Ministero della Pubblica Istruzione
Ordinanza ministeriale n. 1 prot. n.
D1/015
Roma 2 gennaio 2001
Sessione riservata di esami di cui all'art.
2, comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in applicazione delle disposizioni dell'art.
6/bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 ed in particolare l'art.
2, comma 4;
Vista l'O.M. n. 153 del 15/6/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale,
n. 57 del 20 luglio 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata
di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata,
rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica, ovvero dell'idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per
gli insegnanti tecnico-pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il
personale educativo delle istituzioni educative;
Vista l'O.M. n. 202 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale,
n. 79 del 5 ottobre 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata
di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di
Strumento musicale nella scuola media;
Vista l'O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale,
n. 25 del 28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all'ordinanza
n. 153 del 15 giugno 1999;
Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.
253 del 28 ottobre 2000, con la quale è stato convertito in legge con
modificazioni il decreto legge 28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti
per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001;
Visto l'art.
6/bis della predetta legge;
ORDINA
Art. 1
Riapertura termini di partecipazione alle sessioni
riservate
1. In applicazione delle disposizioni
contenute nell'art.
6/bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni riservate di
esami di cui all'art.
2, comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio
previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000.
2. Fermo restando il possesso di tutti
gli altri requisiti previsti dall'O.M.
n. 153/1999 come integrata dall'O.M.
n. 33/2000, i limiti temporali di
maturazione del servizio previsto dall'art.
2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono
intendersi pertanto fissati in almeno 360 giorni nel periodo compreso tra
l'anno scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.
Art. 2
Destinatari
1. Hanno titolo a presentare domanda di
partecipazione a tale sessione di esame, previa frequenza ai corsi da
attivare secondo le modalità previste dall'O.M.
n. 153/1999, come integrata dall'O.M.
n. 33/2000, tutti coloro che abbiano
maturato il requisito di servizio entro il termine prescritto dal precedente
art. 1 e siano in possesso, alla stessa data, del titolo di studio valido per
l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità
richiesta.
2. Sono altresì ammessi a partecipare sia
coloro che, pur avendo a suo tempo maturato il requisito del servizio nei
termini fissati dall'art.
2, 4° comma della legge n. 124/1999, non
abbiano presentato alcuna domanda di partecipazione alle sessioni riservate
indette con O.M.
n. 153/1999 e O.M.
n. 33/2000, sia coloro che avendo presentato
domanda, siano stati ammessi alla sessione riservata, ma non abbiano
frequentato i corsi.
A coloro che, ammessi ai corsi, abbiano
frequentato totalmente o parzialmente i corsi medesimi, ma non hanno
sostenuto gli esami finali, sarà riconosciuto, previa domanda da presentare
entro i termini di scadenza indicati nell'art. 4, rispettivamente, il diritto
di essere ammessi a sostenere gli esami finali nei corsi da attivare ai sensi
della presente O.M., ovvero un credito formativo da far valere nei medesimi
corsi.
3. In nessun caso può essere ammesso il
personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento
dell'abilitazione o l'idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali
indicate al comma precedente ed ha sostenuto l'esame finale.
Art. 3
Disposizioni specifiche per il personale che ha frequentato
senza titolo le precedenti sessioni riservate
1. Coloro che, non avendo maturato i titoli
di servizio e di studio nei termini indicati dall'art.
2, 4° comma della legge n. 124/1999, siano
stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle OO.MM.
n. 153/1999 e n.
33/2000 e abbiano superato gli esami
finali e si trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilità previste
dall'art. 2, 1° comma della presente ordinanza, possono ottenere, previa
domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell'art. 4 lo
scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti
definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con
decreto ministeriale. Nei confronti del personale che al momento della
pubblicazione della presente O.M. stia ancora frequentando con riserva i
corsi di cui trattasi, sarà consentito il proseguimento della frequenza e
l'ammissione agli esami finali. Lo scioglimento della riserva sarà disposto
con effetto dal momento della conclusione della sessione riservata di esami
di cui alla presente O.M.
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai corsi
per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità dovrà essere presentata per
la frequenza di un solo corso e per una sola provincia, pena l'esclusione,
entro 30 giorni, dalla pubblicazione della presente O.M. sulla Gazzetta
Ufficiale, utilizzando gli allegati modelli.
2. Restano confermate, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nelle ordinanze
ministeriali n. 153/1999 e n.
33/2000, ad eccezione di quelle
riguardanti i limiti temporali per la maturazione del requisito del servizio.
Art. 5
Criteri per l'inserimento nelle graduatorie permanenti
1. Il personale di cui alla presente O.M.
è inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e superamento
dell'esame finale, nelle graduatorie permanenti al momento dell'integrazione delle
stesse da effettuarsi, secondo le disposizioni previste dall'art.
4, del Regolamento adottato con D.M. 27
marzo 2000, in esito all'espletamento dei
concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi nel 1999, nel medesimo
scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Coloro che conseguono
l'abilitazione o l'idoneità per classi di concorso per cui non sono state bandite
le relative procedure concorsuali, saranno inseriti in uno scaglione
immediatamente successivo all'ultimo costituito per effetto dell'espletamento
delle procedure indette con D.M. n. 146/2000.
Art. 6
Disposizioni specifiche per la classe 77/A - Strumento
musicale
1. Per la classe 77/A, sono ammessi alla
sessione riservata di esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento di Strumento musicale nella scuola media, i candidati
sprovvisti di abilitazione in Educazione musicale o in Strumento musicale,
che abbiano prestato servizio di insegnamento di Strumento nei corsi ad
indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo
di studio, per almeno 360 giorni, entro il termine indicato dal precedente
articolo 1 e non abbiano partecipato alla sessione riservata di esami indetta
con O.M. n. 202 del 6 agosto 1999.
2. Sono ammessi, altresì, coloro che pur
avendo maturato il predetto requisito del servizio nei termini fissati dall'art.
2, comma 4, della legge n. 124/1999, non
hanno presentato alcuna domanda di ammissione alla sessione riservata di
esame indetta con O.M.
n. 202 del 6 agosto 1999, ovvero coloro
che, seppur ammessi agli esami, non hanno sostenuto la prova.
3. Restano confermate le disposizioni
contenute nell'O.M.
n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto
concerne le nomine riguardanti le commissioni d'esame e le prove d'esame si
richiamano le specifiche disposizioni contenute negli artt.
6 e 7 della predetta O.M.
4. Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla sessione di esame è fissato all'art. 4 della
presente O.M.
5. Il personale che consegue
l'abilitazione ai sensi della presente O.M. potrà essere inserito, a domanda,
secondo la procedura di cui all'art. 7
del Regolamento approvato con D.M.
27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti,
già compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia successiva a
quella esistente, con il punteggio spettante sulla base della tabella di
valutazione dei titoli allegata al predetto D.M.
(All. B).
6. Potrà, altresì, essere inserito a
domanda nelle graduatorie permanenti di cui al comma 5 del presente articolo
il personale abilitato all'insegnamento di Educazione musicale nella scuola media,
purché in possesso del requisito del servizio specificato nel precedente
comma 1.
Art. 7
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dalla
presente O.M. si richiamano le disposizioni impartite con le OO.MM.
nn. 153/1999 e 33/2000 riguardanti il personale docente ed educativo e l'O.M.
n. 202 del 6 agosto 1999 che disciplina
la sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento
dell'abilitazione di Strumento musicale nella scuola media.
2. La presente ordinanza sarà inviata
alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma 2 gennaio 2001
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
Allegato
1 - Modello di domanda scuola materna
Allegato
2 - Modello di domanda scuola elementare
Allegato
3 e 3 bis - Modello di domanda scuola secondaria e tabella
Allegato
4 - Modello di domanda personale educativo
Allegato
5 - Modello di domanda docenti stumento musicale
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