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13-12-2011 n° 10309 - Min. Istruzione, (Università e Ricerca)

Nota 13 dicembre 2011, n. 10309
applicazione art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 20 Il, n. 111 -istituti comprensivi - chiarimenti
ministero dell’Istruzine, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV

 

 

Roma, 13 dicembre 2011

Prot.: AOODGPER 10309

 

Ai Direttori Generali Regionali

LORO SEDI

Al Coordinamento della IX Commissione

Via Parigi, 11 ROMA

 

 

Oggetto: applicazione art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 20 Il, n. 111 -istituti comprensivi - chiarimenti.

 

 

 

Si fa riferimento a quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dai vari quesiti posti in via breve e facendo seguito alla nota n. 8220 del 7/10/2011 con la quale era stato trasmesso uno studio di fattibilità relativo all'applicazione della disposizione in oggetto citata e si comunica quanto segue.

Questa Direzione Generale ritiene che, le finalità di cui all'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 si raggiungono anche considerando il valore limite di 1.000 alunni (e quello limite 600 per i casi specificamente previsti) anche se tale valore viene assunto come media regionale di riferimento; conseguentemente, laddove l'organizzazione razionale della rete lo richieda, evidentemente per casi che non possono essere che sporadici, nel piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla legge sopra richiamata, purché nell'ambito regionale vi siano istituzioni scolastiche che presentino valori che compensino adeguatamente i predetti valori inferiori salvaguardando la media di riferimento.

Nello spirito del modello cooperativo del rapporto tra Ministero, Regioni ed Enti Locali che si intende promuovere nella definizione dell'offerta formativa sul territorio, in fase di prima attuazione della norma in argomento sulla costituzione degli istituti comprensivi si potrà tener conto, con un criterio di gradualità, di particolari esigenze geografiche, socio economiche e legate alla "storia del territorio", purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla legge n.111/2011 intesi come media regionale di riferimento .

Si precisa che a seguito delle numerose richieste pervenute, il termine del 31 dicembre è prorogato al 31 gennaio 2012.

 

Il Direttore Generale

F.to-Luciano Chiappetta

Scadenze di: dicembre 2024
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