Decreto Interministeriale 31 ottobre
2000, n. 436
(in
GU 5 febbraio 2001, n. 29)
Regolamento
recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 17 maggio
1999, n. 144 ed, in particolare, l'articolo 69;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 21
dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
reso nella seduta del 4 aprile 2000;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la
comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adottano il seguente decreto:
Art. 1.
Oggetto
1. Il sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS,
istituito dall'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
articolato in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure
professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo
al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati
da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo
le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di
cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti,
occupati e non occupati, più specifiche conoscenze culturali ed una formazione
tecnica e professionale approfondita e mirata.
3. Il sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che
realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la
certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito
della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto
dell'autonomia delle università.
4. Il presente decreto definisce,
a norma del predetto articolo 69,
comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la
definizione dei relativi standard, le modalità per l'integrazione tra i sistemi
formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per la
loro certificazione e utilizzazione.
Art. 2.
Caratteristiche
dei percorsi
1. I percorsi
dell'IFTS hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono
programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della
partecipazione delle parti sociali;
b) sono
progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilità e
modularità, e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed
adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini
della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la
partecipazione anche degli adulti occupati;
c) rispondono
agli standard di cui agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in
ambito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle
competenze acquisite in esito al percorso formativo.
Art. 3.
Modalità
di accesso ai percorsi
1. I giovani e
gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai
percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi
all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della
qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68
della legge n. 144 del 1999.
2. Ai fini
dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle competenze consiste
nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di
lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la
determinazione della durata del percorso individuale. Le procedure di
accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui
all'articolo 5, comma 3.
3. I requisiti
minimi richiesti per l'accesso ai corsi sono definiti nell'ambito degli
standard di cui all'articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico
di progetto, previsto dall'articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti
professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.
Art. 4.
Standard
di percorso
1. I percorsi
dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una
formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo
2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in
relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche
da organismi costituiti dalle parti sociali.
2. I percorsi
dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti
standard:
a) hanno la
durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale
rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori
occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più
lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo
5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e
di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei
loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di
svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno
per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a
standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati
all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
b) sono
progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la
formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o
privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;
c) i curricoli
fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
d) sono
strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di
competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro
come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato
atteso del percorso formativo;
e) i docenti
provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica
esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) possono non
coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;
g) prevedono
l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto
della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni
intermedie e finali e di inserimento professionale;
h) determinano i
crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6;
i) la conduzione
scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto
dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);
j) le competenze
di cui alla lettera c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché
i requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui
all'articolo 5;
k) sono riferiti alla
classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata
dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della
classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio
85/368/CEE.
Art. 5.
Standard
minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito
1. Gli standard
delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso
formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso,
specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sè
stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard
minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati
secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono i termini di confronto e
la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.
3. La definizione
degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la
certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con
le parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69,
comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono
adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Lo standard di
cui al comma 1 contiene:
a)
l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
b) i requisiti
richiesti per l'accesso;
c) i criteri per
l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle università.
5. Al fine di
assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in
relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati
progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui
criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed
alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli
accordi di cui al comma 3.
Art. 6.
Riconoscimento
dei crediti
1. Per credito
formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende
l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere
riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al
riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui
accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
2. Il riconoscimento
dei crediti opera:
a) al momento
dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma
3;
b) all'interno
dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli
eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;
c) all'esterno dei percorsi
dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle
competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro
autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il
riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS
come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da
parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione
dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509; secondo i
criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69,
comma 2, della legge n. 144 del 1999.
4. Per il riconoscimento dei
crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle
accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21
dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute
nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri
generali di cui al precedente comma 3.
Art. 7.
Istituzione
e finanziamento dei percorsi
1. Le regioni
programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di
cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali,
sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata
secondo le modalità previste dall'articolo 69,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Con accordi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della loro
assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali,
destinate alla realizzazione del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal
Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e
privati.
2. La regione
Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per
l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 69,
comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai
fini dell'accesso alle risorse nazionali.
Art. 8.
Certificazione
dei percorsi
1. In esito ai
percorsi dell'IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica
superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze
acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69,
comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato
dalla Conferenza unificata. Le regioni possono, altresì, rilasciare
contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello
ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego,
redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 26 marzo 1996.
2. Ai fini del
rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell'IFTS si
concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da
commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di
rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti
negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. La
certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri di
trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche
professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo
il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 26 marzo 1996.
Art. 9.
Banca
dati
1. Presso
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
è costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati
relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei
criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69,
comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati
sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare
l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
Art. 10.
Monitoraggio
e valutazione
1. A livello
nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS,
integrato anche con le attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi
finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal
Comitato nazionale di cui all'articolo 69,
comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate
con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa
fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 ottobre
2000
Il Ministro della
pubblica istruzione De Mauro
Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 19