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Ministero della Pubblica Istruzione
Ordinanza ministeriale n.
153 del 15 giugno 1999 prot. n. D1/3495
Indizione, ai sensi dell'art.
2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di una sessione riservata di esami, preceduta dalla
frequenza di un corso, finalizzata rispettivamente, al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed
istituti d'istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità per gli
insegnanti di scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, gli
insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni
educative
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con il quale è stato approvato
il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio
1998, n. 39 e successive integrazioni,
concernente testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti d'istruzione
secondaria ed artistica;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto
1998, n. 354 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, in particolare l'art. 2, comma 4;
ORDINA
Art. 1 - Indizione sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento o di idoneità
1. E' indetta, ai sensi dell'art.
2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla
frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed
istituti d'istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità che dà
titolo agli insegnanti di scuola elementare, agli insegnanti tecnico-pratici,
agli insegnanti di arte applicata e al personale educativo delle istituzioni
educative ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'art.
1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (1).
2. La sessione riservata per la scuola elementare prevede
la possibilità di conseguire, a domanda, anche l'idoneità specifica per
l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal D.M.
28/6/1991 (francese, inglese, spagnolo e
tedesco) nella scuola elementare.
3. Per le scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed
artistica, la sessione riservata di esami è indetta:
a) per ciascuno degli ambiti disciplinari nn. 1, 2, 3, 4 e
5 di cui al D.M.
354/98, considerato che, a norma del vigente
ordinamento, il possesso dell'abilitazione per una delle classi compresa nell'ambito
disciplinare comporta il possesso anche dell'altra abilitazione (per l'ambito
disciplinare n. 5, limitatamente alle seguenti lingue straniere: francese,
inglese, spagnolo e tedesco) (2);
b) per l'ambito disciplinare n. 6, di cui al D.M.
354/98;
c) per ciascuna delle restanti classi di abilitazione di
cui alla Tabella A annessa al D.M. n.
39 del 30 gennaio 1998 (comprese le
classi aggregate negli ambiti disciplinari nn. 7, 8 e 9 e le classi relative
alle lingue straniere: albanese, russo e serbo-croato);
d) per ciascuna delle restanti classi di concorso di cui
alla Tabella C (comprese le classi aggregate negli ambiti disciplinari dal n.
10 al n. 20) e alla Tabella D, annesse al D.M.
n. 39 del 30 gennaio 1998.
4. Dopo l'istituzione della classe di concorso in cui sarà
compreso l'insegnamento di strumento musicale impartito nei corsi ad
indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media, sarà
indetta con apposita ordinanza la sessione riservata di esami di abilitazione
cui saranno ammessi i docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art.
11, comma 9 della legge 124/99.
5. I corsi di cui al precedente comma 1, della durata
massima di 120 ore, sono finalizzati all'approfondimento della metodologia e
della didattica relative alle attività comprese nelle classi di concorso o
relative al posto di insegnamento, ovvero, per il personale educativo, al
posto di servizio.
(1) Per le Province di Trento e Bolzano, la competenza a
indire gli esami della sessione riservata per la scuola materna, scuola
elementare e per le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria è
demandata, ai sensi della vigente normativa, ai rispettivi Sovrintendenti
scolastici.
(2) Secondo il vigente ordinamento, il docente già
abilitato per una delle classi compresa negli ambiti disciplinari nn. 1, 2,
3, 4 e 5 è considerato abilitato per l'altra classe aggregata (per l'ambito
disciplinare n. 5, limitatamente a ciascuna lingua straniera).
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1,
finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola
materna e nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, dell'idoneità
all'insegnamento nella scuola elementare, dell'idoneità all'insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata, nonché dell'idoneità al servizio di
istitutore, sono ammessi i candidati in possesso, rispettivamente, dei
requisiti previsti dalle sottoindicate lettere A, B, C e D:
A) Per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna, possesso del diploma di scuola
magistrale o d'istituto magistrale; per il conseguimento dell'idoneità nella
scuola elementare, possesso del diploma d'istituto magistrale:
- prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle
scuole materne statali o non statali autorizzate o nelle scuole elementari
statali o non statali parificate, ivi comprese le istituzioni scolastiche
italiane statali o legalmente riconosciute all'estero, per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo, col possesso del prescritto titolo di
studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989/90 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge
3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno
180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/95; i servizi prestati nella
scuola materna e nella scuola elementare sono validi ai fini dell'ammissione
anche se interamente resi nell'uno o nell'altro tipo di scuola o relativi ad
insegnamenti o ad attività di sostegno.
Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio
utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nelle
scuole e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado
o nelle istituzioni educative, purché prestati, rispettivamente, alle
condizioni di cui alla successiva lettera B) o D).
B) Per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria o dell'idoneità
all'insegnamento tecnico-pratico o di arte applicata:
- possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla
classe di abilitazione o di concorso richiesta ai sensi del D.M.
30 gennaio 1998, n. 39 e del D.M.
10 agosto 1998, n. 354 e successive
integrazioni e modificazioni;
-
prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli
istituti statali d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle
scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti, ivi
comprese le istituzioni scolastiche italiane statali o legalmente
riconosciute all'estero, relativo a classi di concorso, col possesso del
prescritto titolo di studio, per il periodo indicato alla precedente lettera
A). A tal fine è considerato valido il servizio prestato nelle esercitazioni
di tirocinio nelle scuole magistrali e negli istituti magistrali. I servizi
prestati nelle scuole e negli istituti statali d'istruzione secondaria di
primo e di secondo grado, anche se relativi ad insegnamenti di sostegno e
nelle scuole ed istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti
sono validi ai fini dell'ammissione anche se interamente resi nell'uno o
nell'altro grado di scuola, nonché per la partecipazione a corsi relativi a
classi di abilitazione o di concorso diverse da quelle nelle quali sia stato
maturato il requisito del servizio.
Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio
utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nella
scuola materna e nella scuola elementare o nelle istituzioni educative purché
prestati, rispettivamente, alla condizioni di cui alla precedente lettera A o
alla successiva lettera D.
B.1) Per le classi di abilitazione 4/A, 7/A, 13/A, 17/A,
18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 43/A, 50/A, 57/A, 60/A, con il possesso
delle altre condizioni precedentemente indicate, sono ammessi anche i
candidati, sprovvisti di titolo di studio considerato valido ai sensi
dell'ordinamento vigente, purché già inclusi in corrispondente graduatoria
provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato (art.
5, comma 5, D.M. 39/98 e art.
3, comma 7, D.M. 354/98).
B.2) Relativamente alle classi di concorso di cui al
precedente punto B.1), con il possesso delle altre condizioni precedentemente
indicate, sono ammessi anche i candidati privi del prescritto titolo di
studio ed in possesso di abilitazione all'insegnamento per classe di concorso
del pregresso ordinamento non più ritenuta corrispondente con una delle
medesime classi (art.
5, comma 2 del D.M. 39/98).
B.3) Limitatamente all'ambito disciplinare n. 6, con il
possesso delle altre condizioni precedentemente indicate, sono ammessi, i
docenti privi del titolo di studio richiesto, in possesso di abilitazione per
la classe 75/A, ovvero inseriti nella graduatoria provinciale permanente
degli aspiranti a contratto a tempo determinato per la medesima classe 75/A (art.
2, D.M. 487/98 e art.
3, comma 7, D.M. 354/98).
B.4) Limitatamente alle classi di concorso 55/A e 56/A,
sono ammessi anche i docenti privi del titolo di studio, ma in possesso del
titolo professionale, rispettivamente, di brevetto di pilota civile di prima
e seconda classe e di capitano di lungo corso (patente), purché abbiano
prestato servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo
sopraindicato, per indisponibilità di aspiranti in possesso del titolo
richiesto.
C) Con il possesso delle condizioni di cui alle
precedenti lettere A) o B) relativamente al requisito del titolo di accesso e
della cumulabilità del servizio, sono ammessi anche i candidati in
possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e
successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali
di ogni ordine e grado per attività di sostegno, ovvero servizio di
insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, per almeno 360 giorni
nel periodo indicato alla precedente lettera A). In tal caso le prove sono
volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione
con le discipline di competenza.
D) Per il conseguimento dell'idoneità al servizio di
istitutore delle istituzioni educative:
- possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado che dia accesso a facoltà universitaria;
- prestazione di servizio effettivo nelle istituzioni
educative per posto corrispondente a posto di ruolo, col possesso del
prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo indicato alla
precedente lettera A). I servizi prestati nelle istituzioni educative normali
e nei convitti per sordomuti sono validi ai fini dell'ammissione anche se
interamente resi nell'uno o nell'altro tipo di istituzione.
Quanto previsto alla precedente lettera C) è applicabile
anche al personale educativo che abbia prestato servizio nei convitti per
sordomuti. In tal caso le prove sono volte ad accertare il possesso delle
capacità educative in relazione agli alunni portatori di handicap.
Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio
utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nella
scuola materna, nella scuola elementare e nelle scuole e negli istituti
statali d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, purché prestati,
rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A) o B).
2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente
comma sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi
ad essi equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di
comparto prestati durante il periodo di attività
didattica ed educativa delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi
compresa la partecipazione a scrutini ed esami. Per il personale educativo,
sono validi solo i servizi effettivamente prestati, nonché i periodi ad essi
equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto.
3. Il servizio di insegnamento all'estero è utile se
prestato nelle istituzioni scolastiche italiane statali, ivi comprese le
iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari
Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento. Il servizio nelle scuole
italiane legalmente riconosciute funzionanti all'estero deve essere
certificato secondo le modalità previste dal successivo articolo 4, comma 17.
E' utile, altresì, il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani
nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana. In questo
caso il certificato di servizio dovrà essere redatto dalla competente
Autorità consolare d'intesa con il competente Provveditore agli Studi di
Trieste o Gorizia e dovrà contenere le esplicite indicazioni
dell'autorizzazione alla nomina da parte dell'apposita commissione presieduta
dal consulente pedagogico per le scuole italiane, del tipo di rapporto di
lavoro instaurato e, per il servizio prestato nelle scuole secondarie, ove
necessario, la classe di concorso cui è riconducibile l'insegnamento
prestato.
4. I servizi prestati nell'insegnamento della religione
cattolica o delle attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica non sono validi ai fini dell'ammissione alla sessione riservata in
quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso.
Art. 3 - Istituzione dei
corsi
1. I corsi, di regola a carattere subprovinciale o
provinciale, sono istituiti dai Provveditori agli Studi, tenendo conto che il
numero di docenti da ammettere a ciascun corso non può essere, salvo
particolari esigenze di carattere logistico e/o organizzativo che
giustifichino deroghe, superiore a 50 e inferiore a 30.
2. Nel caso che gli aspiranti al corso siano in servizio in
sedi disagiate (piccole isole o Comuni di montagna), il numero minimo di
partecipanti può essere ulteriormente ridotto sino a 10 ed il corso sarà
organizzato tenendo presenti, ove possibile le esigenze dei partecipanti.
3. Sono istituiti corsi distinti per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e dell'idoneità nella
scuola elementare.
4. Per l'istruzione secondaria sono istituiti corsi non per
singole classi di concorso, bensì per ciascuno dei raggruppamenti
organizzativo-funzionali in cui vengono comprese le classi di concorso di cui
al vigente ordinamento e gli ambiti disciplinari da 1 a 6 (All. n. 1),
strutturati secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7, comma 3. Il
competente Provveditore agli studi potrà, comunque, procedere ad aggregazioni
diverse in relazione al numero delle domande di partecipazione pervenute,
alle classi di abilitazione richieste e alla disponibilità di docenti da
nominare nei corsi medesimi, ai sensi del successivo articolo 8 e alle
particolari esigenze di carattere logistico-organizzativo. Per il
conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole e negli
istituti d'istruzione secondaria sono istituiti corsi per ciascuno dei
raggruppamenti organizzativo-funzionali in cui, a titolo esemplificativo,
vengono comprese le classi di concorso di cui al vigente ordinamento e gli
ambiti disciplinari da 1 a 6, fatta salva la facoltà del competente
Provveditore agli Studi di procedere a diverse aggregazioni in relazione al
numero delle domande di partecipazione pervenute, alle classi di abilitazione
richieste e alla disponibilità di docenti da nominare nei corsi medesimi, ai
sensi del successivo articolo 8 e alle particolari esigenze di carattere
logistico-organizzativo (All. n. 1). Per il conseguimento dell'idoneità
all'insegnamento tecnico-pratico o di arte applicata, ciascun Provveditore
agli Studi provvederà direttamente, sulla base dei medesimi dati, ad
aggregare nei raggruppamenti organizzativo-funzionali ritenuti più idonei le
classi di concorso, comprese nelle Tabelle C e D di cui al vigente
ordinamento, pure elencate nell'Allegato 1.
5. Quando il numero dei candidati da iscrivere ad un corso
sia inferiore a 20, essi saranno assegnati a corso di livello
interprovinciale o regionale. A tal fine, nell'ambito di apposita conferenza
di servizio convocata dal Provveditore agli Studi avente sede nel capoluogo
di Regione viene scelto l'Ufficio scolastico provinciale cui è affidata
l'istituzione del corso. Analogamente si procede qualora le domande di partecipazione
riguardino classi di abilitazione o di concorso relative ad insegnamenti non
presenti nella Provincia.
6. Qualora il numero degli iscritti sia ancora
insufficiente anche per l'istituzione di un corso interprovinciale o
regionale, ciascun Provveditore scolastico comunica i dati al competente
Ufficio del Ministero (Direzione Generale del Personale e degli Affari
Generali e Amministrativi, Div. I o Direzione Generale Istruzione Elementare
o Servizio per la Scuola Materna o, per il personale educativo, Direzione
Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Div. V), che tenendo
conto della provenienza degli ammessi, sceglie l'Ufficio scolastico
provinciale cui affidare l'istituzione del corso interregionale. In tal caso
le lezioni dovranno essere programmate in periodi ed orari che possano
garantire, per quanto possibile, la frequenza dei candidati in servizio. A
tal fine potranno essere utilizzati tutti i periodi di sospensione delle
attività didattiche.
Per il personale in servizio o comunque residente
all'estero, sulla base della documentazione pervenuta da parte dei competenti
Provveditori agli Studi e tenute presenti le particolari esigenze dei
candidati, saranno organizzati corsi intensivi, anche a livello nazionale. Le
modalità organizzative di detti corsi saranno regolamentate con apposita
circolare ministeriale.
7. L'assegnazione ai corsi è disposta, curando, ove
possibile, che vengano assegnati allo stesso corso coloro che partecipano per
il conseguimento della medesima abilitazione o idoneità e tenendo conto della
dislocazione della sede di servizio o della residenza degli interessati.
8. In ogni caso, prima dell'istituzione dei corsi, ciascun
Provveditore agli Studi fornirà puntuale informazione alle OO.SS., ai sensi
dell'art. 7
del C.C.N.L. del comparto Scuola, sul
piano complessivo provinciale dei corsi da attivare.
Art. 4 - Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata, a pena
di esclusione, deve essere presentata per il conseguimento di una sola
abilitazione all'insegnamento o di una sola idoneità di cui il candidato sia
sprovvisto, ivi compresi gli insegnanti che hanno svolto attività di sostegno
di cui al precedente art. 2, punto C), ad eccezione delle abilitazioni
comprese negli ambiti disciplinari nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui al D.M. 354/98, per le quali è prevista la partecipazione per entrambe le
classi comprese nell'ambito. In quest'ultimo caso il candidato dovrà indicare
l'ambito disciplinare cui intende partecipare, nonché le classi di concorso
ivi comprese. Per l'ambito disciplinare n. 5 la partecipazione è consentita
per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento per una sola lingua
straniera.
2. I candidati che chiedono di partecipare alla sessione
riservata per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare, possono
chiedere di essere sottoposti anche all'accertamento della conoscenza di una
delle lingue straniere previste dal D.M. 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco), ai fini del
conseguimento anche dell'idoneità specifica per l'insegnamento di tali lingue
nella scuola elementare.
3. I candidati già in possesso dell'abilitazione o di
idoneità possono chiedere di usufruire di una riduzione della frequenza del
corso, secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.
4.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo i moduli
allegati, predisposti, rispettivamente, per la partecipazione a corsi di
scuola materna (All. n. 2), di scuola elementare (All. n. 3), di scuola
secondaria (All. n. 4) e per istitutore nelle istituzioni educative (All. n.
5), datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al
competente Provveditore agli Studi, individuato ai sensi dei successivi commi
5, 6, 7 e 9. Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli
spazi appositamente riservati. Nelle domande di ammissione relative alla
scuola secondaria, il candidato, se partecipa per ambito disciplinare, deve
indicare il codice meccanografico dell'ambito prescelto, la denominazione
delle classi comprese nell'ambito e i relativi codici meccanografici, se
partecipa per singola classe, deve specificare il codice relativo alla classe
stessa. I codici degli ambiti e delle singole classi sono indicati nell'Allegato
1, che ai sensi del precedente art. 3 individua raggruppamenti
organizzativo-funzionali delle classi di abilitazione e concorso. I moduli,
ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in fotocopia
o copia, purché non dissimile da quello tipo.
5. Tenuto conto che a norma dell'articolo
2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 la
partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dal servizio, le istanze del
personale in servizio nelle scuole statali ovvero iscritto nelle graduatorie
per il conferimento delle supplenze nelle scuole statali o nelle istituzioni
educative devono essere indirizzate al competente Provveditore agli Studi.
6. Il personale in servizio presso scuole non statali deve
inviare la domanda di ammissione al Provveditore agli Studi della Provincia
nella quale è situata l'istituzione scolastica.
7. Il restante personale interessato deve inviare la
domanda di ammissione al Provveditore agli Studi di residenza.
8. Nel caso di particolari situazioni od esigenze
debitamente documentate o autocertificate, il candidato può chiedere, al
Provveditore agli Studi di competenza, di trasmettere l'istanza di
partecipazione al corso ad altro Provveditore agli Studi prescelto dal
candidato stesso. In tal caso, il competente Provveditore agli Studi, previa
valutazione delle motivazioni addotte, può accogliere la richiesta pervenuta
ed inviare tempestivamente l'istanza e la documentazione al Provveditore agli
Studi prescelto dall'interessato.
9. I candidati residenti o comunque in servizio all'estero
possono scegliere a quale Provveditore agli Studi indirizzare la domanda di
ammissione.
10. Le domande devono contenere tutte le indicazioni
relative all'identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale), al corso richiesto, al titolo di studio posseduto, con
l'indicazione dei singoli esami superati qualora prescritti per l'ammissione,
nonché alla posizione di avente titolo all'ammissione al corso. Deve essere
dichiarata, altresì la residenza e, eventualmente, l'iscrizione nella
graduatoria provinciale degli aspiranti a contratto di servizio a tempo
determinato e, eventualmente, la sede di servizio.
11. I candidati, alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande, devono, inoltre, essere in possesso della
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea e dei diritti politici.
12. Le domande devono essere datate e sottoscritte
dall'interessato (la firma in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione).
13. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto
recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante
lettera raccomandata, direttamente all'Autorità scolastica alla quale il
candidato ha indirizzato la domanda di partecipazione.
14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
15.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti nell'articolo 2.
16. Alla domanda deve essere allegata la certificazione
comprovante il possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui al
precedente art. 2, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
relativa ai servizi prestati. Ai sensi dell'art. 4
della legge 15/68 e dell'art.
3, comma 1, del D.P.R. 403/98, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può
essere resa e sottoscritta in presenza del funzionario o del dipendente
addetto a ricevere l'istanza o in presenza di un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco. E' data anche
facoltà di presentare dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità
del candidato medesimo, attestanti i servizi prestati; tali dichiarazioni
dovranno essere regolarizzate mediante la produzione delle certificazioni di
servizio o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, entro il
termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla sessione riservata; in mancanza della regolarizzazione
richiesta la dichiarazione non sarà presa in considerazione. La
certificazione di servizio, per le scuole e gli istituti statali e le
istituzioni educative, è rilasciata dal competente responsabile
amministrativo, e per il servizio prestato all'estero, anche vidimato dalla
competente Autorità diplomatica o consolare.
17. I certificati rilasciati da scuole ed istituti non
statali comprovanti il servizio di insegnamento prestato e il tipo di
rapporto di lavoro costituito, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono
indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per la scuola
materna, ovvero del decreto di riconoscimento o della convenzione relativa al
funzionamento dell'istituto o della classe in cui il candidato ha insegnato
per le scuole elementari e per le scuole ed istituti d'istruzione secondaria
ed artistica. Detti certificati, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono
indicare l'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo
dell'adempimento contributivo. I certificati in questione, per servizi
prestati nelle scuole ed istituti non statali, se rilasciati da Autorità non
statali, devono essere vidimati dal competente Provveditore agli Studi
qualora la domanda sia prodotta al Provveditore agli Studi di altra
Provincia, ovvero per il servizio prestato all'estero, dalla competente
Autorità diplomatica.
18. Nella certificazione di servizio, ovvero nelle
dichiarazioni sostitutive, deve essere indicata la durata del servizio e gli
eventuali periodi di assenza con la specifica motivazione.
19. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate
dalla medesima Autorità scolastica cui il candidato invia la domanda di
ammissione al corso ovvero siano depositate presso lo stesso Ufficio,
l'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni,
chiedere nella domanda l'applicazione, per tali certificazioni, della
disposizione di cui all'articolo
10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
relativa agli accertamenti d'ufficio. In tale caso il candidato dovrà
indicare con precisione la situazione personale di cui chiede l'accertamento
d'ufficio, ovvero la data di conseguimento ed ogni altro estremo necessario
per l'individuazione del titolo.
Art. 5 - Modalità e termini
di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata,
redatta in carta semplice, e la relativa eventuale documentazione devono
essere presentate agli Uffici scolastici indicati al precedente art. 4, entro
il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Sul retro del plico deve essere apposta
la seguente annotazione anche prestampata:
"Domanda di ammissione alla sessione riservata -
Scuola materna o Scuola secondaria (classe di abilitazione: n. ......
denominazione .................... o ambito disciplinare n. ......)";
ovvero:
"Domanda di ammissione alla sessione riservata per il
conseguimento dell'idoneità:
- Scuola elementare o,
- Insegnanti tecnico pratici o,
- Insegnanti di arte applicata (classe di concorso: n.
...... denominazione ....................)";
ovvero:
"Domanda di ammissione alla sessione riservata per il
conseguimento dell'idoneità al servizio di istitutore: Istituzioni
educative".
2. Domanda e documenti devono essere spediti per plico
raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in
quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta
comprovante l'avvenuta presentazione.
3. Le domande e i documenti spediti a mezzo di plico
raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati
all'Ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante (art.
2, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077).
4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è
attestata dal timbro a calendario dell'Ufficio ricevente apposto anche nella
ricevuta di cui al precedente punto 2.
5.
Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio
all'estero saranno inoltrate direttamente dalla competente Autorità
diplomatica o consolare all'Autorità scolastica prescelta dagli interessati.
Copia della domanda di partecipazione corredata da copia del certificato di
servizio sarà inviata dalla stessa Autorità per conoscenza al Ministero degli
Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali - Ufficio X. Detti
candidati, fermo restando l'obbligo di presentare entro il termine prescritto
dal precedente comma 1 del presente articolo la domanda di ammissione,
possono presentare la certificazione nell'ulteriore termine di giorni trenta.
I Provveditori agli Studi avranno cura di comunicare nel
più breve tempo possibile alla Direzione Generale del Personale e degli
Affari Generali e Amministrativi - Div. I, il numero delle domande pervenute
dall'estero, distinte per ordine, grado di scuola ed eventualmente classe di
concorso.
Art. 6 - Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni,
esclusioni
1. Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre i termini
stabiliti dal precedente articolo 5, comma 1;
b)
la domanda priva della firma del candidato.
2. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata
inammissibile sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati
che nelle domande di ammissione abbiano omesso una o più delle dichiarazioni
prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione
prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso degli elementi
o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di
partecipazione.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali
le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 4 siano state eventualmente
rese in maniera parziale o omesse, nonché la regolarizzazione delle
dichiarazioni sostitutive relative a servizi prestati, rese non in conformità
a quanto previsto dall'art.
20 della legge 15/68 o dall'art. 3
del D.P.R. 403/98; in tali casi la competente
Autorità scolastica concede al candidato un termine perentorio per provvedere
alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà
all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata.
5.
E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei
documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autenticata, ovvero
contenenti mere irregolarità formali; in tali casi la competente Autorità
scolastica assegna al candidato un termine perentorio per provvedere alla
regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto le certificazioni
e/o i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Le
dichiarazioni personali di cui all'art. 4, comma 16, ultimo periodo, qualora
non regolarizzate entro i termini previsti non saranno prese in
considerazione.
6. E' ammessa la regolarizzazione dei certificati
comprovanti il servizio prestato presso scuole non statali, privi della
vidimazione provveditoriale; in tal caso la competente Autorità scolastica
concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla
regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto il certificato non sarà
preso in considerazione.
7. Sono esclusi dal corso, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti:
a) gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio o
che non rientrino, per il settore dell'istruzione secondaria, nei casi
previsti dall'art. 2, lettere B.1), B.2) e B.3);
b) gli aspiranti privi del requisito di servizio di cui al
precedente art. 2;
c) gli aspiranti che abbiano presentato domande per
l'ammissione alla sessione riservata per il conseguimento della medesima
abilitazione o idoneità indirizzate a diversi Uffici scolastici provinciali,
ovvero, che abbiano presentato domande per l'ammissione alla sessione
riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni o idoneità indirizzate
allo stesso o ad altri Uffici scolastici provinciali.
8. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento,
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
9. L'esclusione è disposta dal competente Provveditore agli
Studi con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione
all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni
rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima
Autorità scolastica.
11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi
del presente articolo siano accertati dopo la conclusione del corso, la
competente Autorità scolastica dispone, con decreto motivato, la decadenza da
ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso medesimo.
12. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 7 - Contenuti, struttura, modalità di svolgimento dei
corsi e durata
1.
Il coordinatore e i docenti, nominati dal Provveditore agli Studi secondo le
disposizioni di cui al successivo articolo 8, elaborano il percorso formativo
del corso e lo sottopongono, per l'approvazione, al competente Provveditore
agli Studi.
2. I corsi destinati ai docenti di scuola materna e di
scuola elementare sono strutturati sulla base di rispettivi moduli unici,
finalizzati alla trattazione degli argomenti a contenuto generale riguardanti
la didattica e la metodologia, nonché all'approfondimento di temi specifici,
connessi con le attività educative e i "campi" di esperienze per la
scuola materna e con gli insegnamenti previsti dai programmi della scuola
elementare. Nei moduli in questione saranno inoltre previste anche attività
di tirocinio in sezioni o classi e riferimenti alla conoscenza e all'uso
delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica.
3. I corsi di scuola secondaria di primo e secondo grado
saranno strutturati per distinti moduli di cui uno, di base, destinato a
tutti i corsisti, indipendentemente dall'eventuale classe di concorso o posto
di insegnamento cui il corso è destinato, finalizzato all'approfondimento di
tematiche generali connesse alle metodologie e alla didattica ed altro/altri
destinati all'approfondimento di tali tematiche in connessione con le
specifiche discipline o attività, comprendendovi anche attività di tirocinio
in classe e puntuali riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie
informatiche e multimediali nella didattica. Gli argomenti dei moduli
specifici sono scelti tra gli aspetti più qualificanti dei programmi di
insegnamento relativi al posto o alla classe di abilitazione per cui il
candidato partecipa.
4. Nei moduli di cui al comma precedente saranno oggetto di
approfondimento le tematiche riguardanti:
- l'individuazione degli elementi strutturali delle unità
didattiche;
- l'organizzazione del gruppo classe in relazione a fasce
di livello predeterminate;
- la programmazione di interventi integrativi e di recupero;
- la predisposizione di moduli didattici finalizzati
all'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;
- l'individuazione di sussidi e strumenti, anche
multimediali in connessione con le discipline e le attività di competenza;
- la definizione di criteri e modalità di valutazione in
riferimento agli obiettivi formativi.
5. Per il personale educativo i corsi sono strutturati
sulla base di un modulo unico finalizzato alla trattazione di argomenti a
contenuto generale riguardanti l'attività educativa, nonché
all'approfondimento di temi specifici connessi con tale attività, con
riferimenti anche alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e
multimediali.
Nel modulo saranno oggetto di approfondimento le tematiche
riguardanti:
- psicologia dell'età evolutiva e sociologia
dell'educazione;
- sviluppo della personalità nei suoi vari stadi e processi
di socializzazione;
- problemi educativi ed organizzativi finalizzati
all'integrazione scolastica e sociale degli alunni portatori di handicap
fisici e sensoriali;
- programmazione e organizzazione educativa ai fini
dell'orientamento;
- organizzazione del tempo libero per attività ludiche,
sportive, di animazione culturale, teatrale, dei mass media;
- educazione alla salute con particolare attenzione ad una
corretta informazione e all'educazione sessuale ed alla prevenzione delle
devianze e delle tossicodipendenze.
6. I corsi per l'insegnamento nella scuola materna e nella
scuola elementare ed i corsi per il servizio di istitutore nelle istituzioni
educative avranno una durata complessiva di 90 ore. Un limitato numero delle
ore previste, comunque non superiore al 10%, potrà essere destinato ad
attività di autoformazione.
7. Nei corsi per i candidati della scuola elementare sono
previsti appositi moduli aggiuntivi per i docenti che hanno chiesto di essere
sottoposti all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere; i moduli
in parola avranno una durata non inferiore a 30 ore, delle quali non oltre la
metà possono essere svolte con modalità di autoformazione.
8. I corsi di scuola secondaria avranno una durata
complessiva di 100 ore, con eccezione delle classi 49/A, 51/A e 52/A per le
quali la durata prevista sarà, rispettivamente di 110 ore, 110 ore e 120 ore.
Per gli ambiti disciplinari dal n. 1 al n. 6, il corso avrà la durata
complessiva di 110 ore.
9. Per la scuola secondaria, tutti i corsi dovranno
prevedere un modulo di base di almeno 60 ore. Un limitato numero delle ore
previste per ciascuno dei moduli, comunque non superiore al 10%, potrà essere
destinato ad attività di autoformazione.
10. Per quanto riguarda i moduli specifici delle classi di
concorso degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, considerata la
specificità delle discipline e la distribuzione non omogenea sul territorio
degli istituti dotati di attrezzature necessarie allo svolgimento delle
attività teorico-pratiche del corso, potranno essere svolti nelle sedi
ritenute più idonee, individuate dal coordinatore e dai docenti del corso.
11.
Il coordinatore e i docenti del corso dovranno stabilire le modalità di
verifica del livello di formazione raggiunto dai corsisti a metà del percorso
programmato.
12. I candidati già in possesso di abilitazione
all'insegnamento per classi di concorso comprese nella Tabella A di cui al D.M.
39/99, possono chiedere di usufruire di una
riduzione della frequenza del corso pari al 50% delle ore previste per il
modulo di base. Identica riduzione è concessa, a domanda nei corsi per il
conseguimento dell'idoneità, rispettivamente, ai candidati già in possesso di
idoneità per classi di concorso comprese nella Tabella C o D.
13. Per ognuna delle classi comprese negli ambiti disciplinari
nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al D.M.
354/98, dovrà essere previsto, nel corso, un
unico modulo specifico in cui verranno trattati gli argomenti più
qualificanti delle due classi di abilitazione comprese negli ambiti. Il
modulo specifico dell'ambito disciplinare n. 6 riguarderà, in particolare,
gli argomenti più qualificanti della classe 76/A.
14. Per i candidati che partecipano sulla base del servizio
prestato su posto di sostegno, ferma restando che la partecipazione è
finalizzata al conseguimento di una sola abilitazione o di idoneità (salvo il
caso degli ambiti disciplinari) per le quali la procedura è indetta, è
previsto un numero percentuale di ore dedicate all'approfondimento delle
problematiche relative all'insegnamento o al servizio relativo agli alunni
portatori di handicap, pari al 50% di quelle a disposizione per le attività
previste per i corsi per la scuola elementare, per la scuola materna e per le
istituzioni educative e al 50% di quelle a disposizione per le attività
previste per il modulo di base della scuola secondaria.
15.
I corsi dovranno svolgersi in orario pomeridiano o serale, tenendo conto
anche dell'esigenza dei corsisti in servizio. Le relative attività d'aula
saranno, pertanto, programmate anche nei periodi di chiusura delle scuole e
d'interruzione dell'attività didattica.
16. I corsi saranno programmati per essere conclusi, di
norma, entro il 31 dicembre 1999.
Art. 8 - Nomina dei coordinatori, dei docenti dei corsi e
delle commissioni per gli esami finali
1. I Provveditori agli Studi scelgono i coordinatori di
ciascun corso tra i docenti universitari o i direttori didattici e i presidi
titolari nei rispettivi ordini di scuola. Nominano, altresì, i docenti dei
corsi, provvedendovi con personale docente di provata capacità ed esperienza
professionale, utilizzando, prioritariamente, gli elenchi degli aspiranti
alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti.
Nei corsi per i candidati della scuola elementare sono nominati anche docenti
esperti delle lingue straniere di cui al D.M.
28/6/1991, in relazione alle esigenze
connesse con le richieste di accertamento delle competenze linguistiche
espresse dai candidati.
2. Il personale insegnante della scuola ed il personale
educativo delle istituzioni educative sarà nominato nei corsi corrispondenti
alla propria titolarità. In ciascun corso saranno nominati almeno due
docenti. Nel caso di corsi istituiti per raggruppamenti del settore
istruzione secondaria, oltre al docente del modulo di base, titolare di
classe di concorso compresa nel raggruppamento, dovrà essere nominato, per le
attività del modulo specifico, un docente per ogni classe di concorso per cui
il corso viene attivato.
3. La commissione esaminatrice degli esami finali è
composta dai docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno
scelto, preferibilmente, tra il personale ispettivo o tra i coordinatori di
uno dei corsi attivati nella Provincia, la cui nomina è delegata al
competente Provveditore agli Studi. Nelle commissioni di esame per i docenti
di scuola elementare è assicurata la presenza dei docenti esperti di lingue straniere
in relazione agli appositi moduli formativi di lingua straniera eventualmente
svolti nei corsi. Per gli esami finali relativi a classi di concorso della
scuola secondaria, la commissione è costituita dal docente del modulo di base
e dal docente del modulo specifico.
Art. 9 - Esami finali
1.
I partecipanti ai corsi i quali abbiano fatto un numero di assenze dalle
lezioni e dalle altre attività previste superiore al 20% delle ore
complessivamente stabilite, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del
corso e dagli esami finali. Deroghe saranno consentite nel limite del 40%,
esclusivamente nei casi di corsi interprovinciali, regionali o
interregionali, a favore di candidati che documentino obiettive, gravi
difficoltà che abbiano ostacolato la regolare frequenza. Sono ammesse, nel
medesimo limite massimo del 40%, assenze da parte del personale in servizio
all'estero. Per i corsisti che si trovino in astensione obbligatoria dal
servizio per gravidanza o puerperio o in espletamento di servizio militare,
il coordinatore e i docenti del corso potranno assegnare un numero di ore
destinato all'autoformazione maggiore rispetto a quello previsto all'art. 7,
ammettendoli agli esami anche con un numero di assenze superiore al limite
previsto. Non sono comunque computate le assenze dovute all'adempimento di
obblighi di servizio debitamente documentati. Su proposta del corpo docente,
l'esclusione sarà disposta dal Provveditore agli Studi.
2. Gli esami della sessione riservata di abilitazione o di
idoneità prevedono una prova scritta e una prova orale. La commissione
dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione complessiva delle prove
scritta e orale e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in
servizio.
3. La prova scritta, unica anche nel caso degli ambiti
disciplinari, consiste nella trattazione di un argomento scelto tra tre
proposti dalla commissione.
4. Gli argomenti proposti devono riguardare i temi dei
programmi di insegnamento trattati durante il corso ed essere tali da
consentire l'accertamento delle capacità didattiche del candidato in
situazioni diverse, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di
attività integrative e di recupero.
5. Nella trattazione dell'argomento il candidato deve
dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei contenuti delle discipline
o delle aree educative dell'insegnamento trattati durante il corso e saperne
individuare le linee di sviluppo più appropriate e coerenti sul piano
didattico-metodologico.
6. Per il personale educativo gli argomenti devono
riguardare la funzione educativa e le attività ad essa connesse, tenendo
conto anche delle tematiche trattate durante il corso.
7. L'elaborato deve pertanto contenere l'esplicitazione
dell'itinerario didattico seguito, le motivazioni delle scelte operate e
l'indicazione della classe cui si riferisce il percorso didattico ipotizzato.
8. Al termine della prova scritta la commissione formula un
motivato giudizio di ammissione o non ammissione alla successiva prova orale.
9. La prova orale, che ha inizio con la discussione
dell'elaborato, prosegue con la trattazione di argomenti attinenti ai
programmi di insegnamento, ovvero relativi al posto di servizio, con
particolare riferimento a quelli trattati durante il corso. Detti argomenti
devono essere sviluppati in maniera da rendere possibile alla commissione una
compiuta valutazione delle esperienze professionali acquisite dal candidato
nello svolgimento dell'attività docente o educativa e a seguito della
frequenza del corso.
10. Tra gli argomenti proposti per la prova orale devono
essere inclusi quelli relativi alle tematiche non oggetto della prova
scritta. Nel corso della prova orale la commissione dovrà accertare:
- il grado di versatilità didattica e culturale del candidato
e l'attitudine a cogliere le eventuali interconnessioni tra discipline
affini;
- la capacità di esplicitare e motivare le scelte
metodologiche adottate, alla luce dei corrispettivi riferimenti
epistemologici;
- eventuali esperienze di utilizzazione delle tecnologie
informatiche multimediali.
11. Supera l'esame e consegue l'abilitazione o l'idoneità
il candidato che nella valutazione complessiva delle due prove, scritta e
orale, raggiunge il punteggio di 56/80.
12.
Per i candidati in possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento
agli alunni portatori di handicap, che partecipano in virtù del servizio
prestato per attività di sostegno, le prove sono volte ad accertare il
possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di
competenza.
13. Per i candidati che partecipano per il conseguimento
dell'idoneità relativa al personale educativo e sono in possesso del titolo
di specializzazione di cui al D.P.R.
970/75, le prove sono volte ad accertare
anche il possesso delle capacità educative relativamente all'integrazione
scolastica e sociale degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali.
14. Le prove di esame per i candidati di scuola elementare
che hanno partecipato alle attività di formazione nelle lingue straniere
comprendono anche apposite prove integrative scritte ed orali, dirette ad
accertare il possesso delle relative competenze per l'insegnamento delle
lingue straniere nella scuola elementare; l'accertamento dell'idoneità
specifica a tale insegnamento, conseguita per effetto del superamento delle
prove d'esame, costituisce per i candidati l'attestazione del possesso della
competenza linguistica richiesta dal D.M.
28/6/1991, ai fini dell'utilizzazione
nell'attività d'insegnamento della lingua straniera prescelta. Il mancato
superamento nell'ambito delle prove di esame dell'accertamento della
competenza linguistica da parte del candidato non pregiudica la possibilità
del conseguimento dell'attestato finale di idoneità per la scuola elementare;
viceversa, il mancato superamento delle prove di esame per l'idoneità nella
scuola elementare, non consente la possibilità di conseguire l'idoneità
specifica per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare.
La commissione terrà conto, ai fini della determinazione del punteggio finale
complessivo da attribuire ai candidati, anche del punteggio specifico
relativo alle prove integrative di lingua straniera.
15. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del
punteggio conseguito nelle prove d'esame e da quello attribuito per gli anni
d'insegnamento prestati nelle scuole od istituti statali nella medesima
classe di concorso o posto di ruolo, o, per il personale educativo, nel
medesimo posto di servizio, nella misura sotto indicata, fino ad un massimo
di punti 20:
- per ogni anno di insegnamento o servizio punti 1,8;
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un
massimo di punti 1,8) punti 0,3.
Per i servizi prestati nelle scuole od istituti non statali
nella medesima classe di concorso o posto di ruolo il punteggio è ridotto
alla metà.
16. Il versamento della tassa di ammissione agli esami di
abilitazione, dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1952 n. 1132, art. 3,
fissata in lire 64.000 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/1990,
dovrà essere effettuato solo dai candidati che saranno ammessi a sostenere
gli esami finali dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria.
17. Nel caso in cui il candidato ometta in tutto o in parte
il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame
di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà al candidato il
termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il
competente Ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine
fissato, procederà all'esclusione.
Art. 10 - Approvazione e
pubblicazione dell'elenco degli abilitati e degli idonei
1. A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice degli
esami finali compila l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per
l'istruzione secondaria per classi di abilitazione, dei candidati che hanno
superato la verifica finale e conseguita l'abilitazione o l'idoneità,
completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione,
accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale riportato nelle prove,
nella valutazione del servizio e del punteggio complessivo conseguito.
2. Detto elenco, a cura del coordinatore, è pubblicato
all'albo dell'istituto scolastico sede del corso. Contestualmente sempre a
cura del coordinatore, l'elenco degli abilitati o degli idonei viene inviato
al competente Provveditore agli Studi che ne cura l'affissione all'albo anche
se il corso sia stato organizzato a carattere interprovinciale o regionale o
interregionale. Unitamente a detto elenco, il coordinatore invierà una copia
del processo verbale, redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice,
una copia della relazione riassuntiva finale. Nei dieci giorni successivi alla
data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo
scritto al Provveditore agli Studi esclusivamente per segnalare eventuali
errori materiali od omissioni.
3.
Il Provveditore agli Studi, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere
anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli
abilitati o degli idonei.
Art. 11 - Certificati di abilitazione e idoneità
1. I certificati di abilitazione all'insegnamento nella scuola
materna e di idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli
insegnanti tecnico-pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il
personale educativo delle istituzioni educative sono rilasciati dal
Provveditore agli Studi che ha istituito il corso.
2. I certificati di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria sono rilasciati dai Sovrintendenti scolastici competenti
per territorio, sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente
art. 10, inviati dal competente Provveditore agli Studi.
3. Per ottenere il rilascio dei certificati di abilitazione
o di idoneità gli interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le
vigenti disposizioni.
Art. 12 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso
ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adotteranno ogni opportuna
iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle fasi della
procedura abilitante, l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia
un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio
1996, n. 60.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute
nella circolare ministeriale n. 94 del
16 marzo 1994 relativamente alle disposizioni in
materia di bollo.
Art. 13 – Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione dalla
sessione riservata è ammesso, entro 30 giorni, ricorso gerarchico al
Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite dell'organo che ha
decretato l'esclusione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge
6 dicembre 1971 n. 1034.
2.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero
della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari
Generali e Amministrativi, Div. I, ovvero - Direzione Generale
dell'Istruzione Elementare, ovvero - Servizio per la Scuola Materna, ovvero
Direzione Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Div. I, a
seconda che trattasi di esclusione dalla sessione riservata relativa alla
scuola secondaria, alla scuola elementare o alla scuola materna o alle
istituzioni educative - con la formulazione delle proprie deduzioni e
corredato da tutti gli elementi utili per la decisione.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del
ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione
all'interessato, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la
presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al
Presidente della Repubblica.
3. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono ammessi condizionatamente alla frequenza corso, alla
partecipazione alle prove finali e vengono eventualmente iscritti con riserva
nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
4. Avverso l'elenco degli abilitati o degli idonei
approvato con decreto della competente Autorità scolastica, poiché trattasi
di atto definitivo (art.
15, comma IV, del decreto del Presidente
della Repubblica 417/74), è ammesso,
per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali
e per l'espletamento della presente sessione riservata di esami.
Art. 15 - Disposizioni particolari per le province di
Gorizia e Trieste
1. Ai sensi degli articoli 425 e seguenti del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
Sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, i Provveditori agli
Studi di Gorizia e Trieste, ciascuno per il territorio compreso nella
Circoscrizione del proprio Ufficio e per il settore scolastico di competenza,
ove esistente nella predetta Circoscrizione territoriale, emaneranno
immediatamente apposita ordinanza, applicando per quanto compatibili le norme
contenute nella presente, per disciplinare la partecipazione alla sessione
riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna e nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di primo e
di secondo grado ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte in
lingua slovena, nonché dell'idoneità che dà titolo agli insegnanti di scuola
elementare, agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte
applicata ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art.
1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (1).
(1) Per le Province di Trento e Bolzano, la competenza a
indire gli esami della sessione riservata per la scuola materna, scuola
elementare e per le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria è
demandata, ai sensi della vigente normativa, ai rispettivi Sovrintendenti
scolastici.
Art. 16 - Norme finali
Tutti gli Allegati alla presente ordinanza ne costituiscono
parte integrante.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per
la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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