Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 07-02-2013 n° - Min. Istruzione

07-02-2013 n° - Min. Istruzione

Decr. Miur, MLav, MSvil, Mef 7/2/2013: Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2013

Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (13A03418) (GU n.92 del 19-4-2013)

 

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

E

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

…omissis…

 Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

 Considerata l'opportunità di definire le linee guida in attuazione dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura integrata delle misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;

 Considerata la necessità e l'urgenza di comprendere, nell'ambito delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S.;

 Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di avvalorare le responsabilità istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni;

 Considerata la necessità di strutturare, ai fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali;

 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Decreta:

 

 

Art. 1

 

1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a partire dal 1° gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure contenute negli allegati A), B), C) e D), parte integrante del presente decreto, in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012.

 

2. Con le linee guida di cui all'allegato D) e' determinata l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

 

3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, già prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009, si intende conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta fase transitoria.

 

4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarietà tra le filiere produttive dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al comma 3, in specifici profili nonche' attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento.

 

5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello regionale e nazionale, di:

confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarietà tra filiere produttive e filiere formative, nonche' per l'aggiornamento periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli I.T.S.;

monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei presidenti delle fondazioni I.T.S.

 

6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale, avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato A), sempreche' compresi nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni.

 

7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.

 

8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

 

 Roma, 7 febbraio 2013

 

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Profumo

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fornero

 

Il Ministro dello sviluppo economico

Passera

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Grilli

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362

 

Allegati

Allegato A Premessa

Allegato B Tabella indicativa delle correlazioni

Allegato C Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali

Allegato D Organizzazione delle commissioni di esame

 

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
<>