Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione beneficio economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio con decorrenza 1°settembre 2011 ed annualità successive.
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento dell'istruzione
REGISTRO UFFICIALE
Prot n. 0000002-07/01/2014- USCITA
AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione benefìcio economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio con decorrenza 1° settembre 2011 ed annualità successive.
In data 12 maggio 2011 è stata firmata l'Ipotesi di Accordo che regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione in favore del personale A.T.A., delle posizioni economiche di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
Successivamente l 'ipotesi di accordo è stata trasmessa, ai fini della procedura prevista dall'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per l'accertamento congiunto – sulla compatibilità economico-finanziaria e sui vincoli e sui limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale - da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, I.G.O.P. del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tuttavia, il suddetto atto non ha ottenuto la prevista certificazione, poiché a parere degli Organi competenti, con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite nei confronti del personale A.T.A per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla citata sequenza contrattuale della scuola, trovano applicazione l'art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nella parte in cui prevede che ''il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ... . non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluso il conseguimento di funzioni diverse ... "
Questa Direzione Generale, sebbene, abbia ripetutamente fornito le proprie osservazioni e chiarimenti in ordine ai rilievi già in precedenza mossi da suddetti Organi di controllo, non può che limitarsi a prendere atto di quanto rilevato, e, pertanto, si rende inevitabile procedere al recupero delle somme già erogate in favore del personale A.T.A., sia per la prima sia per la seconda posizione economica, acquisite e, conseguentemente, erogate con decorrenza dal 1° settembre 2011 ed annualità successive procedendo, altresì, al blocco di ogni ulteriore mensilità.
Al riguardo, giova rilevare che il recupero delle somme corrisposte a tale titolo costituisce, da parte dell'amministrazione, atto dovuto ai sensi dell'art. 2033 c.c .. Questa ammnistrazione ha, comunque, inviato il Ministero dell'Economia e Finanze a prevedere una rateizzazione del recupero al fine di non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente, in ossequio al principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione prevedendo, una trattenuta quanto più possibile ridotta sulle singole mensilità stipendiali.
Il suindicato recupero, nonché il blocco dell'erogazione del beneficio sulle prossime mensilità potrebbe, presumibilmente, avere decorrenza dal mese di febbraio 2014.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione tra il personale interessato e a rendere note al singolo dipendente destinatario dei consequenziali provvedimenti sopra indicati le specifiche motivazioni in ragione della disposizione normativa di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta