Roma,
23 LUG.1997
Prot.
n. 17878 /BL
C.M.n.
449
Ai
Provveditori agli Studi
LORO
SEDI
e,
p.c
Alla
Corte dei Conti Uff.Controllo Atti pubblica amministrazione ROMA
Al
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
Al
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
All'Intendente
Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente
Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO
Alle
Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la scuola Materna LORO SEDI
Ai
Sovrintendenti scolastici regionali LORO SEDI
Al
Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. ROMA
Oggetto:
O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a
tempo parziale del personale della scuola
Con
preghiera della massima diffusione tra il personale interessato si trasmette,
in allegato, l'ordinanza concernente l'oggetto, in corso di registrazione alla
Corte dei Conti.
Con
tale testo sono state recepite le innovazioni introdotte, in materia, dalle leggi 28
dicembre 1996 n.662 e 28 maggio 1997,
n. 140, nonché quelle contenute nel contratto
collettivo nazionale del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995.
In
particolare, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla durata
biennale, e non più triennale dei rapporti di lavoro in parola, nonché sulla
possibilità, da parte dei docenti che a decorrere dal 1° settembre 1997 saranno
collocati a riposo per anzianità di servizio, di richiedere il mantenimento in
servizio con il regime di lavoro a tempo parziale. In sede di prima
applicazione tale personale potrà inoltrare la relativa domanda per il prossimo
anno scolastico, a condizione che il decreto interministeriale previsto dall'art 1, comma
187, della L. n. 662/96 sia emanato
entro l'8 agosto 1997.
Per
quanto concerne, infine, il regime delle incompatibilità, nel sottolineare la
perdurante vigenza del comma 15 dell'art. 508 del
testo unico approvato con D.Lgs. 297/94,
si evidenziano l'ampliamento delle attività lavorative che la nuova normativa
consente di svolgere facendo ricorso al part-time, nonché le sanzioni previste
dall'art. 1, comma 61
della legge n. 662 sopra citata, per il dipendente che
ometta di denunciare lo svolgimento della prestazione aggiuntiva e di
richiedere la trasformazione in tempo parziale del proprio rapporto di lavoro.
Con
successiva comunicazione saranno resi noti gli estremi di registrazione da
parte dell'organo di controllo.
Il
Capo di Gabinetto
D'INTESA
CON
IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI
IL
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
VISTA
la legge 29
dicembre 1988, n. 554 che ha previsto, nell'art. 7, la
costituzione, nell'ambito delle amministrazioni civili dello stato, anche ad
ordinamento autonomo, di rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTO
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
che ha dettato norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a
tempo parziale;
VISTO
l'art. 22 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724;
VISTO
il D.M. n.334 del
24 novembre 1994 e successive modificazioni recante
il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre;
VISTO
il D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297;
VISTI
gli artt. 46, 47
e 52 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto
1995;
VISTA
la legge 23
dicembre 1996 n. 662;
VISTA
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 3 del 19 febbraio 1997;
VISTA
la C.M. n. 128 del
28 febbraio 1997;
VISTA
la legge 28 maggio
1997, n. 140 di conversione del decreto legge 28
marzo 1997, n.79;
RILEVATO
che, sulla base della normativa suindicata, il regime
delle incompatibilità deve intendersi disciplinato, in particolare, dall'art.508 del
Testo Unico n.297/94 con esclusione dei commi 10, 12, 13
e 14, in quanto modificati dai commi 56, 58, 60 e 61 dell'art.1 della
L.n.662/96, nonché dall'art.6 del D.L. 28
marzo 1997, n.79 e dalle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dalla legge di
conversione 28 maggio 1997, n.140;
SENTITE
le Organizzazioni Sindacali;
O
R D I N A
Art. 1.
Campo
di applicazione
La
presente ordinanza ministeriale disciplina la trasformazione dei rapporti di
lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di
ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
a decorrere dall'a.s. 1997-'98.
Sono
esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale il personale direttivo e, ai
sensi dell'art. 52 - 1°
comma del citato C.C.N.L, i responsabili
amministrativi. Parimenti sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale,
tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'unicità dell'insegnante e della
necessità di salvaguardare specificità professionali della funzione docente,
gli insegnanti, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti
accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di danza e
d'arte drammatica, nonché delle accademie di belle arti.
Art. 2.
Destinatari
del rapporto di lavoro a tempo parziale
Hanno
titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale le categorie di personale di ruolo appresso indicate:
docenti
di scuola materna ed elementare;
docenti
della scuola secondaria di primo grado;
docenti
delle scuole o istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte;
personale
educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre
istituzioni educative;
personale
statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con
l'esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all'art. 52, 1° comma
del C.C.N.L.;
personale
della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del
C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il
personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni
diversi da quelli di titolarità; per queste ultime categorie si fa rinvio alle
norme relative alle sedi istituzionali ove viene effettuata la prestazione
lavorativa. In ogni caso il dipendente che presta servizio in sedi diverse da
quelle scolastiche, deve presentare al Provveditore agli studi la domanda di
cui al successivo art. 3, corredata dal parere favorevole dell'amministrazione
di servizio.
Art. 3.
Presentazione
delle domande
La
domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata,
per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della
provincia in cui si trova la sede di titolarità e, per il personale dei
conservatori e delle accademie, al direttore delle rispettive istituzioni entro
il 30 giugno di ciascun anno scolastico.
La
domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
nome,
cognome e luogo e data di nascita;
per
il personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di
posto, sede di titolarità;
per
il personale educativo, sede di titolarità;
per
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e
la sede di titolarità.
esplicita
richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale;
la
tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta
secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;
Nella
domanda devono, altresì, essere dichiarati:
l'anzianità
complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile
agli effetti della progressione di carriera;
l'eventuale
possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall'art. 7, comma 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89,
ulteriormente integrato dall'art. 1, comma
64, della legge n. 662/96, in ordine di
priorità:
portatori
di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle
assunzioni obbligatorie;
persone
a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18;
familiari
a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza,
alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
figli
di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola
dell'obbligo;
familiari
che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori
in relazione al loro numero;
aver
superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di
effettivo servizio;
esistenza
di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.
L'anzianità
di servizio, di cui al precedente comma, è documentata con dichiarazione
personale, resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
Analogamente,
è sufficiente la sola dichiarazione personale per le situazioni indicate nel
comma 3, punto 2, lettera a), b), d), e) ed f).
Le
situazioni di cui al comma 3, punto 2 lettera c), e le analoghe situazioni di
cui al punto e) devono essere documentate con certificazione in originale o in
copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni
sanitarie provinciali.
La
sussistenza di motivate esigenze di studio, di cui al comma 3, punto 2, lettera
g), deve essere dimostrata mediante idonea documentazione.
Il
richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora
abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a
rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso
e a confermare la domanda di tempo parziale.
Art. 4
Attività
compatibili
Ai
sensi dell'art.1, comma 58,
della legge n. 662/96 l'attività lavorativa subordinata,
prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica,
non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non
ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma
56, della legge n. 662/96, che il relativo
rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50
per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.
Qualora
tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità dell'orario
della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore
all'entità indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere
corrisposta in misura proporzionale all'orario attribuito. Per le prestazioni
delle attività di insegnamento e di quelle aggiuntive all'insegnamento si fa
rinvio a quanto disciplinato dal successivo art. 7.
Il
limite orario di cui al comma 2 può essere superato da parte del personale che
non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.
Ai
sensi dell'art. 1, comma
58, della legge n.662/96, il dipendente è
tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale
presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra
attività lavorativa.
Le
prestazioni lavorative di cui al precedente comma 2 possono essere esplicate in
quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto
di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e
non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge.
Art. 5
Formazione
degli elenchi
Unicamente
nel caso in cui per ciascuna classe di concorso o profilo professionale,
vengano presentate domande in numero tale da determinare un esubero rispetto al
contingente massimo accoglibile di cui all'articolo successivo, l'ufficio
destinatario delle domande stesse compila apposito elenco nel quale i
richiedenti sono iscritti nell'ordine dei titoli di precedenza indicati nel
precedente art. 3, comma 3, punto 2. Seguono nell'elenco coloro i quali non
posseggono i predetti titoli.
Nell'ambito
di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene
secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Parimenti,
si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di
anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.
Nel
caso di presentazione di domande in numero integralmente accoglibile l'ufficio
compila un semplice elenco dei destinatari del rapporto di lavoro a tempo
parziale, senza tener alcun conto dei suddetti titoli di precedenza.
Gli
elenchi redatti sono pubblicati all'albo dell'Ufficio competente ogni anno
scolastico ed hanno carattere definitivo. Il Provveditore agli studi e il
Direttore di Conservatorio o Accademia possono apportarvi, d'ufficio,
rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazione
degli interessati, da proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione, ovvero
effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di quanto disposto al precedente
art. 3, comma 8.
L'ufficio
scolastico comunica il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro ai
richiedenti ai sensi dell'art. 1, comma
58, della legge 662/96, nei casi in cui
l'attività di lavoro autonomo o, subordinato comporti un conflitto di interessi
con l'Amministrazione; in tali casi la decisione dell'ufficio è adottata con
provvedimento motivato.
Art. 6
Contingente
di posti a tempo parziale
Ai
fini dell'accoglimento delle domande presentate, gli uffici determinano, in
relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare
alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno come segue:
fino
al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale
a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso a
cattedre o di ciascuna qualifica funzionale;
fino
al completo riassorbimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/89,
delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di
educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguito di
revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di
organico di cui all'art. 162, comma
3, del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297;
Gli
Uffici che assumono in esame le richieste dovranno comunicare al Sistema
Informativo del Ministero un riepilogo numerico delle richieste accolte,
distinte per tipologia di personale.
Art. 7
Tipologie
del rapporto a tempo parziale per il personale docente
In
considerazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 3
del D.P.C.M. n. 117/89 e dall'art. 46, 3°
comma del C.C.N.L. non è consentito l'impiego di
personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni
di scuola materna ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un
unico docente. Per quanto concerne i docenti dell'istruzione secondaria di
primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più
discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata
alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di
concorso stessa. Al fine di consentire, comunque, la maggiore estensione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad
individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di
assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. In
ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente
svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate, con riferimento
all'orario settimanale dello specifico insegnamento nelle classi medesime. Per
la scuola elementare l'insegnamento comprende la partecipazione alla
programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 41 del
richiamato C.C.N.L., e, per la scuola media, lo
svolgimento delle attività contemplate dall'articolo 1 del D.M. 22 luglio 1983,
relativo alla istituzione delle classi a tempo prolungato.
In
sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la
costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una
articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi
(tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana
in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale
(tempo parziale verticale).
La
prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su
determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di
ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività
didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I relativi
rapporti di lavoro nei singoli ordini e gradi di scuola vengono regolati
secondo le modalità indicate ai commi precedenti.
Gli
insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno
antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per
sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore
giornaliere è possibile prevedere l'applicazione della disciplina del tempo
parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per
garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Per
la scuola elementare i direttori didattici, nella procedura di assegnazione
degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli ambiti
disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di garantire l'unicità
dell'insegnante, ove prevista, nonché l'unitarietà degli ambiti nell'intervento
formativo.
I
docenti di scuola secondaria di I grado con rapporto di lavoro a tempo
parziale, possono essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con
esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale
insegnamento rispetto all'orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento
didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione
interdisciplinare dell'attività didattica.
La
realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con
l'articolazione oraria delle cattedre nell'ambito dell'organizzazione didattica
delle scuole garantendo, secondo quanto stabilito dall'art. 46 del
C.C.N.L. del 4 agosto 1995, l'unicità del
docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta
ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
Le
ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di
norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il
rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di
cui agli art. 40 e 42, 2°
e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto
attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle
quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di
insegnamento stabilito.
L'insegnamento
di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da
attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di
per se stesse una frammentazione della prestazione dell'insegnante.
Pertanto,
i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere
utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di
durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento
stabilito per ciascun grado di scuola.
Art. 8
Orari
e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale educativo
Il
rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede, di
norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all'attività educativa.
La prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere programmata in
conformità alle prescrizioni indicate all'art. 6 dell'accordo stipulato ai
sensi dell'art. 1, comma
3, lett. A) del C.C.N.L. del comparto
scuola.
Il
rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3
giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle
incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è
compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. L'articolazione
delle prestazioni per determinati periodi dell'anno è autorizzata, dal
Provveditore agli studi, sulla base dell'esistenza delle condizioni
contemplate, per analoga fattispecie, al precedente articolo 7, comma 2.
Art. 9
Orari
e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale A.T.A.
Il
rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, comporta, di norma, una prestazione di servizio non inferiore a 18
ore settimanali.
Ai
sensi dell'art. 52 del
C.C.N.L. nel quadro delle peculiari necessità organizzative
delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità
giornaliera dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il
rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni
su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni
lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione
continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche
pomeridiane.
L'articolazione
delle prestazioni in determinati periodi dell'anno del suddetto personale è
autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve
essere realizzata, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 52 del
C.C.N.L., in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
Art. 10
Costituzione
rapporti a tempo parziale e utilizzazione posti residui
Verificate
per ciascuna classe di concorso a cattedre, posto di sostegno, profilo
professionale o ruolo educativo, le possibilità di accoglimento delle domande
di prestazione di servizio a tempo parziale secondo i limiti percentuali
precedentemente indicati, il Provveditore agli studi e il Direttore di
conservatorio o accademia dispongono, con contratti individuali, la
costituzione di rapporti di servizio a tempo parziale nei riguardi del personale
utilmente collocato nell'apposito elenco. Gli effetti dei provvedimenti di
trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1°
novembre di ciascun anno accademico.
Le
ore residue di insegnamento, resesi disponibili a seguito della costituzione di
posti a tempo parziale, vengono utilizzate per le operazioni, di adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto, previste dalle vigenti
disposizioni. Esaurite le predette operazioni relative ai docenti di ruolo,
l'eventuale disponibilità residua sarà utilizzata per la stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato.
Relativamente
al personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, la costituzione,
in una medesima istituzione scolastica, di un numero pari di rapporti di
servizio a tempo parziale, relativo allo stesso ruolo educativo o profilo
professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo
pieno, della cui disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di
utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria.
Secondo il medesimo principio, i posti così ricostituiti, rimasti vacanti dopo
le operazioni predette, saranno disponibili per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato di durata annuale a tempo pieno. Le disponibilità di
posti con prestazione di servizio a tempo parziale saranno utilizzate per la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, di
corrispondente tipologia.
Art. 11
Durata
del rapporto di lavoro a tempo parziale
Per
la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima
della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a
tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in
prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della
dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si
riferisce la richiesta.
Art. 12
Esami
di maturità
I
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a
svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di
maturità. In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di
tale incarico, eventualmente comprensivo dell'ulteriore nomina in qualità di
docente aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo
l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno.
I
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono, altresì, essere
nominati, a domanda, componenti nelle commissioni degli esami di maturità. Per
tutto il periodo relativo alla nomina in questione, i predetti sono tenuti a
prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Ai
docenti di cui al presente articolo vengono corrisposti, per il periodo della
effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo
stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione
dell'attività lavorativa.
Art. 13
Norma
di rinvio
Per
quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, le
attività aggiuntive e la fruizione dei benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, si fa rinvio agli articoli 46
e 52 del C.C.N.L.
Art. 14
Personale
collocato a riposo
Il
personale della scuola che viene collocato a riposo per anzianità di servizio
può richiedere, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale
contemplato dalla legge 28.12.96 n.
662, art. 1 comma 187, il mantenimento in
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché in possesso dei
requisiti previsti dal richiamato decreto interministeriale.
Per
l'anno scolastico 1997-98 il personale di cui al presente articolo potrà
richiedere il mantenimento in servizio di cui al comma 1 sempreché il decreto
interministeriale richiamato allo stesso comma sia emanato entro la data dell'8
agosto 1997. La relativa domanda, da redigere secondo le modalità contenute al
precedente articolo 3, integrate dall'indicazione della decorrenza del
collocamento a riposo per anzianità di servizio, deve essere inoltrata,
direttamente al Provveditore agli studi della provincia di ultima titolarità,
entro 15 giorni dall'emanazione del citato decreto.
Limitatamente
all'anno scolastico 1997-98, l'assegnazione delle sedi al personale di cui al
presente articolo deve essere effettuata sulla base delle disponibilità che i
Provveditori agli studi andranno ad individuare non prima della fase delle
utilizzazioni.
Per
quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza e le
attività aggiuntive, si fa rinvio alla summenzionata legge 662/96,
nonché a quanto sarà in proposito disciplinato dal decreto interministeriale
più volte richiamato nel presente articolo.
Art. 15
Norma
transitoria
Per
l'anno scolastico 1997-1998 la data di presentazione delle domande di
trasformazione del rapporto di lavoro è fissata al 23 agosto per tutto il
personale.
La
presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL
MINISTRO
L.BERLINGUER