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Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 6350
D.G.
per il personale scolastico
Uff.
III
Roma,
6 maggio 2009
Agli
Uffici Scolastici. Regionali
Loro
Sedi
Oggetto: Tabella
di valutazione dello strumento musicale - Allegato 3 al D.M. n. 42 dell’8
aprile 2009 - Graduatorie ad esaurimento.
In riferimento ai
quesiti pervenuti sui titoli valutabili per l’inserimento nella graduatoria
di strumento musicale cl. 77/A, premesso che non si è ritenuto opportuno,
d’intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione, di cui all’Allegato 3 del
D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria
finora acquisite dai docenti, già inseriti da tempo nelle graduatorie
medesime, si forniscono chiarimenti sui punteggi da attribuire agli
interessati, in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti
a seguito della modifica di ordinamento dei Conservatori di Musica.
1) Viene valutato con
il punteggio previsto alla lettera a) della Tabella il diploma di
Conservatorio del pregresso ordinamento, attinente alla graduatoria prescelta
e con punti 3, lett. b) se è di altro strumento.
2) In assenza del
diploma di Conservatorio, il diploma di II livello in discipline musicali,
non abilitante all’insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea
specialistica, viene valutato ai sensi della lettera a) della Tabella.
3) Qualora il candidato
possieda il Diploma di Conservatorio, il diploma di II livello di cui al
punto 2, è valutabile con 4 punti.(lett. e della Tabella). Non è valutabile,
invece, il diploma di I livello, che ha dato accesso alla specializzazione
corrispondente.
4) Il diploma di II
livello abilitante in strumento musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti
6 (lett. h)
5) Il diploma di II livello
di educazione musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti 3
(lett. i)
6) Il diploma di
Didattica della Musica abilitante all’insegnamento di educazione musicale è
valutato con punti 3 (lett. b)
Si evidenzia che per
ogni lettera della Tabella si può valutare un solo titolo.
Per i titoli didattici
si applicano i punteggi previsti al punto II della Tabella, con l’avvertenza
che lo stesso punteggio deve essere attribuito sia al servizio prestato nelle
scuole statali che a quelle paritarie, mentre per le scuole legalmente
riconosciute il punteggio è ridotto della metà.
Si invitano codesti
Uffici a dare tempestiva diffusione della presente nota al personale
interessato.
per
IL DIRETTORE GENERALE
f.to IL DIRIGENTE UFF. I
GIAMPAOLO
PILO
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