Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Prot n. 3602/P0
Allegati
Destinatari
Roma, 31
luglio 2008
Oggetto: D.P.R. n. 235
del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del
18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del
21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni
al D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno
interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni
regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo
hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola,
infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta,
insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del
dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza
delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel
rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto,
è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere
per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e
responsabilità .
Al raggiungimento di tale
obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole
istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le
famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio,
il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme
introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni
più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto,
piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed
operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano
condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è
voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo che sta alla base
dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora
oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti
e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di
quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le
proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto
necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni
disciplinari (art. 4) e le
relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al
diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di
violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della
persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla
comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità
sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle
scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio
di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur
rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti
aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed
intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione pubblica
preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti
concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai
giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di
violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di
handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà.
Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle
fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana
o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei
casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti
dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato,
e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali
situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter
rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo
ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti
fatti.
I comportamenti riprovevoli, e
connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere
trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere
sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di
proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare
commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per
i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro
più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto
della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI
D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere
che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli
alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26
aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da
ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente
intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque
“attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali
sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più
avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta
norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di
riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione
disciplinare nei confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta
sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle
infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di
quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono
alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle
modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei
regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente
dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno
individuare:
1.
le mancanze disciplinari. Partendo
dalla previsione dell’ art. 3 del
citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri
comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i
regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite
la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2.
le sanzioni da correlare alle mancanze
disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica
sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le
dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si
ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva”
e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione
disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3,
DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di
tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non
un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per
sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3.
gli organi competenti a
comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli
organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di
classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica
sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e
del Consiglio d’Istituto.
Al riguardo va osservato che, a
seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni
che comportino l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo
ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a) le
sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal
CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore
a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con
esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al
Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente
conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n.
297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita
la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata
a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto
salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente
sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.
4.
il procedimento di irrogazione delle
sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle
modalità di contestazione dell’addebito; forma e modalità di attuazione del
contraddittorio; termine di conclusione.
5.
procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione
del Patto educativo di corresponsabilità. E’ questo un ulteriore e nuovo
elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del
2007.
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il
nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione
disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto
individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per
esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le
attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole
manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi
presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su
tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati
(composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola,
etc.
Le misure sopra richiamate, alla
luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome
diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure
accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità
stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però,
tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi,
tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche
della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.
Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio
di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della
mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che
le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto
possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente
violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento
penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione
di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta
una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di
gravità.
A tal proposito va precisato che,
le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze
disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia
ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti
d’istituto.
A) Sanzioni diverse
dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta
di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che
devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto,
insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari,
agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal
Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di
allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al
fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità
scolastica.
C) Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un
periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate
dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi
“reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.),
oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere
di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a
15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la
durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al
permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico
la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una
fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare
verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e
necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla
magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del
giudice penale.
Nei periodi di allontanamento
superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia
dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma
9bis):
L’irrogazione di tale sanzione,
da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte
congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di
recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona
umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità
tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di
cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere
prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il
periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente
non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere
generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere
comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di
scrutinio.
E) Sanzioni che comportano
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9
bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già
indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il
Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi
(Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le
sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate
soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la
responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre,
deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L.
241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che
comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione
dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche
esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito
alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari
delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite
nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in
occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado
all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati
dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a
dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato
luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si
applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili
che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e
comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196
del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare
pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola
si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto
lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il
cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato,
ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti
d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione
(Art. 5) delle
suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in
questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa”
degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento,
che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il
procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa,
per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento
amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n.
241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento,
formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di
motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni
delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività
della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio
generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non
definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento
di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di
istituto.
Contro le sanzioni disciplinari
anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori,
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo
di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà
esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non
decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di
modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel
rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua
composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma,
si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal
consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado,
invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due
rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i
regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto
organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in
ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono
essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e
subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in
caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto
che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia
parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di
garanzia, nel senso che occorrerà precisare:
1) se tale organo in prima
convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti
tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri
effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai
necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i
membri;
2) il valore dell’astensione di
qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della
scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica
l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro
le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già
prevista dall’originario testo del DPR 249, viene
specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la
valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà
costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute
nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione
sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso,
il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia
con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione
della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del
termine di decisione ad esso attribuito.
La decisione è subordinata al
parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione –
che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è
composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della
comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione
dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio
Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei
rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la
designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile,
dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di
titoli di viaggio.
L’organo di garanzia regionale,
dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso
l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine
perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve
esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia
non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il
termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4
della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.
PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello
Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5
bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare,
laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che
prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere
il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento
d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari
naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori,
ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo,
in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa.
La scuola dell’autonomia può
svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di
instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti
che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale
della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto
di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che
può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che
coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i
rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque
uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i
diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita
ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali
lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il
compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle
esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere
astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi
di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare
prioritariamente l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona
o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà
intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni
più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità,
per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e
del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella
scuola.
Ciò consente di distinguere
dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal
regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e
famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua
sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a
fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati
il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla
sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della
conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli
altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità
scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i
due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che
l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una
linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali
si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della
comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo,
genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con
successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta,
ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che
l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono
tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle
studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4
del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal
recente D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla
deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri
comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari
secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico,
l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla
luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare,
la circolare n. 72
del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni
disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2
comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre
2007 n.176).
Con particolare riferimento alla
responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in
presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per
eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di
svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i
genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente
responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto
di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità,
riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità
che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in
vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di
sorveglianza nei confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra
chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione
scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni
richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa
vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità
gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve
instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei
figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il
minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.).
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella
del “precettore” (art. 2048,
secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla
vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè
l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla
presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in
educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da
responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata
a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501;
26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità,
pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui
genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano
responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o
disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità
ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il
Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento
giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla
responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di
violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è
infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza,
nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle
clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o
sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno
ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi, alle
modalità di elaborazione, il D.P.R. 235
(comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento
d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di
sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove
lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la
competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di
istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità
scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di
sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba
avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione
alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione
inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina
con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del
titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno
scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio
delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà
porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la
presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole
istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per
lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione,
all’indirizzo e-mail:studenti@istruzione.it o via fax al numero 06/58495911,
degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e
metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase
sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria
Stella Gelmini
Allegati
Modelli di patto educativo di corresponsabilità
Destinatari
Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendentcolastico per la
Provincia di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico per la
scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per
la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Presidenti delle Consulte
Provinciali Degli Studenti
LORO SEDI
Alle associazioni degli Studenti
LORO SEDI
Alle Associazioni dei Genitori
LORO SEDI