Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale
scolastico – Uff. IV
Roma, 13 dicembre 2011
Prot.: AOODGPER 10309
Ai
Direttori Generali Regionali
LORO
SEDI
Al
Coordinamento della IX Commissione
Via
Parigi, 11 ROMA
Oggetto: applicazione art. 19, comma 4, del D.L.
n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 20
Il, n. 111 -istituti comprensivi - chiarimenti.
Si fa riferimento a
quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, dai vari quesiti posti in via breve e facendo seguito alla nota n.
8220 del 7/10/2011 con la quale era stato trasmesso uno studio di fattibilità
relativo all'applicazione della disposizione in oggetto citata e si comunica
quanto segue.
Questa Direzione
Generale ritiene che, le finalità di cui all'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98
del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio
2011, n. 111 si raggiungono anche considerando il
valore limite di 1.000 alunni (e quello limite 600 per i casi specificamente
previsti) anche se tale valore viene assunto come media regionale di
riferimento; conseguentemente, laddove l'organizzazione razionale della rete lo
richieda, evidentemente per casi che non possono essere che sporadici, nel
piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori
inferiori a quelli previsti dalla legge sopra richiamata, purché nell'ambito
regionale vi siano istituzioni scolastiche che presentino valori che compensino
adeguatamente i predetti valori inferiori salvaguardando la media di
riferimento.
Nello spirito del
modello cooperativo del rapporto tra Ministero, Regioni ed Enti Locali che si
intende promuovere nella definizione dell'offerta formativa sul territorio, in
fase di prima attuazione della norma in argomento sulla costituzione degli
istituti comprensivi si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di
particolari esigenze geografiche, socio economiche e legate alla "storia
del territorio", purché vengano comunque rispettati i parametri numerici
previsti dalla legge n.111/2011 intesi come media regionale di riferimento .
Si precisa che a
seguito delle numerose richieste pervenute, il termine del 31 dicembre è prorogato al 31 gennaio 2012.
Il Direttore Generale
F.to-Luciano
Chiappetta