Decreto interministeriale del 10
marzo 1997
Soppressione
scuole ed istituti magistrali
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di
concerto con
IL
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 3,
il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in
due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della
scuola elementare;
Visto il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in
particolare: l'articolo 191, commi 4 e 6, nel quale
è fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e
dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di
laurea; l'articolo 194,
comma 1 e l'articolo 197,
comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi
della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'articolo 402,
comma 1, lettera a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari
ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di
docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279,
nei quali è contenuta la disciplina delle sperimentazioni
e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti
dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2, che
prevede per le insegnanti della scuola materna statale un'abilitazione
specifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
n. 471, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione
dell'articolo 3 della citata legge
341, è stato definito l'ordinamento didattico
del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti della scuola materna ed elementare;
Ritenuta la
necessità di ottemperare a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della citata legge
341, il quale stabilisce che con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i Ministri della
Funzione Pubblica e del Tesoro, sono determinati i tempi e le modalità per il
graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli
insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio;
Considerato che a
seguito dell'introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi
validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette scuole, i titoli
di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;
Ritenuta,
altresì, la necessità di procedere - contestualmente alla determinazione dei
tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto
dal citato articolo 3, comma 8, della
legge 341 e in conseguenza della cessazione
della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio -
alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una
nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
DECRETA
Art. 1
1. Dall'anno
scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e
quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto
magistrale.
2. Dall'anno
scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto
magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del
decreto legislativo n. 297 del 1994.
3. Sino
all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al
successivo articolo 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto
n. 297, potranno continuare a funzionare ad
esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e
dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'articolo 278 del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994.
Art. 2
1. I titoli di
studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di
scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque
conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale
valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge
n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per
titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola
elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Gli alunni respinti negli
scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e
quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997/98, potranno
ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il
titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o
nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per
il loro reinserimento nel sistema scolastico.
3. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il
diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di
istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.
4. Nei concorsi a
posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea
per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà
attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma
di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di
laurea non specifici.
Art. 3
1. In relazione
alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli
quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi
1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di
durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994. Al termine del
predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore
abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo
all'insegnamento nella scuola materna.
2. Il presente decreto sarà
sottoposto ai prescritti controlli.