MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 7
febbraio 2013
Linee guida di cui
all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente
misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico
professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (13A03418) (GU n.92 del 19-4-2013)
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art.
69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS);
…omissis…
Vista la raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo
di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Considerata l'opportunità di definire le
linee guida in attuazione dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura integrata delle
misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale
e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo, per rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati,
anche nel quadro dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno
2012, n. 92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno
di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione,
formazione e lavoro;
Considerata la necessità e l'urgenza di comprendere,
nell'ambito delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle
commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli
studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S.;
Considerata l'importanza di definire le
linee guida con l'ottica di avvalorare le responsabilità istituzionali che concorrono
al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio
di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in considerazione delle competenze
regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni;
Considerata la necessità di strutturare, ai
fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico
e produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica
che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale
territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata
nella seduta del 26 settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art.
1
1. Allo scopo di semplificare
e promuovere l'istruzione tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori
(I.T.S.), anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di
cui all'art. 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a partire dal 1° gennaio
2013, le linee guida concernenti le misure contenute negli allegati A), B), C)
e D), parte integrante del presente decreto, in attuazione dell'art. 52,
commi 1 e 2, del decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 35/2012.
2. Con le linee guida di
cui all'allegato D) e' determinata l'organizzazione delle commissioni degli
esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei
percorsi degli I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
3. Per quanto concerne
gli I.T.S., la fase transitoria di prima applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, già prorogata dall'art. 7,
comma 5-quater, della legge n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n.
194/2009, si intende conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano
gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione
degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo
che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si
articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7
settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando la necessità di
assicurare il rispetto del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre
2015, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta
fase transitoria.
4. Con riferimento alla
programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono considerati prioritari i programmi
di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarietà tra le filiere
produttive dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare
il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale,
l'I.T.S. puo' articolare, sulla base degli indirizzi della programmazione
regionale, i percorsi formativi relativi alle figure nazionali di cui al
decreto 7 settembre 2011 richiamato al comma 3, in specifici profili nonche'
attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree
tecnologiche sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della
filiera produttiva di riferimento.
5. Allo scopo di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, le misure di cui al comma 1 sono
oggetto, a livello regionale e nazionale, di:
confronto sistematico
con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del mondo del lavoro e delle
professioni, anche per sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento
per ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarietà tra filiere
produttive e filiere formative, nonche' per l'aggiornamento periodico degli
ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli I.T.S.;
monitoraggio e
valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto,
anche con il coinvolgimento dei presidenti delle fondazioni I.T.S.
6. L'assegnazione delle
risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1,
comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici superiori, quali
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, avviene sulla base sia di
criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini
dell'accesso iniziale al Fondo sia di indicatori di realizzazione e di risultato,
ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di
accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato
A), sempreche' compresi nella programmazione dell'offerta formativa delle
Regioni.
7. Alla realizzazione
delle misure di cui al comma 1 e alla costituzione delle commissioni degli
esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2,
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle
logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono
concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e
quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni in materia di gestione
e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
8. Le province autonome
di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono
all'attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
Roma, 7 febbraio 2013
Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Profumo
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dello
sviluppo economico
Passera
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte
dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo
sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 3,
foglio n. 362
Allegati
Allegato A Premessa
Allegato B Tabella
indicativa delle correlazioni
Allegato C Standard minimi
per la costituzione dei poli tecnico-professionali
Allegato D Organizzazione
delle commissioni di esame
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