Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIRETTIVA n. 13
Roma, 2 febbraio 2009
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di
approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
Vista il decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l’articolo 72,
comma 7 che, modificando il comma 5 dell’art. 509 del decreto legislativo n. 297 del
1994, rende discrezionale l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, delle
domande di trattenimento in servizio fino a 67 anni;
Visto il comma 11 del medesimo
articolo 72 che attribuisce all’Amministrazione la facoltà di risolvere il
rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno
raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni;
Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri di massima per l’applicazione della
norma sopra citata sottolineando, in
particolare, “ l’esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a
progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento
all’utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione
dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e
le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a
specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di
razionalizzazione”;
Visto altresì l’art. 64 del decreto
legge n. 112 del 2008, che nell’ambito degli interventi per il contenimento
della spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore
qualificazione dei servizi,
ha previsto la
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico vigente;
Considerato che, l’attuazione del citato art. 64
comporterà , nel triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero di posti
di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà
essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in
esubero;
Considerato che, ai sensi della medesima disposizione di legge, le suddette
modifiche ordinamentali richiedono l’impiego di nuove
professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi,
dell’università e della ricerca, di formazione e di riqualificazione
professionale, che comporteranno una spesa aggiuntiva
a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione, da indirizzare con
priorità al personale in servizio che abbia prospettive di continuità
lavorativa;
Considerato che, al fine di
assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e
funzionali dell’Amministrazione scolastica, appare necessario definire i criteri generali e le linee di indirizzo per l’adozione dei provvedimenti attuativi;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
1. Premessa
Le disposizioni di legge in esame, articoli 64 e 72 del
decreto legge n. 112 del 2008, si collocano nell’ambito degli interventi di
contenimento della spesa pubblica, con particolare
riferimento alla spesa per il personale. L’articolo 64, che dispone un’azione
di razionalizzazione delle risorse umane e
strumentali, ha come specifico destinatario l’organizzazione scolastica.
I suddetti articoli devono, pertanto, essere letti ed
applicati tenendo conto che rispondono ad una medesima esigenza di controllo e
riduzione dell’onere per il pubblico impiego. Da ciò la necessità di dare
attuazione alle previsioni dei commi 7 ed 11 dell’articolo 72 considerando,
prioritariamente, gli effetti che, attraverso
i provvedimenti in corso di approvazione, la revisione dell’attuale assetto degli
ordinamenti scolastici, la riorganizzazione della rete scolastica ed il più
efficace utilizzo delle risorse professionali della scuola potranno determinare in termini di esuberi di
personale nel prossimo triennio, arco temporale nel quale devono trovare
attuazione le disposizioni recate dal richiamato art. 64.
E’ pertanto preminente
l’esigenza di evitare il concretizzarsi o il permanere di tali situazioni che
determinerebbero una ingiustificata maggiore spesa per
il bilancio del Ministero.
2. Applicazione del comma 7 dell’art. 72.
Per quanto riguarda il trattenimento
in servizio, del personale docente, educativo ed ATA
oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, si
osserva che la nuova disposizione normativa ha innovato la precedente,
richiedendo all’Amministrazione, in sede di esame dell’istanza dell’interessato,
la valutazione dell’opportunità del trattenimento in servizio sulla base delle
proprie esigenze organizzative e funzionali.
Alle considerazioni svolte nella
premessa, con riguardo agli effetti dei processi di razionalizzazione della
rete scolastica, ed alla esigenza di evitare
situazioni di esubero di personale, si accompagna la considerazione che per il
personale di cui si tratta, che ha già maturato i 65 anni di età, non
sussistono i tempi congrui e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali
all’attivazione degli onerosi processi di formazione e riqualificazione
professionale necessari in vista delle modifiche ordinamentali.
Pertanto, l’istanza
di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di
mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima
di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni.
Con riferimento ai dirigenti scolastici, per i quali,
peraltro, il termine per la presentazione dell’istanza
di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno solare
precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici
scolastici regionali, pur applicando in via generale i criteri sopra indicati,
valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e
l’autonomia del relativo contratto di lavoro, la circostanza che non si sia
esaurita per ciascun dirigente l’efficacia temporale del contratto in atto ai
sensi di quanto previsto dalla citata C.M. 10/2008, l’insussistenza nel
triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con
adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio
prestato. Tanto al fine di assicurare la migliore realizzazione della delicata
fase transitoria dei processi di innovazione avviati.
3. Applicazione del comma 11,
dell’art. 72
3.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA
Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, che
ha attribuito all’Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto di
lavoro per compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni,
l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di evitare situazioni di
esubero del personale nella classe di concorso, posto o profilo di
appartenenza, nell’arco del triennio 2009-2011
durante il quale verranno poste in essere le riforme ordinamentali
e la nuova organizzazione della rete scolastica.
A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali,
sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR,
forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, tutti gli elementi utili a determinare l’esistenza
o meno della situazione di esubero e la sussistenza,
in capo a ciascuno dei soggetti interessati, del requisito dei 40 anni di
anzianità contributiva. Qualora tale accertamento risulti
intempestivo rispetto alla data di cessazione dal servizio, esso produce
effetto a decorrere dall’anno scolastico
successivo.
La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell’art. 72
è altresì immediatamente applicata nei confronti del personale che versi
in particolari situazioni (quali quello collocato permanentemente fuori ruolo
per motivi di salute o nel caso di coloro per i quali sia valutata
negativamente, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità
del servizio prestato).
3.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici
In via
generale, la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
evidenzia che se l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di risolvere
il rapporto di lavoro al momento del raggiungimento di 40 anni di contributi,
tale facoltà deve essere specificamente prevista nel provvedimento di incarico.
In sede di
prima applicazione, per quanto riguarda gli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento al
triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata
negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la
qualità del servizio prestato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del
rapporto di lavoro, dandone comunicazione
all’interessato nei termini previsti dall’art. 72, comma 11 e a condizione che
siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V.
Il
direttore dell’Ufficio scolastico regionale, con riferimento alla mancata
risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che abbiano
maturato i quaranta anni di contributi, tiene conto della consistenza di
eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito regionale, per i quali si
dovrebbe far ricorso all’istituto di reggenza, o delle particolari situazioni
delle istituzioni scolastiche interessate, che rendano opportuna la continuità
di direzione da parte degli attuali titolari, in ragione della loro
professionalità ed esperienza.
4. Adozione dei provvedimenti
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici adottano, nell’ambito delle rispettive competenze
i provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e dei
criteri generali determinati con la presente Direttiva.
IL MINISTRO
f.to
Mariastella Gelmini