Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento
per l’istruzione
Direzione
generale per il personale della scuola
Prot. n. /708 ex Uff. VI
Roma 13 maggio 2004
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA della scuola. - Istruzioni e indicazioni operative –
In risposta a numerosi quesiti
concernenti i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli culturali e di
servizio relativi ai concorsi di cui all’oggetto, si forniscono istruzioni e
indicazioni operative allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli
aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Nel rammentare che l’aggiornamento
delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa
presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o
contraddittorie, oppure dati di dubbia
interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato
l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione,
al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
Ciò premesso si ritiene utile
fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.
1 - Titoli di studio
I titoli di studio sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per
l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
Con riguardo, in particolare, al
profilo di “assistente tecnico”, i titoli di studio che permettono l’accesso alle rispettive aree sono definiti dalla
tabella di corrispondenza titoli-laboratori, in vigore alla data di adozione del
decreto di indizione del concorso.
Ai fini della valutazione, i
citati titoli di studio non sono presi in considerazione singolarmente in
relazione all’area di accesso, ma congiuntamente, attribuendo a quello più
favorevole il punteggio di cui al punto 1 della tabella A/2 e all’altro (si
considera un solo titolo) il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 della
citata tabella.
Nel caso di conseguimento di un
nuovo titolo di studio per il quale si richieda l’aggiornamento ai fini
dell’accesso ad ulteriori laboratori, nessun punteggio spetta per tale titolo
attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già
assegnato nella precedente tornata concorsuale.
I diplomi di “maturità classica”,
di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto
titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza
titoli-laboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e,
conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
In effetti, i predetti titoli non
sono presi in considerazione né ai fini di cui al punto 1, né ai fini di cui al
punto 2 della citata tabella A/2 e pertanto per gli stessi non va attribuito
alcun punteggio.
A –
Diplomi di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi
di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro
nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente
tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere
letti secondo le corrispondenze,
determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per
l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi
del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità
“programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello
di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo
TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il
citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella
graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco
alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di
cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere
attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto
codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale
previsto dalla precedente normativa.
B -
Diploma di qualifica professionale
I
diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento
dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi
per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico
impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i
diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da
quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo
la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno
scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i
nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino
menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di
assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi
vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali
qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che
il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997.
C - Diplomi di licenza della scuola media
Si fa presente che, ai fini della
valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato
nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi
indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione e, in
presenza di più titoli di studio dalle stesse previsti, secondo le indicazioni
di cui alle lett. A, punto 2.
Si ribadisce, pertanto, che il
“diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, può essere
considerato sia come titolo più favorevole che come altro titolo non più
favorevole, rispetto all’insieme dei titoli specificamente indicati alla lett.
A, punto 1 delle tabelle di valutazione dei titoli ( A/1, A/2, A/3 ).
Ad ogni buon fine si richiama
l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
- candidati in possesso di un
diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il titolo con la
media migliore ai fini di cui al punto 1 delle tabelle e si assegna il
punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 delle medesime per l’altro titolo;
-candidati in possesso di un
diploma di qualifica e di maturità (o di più diplomi di maturità) e di un diploma
di scuola media (cioè di tre o più titoli di cui al punto 1 delle citate
tabelle): si valuta il titolo più favorevole ai fini di cui al punto 1, e si
assegna, una volta sola, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2;
- candidati in possesso di diploma
di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il
diploma di scuola media, ai di cui al punto 1 delle tabelle;
-candidati in possesso di un
diploma di maturità (o di qualifica), di un
attestato di qualifica regionale e di un diploma di scuola media: si
valuta il titolo più favorevole fra il diploma di maturità (o di qualifica ) e
il diploma di scuola media, ai fini di cui al punto 1 delle tabelle, e si
assegna, una sola volta, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 delle tabelle;
- l’attestato di qualifica
regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 e di cui al punto 2 delle
tabelle e perciò non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il
titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato
di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di
altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini
dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
2 - Attestati di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso
ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata
del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale,
fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi
dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa
contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico,
attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica
professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della
qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di
qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili
didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità,
da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in
tal senso.
Tale valutazione rientra nella
competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della
specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione
di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori .
Una volta verificato detto
requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di
conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività
didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella
corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di
qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai
profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di
un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici
impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato
dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico
è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di
conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di
circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere
effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando
la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.
3 - Idoneità in concorsi pubblici
per esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla
circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella
previsione di cui al punto 6 della tabella A/1 allegata all’ O.M. n. 57 del 27 maggio 2002, in quanto tali concorsi sono indetti per
l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di
concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fanno riferimento le citate tabelle
di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di
corrispondenza prevista dall’art. 480 del DPR 297/94 non ha validità per la procedura
di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo
indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica
della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non
può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti
l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in
procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.
4 – Patente europea di informatica -
EDCL
Gli attestati di qualifica
professionale, congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l’accesso
ad un profilo professionale, sono
esclusivamente quelli la cui certificazione sia stata rilasciata ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Da ciò scaturisce che il titolo
“EDCL” (patente europea di informatica), proprio perché non contemplato
dall’attuale normativa, non consente l’accesso ad alcun profilo
professionale.
Tuttavia il titolo in
questione va inteso come ”attestato di
addestramento professionale “ e, come tale, trova collocazione, ai fini della
valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata alla O.M. 27.5.2002, n. 57 per il profilo di assistente
amministrativo.
5 - Criteri generali di calcolo
della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione
letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2
va intesa nel senso che tutti i
periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24
mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi,
indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello
relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di
servizio.
Il calcolo va effettuato base al
calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che
costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi,
come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario
senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un
determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente
precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio
abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati
su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia
poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente
precedente del/i mese/i
successivo/i. Si procede infine al
computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il
periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella
graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto
già espressamente riportato all’art.3 punto 2 della O.M. 57/02.
Altra questione è quella che
riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di
calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di
mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le
suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a
giorni 16, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette
tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni
16, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece
attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a giorni 16.
Nel caso in cui per entrambe le
suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni
16, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al
raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono
valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica
anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio
d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in
profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine
“part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia
verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio
prestato.
In tutti i calcoli rimangono
incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna
distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che
le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di
controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del
servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la
verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto
dell’aspirante eventualmente escluso.
6 - Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di
ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da
disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa
alla parità scolastica ( legge 10.3.2000,
n. 62 e legge 333/2001)
non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole
paritarie.
Infatti il servizio richiesto per
l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con
rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non
sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle
scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non
è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi
non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione
non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e,
pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante
per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello
Stato o degli Enti locali.
7
- Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03,
il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente
amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti
Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai
fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a
decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché
prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello
della scuola, è assimilato a “servizio
prestato in altre Amministrazioni”.
8- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per
l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili
tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti
i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai
sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto
che nel caso in cui al personale che si trovi
in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni,
l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del
medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va
computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del
raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì,
sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in
caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono
computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per
l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Si pregano le SS.LL. di voler
diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni
scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le
reti INTRANET ed INTERNET.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino