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06-02-2014 N. 362 - Nota MIUR

Legge n. 128/2013 - Assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Prot. 362 – 6 febbraio 2014

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI

UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI

LORO SEDI

 

OGGETTO: Legge n. 128/2013 - Assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno

 

La legge n. 128/2013, prevede all'art. 15, comma 3, l'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2013/14, di docenti di sostegno per la copertura di 4.447 posti vacanti e disponibili risultanti dall'applicazione dell'incremento di posti previsti dalla stessa legge all'art. 15, comma 2. Trattasi, pertanto, di posti aggiuntivi che non si sommano a quelli attualmente vacanti, residuati dopo le precedenti immissioni in ruolo, che confluiranno nel prossimo piano triennale di immissioni in ruolo.

La tabella del Decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione, ha rideterminato per ogni regione il numero di posti oggetto di tale incremento.

In conseguenza di ciò, con il DM in corso di emanazione è stato ripartito un contingente, di 4.447 unità di personale docente su posti di sostegno, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2013/2014, in aggiunta alle nomine già disposte a seguito del DM 732 del 30 agosto 2013 e della CM n. 21 del 21 agosto 2013.

Si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione di detti posti, determinata in proporzione all'organico di diritto già esistente ed il conseguente numero massimo di assunzioni da effettuare (II' tranche).

Tali posti vanno prioritariamente assegnati per riassorbire l'eventuale esubero esistente, evitando, comunque, di creare nuovo esubero.

Per quanto riguarda le istruzioni operative si richiamano, per quanto applicabili, quelle contenute nella tabella A allegata alla C.M. n. 21 del 21 agosto 2013, che ad ogni buon fine si allega, ed in particolare si richiamano le disposizioni contenute ai punti A5, A6, A12, A13, A14, A15 ed A19.

Inoltre, ad integrazione di quanto indicato nell' allegato A si ricorda che i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 50% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari, con esclusione di quelli banditi con il DDG n. 82/2012 e conclusisi entro il 31 agosto 2013 . In caso di esaurimento, i citati posti il DDG n. 82/2012 e conclusi entro il 31 agosto 2013 . In caso di esaurimento, i citati posti vanno  ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE .

Le nomine in questione avranno decorrenza giuridica a partire dall'a.s. 2013/14 ed economica dall' a.s. 2014/15. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all'anno scolastico 2014/2015.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 15, comma 10 bis della legge n. 128/2013, il personale docente assunto a tempo indeterminato, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.

Tali assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione di sostegno agli alunni disabili.

Relativamente al calcolo delle quote di riserva previste dalla L.68/99, si fa presente che il calcolo delle quote deve essere effettuato tenendo conto anche dei posti utilizzati per le immissioni in ruolo già effettuate per l'a.s. 2013/2014.

Per quanto riguarda le operazioni di acquisizione a SIDI delle nomine in questione, si ricorda che le stesse devono avvenire in tempo utile per permettere agli interessati la presentazione della domanda di trasferimento. Le modalità sono analoghe a quelle adottate per le nomine in ruolo disposte sui posti di organico di diritto vacanti e disponibili a valle delle operazioni di mobilità, tranne il fatto che, per quanto detto in precedenza, la decorrenza economica segue di un anno la decorrenza giuridica al 1 settembre 2013. Anche in questo caso la nomina è disposta senza contestuale assegnazione della sede di titolarità.

Per la scuola secondaria di secondo grado la nomina è disposta sui posti della Dotazione Organica di Sostegno provinciale (DOS), indipendentemente dal numero di posti presenti nell'organico di diritto 2013/14.

Si richiama l'attenzione sull'urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità che il personale neo nominato dovrà fare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2014/15 ai fini dell' assegnazione della sede definitiva.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle 00. SS sia sulle modalità di convocazione degli aspiranti, sia sulle operazioni effettuate.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luciano Chiappetta

 

 

Allegati:

- allegato A (Istruzioni operative - Personale docente ed educativo) alla CM n. 21/2013

- tabella analitica dei contingenti del personale docente di sostegno

 

 

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

 

A.l La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.

Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

 

A.2 Nel caso in cui il docente destinatario di accantonamento di posto, in virtù di ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad Acta, abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l'assunzione dalle attuali graduatorie, il posto accantonato è disponibile per le immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie ad esaurimento dell' a.s. 2010/11.

 

A.3 Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

 

A.4 Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l'attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell'organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

 

A.5 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, letto c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.

Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell'anno 1990), ai sensi dell'art. 1 comma 4, della legge 124/1999.

 

A.6 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle graduatorie ad esaurimento.

Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

 

A.7 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario ..

 

A.8 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L'assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

 

A.9 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

 

A.10 La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, e dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

 

A.11 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell' 11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1, comma 2, della legge 407/98.

 

A.12 Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un'unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all'interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

 

A.13 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.19 e A.20, 2° cpv ..

 

A.14 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell'ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell'anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell'anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il31 agosto p.v.

 

A.15 In merito all'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell' art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007, limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l'assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.14. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

 

A.16 Anche per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

 

A.17 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/ A - strumento musicale nella scuola media - , dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell' ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

 

A.18 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2013, comportano l'assunzione in servizio dallo settembre 2013. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall'a.s. 2013/2014 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo.

 

A.19 L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.13 e dal successivo A.20, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

 

A.20 L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell'altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

 

A 21 Si ricorda l'obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/20 Il, in materia di autocertificazioni.

 

A.22 Secondo le disposizioni di cui all'art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge 12/07/20 Il n. 106, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni (ora tre anni; art. 15, comma lO bis della L.128/2013 ) di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

 

A.23 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

 

A.24 E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall'art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

 

A.25 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell'8aprile 2009).

 

A.26 Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

 

A.27 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.

Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2013/2014.

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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