Decreto Ministeriale 30 aprile 2004
prot. n. 9/2004
Anagrafe
Nazionale degli Studenti e dei Laureati
DIREZIONE
GENERALE PER LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la legge 15 maggio
1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Convenzione sul
riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore nella Regione
Europa, adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997;
VISTO il D.M. 3 novembre
1999, n. 509 con il quale è stato approvato il regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 30 aprile
1999, n. 224 recante norme in materia di dottorato di ricerca;
VISTA la legge 2 agosto
1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari;
VISTO il Decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare gli artt. 34 e seguenti
recanti norme sulla formazione dei medici specialisti;
VISTI i DD.MM. 4 agosto
2000 e 28 novembre 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con i quali sono state determinate le
classi delle lauree e delle lauree specialistiche;
VISTO il il D.M. 30 maggio
2001 con il quale sono stati inizialmente individuati i dati
sulle carriere degli studenti universitari che i sistemi informativi delle
università devono registrare e rendere disponibili per l’invio all’Anagrafe
Nazionale degli Studenti Universitari;
VISTA la Legge 11 luglio
2002, n. 148 concernente "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno"
VISTA la legge 11 luglio
2003, n. 170 ed in particolare l’art. 1 bis, comma 1,
che stabilisce, fra l’altro, che entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge stessa venga istituita presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei
Laureati con gli obiettivi specificati nelle lettere a) e seguenti dello stesso
articolo;
CONSIDERATO che il comma 2 del
citato art. 1 bis della
legge n. 170/2003 prescrive che il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con propri decreti da emanare entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa, individui i dati che devono essere
presenti nei sistemi informativi delle Università e da trasmettere
periodicamente all’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati;
CONSIDERATO che l’art. 11, comma
8, del citato D.M. n. 509/99 prevede che le Università
rilascino “come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato
che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo” e che le modalità di rilascio di detto certificato
siano disciplinate nei regolamenti didattici di ateneo;
VISTO il modello di “supplemento
al diploma” elaborato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’UNESCO nel
quale sono indicate le informazioni minime che lo stesso deve contenere;
VISTO il Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l’art. 3 che
stabilisce il principio di necessità nel trattamento dei dati;
CONSIDERATA la necessità di
emanare un provvedimento attuativo dell’art. 1 bis della
citata legge n. 170/2003, con particolare riferimento ai
dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e
trasmessi periodicamente all’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati;
CONSIDERATA altresì la necessità
di fornire le indicazioni per l’omogeneizzazione delle informazioni che le
Università devono inserire nel supplemento al diploma in conformità del modello
elaborato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’UNESCO;
SENTITI il Comitato Nazionale per
la Valutazione del Sistema Universitario, la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, il Consiglio Universitario Nazionale, il Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari e l’Autorità Garante della Protezione dei
Dati Personali
DECRETA
Art. 1
– Al fine di rendere operativa l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei
Laureati, i sistemi informativi delle Università, per ogni studente che è
iscritto ai corsi di studio di cui al D.M. n. 509/99,
devono registrare e rendere disponibili per il loro periodico invio telematico
all’Anagrafe stessa i dati riportati all’allegato 1 che fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 2 –
Eventuali integrazioni o modifiche dei dati, che dovessero rendersi necessari
per il corretto funzionamento del sistema conoscitivo e gestionale oggetto del
presente decreto, potranno essere apportate previa consultazione degli
organismi che, citati in premessa, hanno già espresso il proprio parere sul
presente decreto.
Art. 3
– Il CINECA, nell’ambito dei servizi che il Consorzio medesimo, ai sensi
dell’art. 3 del proprio Statuto, presta al complesso delle Università italiane
e al MIUR, fornirà il necessario supporto per progettare, realizzare e gestire
il sistema informativo di che trattasi.
Art. 4 – Per
quanto attiene all’Anagrafe dei Laureati, in prima applicazione, il MIUR,
previa definizione di specifici accordi, si avvarrà delle attività e delle
modalità di indagine svolte dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea,
limitatamente al profilo dei laureati e alla condizione occupazionale degli
stessi, materie già oggetto di convenzione tra il Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario ed il citato Consorzio Alma Laurea.
Art. 5 – Con
successivo decreto verrà istituito un Comitato tecnico-scientifico con compiti
di consulenza, monitoraggio e verifica dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e
dei Laureati.
Art. 6
– Le Università, a partire dall’anno 2005 rilasciano, in edizione bilingue, il
certificato “supplemento al diploma” di cui all’art. 11, comma
8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in conformità al modello
allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fatte salve le
integrazioni deliberate dai competenti organi accademici.
Art. 7 – Il D.M. 30 maggio
2001 citato in premessa, emanato prima dell’entrata in vigore
della legge n.
170/2003 istitutiva dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei
Laureati, è sostituito dal presente decreto.