prevista dall'art. 6,
III comma.
(1bis) Il
relativo punteggio va attribuito anche per ogni figlio di età superiore ad anni
18 ed inferiore a 21 che frequenti istituti di istruzione secondaria di II
grado; per l'attribuzione del punteggio medesimo il figlio convivente deve
essere a carico di uno dei genitori; il punteggio viene attribuito ad entrambi
i genitori se ambedue aspiranti all'impiego.
ALLEGATO 4
Modello di
domanda di supplenza
(da
compilarsi in carta semplice)
Al preside
(o direttore) del .........................
...l...
sottoscritt ...............nato a .................. (provincia di
..................... il ....................residente in ...................via
.........................ai fini del conferimento di supplenze in posti di
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, chiede, a norma
della O.M. ......................... di essere collocato nell ... graduatori
... di codesto istituto (o scuola) di seguito indicat ... (1)
1)
.........................
2)
.........................
3)
.........................
...l...
sottoscritt ... è inclus... nell ... seguent ... graduatori ... provincial ...
(2) del Provveditorato agli studi di ...................
1)
.....................al posto .....................con punti ..............
2)
.....................al posto .....................con punti ..............
3)
.....................al posto .....................con punti ..............
...l...
ssottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso a
posti di collaboratore tecnico: ...............
Dichiara di
essere fornit ... di patente D con relativo certificato di abilitazione professionale
(3)
...l...
ssottoscritt ... dichiara di aver presentato domanda di supplenza ai seguenti
istituti o scuole:
.........................in
qualità di .........................
.........................in
qualità di .........................
.........................in
qualità di .........................
Data,
.......................
Firma
.......................
(1)
Indicare la o le graduatorie che interessano.
(2) Le
graduatorie devono essere quelle della provincia nella quale si trova la scuola
cui la domanda di supplenza è diretta.
(3) Solo
per gli aspiranti a posto di collaboratore tecnico per la "conduzione e
manutenzione di autoveicoli".
(4)
Indicare la qualifica (es.: coordinatore amministrativo, ausiliario, ecc.).