Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Decreto interministeriale n. 131
Roma 18 dicembre 2002
Disposizioni sulla determinazione degli
organici del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
di concerto con il
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 aprile
1994 n. 297;
Visti l'articolo 1, comma 72, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché i decreti
ministeriali 24 luglio 1998 n. 331, e 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti rispettivamente l'organico funzionale della
scuola elementare e materna;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo
1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione
dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visti l'articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della
legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti
l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di
handicap;
Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di
istruzione;
Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448;
Visti i decreti ministeriali 15 marzo
1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi
contemplati per il funzionamento dei
convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli
organici del personale educativo;
Visti i Titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio
1998, n. 331, recanti disposizioni per la
formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale
della scuola;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999 n. 275 con il quale è stato approvato il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno
1999 n. 141 recante norme sulla formazione
delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visti il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, relativo alla riforma
dell'organizzazione del Governo e il decreto del Presidente della
Repubblica 6 novembre 2000, n. 347
contenente norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile
2000 n. 105 concernente l'istituzione
dell'organico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione
secondaria di I e II grado;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno
2000 n. 234 recante norme in materia di
curricoli delle istituzioni scolastiche;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della
citata legge 28 dicembre 2001 n. 448,
"Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce
con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
docente e alla sua ripartizione su base regionale";
Informate le organizzazioni sindacali
firmatarie del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Preso atto dei pareri espressi dalle
competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del 3 dicembre 2002 e del
20 novembre 2002;
DECRETA
Art. 1
Consistenza dotazioni
1. La consistenza delle dotazioni
organiche regionali per l'anno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E", costituenti
parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in
base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica, effettuata
anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene
conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della
distribuzione della popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione
provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori
interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle
province.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono
determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la
scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come
previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio
1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto
1999 n. 200.
3. Relativamente all'istruzione
secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con
riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di
scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche
e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in
particolari situazioni di disagio.
Art. 2
Dotazioni provinciali
1. I Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
Contratto
Collettivo Nazionale di comparto,
provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le
circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è
effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle
possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto
previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella
determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle
situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare
con riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
2. I Direttori regionali, previa
informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra
le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a
situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della
prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i
medesimi possono disporre l'accantonamento di un'aliquota di posti delle
dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto
sono definite dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale su
proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate,
sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale
assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al Direttore
Generale regionale le esigenze definite nel Piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi
criteri di razionalità e di contenimento della spesa.
4. I Direttori regionali assicurano il
rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le
proposte dei dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente
rispetto a tali contingenti, i medesimi Direttori regionali operano
un'approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle
classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle finali: le
classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda che funzioneranno
con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/1998; parimenti può procedersi all'accorpamento delle classi
finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni,
avendo, comunque, cura di non frazionare il gruppo classe. I direttori
stessi, inoltre, possono adottare ulteriori soluzioni di carattere
organizzativo che si rivelino compatibili con le specificità dei contesti
interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi.
Art. 3
Insegnamento della lingua straniera nell'istruzione
primaria
1. L'insegnamento della lingua straniera
è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle
classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in
conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i
docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono
essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
ministeriale 28 giugno 1991, alla
diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun
insegnante elementare specialista.
Art. 4
Istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione
dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la
determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le
eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, e di quelle
connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.
2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse,
dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale
di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola.
In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la
titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un
terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata
sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale
consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità va attribuita sulla sede che
offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, sulla sede
principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
3. Nei corsi serali gli eventuali posti
orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei
corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4. Gli spezzoni residui dopo la
formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati
prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle
diciotto ore i posti d'insegnamento costituiti con orario settimanale
inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti
dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l'unitarietà
dell'insegnamento di ciascuna disciplina.
5. Qualora gli spezzoni residui non
possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si
procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento
tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
6. Prima di procedere alle assunzioni a
tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve
le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in
servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di
insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
7. A decorrere dall'anno scolastico
2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un
numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria. La
dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene
gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle
disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti
da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità.
Art. 5
Sezioni ospedaliere
1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere
dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto
interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la
determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di
cui all'art.
4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le
ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di
adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.
Art. 6
Dotazione organica di sostegno
1. La dotazione organica dei posti di sostegno
per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo
le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. I Direttori Generali regionali
determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo
l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A
della tabella E.
Nell'ambito dei contingenti assegnati i
Direttori regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno,
correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
3. Sulle ulteriori disponibilità
corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e
quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26, comma 16, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono
essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a
tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche.
Art. 7
Organizzazione didattica
1. Nell'ambito delle risorse
complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile
coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni
organizzative più idonee per l'impiego ottimale delle risorse, avvalendosi
degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
Art. 8
Istituzioni educative
1. Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4/ter della legge 20
agosto 2001 n. 333, concernente l'unificazione dei
ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la
consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti
nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali
annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base alla
somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con riguardo al
numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale
individuato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti
dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti
da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a quello
femminile.
3. Le dotazioni organiche degli
istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei
convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle
semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di convittori e/o
convittrici
a) con almeno trenta convittori: cinque
posti
b) con almeno trenta convittrici: cinque
posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto
convittori e/o convittrici: un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori
e/o semiconvittrici: un posto;
e) con almeno venti convittori o
convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori
e/o convittrici: è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o
convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori
e/o semiconvittrici: quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici
semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.
4. Qualora l'istituzione educativa sia
unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere
assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici
stabilito ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie di
cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da
un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o
semiconvittrici.
5. Per le istituzioni convittuali per non
vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al comma
precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Art. 9
Gestione della situazione di fatto
1. Ai sensi del decreto legge n.
255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento
effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore
e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal presente decreto, i
dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato,
incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione
secondaria, eventualmente indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario
derivanti da detti incrementi non modificano il numero e la composizione dei
posti e delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati
nell'organico.
2. Le variazioni di cui al comma 1
sono comunicate immediatamente e, comunque, non oltre il 10 luglio al
competente Direttore regionale per la copertura dei posti e degli spezzoni di
orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa
istituzione scolastica.
3. Nel limite della dotazione
provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati
ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di
funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle
attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455 e dalla direttiva
ministeriale 6 febbraio 2001.
4. L'istituzione e la copertura dei posti
di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui all'articolo 6, comma 3 del
presente decreto è effettuata a cura dei Direttori regionali entro il 31
luglio. Decorso tale termine l'assunzione del personale sui posti di cui al
presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è
attribuita, altresì, l'eventuale istituzione di ulteriori posti da attivare
esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi
successivamente alla data del 31 luglio.
5. I posti attivati dai dirigenti
scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato
provvedimento, da notificare al competente Ufficio scolastico regionale.
Art. 10
Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici regionali effettuano il
monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche
definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare
la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto
dei contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il
monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul
puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle
classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti
delle effettive inderogabili necessità.
2. Presso l'Amministrazione centrale è
istituita un'apposita struttura con il compito di assicurare la verifica
costante dell'andamento delle operazioni, anche sotto il profilo
dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa
regolante la materia.
Art. 11
Scuole di lingua slovena
1. Con proprio decreto il Direttore
Generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le
dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei
limiti delle dotazioni regionali.
Art. 12
Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni
organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai
pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
Il presente decreto sarà inviato alla
Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
TABELLA A: SCUOLA MATERNA
TABELLA B: SCUOLA ELEMENTARE
TABELLA C: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TABELLA D: SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
TABELLA E: SOSTEGNO
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