Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione
Generale Istruzione Elementare
Direzione
Generale Istruzione Secondaria di 1° grado
Ordinanza
Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455
Oggetto:
Educazione in età adulta Istruzione e formazione
ART. 1 - Istituzione dei centri
territoriali permanenti
1. Il
provveditore agli studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche
sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e
privati e sentito il comitato provinciale di cui all'art. 10, istituisce centri
territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. I centri si
configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di
concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e
formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione.
Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere
istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri
coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio,
organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre
agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal
singolo, che da istituzioni e dal mondo dal lavoro.
4. I provveditori
agli studi, sentito il comitato provinciale, istituiscono i centri, a partire
dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una
domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e
accordi e dove sia prevedibile un flusso, in corso d'anno,- di 90/110 utenti.
5. Con il fine di
favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze legate a
diversi ambienti, le attività potranno essere dislocate anche in sedi diverse
da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro
assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento
di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso
l'offerta negli istituti penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento
didattico e amministrativo presso un'istituzione scolastica individuata tra
quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto
conto di specifiche pregresse esperienze, con preferenza per quella dove ha
sede il distretto scolastico.
8. Il provveditore agli studi, a
norma dell'art. 33 del CCNL
del 1995, conferisce incarico di coordinatore del centro al
dirigente scolastico della scuola di cui al precedente comma.
ART. 2 - Obiettivi e coordinamento dei
centri
1. Ogni centro
predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il
diritto all'orientamento e al riorientamento e alla formazione professionale.
In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di
alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale,
rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e
competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione
professionale.
2. Il
coordinatore di ciascun centro opera per il radicamento nella realtà
territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale
scopo:
·
promuove rapporti con i soggetti pubblici e
privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del centro, curando la
formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle
convenzioni, anche al fine della dislocazione delle attività;
·
promuove incontri con i dirigenti
scolastici del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per
condividere modalità operative e azioni positive mirate all'attivazione della
domanda, alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla progettazione
di attività di formazione in servizio e aggiornamento del personale;
·
opera in collaborazione con gli organismi
che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del
successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati
per l'educazione alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento…;
·
formalizza le proposte di organico
funzionale;
·
coordina le risorse umane, strutturali e
finanziarie impegnate nella realizzazione delle attività;
·
mantiene i rapporti con il provveditore
agli studi e con il comitato provinciale.
3. Per
l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale di un
apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui componenti sono individuati
tra i membri del coordinamento del personale del centro di cui al successivo
articolo 9.
ART. 3 - Attività dei centri accesso
1. I centri
promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte a essa.
In un contesto
che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:
·
accoglienza, ascolto e orientamento;
·
alfabetizzazione primaria funzionale e di
ritorno, anche finalizzata a un eventuale accesso ai livelli superiori di
istruzione e di formazione professionale;
·
apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
·
recupero e sviluppo di competenze
strumentali culturali e relazionali idonee a un'attiva partecipazione alla vita
sociale;
·
acquisizione e sviluppo di una prima
formazione o riqualificazione professionale;
·
rientro nei percorsi di istruzione e
formazione di soggetti in situazione di marginalità.
2. Alle attività
dei centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della scuola
dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano
rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Ai fini della prevenzione del
disagio giovanile e della promozione del successo formativo e anche allo scopo
di garantire la possibilità di un reale raccordo con la formazione
professionale e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che
abbiano compiuto il 15° anno di età.
4. Resta fermo
che l'accesso alle attività dei centri viene prioritariamente garantito a
coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.
5. 1 singoli
utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del
percorso di cui al successivo art. 6.
6 Al termine
delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni
di cui al successivo art. 7.
ART. 4 - Organico funzionale e integrato
1. Il
provveditore agli studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna
l'organico funzionale ai centri territoriali, su proposta del comitato
provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da
parte dei coordinatori dei centri.
2. L'organico di
base previsto per ogni centro è costituito da cinque docenti provenienti dalla
scuola secondaria di 1° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola
elementare.
3. Coerentemente
con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al centro con
l'organico di base è indicativamente la seguente:
- tre docenti di
scuola elementare;
- due docenti di
scuola media classe 43/A (italiano, storia ed educazione civica, geografia);
- un docente di
scuola media classe S9/A (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di
scuola media classe 45/A (lingua straniera);
- un docente di
scuola media classe 33/A (educazione tecnica), preferibilmente in possesso dei
requisiti richiesti all'operatore tecnologico.
4. In presenza di
flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore
assegna quote di ulteriore organico di base.
5. Il
provveditore agli studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare
altri docenti anche per frazioni dell'orario di cattedra, sulla base di
progetti presentati dai centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei
flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificità
lavorative, della dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce
orarie di erogazione del servizio.
6. La piena
integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel
rispetto dall'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando
la titolarità distrettuale, il personale Ata sarà assegnato dal coordinatore
del centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti
in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni
determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.
8. L'organico
così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto
scolastico (nel caso in cui il centro venga istituito presso la scuola sede del
distretto scolastico) nonché del personale messo a disposizione del centro in
base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti
pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del centro.
9. La verifica dell'adeguamento
alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30
settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la
consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi
previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni
specifici del territorio.
10. Nel caso in
cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento
delle attività determinati dal comitato provinciale di cui al successivo art.
10, il personale sarà utilizzato secondo le modalità indicate in sede di
contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte
agli adulti.
11. In relazione
ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio
delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e Ata.
assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a
quelle del restante personale.
ART. 5 - Organizzazione delle attività
1. Le attività del
centro sono permanenti.
2. Le offerte
integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente, debbono
essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno 200 giorni
all'anno.
3. Il collegio
dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona il centro delibera
in ordine alla programmazione delle attività, sulla base di puntuali proposte
formulate dal coordinamento del personale di cui all'art. 9.
4. Inoltre il
collegio dei docenti, sentito il coordinamento degli operatori del centro,
definisce i modelli organizzativi per le diverse attività, in base alle reali
esigenze dell'utenza e alla effettiva possibilità di risposta legata a una
gestione efficace e responsabile delle risorse, fissando:
a) il calendario
delle varie attività (giorni di svolgimento per settimana, numero delle ore
giornaliere e settimanali, distribuzione nell'anno);
b) l'offerta
formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi interesse,
attività laboratoriali, stage, attività individualizzate...
5. Per realizzare
tale flessibilità si applicherà quanto previsto dagli artt. 41
e 50 del CCNL del
1995, rispettivamente per il personale docente
e per il personale Ata, in ordine alla pianificazione annuale delle attività e
all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
6. Le funzioni di
competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e coordinato con gli
altri operatori del centro, sono:
- attività di
accoglienza e ascolto;
- analisi dei
bisogni dei singoli utenti;
- definizione di
itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle
situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle
competenze disponibili;
- attuazione di
specifici interventi, come articolazione del progetto definito con il singolo,
attraverso gruppi di interesse, di approfondimento, attività individualizzata
ed altro;
- azioni di
tutoraggio e di valutazione individuale;
- attività di
coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico, che su quello
riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli
adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento
all'utenza;
- attività di
programmazione e di monitoraggio.
7. Il personale
impegnato nelle attività dei centri opera per l'acquisizione di saperi che
permettano una reale integrazione culturale e sociale e che sostengano e
accompagnino i percorsi di formazione professionale per facilitare
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle
dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi
culturali di riferimento dovranno essere:
- i linguaggi e
le culture;
-
l'alfabetizzazione alla multimedialità;
- la formazione
relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico, geografico.
8. I docenti
utilizzano il valore formativo delle discipline, gli altri operatori le
specificità delle attività proposte, per realizzare opportunità che debbono
consentire di acquisire, consolidare e sviluppare:
- la flessibilità
come disponibilità a cambiare e innovare;
- l'analisi dei
punti di vista e delle realtà come approccio alle altre culture.
- la visione
sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella complessiva
dell'organizzazione;
- la padronanza
dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
- l'apprendimento
continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere;
- lo spirito
partecipativo come capacità di lavorare con gli altri;
- lo spirito di
autocritica come capacità di valutarsi.
9 L'orario dei docenti è regolato
dal vigente CCNL. Su proposta del collegio dei docenti, il coordinatore
attribuisce eventuali incarichi specifici e formula gli orari congruenti
all'assolvimento dei compiti sopra indicati.
ART. 6 - Negoziazione del percorso - Patto
formativo
1. Nella fase di
accoglienza, i docenti, in modo coordinato e integrato con gli altri operatori
del centro, acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le
risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno
delle risorse personali verranno individuati crediti culturali, sulla base
delle esperienze formative e di lavoro di ciascuno.
2. In relazione
agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore, d'intesa
con gli altri operatori, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la
definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando
obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di
adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.
3. La risultante
del processo che vede coinvolti docenti e operatori del centro e ciascun adulto
interessato è pertanto il patto formativo: elemento fondante di esso è quindi
l'analisi iniziale della realtà di ciascuno. Il patto formativo va reso
esplicito e formalizzato.
4. Nel patto
formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare o
media vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare e media) che
faranno parte, per ciascun interessato, rispettivamente delle commissioni di
esame di cui al successivo art. 7, prevedendo di norma per la scuola media la
presenza di due docenti di lettere, un docente di lingua straniera, un docente
di scienze matematiche e un docente di educazione tecnica.
ART. 7 - Valutazione esami, libretto,
certificazioni
1. Al termine
delle attività realizzate dal centro è previsto il rilascio di una o più delle
seguenti certificazioni:
a) titolo di
licenza elementare;
b) titolo di
licenza media;
c) attestato
delle attività di professionalizzazione o di riqualificazione professionale,
nei casi in cui siano state attivate specifiche intese;
d) attestato
delle attività di cultura generale seguite.
2. Le prove
d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il
conseguimento del titolo di licenza elementare o di licenza media, vengono
predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con
quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
3. Gli esami di
licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una l'area
delle competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze
logico-matematiche e in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le
prove hanno carattere individuale.
4. Il colloquio,
che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso ad
accertare il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.
5. Gli esami di
licenza media consistono in due prove scritte individuali, di cui una in
italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente di carattere
sociale, storico, ambientale, l'altra mirata a quelli più specificatamente di
carattere matematico-scientifico operativo.
6. La prova orale
individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo
dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenuto conto del
percorso definito e svolto in base al patto formativo, pervenga a un
accertamento e a una valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e
di sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei
fondamentali valori etici e civili.
7. Le commissioni
d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti indicati nel patto
formativo e da due docenti di scuola elementare, designati dal coordinatore e
scelti preferibilmente tra docenti che abbiano particolare esperienza nel
settore della promozione culturale degli adulti.
8. Della
commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti individuati nel
patto formativo, come indicato all'articolo 6. I Presidenti saranno nominati
con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente, fra coloro
che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti.
9. Alle
commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione delle
competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai candidati la cui lingua
madre non sia l'italiano.
10. In sede di
valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o di licenza media i
docenti responsabili valuteranno la coerenza del percorso svolto in relazione a
quanto indicato nel patto formativo.
11. Per ogni
adulto rientrato in formazione, e istituito un libretto personale in cui, oltre
ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente
svolte con l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e
professionale relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i
titoli o gli attestati acquisiti.
12 Gli elementi
contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali
e pertanto sono concordati con i soggetti che, per effetto di intese e
convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione delle attività previste nel
patto formativo del singolo.
13. Le modalità
di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti alla prima
formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e
privati che concorrono alla realizzazione delle attività, secondo le
indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate dal comitato provinciale.
14. Per i frequentanti che non
abbiano conseguito il titolo di studio e/o l'attestato professionale e
culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti sono
indicati nel libretto personale. Il coordinatore del centro rilascia agli
interessati una dichiarazione di frequenza.
ART. 8 - Formazione in servizio e
aggiornamento
1. La formazione
in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione prioritaria e
qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta,
nel quadro dell'educazione per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle
esperienze internazionali che valorizzano anche gli apporti dei fruitori del
servizio, quali parti attive del processo di apprendimento.
2. In relazione
agli specifici bisogni formativi, l'amministrazione scolastica, in
collaborazione con IRRSAE, università, associazioni professionali, enti
culturali e scientifici, favorirà la promozione e l'attivazione di iniziative
di aggiornamento per il personale dirigente, docente, e Ata sulla base degli
obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede di contrattazione
decentrata nazionale e provinciale, tenendo presenti le proposte formulate dai
centri e dai comitati provinciali. Sarà favorita la partecipazione di personale
scolastico appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti
che operano a qualunque titolo operano nelle iniziative di istruzione e
formazione in età adulta.
3. Nell'ambito della
contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno individuate le
modalità di partecipazione del personale, avendo cura di contemperare il
diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze
dell'utenza. In tale sede potrà essere presa in considerazione anche la
sospensione dello svolgimento delle attività, salva la possibilità di un
eventuale recupero dei giorni di attività, se necessario, ai fini del
completamento delle iniziative programmate.
4
L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli IRRSAE avrà cura di diffondere e
di coordinare l'informazione delle iniziative di aggiornamento e formazione e
di far conoscere, a conclusione delle stesse, i relativi esiti.
ART. 9 - Organi collegiali
1. Il diritto di
assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli articoli 12 e
seguenti del dlgs 16 aprile 1994, n. 297.
2. È istituito il
coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle
attività didattiche e formative del centro.
3. Alle riunioni
del consiglio di istituto o di circolo dell'istituzione scolastica che ha la
responsabilità amministrativa del centro, al fine di promuovere la
progettualità relativa all'educazione in età adulta, partecipano, a titolo
consultivo, due rappresentanti dei docenti del centro e due rappresentanti dei
frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai
frequentanti del centro medesimo. È invitato a partecipare, altresì, allo
stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti con cui
si sono stipulate intese.
4. Il gruppo
docente del centro è competente a organizzare la propria attività in base
all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.
ART. 10 - Comitato provinciale per l'educazione
degli adulti
1. Il
provveditore agli studi istituisce il comitato provinciale per l'istruzione e
la formazione in età adulta.
2. Il comitato è
presieduto dallo stesso provveditore ed è composto da rappresentanti dei vari
settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti
degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo
attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di formazione.
3. Il comitato
provinciale ha il compito di:
a) analizzare periodicamente
i bisogni e le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali
che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche
con l'osservatorio provinciale per la promozione del successo formativo;
b) progettare e
coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale per
l'educazione in età adulta, proponendo l'istituzione dei centri e
l'assegnazione dell'organico funzionale;
c) programmare la
fase di informazione e pubblicizzazione;
d) promuovere
accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati individuando i
criteri di rilascio degli attestati;
e) assistere i
centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione della
offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di monitoraggio
e valutazione;
f) favorire, a
livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione sulle
questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo scambio di esperienze,
anche individuando uno o più centri per la documentazione;
g) promuovere
attività di formazione in servizio e di aggiornamento.
4. Al termine di
ciascun ciclo annuale di attività il comitato rimette all'Osservatorio previsto
dall'articolo 12 del CCNL una relazione tecnica, illustrativa delle iniziative
realizzate in ambito provinciale.
ART. 11 - Comitato tecnico nazionale
1. Presso il
ministero pubblica istruzione è costituito un comitato tecnico nazionale con
compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di
istruzione e formazione in età adulta.
2. Il comitato
tecnico nazionale, presieduto dal sottosegretario di stato delegato, è composto
da funzionari dell'amministrazione scolastica, ispettori tecnici, dirigenti
scolastici ed esperti di educazione in età adulta.
3. Il comitato
tecnico nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici e privati
impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento collegati alla
formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le strutture coerenti alle
proprie finalità.
ART. 12 - Indirizzo, assistenza e
monitoraggio
1. Fermo restando
che l'iniziativa della progettualità è assegnata al centro, azioni di indirizzo
e di assistenza saranno promosse dal comitato provinciale, a supporto delle
innovazioni introdotte con la presente ordinanza.
2. Allo stesso
scopo il ministero della pubblica istruzione, avvalendosi del comitato tecnico
nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove intese a livello nazionale e
regionale.
3. Il
monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del centro, in
base agli indirizzi elaborati a livello provinciale.
4. Il ministero
della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato
tecnico nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio dell'innovazione
introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della
documentazione.
ART. 13 - Disposizioni transitorie
1. I centri
destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di
massima, entro la data del 30 settembre 1997.
2. In attesa che
i centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti
territoriali, i provveditori agli studi possono istituire corsi finalizzati
all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per adulti sulla base degli
assetti ordinamentali esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte le
attività di educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi
contesti, anche con l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in
collaborazione con la formazione professionale.
3. Sono in ogni
caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza che
risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i centri
territoriali permanenti.
4. I corsi
vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre
di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.
5. Ai corsi
potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in
possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano
stati elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione con la
formazione professionale.
6. Nei limiti
delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche durante
l'anno scolastico, se il collegio dei docenti accerta l'esistenza delle
condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che l'utente si prefigge.
7. In via
transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33 A (educazione
tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi altrimenti
istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale.
8. La presente ordinanza, avente
carattere permanente, viene inviata agli organi di controllo per il visto e la
registrazione.