Ministero della Pubblica Istruzione
Ordinanza ministeriale n. 33 del 7
febbraio 2000 prot. n. D1/904
Integrazioni e modifiche all'O.M.
n. 153 del 15 giugno 1999 (Rif.
G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi n.25 del 28/03/2000)
Vista l'O.M. n. 153 del 15/6/1999 con la quale è stata indetta la sessione riservata di
esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente,
al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero
dell'idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti
tecnico-pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale
educativo delle istituzioni educative;
Visto l'art.
2, della citata O.M. che prevede
come requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento
dell'idoneità o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e
indeterminata, corrispondenza tra servizio prestato e ordine di scuola o
tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede l'abilitazione o
l'idoneità medesima;
Visto l'art.
4, comma 1 della predetta O.M. in cui viene
precisato che è consentita la partecipazione alla procedura per il
conseguimento di una sola idoneità o abilitazione;
Considerato che in assenza di espliciti
divieti, la ratio della legge 3 maggio 1999, n. 124, può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il
conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti
titoli di studio, abbia comunque acquisito una certificata professionalità in
servizio, prescindendo dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo
servizio sia stato prestato;
Considerato inoltre che, nell'ambito del
generale perseguimento dell'interesse pubblico, rientra nei prioritari
obiettivi dell'Amministrazione giungere ad una migliore flessibilità
nell'utilizzazione del personale scolastico di ruolo e non di ruolo;
Atteso che una modifica dei requisiti di
accesso alle sessioni riservate previste dall'O.M.
n. 153/1999 nel senso suindicato, nel
favorire il raggiungimento di tale obiettivo, comporterebbe nel contempo un
notevole risparmio per la diminuita esigenza di riconversione professionale
del personale in servizio e del relativo reclutamento;
Considerata l'urgenza di dettare
disposizioni per consentire la frequenza ai corsi del personale in servizio o
residente all'estero e del personale che non ha potuto frequentare i corsi
esistenti a livello provinciale o regionale e così sciogliendo la riserva
contenuta nell'articolo
3, comma 6 della citata O.M.;
Ritenuto per quanto suesposto di dover
procedere alle necessarie modifiche delle disposizioni contenute nell'O.M.
n. 153/1999 in virtù di un ulteriore
esercizio del potere di ordinanza;
ORDINA
Art. 1
1. Vengono apportate le seguenti
modifiche all'O.M. 15 giugno 1999, n. 153:
a) L'art.
2, comma 1 dell'O.M. n. 153/1999 viene
modificato nelle seguenti formulazioni:
Lett. A), ultimo periodo - "Ai
fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere
utilizzati anche i servizi interamente resi nelle scuole e negli istituti
d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle istituzioni
educative, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alle
successive lettere B) o D)".
Lett. B), ultimo periodo - "Ai
fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere
utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna e nella
scuola elementare o nelle istituzioni educative, purché prestati,
rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A) o alla
successiva lettera D)".
Lett. D), ultimo periodo - "Ai
fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere
utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna, nella
scuola elementare e nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria di primo
e secondo grado, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui
alle precedenti lettere A) o B).
b) All'art.
4, comma 1, al secondo e terzo rigo
cancellasi la parola "sola".
Art. 2
1. Fermo restando il possesso di tutti
gli altri requisiti anche di carattere temporale previsti dall'O.M.
n. 153/1999, i candidati che versino nelle
situazioni di servizio o di ammissibilità di cui al precedente articolo,
compresi coloro che non hanno già presentato domanda ai sensi della stessa
O.M., possono presentare domanda di partecipazione alla sessione riservata di
esami di idoneità o abilitazione all'insegnamento per la frequenza di un solo
corso, in una sola provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando uno dei moduli
allegati.
2. Non è consentita la partecipazione ai
corsi al personale che non ha superato gli esami finali dei corsi indetti con
l'O.M.
n. 153/1999 per lo stesso posto di ruolo o
classe di concorso.
Art. 3
1. Per quanto riguarda la documentazione
da allegare o la dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni
contenute nell'O.M.
n. 153/1999.
2. Gli aspiranti che hanno già presentato
domanda di partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti
previsti dall'O.M.
n. 153/1999, ma avendone titolo alla luce
delle disposizioni contenute nella presente O.M. devono, considerata la
nullità delle precedenti istanze, presentare nuova domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura.
3. Resta valida la documentazione
eventualmente allegata o la dichiarazione sostitutiva effettuata con la
precedente istanza, cui il candidato dovrà tuttavia fare esplicito
riferimento nella nuova istanza.
Art. 4
1. I corsi, da attivare secondo le
disposizioni della presente O.M., riguarderanno:
– il personale di ruolo che abbia già
presentato domanda avendone i requisiti previsti dall'O.M.
n. 153/1999 e la cui frequenza ai corsi è
stata differita con C.M. n. 150/1999 per motivi
organizzativi; in tal caso è consentita la rettifica della domanda presentata
in base alle presenti disposizioni;
– il personale di ruolo che presenta
domanda ai sensi delle disposizioni integrative contenute nella presente
O.M.;
– il personale precario, ivi compreso
quello, che ha partecipato ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o
dell'abilitazione ai sensi dell'O.M.
n. 153/1999, che chiede di conseguire una
seconda abilitazione o idoneità ai sensi delle disposizioni contenute nella
presente O.M.;
– il personale che non ha potuto
frequentare i corsi istituiti a livello provinciale o regionale (art.
3, comma 6, O.M. n. 153/1999);
– il personale in servizio o comunque
residente all'estero che ha presentato domanda di partecipazione ai sensi
della citata O.M. e non è stato ancora avviato alla frequenza dei corsi.
Art. 5
1. Restano valide nei confronti dei
partecipanti che hanno già conseguito l'idoneità o l'abilitazione le stesse
riduzioni di frequenza previste dall'art.
7, comma 12 dell'O.M. n. 153/1999.
2. I corsi avranno inizio nel mese di
marzo e, comunque a conclusione dei corsi attivati ai sensi dell'O.M.
n. 153/1999 e termineranno entro il 31 maggio
2000 (*).
3. I Provveditori agli Studi
utilizzeranno, ove possibile, le stesse strutture organizzative e gli stessi
docenti e coordinatori impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'O.M.
n. 153/1999 al fine di garantire, sia in sede
di percorso formativo, che di valutazione finale, un'omogeneità di
trattamento tra le varie categorie di personale partecipante ai corsi.
4. Per il personale in servizio o
residente all'estero, che sarà inserito nei corsi da attivare ai sensi della
presente O.M., dovrà essere garantito, in adempimento alle disposizioni
contenute nell'art.
3, comma 6 dell'O.M. n. 153/1999, un
percorso formativo abbreviato che preveda, nell'ambito dello stesso programma
assegnato agli altri partecipanti al corso, un ampio ricorso
all'autoformazione, che riguarderà almeno i 3/4 delle ore complessivamente
previste per i corsisti.
Al termine di tale periodo di
autoformazione, la cui effettiva durata e i cui contenuti saranno stabiliti
dal coordinatore e dai docenti del corso, dovrà essere prevista,
possibilmente assieme agli altri corsisti, una verifica della preparazione
raggiunta.
Il restante periodo sarà organizzato in
modo tale da prevedere una frequenza intensiva alle lezioni e la successiva
partecipazione agli esami finali, contenendo l'impegno degli interessati
nell'arco di una settimana.
5. Le disposizioni contenute nel
precedente comma si applicano anche al personale che, pur ammesso ai corsi
indetti ai sensi dell'O.M.
n. 153/1999, non ha potuto frequentare per i
motivi previsti dall'art.
3, comma 6 dell'O.M. medesima.
Art. 6
1. Tutto il personale di ruolo che partecipa
ai corsi potrà utilizzare l'idoneità o l'abilitazione conseguita per le
procedure di mobilità da disporre per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per tutto quanto non previsto dalla
presente O.M. restano validi, purché compatibili, le disposizioni dell'O.M.
n. 153/1999.
Registrata alla Corte dei Conti il 18
marzo 2000.
Registro n. 1 Pubblica Istruzione, foglio
n. 72.
(*) Avvertenza: I termini iniziali e
finali dei corsi sono ordinatori e, pertanto, per motivi organizzativi,
possono essere differiti con circolare ministeriale della cui emanazione sarà
dato tempestivo avviso tramite gli Uffici scolastici periferici.
Allegato
1 - Modello di domanda scuola materna
Allegato
2 - Modello di domanda scuola elementare
Allegato
3 - Modello di domanda scuola secondaria
Allegato
4 - Modello di domanda istituzioni educative
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