Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto
n. 85 del 18 novembre 2005
Allegati
VISTO Il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il
quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e
successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a
posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il decreto
ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e
successive integrazioni e modificazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
VISTA la legge n. 143/04,
ed, in particolare, l’art. 2, comma 1,
lettere a), b), c), c)ter e 1 bis;
VISTO il D.M. 21/05
con il quale, ai sensi delle disposizioni citate vengono istituiti corsi
speciali per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione
all’insegnamento o la specializzazione per il sostegno e viene fissato al 31
dicembre 2005 il termine ultimo per l’attivazione degli ulteriori corsi
speciali abilitanti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1 ter;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
RITENUTA
l’esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali
sopracitati, ai sensi dell’art. 2, commi 3
e 3 bis della citata legge n. 143/04;
SENTITE le
Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto scuola;
D E
C R E T A :
Art.
1
Attivazione dei corsi
speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento,
riservati al personale che abbia prestato 360 giorni di servizio
1.- Le Università
degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera c-bis e comma 1.ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143,
corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o
idoneità all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti,
che abbiano prestato, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni
di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso.
Scuola dell’infanzia:
a) insegnanti in
possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo
di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della
sperimentazione (artt. 278 e 279
D.leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, privi della specifica abilitazione all’insegnamento, con
un servizio di almeno 360 giorni nella scuola dell’infanzia statale, paritaria
o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel
periodo sopra indicato.
Scuola primaria:
b) insegnanti in
possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato
equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279
D.leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, privi della specifica idoneità all’insegnamento, con un
servizio di almeno 360 giorni prestati nella scuola dell’infanzia statale,
paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale paritaria o
parificata nel periodo sopra indicato.
Scuola secondaria:
c) insegnanti in
possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del
diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o
della laurea in scienze motorie, che danno accesso all’insegnamento per il
quale si chiede l’ammissione al corso abilitante, privi della specifica
abilitazione e in possesso di 360 giorni di servizio prestato nella scuola
secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta nel periodo sopra indicato.
Nel caso di più
contratti a tempo determinato, stipulati per ordini e gradi diversi di scuola
l’interessato può far valere, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di
servizio utile, in aggiunta al servizio prestato nella scuola secondaria, il
servizio prestato in altro ordine di scuola.
2.- I corsi
speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità nella scuola
secondaria sono svolti:
- per ciascuna
delle classi di concorso, di cui alla tabella A,
allegata al D.M. n.39/98, non comprese in
ambiti disciplinari, indicate
nell’unito elenco (Allegato1);
- per gli ambiti
disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6, di cui al D.M. n. 354/98,
indicati nell’unito elenco (Allegato 2);
- per l’ambito
disciplinare 3 (classi di concorso 31/A e 32/A) di cui al D.M. n. 354/98,
i corsi speciali abilitanti, da attivare presso i Conservatori di musica, anche
a livello interregionale, sono riservati esclusivamente ai docenti in possesso
della laurea in Musicologia o in DAMS, con il prescritto piano di studio, in
quanto non ammessi ai corsi attivati per lo stesso ambito disciplinare con D.M. n. 100/2004;
- per ciascuna
delle classi di concorso di cui alla tabella D del
D.M. n. 39/98, indicate nell’unito elenco (Allegato 3).
3.- Per la classe
di concorso 77/A, per cui sono già stati espletati o sono in via di
espletamento i relativi corsi speciali abilitanti, ai sensi del D.M. n. 100
dell’8 novembre 2004, non sono attivati nuovi corsi.
4.- Analogamente,
per le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici non sono
indetti nuovi corsi speciali, in quanto già previsti nel D.M. n. 21 del 9
febbraio 2005.
Art.2
Partecipazione ai corsi - compatibilità - limiti
1.- E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall’art. 2 della
legge n. 143/2004.
Coloro che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso uno dei
corsi speciali, attivati ai sensi del D.M. n. 100
dell’8 novembre 2004 e del D.M. n. 21 del 9
febbraio 2005, non sono ammessi ai corsi, di cui al presente
decreto.
2.- L’iscrizione ai corsi speciali abilitanti,
fermi restando i limiti di assenza consentiti, previsti dal successivo art. 4,
comma 5, è compatibile con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica,
corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di
perfezionamento universitari.
3.- Non possono partecipare ai corsi speciali,
di cui all’articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
Art.
3
Svolgimento dei corsi – prove
d’esame
1.- I corsi si
svolgono nell’anno accademico 2005/2006, secondo il calendario che sarà fissato
dalle competenti Università e Accademie, nelle sedi che saranno individuate
sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell’Università o il Direttore
dell’Accademia interessata e il Direttore del competente Ufficio scolastico
regionale.
In linea di
massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e
nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata
dalle Università e Accademie, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti
ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di
sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
2.- Per garantire
al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione
dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi,
interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori Regionali e le
strutture didattiche universitarie e accademiche interessate.
3.- Il
contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi è
determinato da ciascuna Università o Accademia, di intesa con il Direttore
Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale
docente e non docente e delle dotazioni didattico - strumentali.
Di norma, non
possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe
in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e
Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione
dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a
distanza.
4.- Le competenti
Università e Accademie avranno cura di avviare ai corsi speciali di cui al precedente articolo 1 anche i docenti che,
iscritti a pieno titolo ai corsi indetti con D.M. 21 del 9
febbraio 2005, non hanno potuto frequentarli per
mancata attivazione dei corsi medesimi. A tal fine sono disposte le opportune
aggregazioni dei corsi.
Qualora non si
renda possibile procedere a tali aggregazioni, si può consentire che gli
interessati si iscrivano al secondo anno della Scuola di Specializzazione
all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.), fermo restando il rilascio del relativo
diploma di abilitazione, ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 143/04.
5.- A favore di
coloro che non hanno beneficiato dello scioglimento della riserva previsto
dall’art. 2, comma 7
bis della citata legge n. 143/04, in quanto
non hanno completato il requisito dei
360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 29 ottobre 2000, le competenti strutture
didattiche possono valutare la possibilità di concedere uno specifico credito
per il percorso formativo già effettuato dal corsista, esclusivamente nel caso
in cui l’abilitazione o l’idoneità conseguita con riserva sia la stessa da
conseguire con il corso speciale annuale.
Limitatamente ai
corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al
modulo concernente i fondamenti e la didattica della lingua inglese.
6.-La frequenza
dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze non superiore al
30 % delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero
dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di
presentazione della domanda e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente di
profilo, e comunque, nel limite del contingente complessivo fissato, sulla base
di criteri stabiliti dal competente Direttore Regionale.
E’ possibile una
riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite
del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli
accademici o da attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento.
I Direttori
Regionali, le Università e le Accademie avranno cura di stipulare appositi
accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo
svolgimento dei corsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle
istituzioni scolastiche, da assolvere, ove possibile, nello svolgimento del
servizio scolastico, sia la partecipazione a specifiche attività didattiche o
tecnico-pratiche, non presenti nelle Università o nelle Accademie, da affidare
al personale delle istituzioni scolastiche competenti.
7.- I corsi di
cui al precedente art. 1 si concludono con un esame finale, avente valore di
esame di Stato. Coloro che superano l’esame finale conseguono l’abilitazione o
idoneità all’insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare
per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con
il superamento dello specifico esame finale, anche l’idoneità all’insegnamento
della lingua inglese.
8.- Le discipline
dei percorsi formativi e i relativi crediti, la durata dei corsi, le modalità
di svolgimento delle prove d’esame e i criteri di valutazione saranno definiti
con un successivo provvedimento.
9.- Gli ammessi
alla partecipazione sono iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, in
attesa del conseguimento del titolo abilitante. A tal fine, con apposito
provvedimento sarà fissato il termine di presentazione della relativa domanda.
10.- Con
successivo D.M., a conclusione dei corsi, saranno definiti le modalità e i
termini per lo scioglimento delle riserve.
Art.
4
Domande di ammissione – Esclusioni
1.- Le domande di
ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato (Allegato 4), sono indirizzate all’Ufficio
scolastico regionale, per il tramite del Centro Servizi Amministrativi ove è
ubicata la sede di servizio dei candidati, che verificherà i requisiti di
accesso ai corsi stessi. Le domande debbono essere inviate entro il termine
perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’avviso dell’emanazione del presente decreto, che sarà affisso
all’albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito Internet del
M.I.U.R. www.istruzione.it , e sulla rete
Intranet.
Coloro che non sono in servizio
al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all’estero
possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi indirizzare la domanda.
2.- I Direttori
regionali, d’intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i
candidati alle varie sedi individuate nelle rispettive Regioni, per
l’attivazione dei corsi.
3.- Sulla base
delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici
scolastici regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per
accedere ai corsi speciali.
Oltre al difetto
dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva
della firma dell’interessato.
4.- Le
dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli
previsti dall’art. 71 del
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
5.- Avverso il
provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale
è ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla notifica dell’esclusione, solo per
errori materiali od omissioni.
I nominativi dei
docenti inseriti nell’elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti
tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede
di servizio dei corsisti.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
1.- Le
commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un
docente universitario o dal direttore dell’Accademia di belle arti o del
Conservatorio di musica e composte da docenti universitari, dell’Accademia e
del Conservatorio, nonché da insegnanti delle istituzioni scolastiche,
supervisori del tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso
speciale.
2.- A conclusione
dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l’elenco, in ordine
alfabetico, distinto per posti di ruolo, classe di concorso o ambito
disciplinare dei candidati che hanno superato l’esame finale ed hanno
conseguito l’abilitazione o l’idoneità, con l’indicazione, accanto a ciascun
nominativo, del punteggio finale
complessivo conseguito.
3.- Detto elenco è inviato al
competente Direttore regionale per l’approvazione e la pubblicazione all’albo dell’Ufficio
scolastico regionale e della sede dell’Università o dell’Accademia di belle
arti, in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la
diffusione dell’elenco in parola attraverso il proprio sito Internet.
Art. 6
Ricorsi
1.- Avverso
l’elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all’albo dell’Ufficio
scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.
2.- I candidati che abbiano presentato ricorso
avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono,
eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
3.- Avverso l’elenco degli
abilitati o degli idonei approvato con decreto del Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo.
Art.
7
Contributi di iscrizione e di
frequenza
1.- I corsi speciali indicati al precedente articolo
1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante
i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei
corsisti, ai sensi dell’art. 2, comma 7
della legge 143/04.
L’esatto
ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università
e Accademie, sulla base del numero delle domande, al momento dell’effettiva
iscrizione ai corsi.
Il Ministero
valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla
perequazione e al contenimento dei costi.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1.-
L’Amministrazione, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini
istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente
decreto.
Art.9
Disposizioni
particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di
Trieste e Gorizia.
1.- Ai sensi
dell’art. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994,
il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà
ad emanare, tempestivamente, apposito decreto per l’attivazione dei corsi
abilitanti speciali di cui all’art. 2, comma 1,
lettera c-bis e 1.ter della legge 4 giugno 2004, n. 143,
e per la definizione dei tempi e modalità di presentazione delle domande per il
personale interessato delle scuole e istituti con lingua di insegnamento
slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2 - Il provvedimento di cui al precedente comma
sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dall’art.425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Roma, 18 novembre
2005
IL
MINISTRO
f.to
LETIZIA MORATTI
Allegati
All 1 TAB-A non comprese ambiti
All 2 ambiti disciplinari
All 3 TAB D
All 4 modello domanda
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