D.M. n.82 del 29 settembre 2009
Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALLEGATI
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio
1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA la legge n. 143 del
4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il decreto
legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il
regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e
seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 6 agosto
2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO il decreto legge 25
settembre 2009, n.134;
VISTO il Regolamento per il
conferimento delle supplenze al personale A.T.A., adottato con D.M. 13 dicembre
2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il Regolamento per il
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 27 giugno
2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA l’OM n. 48 dell’8
maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei
contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche
mediante apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale
docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il
personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile
2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui
posti annualmente disponibili e autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art. 22 della
legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della
legge 23.12.1999, n. 488;
CONSIDERATO che in relazione al
numero delle cattedre e dei posti disponibili dopo l’adeguamento dell’organico
di diritto alle situazioni di fatto e a conclusione delle operazioni di avvio
dell’anno scolastico 2009/10, il personale di cui sopra non ha trovato la
possibilità di conseguire per il medesimo anno scolastico la nomina annuale o
fino al termine della attività didattiche;
CONSIDERATO che a tutela delle
posizioni occupazionali del personale di cui sopra, finalizzate alla
conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione in ruolo, si ritiene
necessario, in attuazione del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, prevedere
la realizzazione di particolari interventi e misure per il conferimento delle
supplenze da assegnare utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che
rimangono comunque valide anche per la copertura delle ulteriori disponibilità.
Per i motivi espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
1) Il personale docente, inserito
a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento previste dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il
personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile
2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso,
delle disposizioni del presente decreto.
2) Tale personale: - deve aver
conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di
durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di
concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al
comma 1; - deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per
l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza
di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti
interi.
3) E’, altresì, beneficiario delle
disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nell’anno scolastico
in corso abbia rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per
un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di
disponibilità di posti interi.
Parimenti rientra fra i
beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad
orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto
dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province
opzionali aggiuntive.
4) Sono esclusi dai benefici
coloro che, nell’anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita
per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia
di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
5) Al personale che ha titolo a
fruire dei benefici di cui al presente decreto sono conferite dai dirigenti
scolastici le supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza
assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di
istituto.
6) Il personale docente ha diritto
al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il personale A.T.A inserito nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché
nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile
2001, n.75 e n. 35 del 24
marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio
conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’
aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per
la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale
per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente
decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto
a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con
decorrenza dal 1° settembre 2009.
Art. 2
1) Il personale di cui all’art. 1
è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto
dell’ assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti
o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie
ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e
ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta
rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini
del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario
inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di
appartenenza (dove è stata valutata l’istanza di partecipazione alla procedura
delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali
aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito
della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
2) Il personale interessato
presenta apposita istanza, entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009,
dichiarando la propria disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato
ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui
ha prestato servizio nell’a.s. 2008/2009:
- alla sede provinciale
dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento
di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie
permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile
2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo 2004;
- alla sede provinciale
dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è
inserito per l’a.s. 2009/2010;
- in via obbligatoria, –ai fini
del completamento d’orario -alla sede provinciale dell’ufficio scolastico
regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito,
qualora abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo
determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per
un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.
3) Qualora la provincia nella
quale l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da
quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la
sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici
di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di
eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
4) Allo scopo di rendere più
agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore
espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve
essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono
essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti
scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:
-almeno 2 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10
giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6
e dall’art. 7, comma 7
del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07,
può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
1) Il personale in questione è
inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per
tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in
rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e
le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento
di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e
in subordine in quelle ad esaurimento - citate all’art.1.
Qualora l’interessato abbia
chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province
opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione rimane
comunque subordinata rispetto agli aspiranti, beneficiari delle disposizioni di
precedenza di cui al presente decreto, inclusi nella graduatoria ad esaurimento
di appartenenza di tale provincia, a meno che la provincia non coincida con
quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di istituto.
2) Per facilitare la convocazione
del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle
istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di
verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali
procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle
istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce
immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4
1) Coloro che sono già impegnati
nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni,
disciplinate dall’art.5, comma 6 e
dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle
supplenze adottato con D.M. 131/07,
mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
2) Coloro che sono impegnati in
progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni
non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze
temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa
previsione delle singole Convenzioni.
Art. 5
1) Il personale che produce
istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque
proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda,
salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di
altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza
giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal
diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le
procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto
all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto
all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente
svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui
all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene
applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso,
per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche
resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai
sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene
applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati
nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima
inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Analogamente non è penalizzato
chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui all’art. 3,
abbia accettato una supplenza per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di
circolo o di istituto, in provincia diversa, semprechè tale supplenza perduri
al momento della chiamata dall’elenco prioritario.
Art. 6
Le disposizioni del presente
decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi
prioritari di cui all’art 3.
Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno
2007, n. 131 e al D.M. 13 dicembre
2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i
Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al
personale A.T.A..
Roma, 29 settembre 2009
IL MINISTRO
f.to
Mariastella Gelmini
ALLEGATI
Modello personale docente (formato
Acrobat)
Modello personale ATA (formato
Acrobat)
Distretti (formato xls)