Ordinanza Ministeriale 13 febbraio
1998, n. 55
Disposizioni integrative dell’OM n. 446 del
22/7/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale
del personale della scuola
ART. 1 Destinatari
1.1 Il personale statale con contratto a tempo
indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva
indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere, ai sensi
di quanto previsto all’articolo 1 del
decreto interministeriale 29 luglio 1997, n. 331, il
trattamento di pensione e di anzianità e quello conseguente alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
1.2 Il beneficio di cui al comma 1 può essere
richiesto dal personale individuato all’articolo 2
dell’OM 22/7/97 n. 446, con esclusione di quello indicato
all’articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza.
ART. 2
Presentazione delle domande
2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità previste dal
comma 1 al comma 7 dell’art. 3
dell’ordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve,
altresì, essere indicata la data di inizio del pensionamento.
2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere
inoltrata entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedenti a
quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo per
anzianità di servizio, che non presenti domanda entro tale termine, decade
dalla possibilità dell’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 1, comma
1.
ART. 3
Formazione degli elenchi e graduatorie
3.1 Il provveditore agli studi e il direttore di
conservatorio o accademia, redigono appositi elenchi di tutto il personale che
ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale,
suddivisi per classi di concorso o profili professionali, secondo le modalità
contemplate dall’articolo 5
dell’OM 446/97.
3.2 Qualora si determini esubero delle domande
rispetto al contingente massimo di posti previsti dall’articolo 6
dell’OM 446/97 da destinare alla trasformazione di rapporti di
lavoro a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia
professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il
personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il
collocamento a riposo per anzianità di servizio.
3.3. Nell’ipotesi prevista al comma 2, la
trasformazione dei rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei beneficiari
del dl 331/97 avviene
subordinatamente alla possibilità di accoglimento delle domande del restante
personale e secondo l’ordine di inserimento nelle rispettive graduatorie.
ART. 4
Orario di servizio
4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che
usufruisce del regime della cumulabilità deve essere pari almeno al 50%
dell’orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato
compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra e la salvaguardia
del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna
classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all’articolo 7
dell’OM 446/97. Per il restante personale deve essere garantita
l’osservanza delle modalità contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa
ordinanza.
ART. 5
Durata e sede di servizio
5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione
decorrono, contestualmente all’inizio del pensionamento, dal 1° settembre di
ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la
durata di almeno due anni il personale di cui all’articolo 1 non può
richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di
riproposizione della domanda di cui all’articolo 2, ancorché inoltrata
anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di
cui al DL 331/97 ha diritto
al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso
in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica
dell’istituzione scolastica.
5.3 Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia
all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si
procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui
al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo
pieno, secondo la vigente normativa.
ART. 6
Norma transitoria
6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal
30 settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DL 29 luglio
1997, n. 331, in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 1, può presentare la domanda prevista all’art. 2 per ottenere la
trasformazione a decorrere dal 1/9/98, entro e non oltre la data del 15 marzo
1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il personale suddetto non può
presentare la domanda negli anni scolastici successivi.
6.2 Le domande già inoltrate sono da considerarsi
utilmente prodotte, a meno di rinuncia che gli interessati possono chiedere
entro la data indicata al precedente comma. Gli uffici competenti alla
emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze od omissioni nelle
istanze presentate antecedentemente alla data della presente ordinanza,
provvedono a invitare gli interessati alla regolarizzazione delle domande
stesse.
6.3 Al fine dell’assegnazione della sede di servizio,
e limitatamente all’anno scolastico 1998/99, il personale di cui al presente
articolo sarà utilizzato con precedenza rispetto a quello che, avendo chiesto e
ottenuto il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 1998, non possa
permanere nella sede di ultima titolarità per indisponibilità di posti nella
dotazione organica della stessa sede
ART. 7
Norma comune
7.1 L’art. 3, comma
1, dell’OM 22/7/97, n. 446, è modificato nella parte in cui
viene indicato, quale termine annuale per la presentazione delle domande di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la data
del 30 giugno di ciascun anno scolastico.
7.2 In conseguenza di quanto disposto al comma 1, la
domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata,
secondo le modalità contemplate all’art. 3, commi 1 e ss., entro il 15 marzo di
ciascun anno scolastico o accademico.
7.3 Il termine indicato al comma 2, si applica a
tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del
proprio rapporto di lavoro.
ART. 8
Personale educativo e Ata
8.1 A parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 10,
comma 3, dell’ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446 e dall’articolo 17,
comma 4, dell’ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, i posti
di personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti
nella medesima istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti
di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di
corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di
utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria, sono
ricoperti dal provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata annuale.
8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità
residue saranno utilizzate dai capi d’istituto, a fronte dell’effettiva
necessità secondo quanto contemplato dall’articolo 17,
comma 5 dell’OM 59/94, per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o
dell’attività didattica.
8.3 L’accettazione di una nomina di cui al precedente
comma 2 non preclude, in alternativa, la possibilità di stipulare altro
contratto di lavoro a tempo pieno, purché di durata annuale, ovvero limitata al
termine delle lezioni o dell’attività didattica.
ART. 9
Trattamenti accessori
9.1 Con contrattazione collettiva decentrata può
essere previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti o attività contemplati agli articoli
43 e 54 del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola sottoscritto il
4 agosto 1995, possano essere corrisposti, in favore del personale a tempo
parziale, anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla
durata della prestazione lavorativa.
ART. 10
Norma di rinvio
10.1 Per quanto di non incompatibile e di non espressamente
o implicitamente previsto dalla presente ordinanza, valgono le norme del DL 29/7/97, n.
331, della OM 22/7/97, n.
446, nonché dell’OM 21/2/94, n.
59 e ss. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei
conti per il visto e la registrazione ai sensi dell’art. 3 della L.
14 /1/94, n. 20.