Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010
Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai
sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53”;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 come modificato
dall’articolo 64 comma 4 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, con legge 6 agosto
2008, n. 133;
VISTO il decreto del
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro Pubblica
Istruzione) 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento
recante le norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
concernente il regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni;
VISTO il decreto del
Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali in data 29/11/2007, ai sensi
dell’articolo 1 comma
624 legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’accordo in sede
di Conferenza unificata 28 ottobre 2004, per la
certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi e
relativi modelli allegati;
SENTITA la Conferenza Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre
2009;
RITENUTO di adottare, in
applicazione dell’articolo 4,
comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139 un modello
di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1,
del medesimo decreto acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione della durata di 10 anni, in attesa della messa a regime del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto
legislativo n. 226/05 e successive modificazioni e della emanazione del
decreto di cui all’articolo 8,
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sopra
citato;
DECRETA
Articolo 1
1. L’allegato modello di certificazione, che
costituisce parte integrante del presente decreto, è adottato a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010, in attesa della completa messa a regime del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto
legislativo n. 226/05 e successive modificazioni.
2. La certificazione dei livelli
di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è
rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d’ufficio.
3. I consigli di classe, al
termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto
l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo
quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al
comma 1. Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da
individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per
quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4, 5 e 8.
4. Le schede di cui al comma 3
sono conservate agli atti dell’istituzione scolastica.
Articolo 2
1. Le strutture formative
accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione secondo i
criteri indicati nel decreto
interministeriale 29/11/2007, citato in premessa, utilizzano
il modello di certificazione di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base delle
linee guida che saranno adottate dalle Regioni, anche ai fini di integrare il
modello di cui all’articolo 1, comma 1, con ulteriori declinazioni in rapporto
alle specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali.
IL MINISTRO
Mariastella
Gelmini